• Testo DDL 1835

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Atto a cui si riferisce:
S.1835 Disposizioni in materia di riassetto del cinema e dell'audiovisivo


Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 1835
DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa dei senatori DI GIORGI, ZAVOLI, PUGLISI, Elena FERRARA, IDEM, MARTINI, MINEO, TOCCI, AMATI, ANGIONI, BATTISTA, BORIOLI, CARDINALI, CIRINNÀ, COCIANCICH, CONTE, CUCCA, CUOMO, D'ADDA, FABBRI, FATTORINI, FAVERO, FEDELI, GAMBARO, LAI, LEPRI, LIUZZI, Fausto Guilherme LONGO, MICHELONI, MORGONI, MOSCARDELLI, NACCARATO, ORRÙ, PADUA, PAGLIARI, PANIZZA, PEZZOPANE, PUPPATO, RANUCCI, ROMANO, SCALIA, SOLLO, VALDINOSI, VALENTINI, VATTUONE, VILLARI e ZIN

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 MARZO 2015

Legge quadro in materia di riassetto e valorizzazione delle attività cinematografiche e audiovisive, finanziamento e regime fiscale. Istituzione del Centro nazionale del cinema e delle espressioni audiovisive

Onorevoli Senatori. -- Il presente disegno di legge intende corrispondere, attraverso un sistema normativo organico, all'esigenza di promuovere e valorizzare il patrimonio culturale al quale contribuisce, nel nostro Paese, l'industria cinematografica e audiovisiva.

Si tratta di un'esigenza presente da tempo nell'ambito parlamentare, accompagnata, già nelle scorse legislature, da proposte legislative e da un confronto politico che ha coinvolto i rappresentanti e gli operatori del settore.

Nella XVI Legislatura, la VII Commissione permanente del Senato della Repubblica ha condotto un'interessante indagine conoscitiva in materia, da cui sono emerse indicazioni utili, tanto per l'elaborazione di nuove strategie pubbliche di intervento, quanto per l'introduzione di strumenti normativi finalizzati allo sviluppo del sistema produttivo del cinema e dell'audiovisivo in un settore strategico di crescita civile, culturale ed economica dell'Italia.

Infatti, sollecitare l’iniziativa pubblica e investire in questa direzione significherebbe attivare una leva essenziale non solo per il rilancio di un comparto industriale di grande rilievo, ma anche per riaffermare la qualità con cui l'identità culturale italiana è in grado di rappresentarsi in ambito internazionale. Il cinema è sempre stato un veicolo che ha promosso il genio e la vitalità espressiva italiana nel mondo, diffondendo la ricchezza del nostro paesaggio, le bellezze artistiche, l'artigianato, la produzione alimentare, in sintesi, «il made in Italy»: buoni motivi perché esso torni ad essere fattore di attrazione e, quindi, di valorizzazione e crescita del nostro patrimonio.

L'ambizione di questo disegno di legge è dunque quella di delineare, attraverso il passaggio parlamentare, una cornice normativa nella quale sappiano riconoscersi ed operare tutti i soggetti che contribuiscono ad animare l'industria cinematografica ed audiovisiva, dagli sceneggiatori ai registi, dai produttori agli esercenti, dai distributori agli esportatori, dai documentaristi ai creatori di cartoni animati, da coloro che si occupano della conservazione e del restauro del patrimonio alle industrie tecniche, alle scuole di cinema e alle associazioni culturali cinematografiche. Si tratta di indicare loro una missione comune alla quale lo Stato, per primo, intende partecipare offrendo regole certe e risorse che liberino competenze e capacità.

È indubbio che questo settore sia stato penalizzato, nel tempo, da scelte mancate o da occasioni perdute, con conseguenti ritardi e difficoltà in un mercato che, al contempo, è divenuto globale. Devono essere risolte le questioni che riguardano la posizione dominante delle emittenti televisive nei confronti dei produttori, dei distributori e degli esercenti indipendenti, così come maggiori tutele devono essere garantite a tutti i soggetti interessati, attraverso appositi registri del cinema e dell'audiovisivo. Risulta infatti indispensabile mirare, da un lato, alla massima coesione fra tutti gli operatori del settore -- cui dovranno essere attribuite risorse certe e costanti nel tempo, attraverso un sistema di finanziamento sostenuto da un «prelievo di scopo» -- e, dall'altro, ad obblighi di investimento certificato da parte delle televisioni. Specifiche sanzioni devono essere previste in caso di mancato adempimento degli obblighi ed effettivamente applicate al fine di dare efficacia alle norme. Devono quindi essere affrontati i rapporti tra il cinema e l'audiovisivo con i nuovi media, le lotte alla contraffazione e alla pirateria e la formazione del pubblico. Quest'ultima, in particolare, dovrà avvenire introducendo un'educazione all'immagine sin dalla prima infanzia, in modo da fornire ai giovani un'istruzione più ricca e in grado di far comprendere il linguaggio dell'audiovisivo. In tale direzione, devono essere considerati strategici anche gli investimenti per la modernizzazione delle sale e la liberalizzazione dei circuiti.

Lo sviluppo tecnologico e la diffusione di nuovi media, la rete internet e i sistemi di comunicazione di nuova concezione espongono il cinema ad un rischio concreto di marginalizzazione nella distribuzione delle opere.

Queste e altre ragioni sono all'origine di una condizione di crisi complessiva del settore, che si riflette su tutto il territorio e sul Mezzogiorno in particolare, che si trova oggi depauperato di sedi di distribuzione che, in molti casi, hanno rappresentato un'opportunità di socializzazione e un'offerta culturale e occupazionale per le relative comunità.

Di fronte a questo stato di cose, la legislazione italiana non è stata in grado di sostenere una politica pubblica coerente.

Il settore «cinema» è regolato da un complesso di leggi, alcune delle quali risalgono al 1965.

L'impianto legislativo attuale è confuso, frammentato e privo di una visione generale in chiave di sviluppo e che indichi il ruolo del cinema per rappresentare l'identità italiana.

Le competenze sono attribuite a diversi soggetti, come la direzione generale cinema del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, la Fondazione centro sperimentale di cinematografia, la Cineteca nazionale, la Scuola nazionale di cinema, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'interno, la Polizia postale, il Ministro per gli affari regionali, la Conferenza unificata, il Ministero dell’economia e delle finanze, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, la Società italiana degli autori e degli editori (SIAE), senza un effettivo ed efficace collegamento che realizzi una politica pubblica coerente di settore.

I film di produzione italiana ed europea sono sempre meno presenti nelle programmazioni delle emittenti televisive generaliste, che tendono -- nonostante gli obblighi di investimento previsti prima dalla legge 30 aprile 1998, n. 122 e, successivamente, dal testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 -- a favorire la trasmissione dei programmi di intrattenimento, delle fiction e delle produzioni cinematografiche statunitensi. Oltre allo Stato, le principali fonti di finanziamento per il cinema sono costituite dagli investimenti di RAI (Rai Cinema) e Mediaset (Medusa). Inoltre, la piattaforma di diffusione satellitare -- rappresentata in Italia unicamente da Sky -- non ha, a legislazione vigente, alcun obbligo stabilito per legge di investimento nella cinematografia nazionale ed europea, al contrario di quanto accade per le emittenti televisive hertziane e generaliste.

Un altro fattore che incide in maniera decisiva sulla possibilità e la capacità dei produttori cinematografici e audiovisivi italiani di emanciparsi dalla loro attuale dipendenza economica ed editoriale dalle emittenti televisive nazionali è l'esistenza di un mercato che da un lato vede un'offerta produttiva realizzata da un numero elevato di attori economici e, dall'altro, conta un numero assai ristretto di possibili acquirenti, rappresentati dai broadcaster.

