• Testo DDL 1907

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Atto a cui si riferisce:
S.1907 Disposizioni per la rimozione delle barriere della comunicazione, per il riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) e della LIS tattile e per la promozione dell'inclusione sociale delle persone sorde e sordo-cieche
approvato con il nuovo titolo
"Legge quadro sui diritti di cittadinanza delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche"


Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 1907
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa del senatore AIELLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 APRILE 2015

Disposizioni per la rimozione delle barriere della comunicazione, per il riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) e della LIS tattile e per la promozione dell'inclusione sociale delle persone sorde e sordo-cieche

Onorevoli Senatori. -- Negli ultimi anni si è assistito ad un progressivo cambiamento nel modo di intendere la disabilità tanto che sul tema è intervenuta la legislazione nazionale ed internazionale.

Con particolare riguardo alla sordità, notevoli sono stati i passi realizzati in campo medico e tecnologico che hanno contribuito in maniera significativa all'integrazione nella società delle persone che ne sono affette.

Ai fini di una concreta integrazione si impone però necessario anche un intervento specifico mirato a facilitare l'accesso di queste persone all'informazione, ai servizi ed in generale alle risorse che la società mette a disposizione di tutti i cittadini.

Tale accesso può essere loro garantito innanzitutto consentendogli di esercitare quella «capacità di comunicare» da «tutti» posseduta e che si traduce principalmente nell'uso del «linguaggio» di cui, si ricorda, la «vocalità» non è requisito indispensabile tant'è ché i segni linguistici sono realizzati graficamente.

Per la maggioranza delle persone sorde e dei loro figli, quella capacità di comunicare è rappresentata dalla «lingua dei segni», loro strumento di espressione principale ed in quanto tale «indispensabile» per la rimozione delle barriere della comunicazione.

Tanto è vero che «le lingue dei segni» sono richiamate da diverse norme sia nazionali che internazionali.

In merito si ricordano: la legge 5 febbraio 1992, n. 104; la Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18; i princìpi di cui agli articoli 3 e 6 della Costituzione; la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 5 novembre 1992, ed in ottemperanza alle risoluzioni del Parlamento europeo del 17 giugno 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C187 del 18 luglio 1988, e del 18 novembre 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C379 del 7 dicembre 1998.

Ancora la risoluzione dell'ONU n. 48/96, del 20 dicembre 1993, alla regola 5, lettera b), numero 7, in concreto riconosce «l'uso della lingua dei segni nell'educazione dei bambini sordi, così come nelle loro famiglie e comunità. Alla stessa maniera, devono prestarsi servizi di interpretariato nella lingua dei segni per facilitare la comunicazione fra le persone sorde e le altre persone». Allo stesso tempo, al numero 6, si stabilisce l'obbligo degli Stati di utilizzare «tecnologie appropriate per dare l'accesso all'informazione orale alle persone con disabilità uditiva».

Anche il Consiglio dei ministri del Consiglio d'europa ha elaborato una raccomandazione sulla protezione della lingua dei segni negli Stati membri del Consiglio d'europa (raccomandazione n. 9738 del 17 marzo 2003), riconoscendo la lingua dei segni come mezzo di comunicazione naturale e completo con capacità di promuovere l'integrazione delle persone con limitazioni uditive nella società e per facilitare il loro acceso all'educazione, all'impiego e alla giustizia. Sulla stessa linea, la raccomandazione n. 1492 dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa del 2001 sui diritti delle minoranze nazionali ha raccomandato agli Stati membri che riconoscano ufficialmente la lingua dei segni. Allo stesso modo, e nello stesso senso, la dichiarazione del Parlamento europeo n. 1 del 2004 sui diritti delle persone sordo-cieche indica che «le persone sordo-cieche devono avere gli stessi diritti come tutti gli altri cittadini dell'Unione europea e che questi diritti devono essere garantiti mediante una legislazione adeguata in ogni Stato membro».

Del resto tanto l'Unione europea, attraverso la Carta dei diritti fondamentali, che il Consiglio d'Europa, attraverso il Trattato europeo per la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali, riconoscono il diritto di tutte le persone di fronte alla legge e alla protezione contro la discriminazione.

