• C. 2985-143-1167-2288-2819-A EPUB (richiesta autorizzazione a riferire oralmente il 2 luglio 2015); BINETTI Paola, Relatore

link alla fonte  |  scarica il documento in PDF

Atto a cui si riferisce:
C.2819 Disposizioni per la prevenzione dei disturbi dello spettro autistico, la cura e l'assistenza delle persone che ne sono affette


Frontespizio Pareri Progetto di Legge
Testo senza riferimenti normativi
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 2985-143-1167-2288-2819-A


PROPOSTA DI LEGGE
n. 2985
APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO, DALLA 12a COMMISSIONE PERMANENTE (IGIENE E SANITÀ) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 18 marzo 2015 (v. stampati Senato nn. 344, 359, 1009 e 1073)
d'iniziativa dei senatori
DE POLI; RANUCCI; PADUA, ORRÙ, GIACOBBE, SILVESTRO, PUPPATO, COCIANCICH, D'ADDA, FABBRI, VALENTINI, PEZZOPANE, GRANAIOLA, VACCARI, GIANLUCA ROSSI, SPILABOTTE, VATTUONE, CUOMO, SCALIA, LUMIA, BERTUZZI, DI GIORGI, PUGLISI, FAVERO, SONEGO, LO GIUDICE, PAGLIARI, GOTOR, PEGORER, CAPACCHIONE, AMATI, BORIOLI, MATTESINI, CANTINI, DEL BARBA, RUSSO, VERDUCCI, COLLINA, MATURANI, CARDINALI, MIGLIAVACCA, CALEO, RICCHIUTI; ZANONI
Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie
Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica il 24 marzo 2015

NOTA: La XII Commissione permanente (Affari sociali), il 2 luglio 2015, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo della proposta di legge n. 2985. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per i testi delle proposte di legge nn. 143, 1167, 2288 e 2819 si vedano i relativi stampati.
E
PROPOSTE DI LEGGE
n. 143, d'iniziativa dei deputati
BIONDELLI, AMATO, ANTEZZA, BINI, BOCCIA, CARRA, COCCIA, COVA, D'INCECCO, FEDI, FIANO, CINZIA MARIA FONTANA, GRASSI, MARTELLA, OLIVERIO, ROSATO, SANI, SCANU, TULLO
Norme per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle persone affette da autismo e per l'assistenza alle loro famiglie
Presentata il 15 marzo 2013
n. 1167, d'iniziativa dei deputati
FARAONE, CARBONE, ERMINI, LOTTI, PICCOLI NARDELLI, SCALFAROTTO, RUGHETTI, DE MENECH, GELLI, FANUCCI, BORGHI, RACITI, MAGORNO, FIANO, BOSCHI, MONGIELLO, DONATI, PARRINI, SENALDI, BAZOLI, INCERTI, BIFFONI, VAZIO, COPPOLA, FAMIGLIETTI, DALLAI, CAPONE, CARRA, CAPELLI, RIBAUDO, RICHETTI, IORI, FREGOLENT, ZANIN, PALAZZOTTO, MARZANO, CULOTTA, SIMONI, CAPODICASA, ROTTA, CINZIA MARIA FONTANA, GASPARINI, GINOBLE, GIGLI, GULLO, ZOGGIA, FABBRI, MARCON, CALABRÒ, CARRESCIA, COCCIA, CRIMÌ, MARCO DI MAIO, GIULIETTI, GOZI, GIUSEPPE GUERINI, MARCHI, PASTORELLI, REALACCI, TARICCO, VALERIA VALENTE, VARGIU
Diritti delle persone autistiche. Norme per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle persone affette da autismo e per l'assistenza alle loro famiglie
Presentata il 6 giugno 2013
n. 2288, d'iniziativa dei deputati
ARGENTIN, ALBANELLA, AMODDIO, ANTEZZA, BARUFFI, BASSO, BINETTI, CANI, CAPONE, CAPOZZOLO, CAPUA, CARRA, CASATI, CASELLATO, CIRIELLI, COCCIA, COSCIA, CRIVELLARI, CUPERLO, D'AGOSTINO, D'INCECCO, FAMIGLIETTI, FANUCCI, FEDI, FITZGERALD NISSOLI, GREGORIO FONTANA, FONTANELLI, GINATO, GULLO, IACONO, IORI, LA MARCA, LABRIOLA, LOCATELLI, MARANTELLI, MARCHI, MARIANI, MARTELLI, MARZANO, MELILLI, MONGIELLO, MURA, OLIVERIO, PASTORELLI, PETRENGA, RAMPI, REALACCI, SBERNA, TIDEI, VALERIA VALENTE, VALIANTE, ZARDINI
Norme per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle persone affette da autismo e per l'assistenza alle loro famiglie
Presentata l'8 aprile 2014
n. 2819, d'iniziativa dei deputati
CALABRÒ, ROCCELLA, MINARDO, VIGNALI, ALLI, GAROFALO, BINETTI, SCOPELLITI
Disposizioni per la prevenzione dei disturbi dello spettro autistico, la cura e l'assistenza delle persone che ne sono affette
Presentata il 14 gennaio 2015
(Relatrice: BINETTI)
torna su
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