La posizione dominante in cui operano le emittenti televisive, che sono generalmente integrate con strutture di produzione interne alle proprie aziende o con società dello stesso gruppo e con società di distribuzione cinematografica, limita, di fatto, la possibilità di accesso al mercato da parte delle imprese di produzione e di distribuzione indipendenti.

Questo fenomeno è reso chiarissimo dalla scarsa forza contrattuale espressa dai produttori italiani proprio nelle contrattazioni che riguardano la cessione dei diritti di sfruttamento delle opere; è noto, infatti, che i nostri produttori non riescono a conservare la titolarità dei cosiddetti «diritti secondari».

L'attuazione della citata legge n. 122 del 1998 ha prodotto effetti positivi, consentendo lo sviluppo di un settore produttivo ed industriale come quello della fiction, che ha saputo misurarsi anche con la necessità di proporre al pubblico contenuti di qualità rappresentando, pur con visioni diverse e articolate, talvolta anche parziali, la nostra società contemporanea. Di contro, l'impatto delle stesse norme sull'industria cinematografica e audiovisiva indipendente non è stato altrettanto soddisfacente, non avendo raggiunto il principale obiettivo perseguito da quella legge, ovvero la realizzazione dell'alleanza necessaria tra due parti dello stesso sistema.

A parità di condizioni, oggi, il settore della produzione non accede ai flussi di valore realizzati e realizzabili con la trasmissione e lo sfruttamento commerciale delle opere. Questa distorsione nell'attuazione delle norme della legge n. 122 del 1998 produce riflessi condizionanti sulle libertà di impresa, come anche sul pluralismo dell'offerta dei contenuti, sulle libertà creative ed editoriali e sulla possibilità di assicurare la massima diffusione alle opere prodotte.

Risulta allora difficile, a questo punto, immaginare un rilancio ed uno sviluppo dell'intera filiera cinematografica senza il sostegno di una iniziativa pubblica, che proponga nuove tutele ed incentivi e dia l'opportunità di conciliare la qualità del prodotto con le esigenze di mercato.

Il presente disegno di legge intende centrare questo obiettivo, rafforzando e consolidando l'industria cinematografica mediante il concorso dinamico dei soggetti che vi operano, sollecitandoli alla competizione e assicurando il pluralismo dell'offerta cinematografica ed audiovisiva, in Italia e all'estero. A un intervento significativo dello Stato e degli enti di governo territoriali, si ritiene debba affiancarsi un'azione orientata allo sviluppo della produzione culturale da parte di soggetti imprenditoriali che operano nel settore. L'obiettivo del presente provvedimento è quello di costruire le condizioni per la coesione tra i soggetti pubblici e quelli privati intorno all'obiettivo comune dello sviluppo dell'industria cinematografica e audiovisiva.

Ciò premesso il disegno di legge si articola in 42 articoli contenuti a loro volta in titoli e capi.

Nello specifico il titolo I reca i presupposti e le finalità della legge. L'articolo 1 detta i princìpi fondamentali per il sostegno pubblico del cinema e dell'audiovisivo che sono mezzi di espressione culturale unitaria e nel contempo hanno un ruolo economicamente rilevante per l'economia e lo sviluppo industriale del nostro Paese. L'articolo 2 precisa l'ambito di applicazione della presente legge, i compiti dello Stato e reca le definizioni contenute nella proposta di legge, quali opera cinematografica e audiovisiva, lungometraggio, cortometraggio, opere filmiche o audiovisive di nazionalità italiana, sala ed esercizio cinematografico, film e sala d’essai, prezzo d’ingresso e impegni di programmazione cinematografica.

Il titolo II riguarda il Centro nazionale del cinema e delle espressioni audiovisive.

Gli articoli dal 3 all'8 si riferiscono all'istituzione del Centro nazionale del cinema e delle espressioni audiovisive, ente di diritto pubblico, dotato di autonomia regolamentare, amministrativa, organizzativa, patrimoniale, finanziaria, contabile, di riscossione e di bilancio.

Il Centro svolge una serie di compiti indicati nell'articolo 4, acquisendo le competenze esercitate dalla direzione generale del cinema del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo sulle società partecipate dallo Stato e dagli altri enti pubblici nel settore del cinema e delle espressioni audiovisive. Inoltre, gli organi del Centro sono: il presidente, il consiglio di amministrazione, il direttore, il comitato direttivo, il collegio dei revisori dei conti.

Il presidente presiede il consiglio di amministrazione e svolge i compiti indicati dalla legge. Il direttore dirige il Centro e coordina le attività degli uffici dirigenziali.

Il Centro è composto da direzioni che fanno capo al direttore e che svolgono funzioni di sostegno; presso il Centro sono istituite commissioni di esperti nelle materie.

Gli articoli dal 9 al 13 indicano le modalità di reperimento delle risorse.

Lo Stato partecipa e sostiene le attività del Centro, sia con lo stanziamento annuale di risorse in apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (per l'anno 2015, sono assegnati al fondo 5 milioni di euro), sia con la quota parte del Fondo unico dello spettacolo spettante alle attività cinematografiche entro il 31 di marzo di ciascun anno. Si istituisce poi un prelievo di scopo sul prezzo d'ingresso alle proiezioni nelle sale cinematografiche, indipendentemente dal metodo di trasmissione e dalla natura del supporto delle opere o dei contenuti cinematografici o audiovisivi che sono rappresentati. Ciò avverrà progressivamente nei successivi tre anni di applicazione dall'entrata in vigore della presente legge. Si istituisce, altresì, un prelievo di scopo per ogni editore di servizi televisivi che abbia sede in Italia ed abbia trasmesso, nel corso del precedente anno civile, una o più opere audiovisive o cinematografiche, nonché per ogni distributore di servizi televisivi con sede in Italia.

Si prevede che il Centro rediga una relazione annuale sull'andamento e sulle previsioni dei prelievi di scopo e degli altri proventi ricevuti o a esso assegnati, e trasmetta tale relazione alle Camere entro il 15 ottobre di ciascun anno.

Si indicano quali sono i tributi assegnati al Centro, le modalità di calcolo e di riscossione.

Il titolo III concerne il Registro del cinema dell'audiovisivo.

Gli articoli dal 14 al 17 recano disposizioni in merito alla trasparenza degli atti iscritti nel Registro, e sui ricavi e proventi derivanti dall'uso commerciale e dall'esportazione di opere cinematografiche e audiovisive. Sono definiti inoltre i compiti del responsabile del Registro.

Il titolo IV è sulle professioni, attività e imprese.

L'articolo 18 definisce i principi generali sulla concentrazione d'impresa in ambito cinematografico e audiovisivo.

L'articolo 19 riguarda l'autorizzazione ad esercitare la professione di gestore di sale cinematografiche.

L'articolo 20 reca disposizioni per l'installazione e la costruzione di strutture cinematografiche nonché per l’adeguamento tecnologico delle sale. La creazione, l'estensione e la riapertura al pubblico delle strutture cinematografiche devono soddisfare i requisiti di diversità dell'offerta cinematografica, sviluppo culturale del territorio, tutela dell'ambiente e qualità della pianificazione urbanistica e dei sevizi offerti. L'apertura di una nuova sala cinematografica o la ristrutturazione dovranno tenere in considerazione il complessivo impatto sul territorio, in quanto possono influenzarne lo sviluppo non solo economico, ma anche quello legato alla crescita culturale.

Gli articoli 21 e 22 riguardano l'omologazione delle sale e gli impegni di programmazione cinematografica.

L'articolo 23 definisce l'organizzazione del controllo dei ricavi.

L'articolo 24 prevede l'istituzione di un ufficio di conciliazione del cinema e dell'audiovisivo al quale affidare la soluzione delle controversie del settore.

L'articolo 25 riguarda la concessione dei diritti di rappresentazione cinematografica, mentre l’articolo 26 concerne il contratto di noleggio.