L'Unione europea riconosce infatti il diritto delle persone con disabilità di beneficiare di misure che garantiscano la loro autonomia, la loro integrazione sociale, e la loro partecipazione alla vita nella comunità.

Infine, l'Agenzia europea per le esigenze educative speciali, nel Documento del 2003 sui princìpi fondamentali dell'educazione di esigenze speciali, raccomanda agli Stati un quadro legislativo e politico che appoggi l'integrazione con dotazione di mezzi che amplifichino lo sviluppo e i processi che operano per l'inclusione.

In Italia, in virtù della ratifica della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità sono stati emanati diversi provvedimenti legislativi che riconoscono la lingua dei segni italiana a livello regionale nonché azioni a tutela dei diritti delle persone sorde e che ne promuovono l'inclusione sociale.

Ai sensi della legge 24 giugno 2010, n. 107, recante misure per il riconoscimento dei diritti delle persone sordo-cieche, la sordo-cecità è definita come disabilità specifica unica, sulla base degli indirizzi contenuti nella dichiarazione scritta sui diritti delle persone sordo-cieche del Parlamento europeo del 1° aprile 2004.

In una società formata da una maggioranza di persone udenti e normodotate, le persone affette da sordità incontrano, in ogni ambito della vita quotidiana, difficoltà tali da costituire vere e proprie barriere alla loro integrazione.

Doveroso e necessario si impone quindi un intervento legislativo specifico finalizzato alla rimozione, prima di tutto, delle barriere della comunicazione che inficiano la libertà di espressione e conseguentemente il diritto di inclusione.

Del resto, uno Stato democratico che non consente a tutti i suoi cittadini uguale accesso all'informazione ed uguale espressione delle idee attraverso l'uso di una lingua, di fatto non permette una partecipazione civica efficace, diretta e libera.

Il presente disegno di legge ha quindi l'obiettivo di individuare gli strumenti primari per rimuovere tali barriere, gravi e invalidanti quanto quelle architettoniche, e promuovere l'accesso all'informazione e alla comunicazione per le persone sorde, sordo-cieche e con problemi uditivi in genere.

Vuole inoltre avallare lo sviluppo delle capacità individuali delle persone sorde, sordo-cieche e disabili dell'udito, nel rispetto della dignità umana, sulla base delle differenti esigenze in relazione allo specifico percorso di vita, al deficit uditivo, a scelte personali garantendo loro piena libertà di optare tra la comunicazione attraverso la lingua dei segni, l'utilizzo di strumenti che potenzino e rendano possibile la comunicazione orale (protesizzazione, sottotitolazione), comunicazione mista.

Al fine di consentire l'esercizio concreto della libertà di scegliere, è doveroso sostenere, tutelare e diffondere tutti quegli strumenti di comunicazione, ausili e metodologie idonei a garantire azioni di prevenzione e cura, integrazione e autonomia: screening neonatale, protesizzazione digitale precoce, bilinguismo, metodo oralista, riconoscimento e promozione della lingua dei segni italiana (LIS) e della LIS tattile.

Per una fattiva integrazione sociale, e conseguente godimento reale di diritti fondamentali, non è però sufficiente la sola determinazione di un insieme di misure rivolte direttamente alle persone con disabilità: è necessario infatti garantire la diffusione e l'utilizzo della lingua dei segni, e di tutti gli altri strumenti di accesso, all'interno di tutte quelle istituzioni e di quegli enti che svolgono un servizio pubblico.

Nell'ambito delle finalità della legge 5 febbraio 1992, n. 104, rivolta a garantire il rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà, di autonomia e di indipendenza delle persone con disabilità, assicurandone la piena integrazione nella vita sociale, economica, politica e culturale del Paese, e in armonia con i princìpi sanciti dalla citata Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, si vuole oggi promuovere la rimozione delle barriere della comunicazione che limitano la partecipazione delle persone sorde, sordo-cieche e con disabilità uditiva in genere, alla vita collettiva.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Diritti delle persone sorde e rimozione delle barriere della comunicazione)