            esaminato il nuovo testo della proposta di legge n. 2985, approvata, in un testo unificato, dalla 12a Commissione permanente del Senato, recante «Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie»;

            considerato che le disposizioni contenute nel provvedimento sono riconducibili sia alla competenza legislativa esclusiva, per quanto attiene all'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, sia alla competenza legislativa concorrente, per quanto inerisce alla tutela della salute, ex articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

            preso atto favorevolmente del rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, che emerge, ad esempio, dall'articolo 3, comma 1, che, disponendo l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, con l'inserimento, per quanto attiene ai disturbi dello spettro autistico, delle prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato, rinvia alla procedura richiamata dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 158 del 2012, che prevede l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e dall'articolo 3-bis, in tema di aggiornamento delle linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nei disturbi dello spettro autistico, che spetta al Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)
NULLA OSTA


PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

        La V Commissione,

            esaminato il nuovo testo del progetto di legge n. 2985, approvato, in un testo unificato, dalla 12a Commissione permanente del Senato, e abb., recante Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie;

            preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

                le prestazioni sanitarie previste dal provvedimento in esame sono già incluse nei livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2001 e nella proposta di modifica allo stesso decreto, attualmente all'esame del Ministero dell'economia e delle finanze;

                l'aggiornamento delle prestazioni, previsto dal comma 1 dell'articolo 3, nel rispecchiare le procedure già individuate dal sopra citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, non prevede pertanto nuove prestazioni rispetto a quelle inserite nei livelli essenziali di assistenza vigenti dal 2001;

                il comma 2 dell'articolo 3 è volto a garantire, nell'ambito dei piani sanitari regionali e delle province autonome, una serie di misure dirette alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione dei soggetti affetti da disturbo dello spettro autistico, che costituiscono attuazione di quanto convenuto con l'Accordo del 22 novembre 2012, approvato in sede di Conferenza Stato-regioni;

                la promozione e lo sviluppo di progetti di ricerca riguardanti la conoscenza del disturbo dello spettro autistico e le buone pratiche terapeutiche ed educative da parte del Ministero della salute, di cui all'articolo 3-ter, risultano garantiti nell'ambito delle iniziative che il predetto Ministero adotta in materia di ricerca sanitaria, nel rispetto delle risorse disponibili a legislazione vigente,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)
NULLA OSTA
                 


PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)
PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)
NULLA OSTA


PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI

        La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

            esaminato il nuovo testo della proposta di legge n. 2985 – approvata in un testo unificato dalla 12a Commissione del Senato – recante «Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie», come risultante dall'approvazione di emendamenti in sede referente;

            rilevato che:

                l'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» e che il terzo comma del medesimo articolo attribuisce alla competenza legislativa concorrente di Stato e regioni la materia della «tutela della salute», cui la giurisprudenza costituzionale ha ricondotto anche l'organizzazione del servizio sanitario;

                l'articolo 3, comma 1, del provvedimento in esame prevede che le prestazioni riconducibili ai livelli essenziali di assistenza erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale nei confronti dei soggetti affetti da disturbi dello spettro autistico siano individuate con

la procedura di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, che dispone che l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza garantiti dal Servizio sanitario nazionale, con prioritario riferimento alla riformulazione dell'elenco – oltre che delle malattie rare – delle malattie croniche di cui al decreto del ministro della sanità 28 maggio 1999, sia definito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di intesa con la Conferenza Stato-regioni e con il parere delle Commissioni parlamentari competenti;

            considerato infine che:

                l'articolo 3 chiama le regioni e le province autonome a predisporre progetti, azioni programmatiche e altre idonee iniziative dirette alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione dei soggetti affetti da disturbo dello spettro autistico, disponendo altresì che, a tal fine, le stesse regioni e province autonome istituiscano centri di riferimento con compiti di coordinamento dei presìdi della loro rete sanitaria e adottino misure per il conseguimento degli obiettivi ivi specificati,

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione:

            si preveda di attribuire alle regioni e alle province autonome risorse adeguate per lo svolgimento delle nuove funzioni cui le regioni e province autonome stesse sono chiamate ai sensi dell'articolo 3.


