• C. 3140 EPUB Proposta di legge presentata il 22 maggio 2015

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Atto a cui si riferisce:
C.3140 Disposizioni in materia di vitalizi dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
Testo senza riferimenti normativi
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 3140


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
CAPARINI, FEDRIGA, ALLASIA, BORGHESI, BUSIN, GUIDESI, INVERNIZZI, MARCOLIN, MOLTENI, RONDINI, SALTAMARTINI
Disposizioni in materia di abolizione dei vitalizi dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali
Presentata il 22 maggio 2015


      

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Onorevoli Colleghi! Il momento storico che stiamo vivendo, caratterizzato da una perdurante crisi socio-economica, grida vendetta dinanzi al persistere di anacronistici e vetusti privilegi, che consolidano nell'opinione pubblica l'idea che i parlamentari non siano al servizio dei cittadini, bensì rappresentino una casta.
      L'istituto del vitalizio nasce, nel dopoguerra, con l'intento di consentire a deputati e senatori di poter svolgere il proprio mandato senza condizionamenti economici di alcun genere, garantiti dal fatto di poter rinunciare al proprio lavoro per svolgere l'attività politica perché coperti da una rendita per tutta la vita se non sono rieletti. Secondo questa logica, un parlamentare operaio poteva essere libero di votare una legge contro gli interessi della sua azienda, senza essere condizionato dal fatto che al termine della legislatura sarebbe tornato a lavorare nell'azienda. Purtroppo, però, il nobile fine si è perso e, nel tempo, il vitalizio è divenuto un vero e proprio privilegio, dovuto a una serie di fattori, come il fatto che prima del 2011 bastava essere stati parlamentari un solo giorno per acquisire il diritto all'assegno vitalizio, o il rapporto iniquo – tuttora vigente – tra i versamenti effettuati e l'ammontare che si percepisce (si versa l'8,6 per cento dell'indennità lorda per almeno cinque anni e si incassa dopo i 60 anni di età fino a quindici volte i contributi versati).
      Con l'articolo unico della presente proposta di legge si intende, pertanto, armonizzare la rendita pensionistica dei parlamentari nazionali e dei consiglieri regionali al trattamento riconosciuto a tutti i cittadini lavoratori, calcolando l'assegno vitalizio con il sistema contributivo, secondo il principio che ciascuno riprende in base a quanto versa. Per eletti e cittadini il principio alla base del trattamento pensionistico deve essere identico. Basta con le disparità, perché gli eletti altro non sono che persone al servizio dei cittadini elettori e, quindi, devono valere anche per loro le regole e i criteri imposti alla collettività dalla legge Fornero. L'equiparazione del trattamento previdenziale tra parlamentari e cittadini è oramai improcrastinabile.
      In realtà, a seguito di precedenti interventi, già dal 1 gennaio 2012 tutti gli assegni vitalizi dei parlamentari vengono calcolati con il metodo contributivo, ma con il sistema del pro-rata, cioè solo per la parte di rendita maturata dopo il 31 dicembre 2011. Ciò vuol dire che i parlamentari cessati dal mandato e quelli in carica ma non al primo mandato, percepiscono – se già ultrasessantenni – o percepiranno alla maturazione del requisito anagrafico una consistente quota del vitalizio calcolato con le più vantaggiose regole del metodo retributivo. E non ci si può trincerare dietro argomentazioni come quella del diritto quesito, rammentando le diverse pronunce della Corte costituzionale, secondo cui «il legislatore può – al fine di salvaguardare equilibri di bilancio e contenere la spesa previdenziale – ridurre trattamenti pensionistici già in atto» e che (sentenze n. 446 del 2002, n. 361 del 1996, n. 240 del 1994 e n. 882 del 1988) riconoscendo di fatto che la prestazione «ben può subire gli effetti di discipline più restrittive introdotte non irragionevolmente da leggi sopravvenute».
      Riguardo ai vitalizi regionali, poi, si ricorda che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, lo scorso 10 ottobre 2014, ha deliberato per una riduzione di tutti i vitalizi degli ex consiglieri, ma in via temporanea per il triennio 2015-2017: come sempre, troppo poco. Ecco perché al comma 3 dell'articolo 1 della presente proposta di legge si prevede una riduzione dei trasferimenti statali alle regioni che, a decorrere dal primo rinnovo del consiglio regionale o provinciale successivo alla data di entrata in vigore della legge, non si adeguano alle disposizioni in essa contenute.
      In questi giorni il quotidiano «Libero» sta promuovendo un'inchiesta in materia, pubblicando i nominativi dei beneficiari del vitalizio e la differenza fra quanto versato e quanto incassato al 30 aprile 2015. Una legittima inchiesta giornalistica che, però, alimenta ancora di più il sentimento di antipolitica in mancanza di iniziative concrete. I cittadini chiedono fatti e non parole. Per questo motivo si auspica una rapida approvazione della presente proposta di legge.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge l'assegno vitalizio dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali in carica e di quelli già cessati dal mandato è abolito.
      2. Al fine di armonizzare i trattamenti pensionistici tra eletti ed elettori, ai soggetti di cui al comma 1 è riconosciuta una rendita calcolata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.
      3. Gli Uffici di Presidenza della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano le necessarie deliberazioni di propria competenza per l'attuazione dei commi 1 e 2.
      4. Nel rispetto delle competenze costituzionali in materia, i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto speciale e ordinario e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono ridotti di una somma corrispondente ai mancati risparmi nel caso in cui, a decorrere dal primo rinnovo del consiglio regionale o provinciale successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, le medesime regioni e province autonome non provvedano ad adeguare, ove necessario, la disciplina degli assegni vitalizi dei rispettivi consiglieri regionali e delle province autonome a quanto previsto dal presente articolo.