1. La presente legge riconosce, promuove e tutela la lingua dei segni italiana (LIS) e la LIS tattile, promuovendo altresì l'insegnamento della lingua italiana parlata e scritta, l'oralismo e il bilinguismo tra la lingua italiana parlata e la LIS; garantisce la diffusione di tutti gli strumenti tecnologici, i servizi e le risorse finalizzati a garantire inclusione sociale e accesso all'informazione, per le persone sorde, sordo-cieche o con disabilità uditiva, promuovendo sistemi di sottotitolazione, servizi di interpretariato e ogni altra azione atta a realizzarne la piena autonomia, l’integrazione e la realizzazione umana, nel rispetto delle scelte delle suddette persone e delle loro famiglie.

2. La presente legge sostiene e promuove tutti gli strumenti finalizzati alla prevenzione e alla cura della sordità tra cui lo screening neonatale, la protesizzazione precoce con protesi digitali e le tecniche di riabilitazione e logopedia.

Art. 2.

(Libertà di scelta e non discriminazione)

1. Le persone sorde, sordo-cieche o con disabilità uditiva scelgono in piena autonomia e libertà le modalità di comunicazione, i percorsi educativi e gli ausili da utilizzare per il raggiungimento della piena integrazione sociale. La presente legge assicura le garanzie necessarie affinché le persone sorde, sordo-cieche o con disabilità uditiva possano liberamente fare uso della LIS e dei mezzi di sostegno alla comunicazione orale in tutte le aree pubbliche e private, al fine di rendere effettivo l'esercizio dei loro diritti e delle libertà costituzionali e, in modo particolare, il libero sviluppo della personalità, la formazione nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, il diritto alla educazione, nonchè la piena partecipazione alla vita politica, economica, sociale e culturale.

2. Nessuna persona può essere discriminata né trattata in maniera diseguale, direttamente o indirettamente, mentre esercita il suo diritto di opzione all'uso della LIS o dei mezzi di sostegno alla comunicazione orale in qualsiasi ambito, sia pubblico sia privato.

Art. 3.

(Prevenzione della sordità e strumenti atti ad attenuare, correggere o eliminare il deficit uditivo)

1. Il Ministero della salute favorisce il riconoscimento degli interventi diagnostici precoci, abilitativi e riabilitativi, per tutti i bambini nati o divenuti sordi, ai fini dei necessari interventi protesici e logopedici, quali livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.

Art. 4.

(Accessibilità alla comunicazione, all'informazione, ai luoghi e spazi pubblici e privati, rapporti con la pubblica amministrazione)

1. Le amministrazioni pubbliche garantiscono l'accessibilità universale alle proprie strutture e ai propri servizi. A tal fine, sono garantite le condizioni necessarie affinché gli ambienti, i processi, i beni, i prodotti e i servizi, nonché gli oggetti, gli strumenti, gli utensili e dispositivi siano comprensibili, utilizzabili e praticabili da parte di tutte le persone sorde, sordo-cieche o con disabilità uditiva, in condizioni di sicurezza e nella maniera più autonoma e naturale possibile.

2. Ai fini di cui al comma 1, gli edifici e gli ambienti circostanti, in particolare se di nuova costruzione, sono resi accessibili alle persone sorde, sordo-cieche o con disabilità uditiva, in particolare attraverso l'eliminazione delle barriere architettoniche e della comunicazione e l'adattamento di apparati e strumenti, implementando soluzioni costruttive e tecnologiche che facilitino l'accesso e l'utilizzo degli spazi interni ed esterni, attraverso l'utilizzo di sistemi di automazione e di domotica.

3. Ai fini di cui al comma 1, sono promossi la diffusione e l'utilizzo della LIS, della LIS tattile e delle tecnologie per la sottotitolazione come strumenti e modalità di accesso all'informazione e alla comunicazione, con particolare riferimento alle trasmissioni televisive, ai programmi di attualità, film, fiction e documentari, messaggi promozionali e ogni altro contenuto sia trasmesso nelle reti di Stato e private.