Testo della proposta di legge n. 2985 approvata dal Senato della Repubblica
torna su
Testo della Commissione
Art. 1.
(Finalità).
Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge, in conformità a quanto previsto dalla risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite n. A/RES/67/82 del 12 dicembre 2012, sui bisogni delle persone con autismo, prevede interventi finalizzati a garantire la tutela della salute, il miglioramento delle condizioni di vita e l'inserimento nella vita sociale delle persone con disturbi dello spettro autistico.

      Identico.

Art. 2.
(Linee guida).
Art. 2.
(Linee guida).

      1. L'Istituto superiore di sanità aggiorna le Linee guida sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico in tutte le età della vita sulla base dell'evoluzione delle conoscenze fisiopatologiche e terapeutiche derivanti dalla letteratura scientifica e dalle buone pratiche nazionali ed internazionali.

      Identico.

Art. 3.
(Politiche regionali in materia di disturbi dello spettro autistico).
Art. 3.
(Politiche regionali in materia di disturbi dello spettro autistico).

      1. Nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica e tenuto conto del nuovo Patto per la salute 2014-2016, con la procedura di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, si provvede all'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, con l'inserimento, per quanto attiene ai disturbi dello spettro autistico, delle prestazioni della diagnosi

      Identico.

precoce, della cura e del trattamento individualizzato, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche disponibili.  
      2. Ai fini di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano garantiscono il funzionamento dei servizi di assistenza sanitaria alle persone con disturbi dello spettro autistico, possono individuare centri di riferimento con compiti di coordinamento dei servizi stessi nell'ambito della rete sanitaria regionale e delle province autonome, stabiliscono percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali per la presa in carico di minori, adolescenti e adulti con disturbi dello spettro autistico, verificandone l'evoluzione, e adottano misure idonee al conseguimento dei seguenti obiettivi:  
          a) la qualificazione dei servizi di cui al presente comma costituiti da unità funzionali multidisciplinari per la cura e l'abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico;  
          b) la formazione degli operatori sanitari di neuropsichiatria infantile, di abilitazione funzionale e di psichiatria sugli strumenti di valutazione e sui percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali basati sulle migliori evidenze scientifiche disponibili;  
          c) la definizione di équipe territoriali dedicate, nell'ambito dei servizi di neuropsichiatria dell'età evolutiva e dei servizi per l'età adulta, che partecipino alla definizione del piano di assistenza, ne valutino l'andamento e svolgano attività di consulenza anche in sinergia con le altre attività dei servizi stessi;  
          d) la promozione dell'informazione e l'introduzione di un coordinatore degli interventi multidisciplinari;  
          e) la promozione del coordinamento degli interventi e dei servizi di cui al presente comma per assicurare la continuità dei percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali nel corso della vita della persona;
          f) l'incentivazione di progetti dedicati alla formazione e al sostegno delle famiglie  
che hanno in carico persone con disturbi dello spettro autistico;  
          g) la disponibilità sul territorio di strutture semiresidenziali e residenziali accreditate, pubbliche e private, con competenze specifiche sui disturbi dello spettro autistico in grado di effettuare la presa in carico di soggetti minori, adolescenti e adulti;  
          h) la promozione di progetti finalizzati all'inserimento lavorativo di soggetti adulti con disturbi dello spettro autistico, che ne valorizzino le capacità.  
Art. 4.
(Aggiornamento delle linee di indirizzo del Ministero della salute).

      1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, provvede, in applicazione dei livelli essenziali di assistenza, all'aggiornamento delle linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nei disturbi pervasivi dello sviluppo (DPS), con particolare riferimento ai disturbi dello spettro autistico, di cui all'accordo sancito in sede di Conferenza unificata il 22 novembre 2012. Le linee di indirizzo sono aggiornate con cadenza almeno triennale.

        2. L'attuazione delle linee di indirizzo aggiornate ai sensi del comma 1 costituisce adempimento ai fini della verifica del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza.
Art. 5.
(Attività di ricerca).

      1. Il Ministero della salute promuove lo sviluppo di progetti di ricerca riguardanti

  la conoscenza del disturbo dello spettro autistico e le buone pratiche terapeutiche ed educative.
Art. 4.
(Clausola di invarianza finanziaria).
Art. 6.
(Clausola di invarianza finanziaria).

      1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

      Identico.