L'articolo 27 stabilisce che i soggetti che si occupano dell'edizione di supporti video destinati all'uso privato del pubblico devono darne comunicazione al Centro.

L'articolo 28 disciplina il controllo delle entrate per lo sfruttamento delle opere in caso di diffusione tramite video on demand e sotto forma di videogramma.

L'articolo 29 prevede misure per la promozione del cinema e dell'audiovisivo da parte delle emittenti televisive nazionali che riservano obbligatoriamente una quota non inferiore al 10 per cento dei fatturati annui, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, alla produzione ed all'acquisto di opere filmiche e audiovisive di produzione italiana e europea riservando una quota del 50 per cento alle produzioni indipendenti.

Il titolo V reca disposizioni in materia di educazione all'immagine. L'articolo 30 prevede l’inserimento dell'«Educazione all'immagine» nei programmi scolastici stabiliti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in accordo con il Centro.

Il titolo VI ha ad oggetto il finanziamento e la fiscalità.

L'articolo 31 dispone che i sostegni finanziari del Centro sono assegnati automaticamente o selettivamente. I sostegni automatici sono attribuiti a tutte le società che abbiano già operato nel settore della produzione, della distribuzione sia nazionale che internazionale, dell’esercizio cinematografico o delle industrie tecniche; i sostegni selettivi sono attribuiti ai soggetti che non beneficino dei sostegni automatici, previa valutazione da parte delle commissioni sui singoli progetti presentati.

L'articolo 32, in materia di assegnazione delle risorse per la produzione cinematografica, stabilisce che le somme a cui le imprese di produzione hanno diritto a titolo automatico per la produzione di opere cinematografiche di lungometraggio sono incedibili e impignorabili e non possono essere assegnate per la produzione di una nuova opera cinematografica se il beneficiario ha omesso i pagamenti ai creditori in occasione della produzione di opere cinematografiche precedenti.

L'articolo 33 prevede che con provvedimento dell'Agenzia delle entrate siano dettati termini e modalità di fruizione dei crediti di imposta nonché ogni altra disposizione finalizzata a garantire il rispetto del limite massimo di spesa. Inoltre, ai soggetti che gestiscono sale cinematografiche che proiettano film che abbiano ottenuto la denominazione d'essai dal Centro, sentito il parere della Federazione italiana cinema d'essai, è riconosciuto un credito d'imposta, a decorrere dall'anno 2015, in misura pari al 25 per cento delle spese sostenute per la proiezione delle suddette opere e comunque con un limite massimo, per ciascuna impresa, di 1 milione di euro annui.

Il titolo VII concerne le procedure di controllo.

L'articolo 34 stabilisce che l'attività di controllo è affidata a funzionari del Centro, all’uopo nominati dal presidente.

L'articolo 35 prevede che, in caso di accertamento di una violazione, i funzionari redigono un verbale che è notificato all'interessato in copia conforme, indicando espressamente i tempi e i modi per l'opposizione.

L'articolo 36 dispone che i funzionari e i loro consulenti tecnici sono tenuti al segreto professionale sui fatti, atti o informazioni di cui sono entrati a conoscenza in ragione dell'esercizio delle loro funzioni.

Il titolo VIII riguarda le sanzioni amministrative.

L'articolo 37 è volto a istituire, con il compito di irrogare le sanzioni amministrative, la Commissione di controllo la cui disciplina è demandata ad un decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ferma restando l’esigenza che sia presieduta da un magistrato amministrativo nonché composta per un terzo da funzionari, per un terzo dei rappresentanti delle categorie professionali e per un terzo da personalità qualificate di comprovata esperienza nel settore del cinema e dell'audiovisivo.

L'articolo 38 specifica il campo di applicazione per l'emissione delle sanzioni amministrative nei confronti delle persone fisiche o giuridiche che sono venute meno agli obblighi derivanti dalle disposizioni previste dalla presente legge.

L'articolo 39 riguarda la natura delle sanzioni. Sono previste le seguenti sanzioni: il richiamo, una sanzione pecuniaria, la riduzione o il rimborso degli aiuti finanziari automatici o selettivi assegnati, la chiusura dell'impresa per una durata non superiore ad un anno, il divieto della durata massima non superiore a 5 anni ad esercitare le funzioni di direzione in una impresa che appartenga al settore coinvolto e, infine, l'esclusione dal beneficio di qualsiasi sostegno automatico o selettivo per una durata non superiore a cinque anni.

Il titolo IX reca le disposizioni penali.

L'articolo 40 prevede che chiunque ostacoli le operazioni di controllo effettuate in applicazione alla presente legge è punito con una ammenda da 750 euro a 7.500 euro e che chiunque diffonda o rappresenti un'opera cinematografica priva di autorizzazione è punito con una ammenda da 2.000 a 20.000 euro.

L'articolo 41, in materia di costituzione di parte civile, stabilisce che il presidente del Centro può, in caso di procedimenti penali, esercitare i diritti riconosciuti alla parte civile secondo il codice di procedura penale, nonché esercitare i diritti riconosciuti alla parte civile per quanto riguarda i reati di contraffazione e di pirateria di un'opera audiovisiva.

In fine, l'articolo 42 reca la copertura finanziaria. Ai maggiori oneri di cui alla presente legge, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

DISEGNO DI LEGGE

Titolo I

PRESUPPOSTI E FINALITÀ
DELLA LEGGE

Art. 1.

(Principi generali)

1. La presente legge detta i princìpi fondamentali per il sostegno pubblico del cinema e dell'audiovisivo.

2. Il cinema e l'audiovisivo:

a) sono mezzi di espressione artistica, di formazione culturale nonché di comunicazione sociale;

b) contribuiscono alla definizione dell'identità nazionale, alla crescita civile, culturale ed economica del paese;

c) rappresentano un fattore di attrazione di investimenti industriali e favoriscono il connubio tra turismo e cultura, creando occupazione anche attraverso lo sviluppo e la valorizzazione delle professioni del settore.

Art. 2.

(Ambito, finalità e definizioni)

1. La presente legge si applica a tutte le opere filmiche ed audiovisive, in quanto prodotti dell'ingegno, ai sensi della disciplina sulla protezione del diritto d'autore, realizzate con tecnologie e supporti di qualunque natura, anche sperimentale, diffuse e distribuite attraverso le sale cinematografiche e videogrammi, servizi online e telefonici, utilizzati dal titolare dei diritti di sfruttamento per la divulgazione, la distribuzione, la trasmissione, la programmazione, l’accesso e la fruizione delle opere filmiche o audiovisive.

2. Le attività di ideazione, di produzione, di distribuzione, di programmazione, di esportazione, di conservazione e restauro dei film, insieme a quelle di formazione professionale e di educazione all'immagine, nonché quelle delle industrie tecniche del settore, sono considerate di rilevante interesse generale.

3. A tal fine lo Stato:

a) garantisce il pluralismo dell'offerta cinematografica ed audiovisiva;

b) favorisce il consolidarsi dell'industria cinematografica nazionale nei suoi diversi settori anche tramite strumenti di sostegno finanziario;

c) promuove la circolazione e la distribuzione della produzione cinematografica ed audiovisiva, italiana ed europea, in Italia e all'estero, nonché le co-produzioni e le co-distribuzioni;

d) assicura la conservazione e il restauro del patrimonio filmico nazionale;

e) cura la formazione professionale e promuove studi e ricerche nel settore cinematografico;

f) dispone e sostiene l'educazione all'immagine nelle scuole e favorisce tutte le iniziative idonee alla formazione del pubblico.