4. Ai fini di cui al comma 1, le campagne pubblicitarie istituzionali, nonché le pagine e i portali internet di pubblica utilità o finanziati da fondi pubblici devono essere rese accessibili alle persone sorde, sordo-cieche o con disabilità uditiva, mediante sistemi integrati di sottotitolazione e interpretariato in LIS. Le amministrazioni pubbliche che promuovono o sovvenzionano congressi, giornate di studio, simposi e seminari ai quali partecipano persone sorde, sordo-cieche o con disabilità uditiva, facilitano la loro accessibilità attraverso la prestazione di servizi di interpretariato in LIS, di sottotitolazione e di stenotipia.

5. Ai fini di cui al comma 1, alle persone sorde, sordo-cieche o con disabilità uditiva è garantito l'accesso a tutti i servizi di emergenza e di pronto intervento mediante l'utilizzo delle nuove tecnologie, inclusi i messaggi relativi a eventuali dichiarazioni di stato di emergenza e allarme per eventi eccezionali che coinvolgano la popolazione.

6. In ogni procedimento giurisdizionale e nei rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione è promosso l'uso di qualsiasi metodologia comunicativa, sia essa lingua italiana scritta o parlata, LIS e LIS tattile e di qualsiasi strumento tecnico, anche informatico, idoneo a favorire la comunicazione delle e con le persone sorde, sordo-cieche o con disabilità uditiva. La presente legge incentiva altresì l'erogazione di servizi di interpretariato in LIS e LIS tattile e la fruizione di tutti i canali e degli strumenti comunicativi atti a consentire ai suddetti soggetti la piena fruizione dei servizi e delle risorse offerti ai soggetti normodotati.

7. Nell'ambito dell'amministrazione della giustizia e di quella penitenziaria, la presente legge incentiva la formazione e la disponibilità di servizi di interpretariato in LIS e in LIS tattile per garantire l'effettiva applicazione di quanto disposto dall'articolo 143 del codice di procedura penale nei confronti delle persone sorde, sordo-cieche o con disabilità uditiva.

Art. 5.

(Scuola)

1. Le amministrazioni pubbliche competenti garantiscono la prestazione di tutti i servizi per il sostegno e per l’integrazione degli studenti sordi, sordo-ciechi o con disabilità uditiva, attraverso la presenza dell'insegnante di sostegno, dell'assistente alla comunicazione, di ausili tecnologici, nonché di altre risorse e di altri operatori che assicurino la piena partecipazione alle attività scolastiche ed extrascolastiche. È garantita allo studente e alla sua famiglia la libertà di scelta tra le metodologie didattiche e di sostegno alla comunicazione e all'apprendimento ritenute più idonee.

2. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca garantisce l'apprendimento della LIS e della LIS tattile da parte degli studenti sordi, sordo-ciechi o con disabilità uditiva, che abbiano optato per tali lingue e l'accesso a modelli educativi che promuovano l’oralismo e il bilinguismo tra la lingua italiana parlata e la LIS.

3. I piani di studio possono includere l'apprendimento della LIS come materia facoltativa da parte di tutti gli studenti, facilitando in questo modo l'inclusione sociale degli studenti sordi, sordo-ciechi o con disabilità uditiva, incrementando valori di uguaglianza e rispetto delle diversità linguistiche e culturali.

4. Al fine di disporre di professionisti debitamente qualificati per l'insegnamento della LIS e della LIS tattile, nonché per i ruoli di assistente alla comunicazione e interprete di LIS, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca determina, d’intesa con le associazioni di tutela e di rappresentanza delle persone sorde, sordo-cieche o con disabilità uditiva, i titoli di studio e l'iter formativo per l'accesso a tali professionalità e favorisce la loro formazione iniziale e permanente.

Art. 6.

(Formazione universitaria
e
post-universitaria)

1. Per favorire la concreta attuazione delle pari opportunità, allo studente sordo, sordo-cieco o con disabilità uditiva la presente legge garantisce l'accessibilità all'istruzione universitaria e post-universitaria attraverso l'uso di tutti gli strumenti e i servizi volti all'abbattimento delle barriere comunicative, linguistiche e tecnologiche.

