• C. 3149 EPUB Proposta di legge presentata il 27 maggio 2015

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Atto a cui si riferisce:
C.3149 Modifica all'articolo 28 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in materia di accessibilità ai disabili degli impianti di distribuzione di carburanti


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
Testo senza riferimenti normativi
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 3149


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato CATALANO
Modifica all'articolo 28 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in materia di accessibilità ai disabili degli impianti di distribuzione di carburanti
Presentata il 27 maggio 2015


      

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Onorevoli Colleghi! Con la legge 30 ottobre 2014, n. 161 (legge europea 2013-bis), il Parlamento ha modificato l'articolo 28 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Tale disposizione, nella sua originaria formulazione, prevedeva l'obbligo, per i soli impianti di erogazione di carburante posti al di fuori dei centri abitati, di dotarsi di apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato. Con la citata legge n. 161 del 2014, la norma è stata estesa a tutti i distributori di carburante, ovunque situati. Non si contesta nel merito la modifica: tale intervento, già di per sé opportuno, risponde ai rilievi sollevati dalla procedura d'infrazione EU PILOT n. 4734/13/MARK.
      Ciò nonostante, vi è un aspetto problematico che il Parlamento non ha considerato. Come evidenziato dall'Associazione nazionale guida legislazioni andicappati trasporti, le nuove norme, laddove ne consegua una drastica riduzione dei punti o degli orari di rifornimento con servizio, rischiano di compromettere il diritto alla mobilità delle persone con disabilità, qualora le casse per il pagamento e le colonnine non siano accessibili (in base alle leggi n. 104 del 1992 e n. 13 del 1989, al decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 236 del 1989 e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1996).
      Come si legge su «Toscana notizie» del 12 maggio 2015, anche la regione Toscana, tramite il suo vicepresidente, si è recentemente impegnata a sollevare il problema e a cercarne una soluzione, eventualmente in sede di Conferenza delle regioni e delle province autonome.
      Con la presente proposta di legge, che consta di un unico articolo, si prevede l'obbligo per i comuni di garantire, nell'ambito delle proprie competenze, idonei livelli di accessibilità agli impianti urbani di distribuzione di carburanti ai soggetti con disabilità. La norma è volutamente flessibile e lascia ogni comune libero di scegliere le soluzioni tecniche od organizzative che in un determinato contesto risultino più economiche a parità di efficacia.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.

      1. Dopo il comma 5 dell'articolo 28 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è inserito il seguente:
      «5-bis. I comuni, nell'ambito delle proprie competenze, provvedono a garantire ai soggetti con disabilità idonei livelli di accessibilità agli impianti urbani di distribuzione di carburanti, comprensivi di colonnine e di casse per il pagamento».