4. Ai fini della presente legge si intende:

a) per «opera cinematografica» o «film», l’opera dell’ingegno ai sensi della disciplina sulla protezione del diritto d’autore, realizzata su supporto di qualsiasi natura, di carattere narrativo, documentaristico o di animazione e destinata, prioritariamente, allo sfruttamento nelle sale cinematografiche di cui alla lettera f) da parte del titolare dei diritti di sfruttamento;

b) per «opera audiovisiva», l’opera dell’ingegno ai sensi della disciplina sulla protezione del diritto d’autore, realizzata su supporto di qualsiasi natura, di carattere narrativo, documentaristico o di animazione, destinata dal titolare dei diritti di utilizzazione al pubblico attraverso qualunque tecnologia, supporto e sistema di diffusione e distribuzione delle opere diversi dalla sala cinematografica;

c) per «lungometraggio», l’opera filmica o audiovisiva di durata superiore a settantacinque minuti;

d) per «cortometraggio», l’opera filmica o audiovisiva di durata inferiore a settantacinque minuti;

e) per «opere filmiche o audiovisive di nazionalità italiana», le opere che abbiano ottenuto il riconoscimento della nazionalità italiana in base ai criteri di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28;

f) per «sala cinematografica», qualunque spazio, al chiuso o all'aperto, adibito a pubblico spettacolo cinematografico;

g) per «esercizio cinematografico», ogni sala o insieme di sale, al chiuso o all’aperto, appositamente attrezzate, destinate alle proiezioni pubbliche, in modo permanente, al fine di tenervi delle rappresentazioni cinematografiche, indipendentemente dalla tipologia dello schermo o dalla modalità di proiezione e dalla natura del supporto delle opere o dei documenti cinematografici o audiovisivi che vi sono rappresentati;

h) per «film d’essai», l'opera filmica, italiana o straniera, riconosciuta di particolare valore artistico, culturale e tecnico, o di espressione di cinematografie nazionali conosciute, che contribuisca alla diffusione della cultura cinematografica e alla conoscenza di correnti e tecniche di espressione sperimentale;

i) per «sala d’essai», le sale cinematografiche il cui titolare con propria dichiarazione si impegna per un periodo non inferiore a due anni a proiettare film d'essai ed equiparati per almeno il 70 per cento dei giorni di effettiva programmazione cinematografica annuale. La quota di programmazione è ridotta del 50 per cento per le sale e le multisale con meno di cinque schermi ubicate in comuni con popolazione inferiore a quarantamila abitanti. All'interno della suddetta quota almeno la metà dei giorni di programmazione deve essere riservata alla proiezione di film di produzione italiana o dei paesi dell'Unione europea;

l) per «prezzo d’ingresso» alle rappresentazioni, il prezzo effettivamente pagato dallo spettatore o, in caso di una formula che dia diritto ad entrate multiple, il prezzo di riferimento per posto a sedere e che costituisce la base della ripartizione dei ricavi tra il gestore dell'esercizio cinematografico, il distributore e i titolari di diritti su ogni opera o documento cinematografico o audiovisivo;

m) per «impegni di programmazione cinematografica»:

1) gli impegni sottoscritti dagli associati o gli accordi di programmazione di cui all'articolo 22;

2) gli impegni sottoscritti dai gestori degli esercizi cinematografici, i quali garantiscono direttamente e unicamente la programmazione degli esercizi di cui essi sono titolari;

3) qualsiasi progetto di programmazione per il quale un gestore di esercizio cinematografico ha beneficiato di un contributo finanziario da parte del Centro nazionale del cinema e delle espressioni audiovisive concesso in forma selettiva.

Titolo II

CENTRO NAZIONALE DEL CINEMA
E DELLE ESPRESSIONI AUDIOVISIVE

Capo I

STATUTO E MISSIONI

Art. 3.

(Istituzione del Centro nazionale del cinema e delle espressioni audiovisive)

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 2 è istituito il Centro nazionale del cinema e delle espressioni audiovisive, di seguito denominato «Centro», con sede a Roma.

2. Il Centro è un ente di diritto pubblico. Esso esercita i compiti previsti dall'articolo 4 nei settori del cinema e delle altre arti e industrie delle immagini in movimento, con particolare riferimento a quelle dell'audiovisivo, del video e del multimediale, tra cui i videogiochi.

3. È dotato di autonomia regolamentare, amministrativa, organizzativa, patrimoniale, finanziaria, contabile, di riscossione e di bilancio.

Art. 4.

(Compiti e funzioni)

1. Il Centro ha il compito di:

a) osservare l'evoluzione delle professioni e delle attività del cinema e delle altre arti e industrie dell'audiovisivo, il loro ambiente tecnico, giuridico, economico e sociale, così come le condizioni di formazione e di accesso ai mestieri interessati. A tale riguardo:

1) raccoglie ogni informazione utile, in particolare commerciale e finanziaria, e diffonde informazioni economiche e statistiche, nel rispetto delle legislazioni vigenti;

2) organizza coi rappresentanti dei settori professionali interessati consultazioni periodiche su temi che rientrano nel quadro delle sue missioni;

b) contribuire al finanziamento e allo sviluppo del cinema e delle altre arti e industrie delle espressioni audiovisive nazionali e di facilitarne l'adattamento e l'evoluzione dei mercati e delle tecnologie. A questo scopo, sostiene, anche attraverso lo stanziamento di contributi finanziari:

1) la creazione, la produzione, la distribuzione, la diffusione e la promozione delle opere cinematografiche e audiovisive e delle opere multimediali così come la diversità delle forme di espressione e di diffusione cinematografica, audiovisiva e multimediale e la formazione professionale, garantendo nel settore della produzione il rispetto degli obblighi sociali da parte dei beneficiari dei contributi;

2) la creazione e la modernizzazione delle sale cinematografiche, l'adattamento delle industrie tecniche alle evoluzioni tecnologiche e l'innovazione tecnologica nel settore cinematografico e delle altre arti e industrie dell'immagine in movimento;

3) le azioni che favoriscano l'educazione all'immagine;

4) le misure in favore delle professioni, delle attività cinematografiche e delle altre arti e industrie dell'immagine in movimento, al fine di incentivare la promozione e lo sviluppo del cinema e delle altre arti e industrie dell'immagine in movimento in Italia e all'estero;

5) la creazione e la co-produzione cinematografica, audiovisiva e multimediale nei paesi emergenti, attraverso azioni e programmi di cooperazione e scambio;

c) controllare i ricavi operativi sulle opere cinematografiche e audiovisive realizzati dai gestori delle sale cinematografiche e dagli editori di videogrammi destinati ad uso privato in funzione del prelievo di scopo di cui agli articoli 10 e 11;

d) tenere, aggiornare e rendere pubblici i registri del cinema e dell'audiovisivo di cui all’articolo 14;

e) raccogliere, conservare, restaurare e valorizzare il patrimonio cinematografico;

f) partecipare alla lotta contro la contraffazione e la pirateria di opere cinematografiche, audiovisive e multimediali.

2. Al Centro sono trasferite le competenze della direzione generale del cinema del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo sulle società partecipate dallo Stato e dagli altri enti pubblici nel settore del cinema e delle espressioni audiovisive.

Capo II

ORGANIZZAZIONE
E FUNZIONAMENTO

Art. 5.

(Organi del Centro)

1. Il Centro è regolato dalla presente legge e dal proprio statuto, deliberato dal consiglio di amministrazione su proposta del direttore e approvato dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

2. Sono organi del centro:

a) il presidente;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il direttore;

d) il comitato direttivo;

e) il collegio dei revisori dei conti.

3. Il presidente dura in carica quattro anni ed è scelto tra personalità della cultura e del settore cinematografico ed audiovisivo, di alta professionalità e capacità manageriale, ed è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

4. Il consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni ed è composto:

a) dal presidente;

b) da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, dello sviluppo economico, dell’istruzione, dell'università e della ricerca e dell’economia e delle finanze;

c) da quattro personalità di riconosciuta competenza e comprovata esperienza nel settore, nominati dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, previa espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti sulla proposta di nomina;

d) da due rappresentanti del personale del Centro eletti, per tre anni, alle condizioni previste dallo statuto.

