Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA
Atto a cui si riferisce:
S.9/00890/055 premesso che:
la legge 27 marzo 1992, n. 257 "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto" al capo IV recante "Misure di sostegno per i lavoratori" all'articolo 13 sancisce il...
Atto Senato
Ordine del Giorno 9/890/55 presentato da MAURIZIO ROSSI
martedì 30 luglio 2013, seduta n. 083
Il Senato,
premesso che:
la legge 27 marzo 1992, n. 257 "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto" al capo IV recante "Misure di sostegno per i lavoratori" all'articolo 13 sancisce il diritto al trattamento straordinario di integrazione salariale e pensionamento anticipato per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto;
la legge 24 dicembre 2007, n. 247 "Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale", all'articolo 20 prevede che, ai fini del conseguimento dei benefici previdenziali di cui alla legge n. 257/1992 sono valide le certificazioni rilasciate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) ai lavoratori che abbiano presentato domanda al predetto Istituto entro il 15 giugno 2005, per periodi di attività lavorativa svolta con esposizione all'amianto fino all'avvio dell'azione di bonifica e, comunque, non oltre il 2 ottobre 2003, nelle aziende interessate dagli atti di indirizzo già emanati in materia dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
il decreto attuativo D.M. 12 marzo 2008 disciplina la domanda e la certificazione per il riconoscimento dei benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto;
all'inizio del 2009, l'Autorità Giudiziaria di Genova avviò un'indagine circa le procedure necessarie per l'ottenimento dei benefici previdenziali per l'esposizione all'amianto; i riflessi di tale attività giudiziaria rischiarono di compromettere il regolare godimento dell'assegno pensionistico da parte di quasi 800 ex dipendenti dell'Ansaldo; tale situazione fu scongiurata grazie a un emendamento approvato in sede di esame della legge n. 33 del 2009 per i lavoratori andati in pensione fino a quella data;
a distanza di qualche mese, a seguito degli ulteriori sviluppi dell'inchiesta, per centinaia di lavoratori di tutto il comparto industriale locale, i quali, pur avendo avuto il riconoscimento dei benefici in argomento, ancora non erano usciti dal mercato del lavoro, oppure erano in attesa del riconoscimento per andare in pensione, l'INAIL genovese, a differenza di tutto il resto d'Italia, procedeva, in sede di auto tutela, alla revoca, previo riesame, delle attestazioni rilasciate a suo tempo, in assenza di un pronunciamento definitivo in sede giudiziaria;
ai casi di cui sopra, si aggiungevano via via i lavoratori andati in pensione dopo il 13 aprile 2009 che godevano per legge del diritto di ottenere i benefici previdenziali, incrementando il numero di soggetti coinvolti di mese in mese, e provocando un effetto moltiplicatore del disagio, alimentato dal progressivo venir meno dei riconoscimenti già certificati, sui quali era ovviamente maturato il convincimento di aver acquisito un diritto indiscusso;
un numero esiguo di lavoratori, posti in mobilità con la prospettiva della pensione, si sono visti successivamente revocare la certificazione attestante i benefici, e sono quindi attualmente privi di una fonte di reddito;
la pericolosità dell'amianto, sia in relazione ai rischi di abstestosi sia a quelli cancerogeni, è assodata dalla comunità scientifica internazionale da moltissimo tempo, e l'insorgenza di tali malattie e il periodo di latenza sono direttamente collegati alla quantità di fibre di amianto ingerite; pertanto, in soggetti esposti, il perdurare dell'esposizione aumenta il rischio, causando una maggiore incidenza della malattia, una riduzione del periodo di latenza e, in termini generali, un aumento degli anni di vita perduti;
secondo il Registro Nazionale dei Mesoteliomi, la regione Liguria è caratterizzata da un'altissima incidenza di casi di mesotelioma asbesto-correlati, in particolare nella provincia di Genova, a conferma della correlazione con esposizioni dirette ed indirette nei cantieri navali (attività di costruzione, riparazione e demolizione), durante la movimentazione delle merci in ambito portuale e nei trasporti marittimi, nelle industrie chimiche, raffinerie di petrolio, impianti metallurgici ed acciaierie, industrie termoelettriche ed edilizia;
un elevato numero di casi è stato documentato anche tra le mogli esposte ad amianto durante la pulizia delle tute di lavoratori esposti;
il terzo rapporto Istat regionale sul mesotelioma e i dati Inail a livello locale confermano la tendenza all'aumento dell'incidenza delle malattie da asbesto;
questa situazione presenta gravi ed evidenti disparità di trattamento dei lavoratori genovesi rispetto alle altre realtà industriali italiane, in presenza di rischi patologici gravi e provati;
nella scorsa legislatura, in sede di esame dell'atto senato 2518, rubricato "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie", è stato accolto un ordine del giorno G/2518/6/1 e 5 che impegnava il Governo "ad intervenire per prevenire le situazioni di disagio che si stanno determinando in Liguria, ed in altre aree del paese, a seguito della rivisitazione delle procedure relative ai provvedimenti certificativi di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257, promuovendo l'attivazione di un tavolo di lavoro fra le parti sociali e l'INAIL in considerazione delle rilevanti conseguenze sociali sorte, lasciando impregiudicata ogni questione rimessa alla valutazione dell'autorità giudiziaria.",
impegna il Governo:
ad adottare i più opportuni provvedimenti di legge affinché ai lavoratori in premessa siano riconosciuti i benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257 e successive modificazioni, con particolare riguardo alla validità e efficacia dei provvedimenti di certificazione di esposizione all'amianto rilasciati dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e all'inefficacia dei provvedimenti di revoca delle certificazioni rilasciate, salvo il caso di dolo dell'interessato accertato in via giudiziale con sentenza definitiva.
(numerazione resoconto Senato G11.119)
(9/890/55)
ROSSI MAURIZIO