2. Ai fini di cui al comma 1 e nel rispetto dell'autonomia universitaria, sia nell'ambito dei corsi di laurea sia nella formazione post lauream, la presente legge garantisce l'insegnamento e l'uso da parte degli studenti della LIS e di altre tecniche, metodologie e risorse, anche informatiche, idonee a favorire la comunicazione e l'accesso all'informazione delle persone sorde, sordo-cieche o con disabilità uditiva.

Art. 7.

(Inclusione lavorativa e formazione
permanente)

1. La presente legge promuove la semplificazione della vita lavorativa, mediante l'utilizzo delle nuove tecnologie e di tutti gli strumenti e ausili possibili atti a realizzare la piena inclusione sociale delle persone sorde, sordo-cieche o con disabilità uditiva sui luoghi di lavoro. A tal fine nei luoghi di lavoro sono garantite pari opportunità e piena accessibilità di ambienti, postazioni di lavoro, risorse, corsi di formazione e aggiornamento, colloqui, riunioni, interazioni con la dirigenza e i colleghi.

Art. 8.

(Tutela della salute)

1. Le amministrazioni pubbliche competenti garantiscono l'accesso da parte delle persone sorde, sordo cieche o con disabilità uditiva alle strutture preposte alla salute del cittadino e ai servizi sanitari e informativi, di pronto soccorso e di cura, promuovendo l'utilizzo di tutti i canali comunicativi e linguistici, nonché delle tecnologie volte a favorire l'accesso alla comunicazione e all'informazione.

2. Le amministrazioni pubbliche competenti adottano le misure necessarie affinché le campagne informative e preventive in materia di salute siano accessibili alle persone sorde, sordo-cieche o con disabilità uditiva attraverso la LIS e i sistemi di sottotitolazione.

Art. 9.

(Arte, cultura e tempo libero)

1. Le amministrazioni pubbliche competenti promuovono e garantiscono il turismo accessibile attraverso la piena fruibilità del patrimonio storico, artistico e culturale italiano, di eventi culturali, della pratica sportiva, di manifestazioni e di eventi ricreativi, attraverso la realizzazione di servizi di interpretariato in LIS e di sistemi di sottotitolazione degli stessi.

2. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, nell'ambito degli stanziamenti previsti a legislazione vigente, promuove iniziative finalizzate a far conoscere e rendere fruibile il patrimonio culturale italiano alle persone sorde, sordo cieche o con disabilità uditiva, attraverso la formazione del personale, la predisposizione di visite guidate in LIS o di video guide, la realizzazione di pannelli esplicativi accessibili o l'uso di applicazioni tecnologiche.

Art. 10.

(Trasporti)

1. La presente legge favorisce la diffusione nelle stazioni di trasporto marittimo, terrestre e aereo di servizi di interpretariato in LIS, di sistemi di sottotitolazione, di informazione accessibile, in particolare nei punti di informazione e contatto con il pubblico.

2. Ai fini di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche competenti adottano le misure necessarie affinché le comunicazioni, nonché le istruzioni su norme di funzionamento, di sicurezza e di emergenza nei trasporti siano diffuse in LIS e sottotitolate.

Art. 11.

(Partecipazione politica)

1. Le amministrazioni pubbliche competenti provvedono a rendere accessibili e pienamente fruibili alle persone sorde, sordo-cieche o con disabilità uditiva le campagne informative, le norme, le tribune elettorali, i programmi e i calendari concernenti eventi elettorali, veicolando la comunicazione e l'informazione con strumenti e canali adeguati in LIS e con sistemi di sottotitolazione.

2. La Camera dei deputati, il Senato della Repubblica, nonché le regioni e gli enti locali promuovono servizi di interpretariato e sistemi di sottotitolazione in LIS nelle riunioni plenarie di carattere pubblico e in qualsiasi altro evento di interesse generale.

Art. 12.

(Attuazione, monitoraggio e sanzioni)

1. Le amministrazioni pubbliche competenti provvedono a monitorare, secondo le proprie competenze e responsabilità, l'attuazione dei princìpi e delle disposizioni contenute nella presente legge, prevedendo altresì le opportune sanzioni in caso di inadempienze.

Art. 13.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni pubbliche competenti provvedono alle attività previste dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.