5. Il direttore dura in carica quattro anni ed è nominato dal consiglio di amministrazione e scelto in base ai criteri di alta professionalità e capacità manageriale nei settori di competenza del Centro.

6. Il comitato direttivo è composto dai titolari delle direzioni di cui all’articolo 7 nelle quali si articola il Centro.

7. Il collegio dei revisori dei conti dura in carica tre anni ed è composto da tre membri effettivi, nominati dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno dei quali con funzioni di presidente del collegio medesimo, e da due membri supplenti, tutti iscritti all'Albo dei revisori dei conti.

Art. 6.

(Funzioni degli organi)

1. Il presidente:

a) presiede il consiglio di amministrazione;

b) formula proposte al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo in merito agli indirizzi generali delle politiche pubbliche di sostegno, promozione e diffusione del cinema e dell'audiovisivo, ai relativi interventi normativi e regolamentari;

c) svolge funzioni di alta rappresentanza, contribuisce a definire la posizione italiana e partecipa alla negoziazione di accordi internazionali in materia di coproduzioni e scambi nel settore del cinema e delle altre arti e industrie di immagini in movimento;

d) ha la rappresentanza legale del Centro.

2. Il consiglio di amministrazione:

a) delibera lo statuto, i regolamenti di organizzazione e di funzionamento, i bilanci preventivi e consuntivi, i piani e le spese che impegnano il bilancio del Centro;

b) determina i criteri di ripartizione delle risorse tra i diversi settori di attività, fissa le condizioni per la concessione dei contributi finanziari e adotta tutti i provvedimenti che sono ad esso assegnati dalla legge.

3. Il direttore:

a) cura l'attuazione degli indirizzi generali delle politiche pubbliche, di sostegno, promozione e diffusione del cinema e dell'audiovisivo;

b) ha la direzione del centro e degli uffici dirigenziali generali;

c) presiede il Comitato direttivo.

4. Il collegio dei revisori dei conti esercita il controllo interno sulla regolarità della gestione amministrativa, finanziaria e contabile del Centro.

Art. 7.

(Competenze delle direzioni)

1. Il Centro è composto da direzioni che fanno capo al direttore e che svolgono le seguenti funzioni di sostegno, conformemente ai compiti indicati dall'articolo 4:

a) alla preparazione di opere cinematografiche, con particolare riferimento all’attività di selezione e sviluppo dei progetti, ricerca e documentazione, ideazione, scrittura e riscrittura di sceneggiature;

b) alla produzione e co-produzione di opere cinematografiche;

c) alla distribuzione, con particolare riferimento ai film di qualità, a riedizioni di pellicole del repertorio nazionale e ai film destinati al giovane pubblico;

d) all'esercizio cinematografico, con particolare riferimento alle sale tradizionali di piccole dimensioni, con programmazione di qualità, che operano in circostanze oggettivamente svantaggiate;

e) alla promozione, anche all’estero, della creazione e produzione di opere audiovisive per la televisione, con particolare riferimento ai documentari, film di animazione, fiction e spettacoli dal vivo e produzioni sperimentali;

f) ai programmi di educazione all'immagine nelle scuole di ogni ordine e grado e alle iniziative per la formazione del pubblico;

g) agli istituti e alle scuole di alta formazione professionale nei settori del cinema e dell'audiovisivo;

h) alla conservazione e al restauro del patrimonio cinematografico nonché alla sua valorizzazione, con particolare riferimento alla digitalizzazione delle opere cinematografiche del repertorio nazionale;

i) alla ricerca e all'innovazione per le industrie tecniche che operano nel settore;

l) alla promozione e diffusione del cinema e dell'audiovisivo nazionale all'estero.

Art. 8.

(Commissioni per il cinema e l'audiovisivo)

1. Presso il Centro sono istituite commissioni di esperti nelle materie e alle condizioni previste dalla presente legge e dallo statuto che ne regola l'organizzazione e il funzionamento.

2. Nell'ambito delle materie assegnate, le commissioni:

a) valutano e classificano i progetti, le opere e i requisiti dei soggetti che richiedono l'accesso ai contributi;

b) trasmettono al consiglio di amministrazione le determinazioni per la concessione dei contributi.

3. Le commissioni sono formate da sette componenti in possesso di alte e riconosciute qualificazioni professionali, culturali e scientifiche direttamente riferibili alle funzioni e ai compiti propri di ciascuna commissione. I componenti restano in carica dodici mesi e non possono essere confermati per i successivi dodici mesi.

4. I membri di ciascuna commissione durante il loro mandato non possono esercitare, a pena di decadenza, le attività di impresa previste dall'articolo 2195 del codice civile, quando esse attengano al settore cinematografico e audiovisivo; non devono avere incarichi incompatibili con l'esercizio del proprio mandato.

5. Il trattamento economico dei componenti della commissione è stabilito dal consiglio di amministrazione ed è posto a carico del bilancio del Centro.

6. Con la costituzione del Centro è soppressa la Commissione per la cinematografia, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28.

Capo III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE
E CONTABILI

Art. 9.

(Risorse generali)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo Stato partecipa e sostiene le attività del Centro con lo stanziamento annuale di risorse in apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Per l'anno 2015 sono assegnati al fondo 5 milioni di euro.

2. Lo Stato destina alle attività del Centro la quota parte del Fondo unico dello spettacolo spettante alle attività cinematografiche, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.

3. Le risorse di cui ai commi 1 e 2, sono assegnate al Centro entro il 31 marzo di ciascun anno.

Art. 10.

(Prelievo di scopo riguardante le proiezioni)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito un prelievo di scopo sul prezzo d'ingresso alle proiezioni nelle sale cinematografiche, indipendentemente dal metodo di trasmissione e dalla natura del supporto delle opere o dei contenuti cinematografici o audiovisivi che sono rappresentati.

2. I proventi derivanti dal prelievo di scopo di cui al comma 1 sono versati direttamente al Centro.

3. Il prelievo di scopo di cui al comma 1 è calcolato applicando un'aliquota del 10 per cento sul prezzo dell'ingresso alle proiezioni organizzate dai gestori delle sale cinematografiche, da portare a regime progressivamente nei primi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. L'imposta è riscossa al momento dell'emissione del biglietto d'ingresso dai gestori delle sale cinematografiche e versata dai medesimi al Centro entro le successive 72 ore.

5. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le disposizioni di attuazione del prelievo di scopo di cui al presente articolo.

Art. 11.

(Prelievo di scopo riguardante gli editori
e i distributori di servizi televisivi)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito un prelievo di scopo per ogni editore di servizi televisivi che abbia sede in Italia ed abbia trasmesso nel corso del precedente anno civile, una o più opere audiovisive o cinematografiche, nonché per ogni distributore di servizi televisivi con sede in Italia.

2. Ogni editore di servizi televisivi, assoggettato al prelievo di scopo di cui al presente articolo e il cui finanziamento prevede il pagamento di un canone di abbonamento da parte degli utenti da questi direttamente incassato, è sottoposto alla medesima tassa per la sua attività di distribuzione di servizi televisivi.

3. I proventi del prelievo di scopo riguardante gli editori e i distributori di servizi televisivi sono versati al Centro dai soggetti di cui al comma 2.

4. È equiparato ad un distributore di servizi televisivi chiunque fornisca l'accesso a servizi di comunicazione pubblica on line o ai servizi telefonici, qualora l'abbonamento a questi servizi consenta all'utente di ricevere servizi televisivi.

