• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/03134-A/006 premesso che: l'articolo 7 del provvedimento, con riferimento al regime sperimentale introdotto dall'articolo 1, comma 30, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (c.d. «TFR in busta...



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03134-A/006presentato daPAGLIA Giovannitesto diMercoledì 1 luglio 2015, seduta n. 452

La Camera,
premesso che:
l'articolo 7 del provvedimento, con riferimento al regime sperimentale introdotto dall'articolo 1, comma 30, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (c.d. «TFR in busta paga»), modifica la relativa disciplina nella parte in cui istituisce un finanziamento bancario, assistito da speciali garanzie (tra cui quella di ultima istanza dello Stato), cui possono accedere i datori di lavoro che non intendono corrispondere immediatamente con risorse proprie la quota maturanda del TFR, esentando il finanziamento dal pagamento delle imposte di bollo e di registro;
in realtà, a pochi mesi dal suo debutto, il regime di conferimento del TFR in busta paga è fallito da una parte perché capace di incidere pregiudizialmente sul futuro previdenziale dei lavoratori, e dall'altro perché fiscalmente sconveniente, poiché l'incremento del reddito causato dall'integrazione viene tassato con l'aliquota «marginale», ossia quella relativa allo scaglione più alto del reddito;
in sede di approvazione della legge di stabilità 2015 erano state avanzate numerose perplessità, non ultimo il dato che il conferimento anticipato di quote del TFR in busta paga avrebbe comportato effetti piuttosto importanti dal punto di vista reddituale poiché, facendo cumulo con gli altri redditi percepiti nel medesimo periodo d'imposta, comporta importanti ricadute sulla determinazione delle detrazioni fiscali, sugli eventuali assegni familiari e su tutto quanto è determinabile e riconoscibile sulla base dell'ISEE;
secondo i dati ultimamente diramati dall'Osservatorio della Fondazione studi dei consulenti del lavoro che ha analizzato un milione di posizioni lavorative, solo 567 dipendenti, cioè meno dello 0,1 per cento, hanno chiesto alla propria azienda l'anticipazione in busta paga del loro trattamento di fine rapporto. Inoltre, sempre secondo lo stesso studio, la suddetta norma, in vigore da aprile, penalizzerebbe, a causa del suo regime di tassazione ordinaria, tutti i redditi oltre i 15 mila euro (circa il 60 per cento del totale), con un aggravio impositivo, per chi percepisce 90.000 euro di reddito, pari a 569 euro l'anno;
sempre sulla base delle elaborazioni dei consulenti, i lavoratori richiedenti sono: per il 75 per cento residenti nel Centro Nord e il 25 per cento al Sud; per il 43 per cento lavorano nel terziario e per circa il 27 per cento nell'industria; il 25 per cento ha redditi fino a 20.000 euro, il 50 per cento fino a 30.000 euro mentre appena il 6,25 per cento lo ha chiesto avendo redditi superiori a 40.000 euro annui; solo il 10 per cento di coloro che hanno chiesto l'anticipazione ha tolto il proprio Tfr da un fondo pensione; il 16 per cento, poi, considera sbagliato smobilizzare il Tfr dal fondo pensione prescelto, mentre il 20 per cento non ha ancora valutato adeguatamente;
secondo, invece, una simulazione condotta dal sindacato Fiba Cisl che ha messo a confronto gli effetti delle tre possibili scelte in campo da parte di chi percepisce 25 mila euro l'anno con un'aliquota fiscale di riferimento pari al 27 per cento (Tfr in busta paga, mantenimento in azienda, versamento al fondo pensione) e basata sul triennio in cui vige il regime sperimentale, il risultato economico delle tre scelte dipenderebbe dal fatto che il Tfr in busta paga non dà rendimento, mentre il mantenimento in azienda o presso un fondo pensioni farebbe rivalutare anno per anno, cumulando rendimento su rendimento, le quote, con la conseguenza che più sono gli anni che mancano al pensionamento, maggiori sono i rendimenti;
altri studi hanno confermato che la previsione normativa giovi in particolar modo allo Stato piuttosto che ai lavoratori in quanto, essendo il conferimento del Tfr in busta paga soggetto a tassazione ordinaria, e non separata, come avviene quando viene corrisposto alla conclusione del rapporto lavorativo, comporta per l'erario un gettito decisamente superiore rispetto all'eventualità che lo stesso venisse mantenuto in azienda, o venisse trasferito all'Inps. Stessa cosa non si può dire per i fondi per la previdenza complementare, per i quali la tassazione è stata aumentata, contestualmente dalla stessa legge di stabilità 2015, dall'11,5 per cento al 20 per cento. Ed invero, secondo quanto riportato dalla stessa relazione tecnica di accompagnamento alla legge di stabilità 2015, nel complesso la misura, potendo interessare al 40-50 per cento dei lavoratori destinatari, avrebbe dovuto valere un gettito atteso per l'erario di circa 20 miliardi di euro all'anno,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di individuare un regime fiscale di maggior favore ai fini del conferimento del TFR in busta paga.
9/3134-A/6. (Testo modificato nel corso della seduta) Paglia, Nicchi, Airaudo, Placido.