• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
C.4/01516 l'articolo 1, comma 488, della legge n. 228 del 2012, al punto a), abroga il punto n. 41-bis della tabella A parte II del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 che riguarda i...



Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-01516presentato daLODOLINI Emanueletesto diMercoledì 31 luglio 2013, seduta n. 62

LODOLINI, PETRINI e MARCHETTI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
l'articolo 1, comma 488, della legge n. 228 del 2012, al punto a), abroga il punto n. 41-bis della tabella A parte II del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 che riguarda i beni e i servizi soggetti all'aliquota agevolata del 4 per cento, che includeva: «Prestazioni socio-sanitarie, educative, comprese quelle di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in case di riposo e simili od ovunque rese»;
contemporaneamente vengono assoggettate all'Iva al 10 per cento le stesse prestazioni se fornite dalle cooperative sociali e dai loro consorzi nell'ambito di un appalto o di una convenzione. Considerato che queste prestazioni, grazie a una norma interpretativa (legge n. 296 del 2006, comma 331) ora abrogata dalla legge di stabilità, potevano essere assoggettate all'aliquota Iva del 4 per cento, si capisce come questa disposizione provochi un aumento dei costi per gli enti locali, su prestazioni di grande impatto finanziario e di notevole rilevanza sociale;
il comma 490 della legge di stabilità aggiunge che queste disposizioni si applicano alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati dopo il 31 dicembre 2013. Da quella data l'ente locale non potrà più detrarre l'Iva sugli acquisti relativi a queste prestazioni (salvo una limitata detrazione applicando il pro rata) in quanto i corrispettivi incassati sono esenti, e l'incremento Iva dal 4 per cento al 10 per cento andrà a ridurre ulteriormente le risorse a disposizione degli enti. Inoltre l'aliquota al 10 per cento si applicherà a quelle prestazioni, quando sono rese da cooperative sociali e dai loro consorzi, mentre prima l'aliquota applicabile era al 4 per cento per le prestazioni rese da tutte i tipi di cooperative e consorzi;
la legge di stabilità 2013 (legge n. 228 del 2012) aumenta l'aliquota Iva applicabile ad alcune prestazioni socio-sanitarie come la gestione di asili nido, case di riposo, l'assistenza domiciliare e le prestazioni educative, rendendo più costoso per gli enti locali fornire servizi;
è un colpo durissimo ed insopportabile per gli enti locali, per le cooperative sociali e per le famiglie in un momento dove i comuni sono in prima linea a fronteggiare le ricadute della crisi sui cittadini, a garantire il welfare territoriale e i livelli essenziali di assistenza e ad investire su modelli innovativi di gestione dei servizi;
ancora più insostenibile perché si inserisce in un contesto di drastica riduzione dei fondi nazionali per le politiche sociali, operato in questi anni ed aggravato dalla riduzione di spesa per gli enti locali prevista dal patto di stabilità;
è una misura che penalizza il welfare municipale, che garantisce i servizi sociali più vicini ai bisogni delle famiglie;
gli enti locali non sono in grado di mettere in campo maggiori risorse per garantire la copertura di un aumento del 150 per cento dell'IVA sui servizi resi dalle cooperative sociali;
ciò richiederebbe una maggiore spesa che i comuni non sono in grado di sopportare. L'unica soluzione possibile sarà quella di fornire meno servizi ai propri cittadini o gravare ulteriormente sui bilanci delle famiglie, già in difficoltà. Si dovranno ridurre i servizi di inclusione sociale rivolti alle fasce più deboli della popolazione, a chi ha pochissimo o niente –:
se sia intenzione del Governo mantenere l'IVA per le prestazioni di servizi socio-sanitari ed educativi resi dalle cooperative sociali al 4 per cento assumendo iniziative per abrogare i commi 488, 489 e 490 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2013. (4-01516)