5. Per gli editori di servizi televisivi il prelievo di scopo è calcolato applicando un tasso del 3 per cento del fatturato annuale al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

6. Per i distributori di servizi, il prelievo di scopo è calcolato applicando alla quota parte dell'importo relativo alle entrate annuali che, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, supera i 10 milioni di euro le seguenti aliquote:

a) 0,5 per cento per importi superiori a 10 milioni di euro e inferiore o uguale a 250 milioni di euro;

b) 2,10 per cento per importi superiori a 250 milioni di euro e inferiore o uguale a 500 milioni ai euro;

c) 2,80 per cento per importi superiori a 500 milioni di euro e inferiore o uguale a 750 milioni di euro;

d) 3,50 per cento per importi superiori a 750 milioni di euro;

7. Le società di raccolta pubblicitaria, ovvero coloro che effettuano la riscossione delle somme versate dagli inserzionisti e dagli sponsor, sono tenute a fornire sia ad ogni produttore di servizi televisivi che al Centro un documento riassuntivo in formato elettronico delle somme che sono state incassate nel corso dell'anno solare precedente per la diffusione di messaggi pubblicitari e di sponsorizzazioni.

Art. 12.

(Riscossione del prelievo di scopo sui servizi televisivi)

1. I proventi del prelievo di scopo di cui all’articolo 11 sono riscossi direttamente dal Centro.

2. Le modalità di riscossione sono stabilite con apposito decreto adottato dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 13.

(Pubblicità delle risorse)

1. Le risorse del Centro sono costituite dai proventi dei prelievi di scopo di cui agli articoli 10 e 11, dagli stanziamenti di cui all'articolo 9 e dai trasferimenti di cui all'articolo 39.

2. Il Centro redige una relazione annuale sull'andamento e sulle previsioni dei prelievi di scopo di cui agli articoli 10 e 11 e degli altri proventi ricevuti o a esso assegnati secondo le disposizioni della presente legge. Tale relazione è trasmessa alle Camere entro il 15 ottobre di ciascun anno.

Titolo III

REGISTRO DEL CINEMA
E DELL'AUDIOVISIVO

Art. 14.

(Iscrizione)

1. Presso il Centro è istituito il Registro del cinema e dell'audiovisivo, di seguito denominato «Registro».

2. L'iscrizione nel Registro garantisce la pubblicità e l'opponibilità a terzi di tutti gli atti, gli accordi e le sentenze relative alla produzione, distribuzione, rappresentazione e sfruttamento in Italia di opere cinematografiche e audiovisive.

3. È obbligatoria l'iscrizione nel Registro del titolo, provvisorio o definitivo, di un'opera cinematografica destinata alla rappresentazione pubblica in Italia. È facoltativa l'iscrizione nel Registro del titolo delle opere audiovisive.

4. L'iscrizione è richiesta dal produttore o dagli autori o dai titolari dei diritti di cui al successivo comma 5. Le modalità di iscrizione sono stabilite con apposito regolamento.

5. Un'opera letteraria può essere depositata al Registro fornendo copia del contratto con cui l'autore dell'opera o un suo avente diritto ha concesso l'opzione d'acquisto dei diritti di adattamento e realizzazione di tale opera. Nel caso in cui il produttore eserciti l'opzione, egli deposita il titolo dell'opera cinematografica o audiovisiva in conformità con quanto previsto dalla presente legge.

6. Il Centro rilascia, a chiunque ne faccia richiesta, copie o estratti delle informazioni o dei documenti contenuti nel Registro.

Art. 15.

(Comunicazioni)

1. Il Centro è autorizzato a comunicare ai distributori, produttori, autori e titolari di diritti, ogni informazione relativa ai ricavi e ai proventi derivanti dall'uso commerciale e dall'esportazione di opere cinematografiche di cui posseggono i diritti.

2. Il Centro è altresì autorizzato a comunicare alle persone di cui al precedente comma tutte le informazioni relative ai ricavi e ai proventi derivanti dallo sfruttamento, sotto forma di registrazioni video per uso privato, di opere cinematografiche e audiovisive di cui posseggono i diritti.

3. I distributori, i produttori, gli autori e i titolari di diritti sono tenuti a comunicare al centro, su sua richiesta, tutte le informazioni relative ai versamenti a loro effettuati dai gestori, dai distributori e dai produttori di opere cinematografiche e dai produttori di registrazioni video per uso privato.

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai titolari di contratti di lavoro stipulati in occasione della realizzazione di un'opera cinematografica o audiovisiva che garantiscono al beneficiario una quota percentuale sui ricavi operativi di tale opera.

5. In caso di mancata iscrizione nel registro degli atti, accordi o sentenze sopra indicati, i diritti derivanti da tali atti, accordi o sentenze non sono opponibili a terzi.

Art. 16.

(Soggetti beneficiari)

1. Salvo disposizioni contrarie specificate nel contratto e iscritte nel Registro, il beneficiario di uno dei diritti regolarmente iscritto, previa presentazione dell'estratto previsto dall'articolo 17, ha diritto ad incassare l'importo totale dei proventi, direttamente ed esclusivamente, fino al soddisfacimento dei propri diritti.

Art. 17.

(Responsabile del Registro)

1. Il responsabile del Registro fornisce, a tutti coloro che ne fanno richiesta, copie o estratti delle informazioni o dei documenti in esso contenuti.

2. Egli è responsabile per il danno derivante dalle omissione a lui imputabili.

Titolo IV

PROFESSIONI, ATTIVITÀ E IMPRESE

Capo I

ATTIVITÀ ECONOMICHE

Art. 18.

(Concentrazione d'impresa)

1. Chiunque svolga la propria attività nell'industria del cinema e dell'audiovisivo non può essere, in forma individuale o associata, titolare di aziende che operino in più di due dei seguenti settori: produzione, distribuzione, esercizio, edizione o distribuzione di servizi televisivi, anche on line o telefonici.

Art. 19.

(Autorizzazione a esercitare la professione di gestore di sale cinematografiche)

1. La gestione di una sala cinematografica è subordinata al possesso di specifica autorizzazione rilasciata dal Centro al titolare.

2. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'omologazione dell'esercizio cinematografico, di cui all'articolo 21.

Art. 20.

(Installazione e costruzione di strutture
cinematografiche)

1. La costruzione e ristrutturazione di una sala cinematografica deve soddisfare requisiti di diversità dell'offerta cinematografica, sviluppo culturale del territorio, tutela dell'ambiente, qualità della pianificazione urbanistica e dei servizi offerti.

2. Il progetto di costruzione o di ristrutturazione di una sala cinematografica è sottoposto a preventiva autorizzazione del Centro, ai fini del rispetto dei requisiti di cui al comma 1.

3. Il Centro fissa i requisiti tecnici per l'omologazione della sala cinematografica.

4. Il Centro destina una quota del fondo di cui all’articolo 9, comma 1, all'adeguamento tecnologico delle attrezzature delle sale cinematografiche, all’uopo istituendo un apposito fondo speciale.

Art. 21.

(Omologazione delle sale cinematografiche)

1. L'omologazione delle sale è subordinata al rispetto delle specifiche tecniche stabilite dal Centro.

Art. 22.

(Gruppi e accordi di programmazione
cinematografica)

1. La costituzione di gruppi o la sottoscrizione di accordi di programmazione, allo scopo di garantire la proiezione delle opere nelle sale cinematografiche, è subordinata al rilascio di approvazione preventiva del Centro.

2. L'approvazione può essere concessa soltanto a gruppi o per accordi che non impediscano la libera concorrenza. Essa non può essere concessa a gruppi o per accordi di programmazione che coinvolgano due o più gestori di sale cinematografiche di importanza nazionale.

3. Gli accordi di programmazione devono garantire la pluralità dell'offerta cinematografica e la diffusione di opere cinematografiche di interesse generale.

Art. 23.

(Controllo dei ricavi da sfruttamento
cinematografico)

1. I gestori delle sale di proiezione cinematografica sono tenuti a registrare nei sistemi informatici i dati relativi all'ingresso per ogni programma cinematografico proiettato in ogni sala della struttura; questi documenti sono messi a disposizione dei funzionari del Centro e dei funzionari incaricati dall'Agenzia delle entrate responsabili dei controlli, e sono conservati dai gestori secondo le modalità previste dalla legge.

