• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
S.9/00941/009 Il Senato, in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 4 giugno 2013, n. 61, recante nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del...



Atto Senato

Ordine del Giorno 9/941/9 presentato da STEFANO LUCIDI
mercoledì 31 luglio 2013, seduta n. 085

Bocchino, Battista
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto
legge 4 giugno 2013, n. 61, recante nuove disposizioni urgenti a tutela
dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse
strategico nazionale (A.S. 941)
premesso che:
il decreto in esame, come quelli che lo hanno preceduto, trova la
propria radice nel disastro ambientale consumatosi a Taranto, causato dalle
emissioni altamente inquinanti dell'ILVA ed oggetto di una inchiesta della
magistratura, che ha accertato un pericolo concreto per la salute pubblica e
per l'ambiente, accanto ad un conclamato e comprovato disastro. In tale
contesto, come e` noto, i principali reati ipotizzati sono il disastro ambientale
aggravato, sia doloso che colposo (art. 434 c.p.), l'omissione dolosa di
cautele contro gli infortuni sul lavoro (art. 437 c.p.) nonche' - con riferimento
all'emissione di fumi tossici in atmosfera e allo sversamento di diossine
sul suolo e sul terreno - il getto e lo sversamento di sostanze pericolose
(art. 674 c.p.). Tali fatti sono caratterizzati da una condotta continuativa e
prolungata nel tempo. Pur essendo il disastro un reato di pericolo - che
scatta con la sola messa a rischio del bene protetto (rischio per la vita, salute
e ambiente, causato dalle emissioni di polveri ferrose) e senza che si
verifichi un evento dannoso - nel caso di Taranto sussiste anche l'aggravante
dell'evento, in virtu` della consapevole emissione di sostanze aventi
portata cancerogena e pur potendosi prevedere il rischio. Perizie medicoepidemiologiche,
svolte su determinate fasce di popolazione in un dato
lasso di tempo, rileverebbero il nesso causale tra l'inalazione di sostanze
tossiche, malattie gravissime ed eventi mortali, che coinvolgono una vastis-
sima area e non solo i quartieri limitrofi allo stabilimento, dipendenti dall'esposizione
continuativa di lavoratori e cittadini a polveri nocive;
considerato che:
il Codice Penale prevede all'articolo 422 il delitto di strage punendo
chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 285, al fine di uccidere,
compie atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumita`, se dal
fatto deriva la morte di piu` persone. Se e` cagionata la morte di una
sola persona si applica l'ergastolo. In ogni altro caso si applica la reclusione
non inferiore a quindici anni. Il delitto di strage e` integrato, quanto
alla condotta, dal solo porre in essere atti idonei a mettere in pericolo la
pubblica incolumita`. E` pertanto classificato fra i reati a consumazione anticipata
e non e` ammissibile il tentativo quale reato autonomo. Caratteristica
tipica dei delitti come la strage e` quella di riferirsi a condotte che
creano una situazione di pericolo o di danno tale da svilupparsi nei confronti
di un numero indeterminato di persone non individua bili preventiva
mente. L'indeterminatezza riguarda non soltanto le persone messe in pericolo
ma anche le cose che ne sono oggetto. Il bene-interesse protetto dalle
suddette norme e` inoltre quello dell'incolumita` pubblica, in cui va ricompresa
non soltanto la vita ma anche l'integrita` fisica e la salute delle persone.
Si deve purtroppo registrate una ampia casistica di attivita` umane
che hanno innescato eventi disastrosi i cui effetti hanno causato il decesso
di moltissime persone;
molteplici sono i fattori che rendono, allo stato, di scarsa efficacia
e di modesta dissuasivita` la protezione penale apprestata dal nostro sistema
all'ambiente. In primo luogo, l'assenza di un intervento-quadro,
che disciplini armonicamente nel codice penale la materia; l'introduzione
di sanzioni penali, infatti, e` stata per lo piu` l'effetto di interventi occasionali
e si rinviene in buona parte nella legislazione speciale. Inoltre, la gran
parte delle sanzioni e` di tipo contravvenzionale: il che significa termini di
prescrizione brevi, estinzione della pretesa punitiva in tempi modesti, impossibilita`
di fare ricorso a strumenti investigativi penetranti (dal codice
processuale riservate unicamente ai delitti), ovvero di anticipare la tutela
sanzionatoria con misure cautelari reali (incidenti sui mezzi produttivi
del danno o sul patrimonio) o personali (restrittivi, cioe`, della liberta` personale),
anche di tipo interdittivo;
un piu` severo trattamento sanzionatorio, adeguato al disvalore del
fatto lesivo dell'ambiente, consentirebbe di allineare il sistema di protezione
dell'ambiente tramite il diritto penale all'utilizzo degli strumenti
giuridici di cooperazione giudiziaria rafforzata previsti dall'Unione europea.
l'attuale costruzione della tutela penale attraverso la fattispecie contravvenzionale
non risulta piu` soddisfacente anche sotto un altro profilo
comunitario, per la necessita` di individuare con certezza il tipo di responsabilita`;
con l'emanazione della direttiva n. 2008/99/CE sulla tutela penale
dell'ambiente l'Unione europea ha fatto ricorso allo strumento delle sanzioni
penali al fine di perseguire l'obiettivo di una piu` efficace tutela del-
l'ambiente. Secondo quanto affermato nei considerando della direttiva, i
sistemi sanzionatori vigenti non risultano sufficienti a garantire "la piena
osservanza della normativa in materia di tutela dell'ambiente", pertanto si
e` ritenuto di rafforzare la compliance alle normative ambientali mediante
lo strumento della sanzione penale, "indice di una riprovazione sociale di
natura qualitativamente diversa rispetto alle sanzioni amministrative o ai
meccanismi risarcitori di diritto civile". Cio` considerato, la direttiva ha
previsto, per gli Stati membri, l'obbligo di introdurre nei rispettivi ordinamenti
alcune fattispecie di reato e la responsabilita` degli enti per reato ambientale,
ovvero prevedere la sussistenza della c.d. responsabilita` amministrativa
delle persone giuridiche anche in ordine alla commissione dei reati
ambientali. AI recepimento delle disposizioni dettate dalla direttiva 2008/
99/CE si e` provveduto, in attuazione della delega recata dall'articolo 19
della Legge n. 96 del 2010 (legge comunitaria 2009), con l'emanazione
del Decreto legislativo n. 121 del 2011. Le nuove fattispecie criminose inserite
nell'ordinamento sono in numero decisamente inferiore a quelle previste
dall'art. 3 della direttiva poiche' l'ordinamento giuridico nazionale
gia` sanziona gran parte delle condotte contemplate dalla direttiva 2008/
99/CE come violazioni formali, ossia come reati di pericolo astratto, punite
pero` soltanto in via contravvenzionale;
impegna il Governo a favorire, per quanto di propria competenza, l'esame
delle iniziative recanti l'introduzione nel codice penale di un titolo
espressamente concernente i delitti ambientali, con particolare riferimento
alla previsione di specifiche fattispecie di "danno ambientale", "inquinamento
ambientale" e "disastro ambientale", nonche' il rafforzamento delle
fattispecie di strage ambientale, con riferimento alle condotte dolose di
origine antropica evidenziate in premessa.
(numerazione resoconto Senato G107)
(9/941/9)
Lucidi, Martelli, Moronese, Nugnes, Donno, Lezzi, Buccarella,