Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA
Atto a cui si riferisce:
S.9/00890/029 premesso che:
in sede di approvazione della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) non è stata prevista la proroga per il 2013 della cosiddetta "piccola mobilità"...
Atto Senato
Ordine del Giorno 9/890/29 presentato da GIANLUCA ROSSI
martedì 30 luglio 2013, seduta n. 083
Il Senato,
premesso che:
in sede di approvazione della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) non è stata prevista la proroga per il 2013 della cosiddetta "piccola mobilità" destinata alle aziende con meno di quindici dipendenti;
la legge del 19 luglio 1993, n. 236, che consente la possibilit
à d'iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati da aziende con meno di quindici dipendenti, è applicabile in virtù di provvedimenti normativi appositi che ne prorogano di anno in anno le previsioni;
considerato che:
l'iscrizione dei lavoratori licenziati da aziende con meno di quindici dipendenti nelle liste di mobilità agevolava la ricerca di un'altra occupazione riconoscendo, in caso di nuova assunzione, al datore di lavoro uno sgravio contributivo per la durata di 18 mesi, se i lavoratori venivano assunti a tempo indeterminato e di 24 mesi, se assunti a tempo determinato e successivamente trasformati a tempo indeterminato. L'agevolazione consisteva nel pagamento dei contributi INPS nella misura del 10 per cento, pari a quella prevista per gli apprendisti, in luogo del contributo pieno;
questo comporterà dal 1° gennaio 2013 la non iscrizione dei lavoratori licenziati da aziende con meno di quindici dipendenti alle liste previste dalla legge del 19 luglio 1993, n. 236, la mancanza di sgravi contributivi per le aziende che assumeranno lavoratori iscritti in via residuale a tali liste, la possibilità per le aziende che hanno assunto nel 2012 lavoratori iscritti alle liste previste dalla legge del 19 luglio 1993, n. 236 di fruire dello sgravio fino a scadenza naturale del contratto, ma non per le proroghe stipulate nel 2013;
l'iscrizione alle liste di mobilità per i lavoratori licenziati da aziende con meno di quindici dipendenti, ed i conseguenti incentivi sgravi contributivi per le aziende che li assumono, sono stati prorogati fino a tutto il 31 dicembre 2012, dapprima con il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 e successivamente con la legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012);
la legge di stabilità 2013 non ha prorogato le previsioni del comma 13, dell'articolo 19, della legge 29 novembre 2008, n. 185;
rilevato, altresì, che:
la circolare INPS n. 137 del 12 dicembre 2012 prevede che: "Gli incentivi per l'assunzione dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilit
à a seguito di licenziamento individuale rimangono attualmente applicabili alle assunzioni, proroghe e trasformazioni effettuate entro il 31 dicembre 2012, ai sensi dell'articolo 33, comma 23, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (cosiddetta legge di stabilità 2012; cfr. circolare n. 49 del 29 marzo 2012); l'applicazione degli incentivi per le assunzioni, trasformazioni o proroghe effettuate fino al 31 dicembre 2016 è subordinata alle eventuali proroghe legislative della disposizione citata";
nella circolare INPS n. 13 del 28 gennaio 2013 viene ribadito lo stesso concetto: "Per l'anno 2013 non è stata prorogata la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo, per i quali non ricorrono le condizioni per l'attivazione delle procedure di mobilità. Manca anche la copertura degli oneri per il finanziamento delle relative misure incentivanti; ne consegue che, per l'anno 2013, non sarà possibile fruire delle agevolazioni previste dalla legge n. 223/1991. Al riguardo, si forniscono le seguenti precisazioni. Non essendo possibile l'iscrizione nelle liste per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo decorrenti dal 01.01.2013, consegue che, per eventuali iscrizioni - comunque avvenute - gli incentivi non possono essere riconosciuti",
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di adottare le iniziative necessarie al fine di porre rimedio alla disparità di trattamento venutasi a creare, a seguito della mancata proroga della possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità a seguito di licenziamento individuale, tra i lavoratori che sono in mobilità ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223 (mobilità collettiva per le imprese con più di 15 dipendenti) e i lavoratori in mobilità individuale;
a valutare, a tale riguardo, la possibilità di un intervento normativo di proroga.
(numerazione resoconto Senato G10.13)
(9/890/29)
ROSSI GIANLUCA, GHEDINI RITA, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, PARENTE, SPILABOTTE, CANTINI, MORGONI, SANTINI