2. I gestori di sale di proiezione cinematografica trasmettono periodicamente al Centro una dichiarazione in formato elettronico dei ricavi realizzati dalla proiezione di ogni programma cinematografico nelle sale dei loro stabilimenti.

Capo II

RAPPORTI TRA GESTORI DI ESERCIZI CINEMATOGRAFICI E DISTRIBUTORI DI OPERE CINEMATOGRAFICHE

Art. 24.

(Ufficio di conciliazione del cinema
e dell'audiovisivo)

1. Presso il Centro è istituito l'ufficio di conciliazione del cinema e dell'audiovisivo al quale è affidata la soluzione delle controversie relative:

a) all'accesso dei gestori degli esercizi cinematografici alle opere cinematografiche, nonché all'accesso delle opere nelle sale cinematografiche;

b) alle condizioni di utilizzo in sala di tali opere;

c) al periodo di sfruttamento delle opere cinematografiche;

d) al mancato rispetto degli impegni contrattuali tra un gestore di esercizio cinematografico e un distributore in merito alle condizioni di utilizzo in sala di un'opera cinematografica.

2. L'ufficio di conciliazione del cinema e dell’audiovisivo procede d'ufficio o su richiesta degli interessati.

3. L'ufficio di conciliazione del cinema e dell’audiovisivo redige processo verbale del procedimento e dell'esito curandone l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 14 della presente legge.

Art. 25.

(Concessione dei diritti di rappresentazione cinematografica)

1. La concessione dei diritti di sfruttamento in sala di un'opera cinematografica è consentita a ogni gestore di impresa di spettacoli cinematografici, attraverso una partecipazione proporzionale agli incassi derivati dallo sfruttamento dell'opera stessa o con un prezzo fissato in anticipo.

2. La quota di noleggio è liberamente fissata tra una percentuale minima del 25 per cento e una massima del 50 per cento. Tuttavia, per le opere cinematografiche rappresentate per più di due anni dopo la data della loro prima rappresentazione commerciale in Italia, la percentuale minima è portata al 20 per cento.

Art. 26.

(Contratto di noleggio)

1. Il contratto di noleggio deve obbligatoriamente contenere le seguenti clausole:

a) il titolo e le caratteristiche tecniche dell'opera cinematografica;

b) la data di consegna di una copia dell'opera cinematografica e la data di avvio dell'esecuzione del contratto;

c) la durata minima di esecuzione, del contratto, le condizioni di rinnovo o di rescissione e risoluzione;

d) il numero minimo di spettacoli che devono essere organizzati;

e) la percentuale di noleggio;

f) le condizioni di piazzamento nella diverse zone.

Art. 27.

(Edizione videografica)

1. I soggetti la cui attività ha per oggetto l'edizione di supporti video destinati all'uso privato da parte del pubblico devono darne comunicazione al Centro.

2. Le modalità di pubblicazione e il controllo delle entrate relative allo sfruttamento delle opere cinematografiche o audiovisive sotto forma di supporti video e dei servizi dei media audiovisivi on demand sono stabiliti tramite regolamento.

Art. 28.

(Sfruttamento di un'opera cinematografica)

1. Un'opera cinematografica può essere oggetto di sfruttamento sotto forma di videogramma destinato alla vendita al pubblico o al noleggio per uso privato, o di sfruttamento sotto forma servizi audiovisivi on demand, a decorrere dal termine di tre mesi dalla sua uscita nelle sale.

2. Il Centro può concedere specifiche deroghe al termine di cui al comma 1.

3. Le contestazioni relative alla fissazione di un termine diverso possono essere rivolte all'ufficio di conciliazione del cinema e dell’audiovisivo.

Art. 29.

(Promozione del cinema e dell'audiovisivo da parte delle emittenti televisive nazionali)

1. Gli operatori di rete, le emittenti televisive nazionali e i fornitori di contenuti audiovisivi soggetti alla giurisdizione italiana, indipendentemente dalle modalità di trasmissione, riservano obbligatoriamente una quota non inferiore al 10 per cento dei fatturati annui, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, alla produzione ed all'acquisto di opere filmiche e audiovisive di produzione italiana e europea riservando una quota del 50 per cento alle produzioni indipendenti.

2. Il soggetto affidatario della concessione del servizio pubblico radiotelevisivo destina, alle medesime finalità di cui al comma 1, una quota stabilita dal contratto di servizio e comunque non inferiore al 15 per cento del fatturato annuo complessivo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

Titolo V

EDUCAZIONE ALL'IMMAGINE

Art. 30.

(Educazione all'immagine
nel sistema scolastico)

1. A decorrere dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Centro, inserisce l'educazione all'immagine nei programmi scolastici.

2. I programmi sono stabiliti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in accordo con il Centro.

3. I docenti della materia relativa all'educazione all'immagine sono formati con specifici corsi professionali istituiti presso le scuole di cinema pubblicamente riconosciute in collaborazione con le associazioni degli autori, delle professioni del cinema e dei critici cinematografici.

Titolo VI

FINANZIAMENTO E FISCALITÀ

Capo I

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 31.

(Contributi del Centro)

1. I contributi finanziari del Centro di cui alla lettera b), numeri 1) e 2), del comma 1 dell'articolo 4 sono assegnati automaticamente o selettivamente, in base ai criteri definiti dal presente articolo.

2. I contributi automatici sono attribuiti a tutte le società che abbiano già operato nel settore della produzione e della distribuzione sia nazionale che internazionale, dell’esercizio cinematografico e delle industrie tecniche, con le seguenti modalità:

a) l’ammontare del contributo automatico per la produzione e la distribuzione è calcolato in percentuale sulla base degli incassi della sala, dell’home video e del video on demand, e su quella del numero degli spettatori dei diversi tipi di diffusione sui canali TV, riferiti a un film di nazionalità italiana prodotto o distribuito in Italia o all’estero da una società del settore;

b) le società hanno la facoltà di investire nella produzione e nella distribuzione di nuove opere cinematografiche di nazionalità italiana le somme maturate purché esse siano utilizzate entro cinque anni dalla loro assegnazione;

c) per l’esercizio cinematografico, il contributo automatico è assegnato in percentuale sulla base del fatturato annuale;

d) per le industrie tecniche, il contributo automatico è assegnato in percentuale sulla base del fatturato annuale e può essere destinato all’acquisizione di attrezzature e alla modernizzazione delle industrie stesse;

e) i gestori delle sale cinematografiche hanno la facoltà di investire le somme maturate nella modernizzazione delle proprie attività di esercizio e nella creazione di nuove sale, nonché nella diffusione di alcune tipologie di opere cinematografiche di nazionalità italiana.

3. I contributi selettivi sono attribuiti ai soggetti che non beneficino dei sostegni automatici, previa valutazione da parte delle commissioni di cui all’articolo 8, dei singoli progetti presentati.

Art. 32.

(Assegnazione delle risorse
per la produzione cinematografica)

1. Le somme relative al contributo automatico a cui hanno diritto le imprese per la produzione di opere cinematografiche di lungometraggio sono incedibili e impignorabili.

2. Le somme di cui al comma 1 non possono essere assegnate per la produzione di una nuova opera cinematografica se il beneficiario ha omesso i pagamenti ai creditori in occasione della produzione di opere cinematografiche precedenti.

Capo II

INCENTIVI FISCALI

Art. 33.

(Crediti d'imposta)

1. Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate sono definiti criteri e modalità di fruizione dei crediti di imposta, nonché ogni altra disposizione finalizzata a garantire il rispetto del limite massimo di spesa di cui all'articolo 1, commi da 325 a 328 e da 330 a 337, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni.

2. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il comma 335, è aggiunto il seguente:

«335-bis. Le disposizioni di cui al comma 335 si applicano, altresì, a decorrere dall'anno 2015, alle imprese nazionali di creazione e programmazione di videogiochi».

3. Ai soggetti che gestiscono sale cinematografiche che proiettano film che abbiano ottenuto la denominazione d’essai dal Centro, sentito il parere della Federazione italiana cinema d’essai, è riconosciuto un credito d'imposta, a decorrere dall'anno 2015, in misura pari al 25 per cento delle spese sostenute per la proiezione delle suddette opere e comunque con un limite massimo, per ciascuna impresa, di 1 milione di euro annui.

Titolo VII

PROCEDURE DI CONTROLLO

Art. 34.

(Competenza dei funzionari di controllo)

1. L'attività di controllo è affidata a funzionari del Centro all’uopo designati dal presidente del Centro medesimo. La desiguazione è approvata dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

2. I funzionari di cui al comma 1 hanno il compito di accertare o di riferire, per quanto di competenza, alla polizia giudiziaria, fatti e responsabilità in contrasto con gli obblighi disposti con la presente legge o con le disposizioni vigenti in materia di proprietà intellettuale.

3. Nell'esercizio della loro attività, i funzionari di cui al comma 1 hanno libero accesso alle sale di proiezione cinematografica e a tutti i luoghi in cui vengano effettuati spettacoli cinematografici aperti al pubblico e possono richiedere tutta la documentazione o atti utili. Possono farne copia e raccogliere tutte le informazioni necessarie.

Art. 35.

(Verbale di notifica)

1. In caso di accertamento di una violazione, i funzionari redigono un verbale che è notificato all'interessato in copia conforme, indicando espressamente i tempi e i modi per l'opposizione.

2. Contro il verbale, l'interessato può proporre opposizione scritta, mediante lettera raccomandata indirizzata al Centro, nel termine di quindici giorni dalla notifica.

3. La lettera di notifica del verbale deve, a pena di nullità, indicare il termine concordato all'interessato per presentare le sue osservazioni.

Art. 36.

(Segreto professionale)

1. I funzionari di cui all'articolo 34 e i loro consulenti tecnici sono tenuti al segreto professionale sui fatti, atti o informazioni di cui sono entrati a conoscenza in ragione dell'esercizio delle loro funzioni.

Titolo VIII

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 37.

(Commissione di controllo)

1. Presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è istituita la Commissione di controllo con il compito di accertare l’avvenuta violazione delle disposizioni di cui alla presente legge e di irrogare le sanzioni amministrative di cui all’articolo 39.

2. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo sono definiti il numero, i criteri e le modalità di nomina, nonché la durata in carica dei componenti della Commissione di controllo, nel rispetto dei seguenti princìpi:

a) che sia presieduta da un magistrato amministrativo;

b) che sia composta per un terzo dai funzionari di cui all'articolo 34, per un terzo da rappresentanti delle categorie professionali e per un terzo da personalità qualificate di comprovata esperienza nel settore del cinema e dell'audiovisivo.

Art. 38.

(Campo di applicazione)

1. Alle condizioni previste dal presente titolo, sono applicate sanzioni amministrative nei confronti delle persone fisiche o giuridiche che sono venute meno agli obblighi derivanti:

a) dalle disposizioni previste dagli articoli 10 e 11 relative al versamento del prelievo di scopo;

b) dalle disposizioni previste dall'articolo 19 relative all'autorizzazione a gestire un esercizio cinematografico;

c) dalle disposizioni previste dall'articolo 21 relative all'omologazione delle sale;

d) dalle disposizioni previste dall'articolo 22 relative al consenso su raggruppamenti e intese sulla programmazione cinematografica e agli impegni di programmazione cinematografica;

e) dalle disposizioni previste dall'articolo 23 relative al controllo dei ricavi delle opere cinematografiche nelle imprese di spettacolo cinematografico;

f) dalle disposizioni previste dall'articolo 25 relative alle condizioni di concessione dei diritti di rappresentazione cinematografica;

g) dalle disposizioni previste dall'articolo 27 relative alla dichiarazione di attività delle imprese di edizione videografica;

h) dalle disposizioni previste dall'articolo 28 relative al controllo dei ricavi sullo sfruttamento delle opere cinematografiche o audiovisive sotto forma di supporti video e servizi audiovisivi on demand;

i) dalle disposizioni previste dall'articolo 29 relative alla promozione del cinema e audiovisivo italiano;

l) dalle disposizioni previste dall'articolo 31 relative ai sostegni finanziari del Centro.

Art. 39.

(Sanzioni amministrative)

1. Nei casi previsti dall'articolo 38, comma 1, lettera a), si applicano una o più delle seguenti sanzioni:

a) il richiamo;

b) una sanzione pecuniaria il cui ammontare è stabilito dalla Commissione di controllo di cui all'articolo 37 in rapporto al fatturato.

2. Nei casi previsti dall'articolo 38, comma 1, lettere da b) a h), si applicano una o più delle seguenti sanzioni:

a) il richiamo;

b) la riduzione o la restituzione degli aiuti finanziari automatici o selettivi assegnati;

c) una sanzione pecuniaria il cui ammontare è stabilito dalla Commissione di controllo in rapporto al fatturato;

d) la chiusura dell'impresa per una durata non superiore ad un anno;

e) l'interdizione, della durata massima non superiore a 5 anni, ad esercitare le funzioni di direzione in una impresa che appartenga al settore coinvolto.

3. Nei casi previsti dall'articolo 38, comma 1, lettere i) e l), si applicano una o più delle seguenti sanzioni:

a) il richiamo;

b) la riduzione o la restituzione degli aiuti finanziari automatici o selettivi assegnati;

c) l'esclusione dal beneficio di qualsiasi contributo automatico o selettivo per una durata non superiore a cinque anni.

4. Gli importi derivanti dall’applicazione delle sanzioni pecuniarie sono versati direttamente al Centro.

5. In caso di inadempienza, gli importi relativi alle sanzioni pecuniarie sono recuperati con le stesse modalità e procedure per la riscossione dei crediti dello Stato per pene pecuniarie.

Titolo IX

DISPOSIZIONI PENALI

Art. 40.

(Sanzioni penali)

1. Chiunque ostacoli le operazioni di controllo effettuate in applicazione della presente legge è punito con una ammenda da 750 euro a 7.500 euro.

2. Chiunque, senza essere in possesso dell’autorizzazione di cui all’articolo 19, diffonda o rappresenti un'opera cinematografica è punito con una ammenda da 2.000 euro a 20.000 euro.

3. A partire dalla constatazione della violazione, si procede al sequestro dei supporti a stampa e multimediali delle opere illecitamente messe in circolazione o rappresentate.

4. In caso di condanna al pagamento dell’ammenda ai sensi del presente articolo, il giudice può pronunciare nei confronti della persona condannata la pena accessoria dell'interdizione, per una durata non superiore ad anni 6, ad esercitare qualsiasi attività industriale e commerciale nel settore del cinema, anche in ruolo dirigenziale, ai sensi dell’articolo 30 del codice penale, in quanto compatibile.

Art. 41.

(Costituzione di parte civile)

1. Il presidente del Centro, in caso di procedimenti penali, può esercitare i diritti riconosciuti alla parte civile secondo le disposizioni del codice di procedura penale.

2. Il presidente del Centro, conformemente alle disposizioni sulla proprietà intellettuale, può esercitare i diritti riconosciuti alla parte civile per quanto riguarda il reato di contraffazione di cui agli articoli 473 e 474 del codice penale, nonché per le fattispecie di reato previste dalla normativa vigente in materia di diritto d’autore.

Titolo X

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 42.

(Copertura finanziaria)

1. Ai maggiori oneri di cui alla presente legge, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.