• Testo INTERPELLANZA

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Atto a cui si riferisce:
C.2/00175 con il decreto ministeriale del 24 aprile 2013, n. 334, il precedente Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca disciplinava circa modalità e contenuti delle prove di...



Atto Camera

Interpellanza 2-00175presentato daD'UVA Francescotesto diGiovedì 1 agosto 2013, seduta n. 63

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per sapere – premesso che:
con il decreto ministeriale del 24 aprile 2013, n. 334, il precedente Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca disciplinava circa modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato a livello nazionale anni 2013-2014;
con il nuovo decreto ministeriale del 12 giugno 2013, n. 449, si provvedeva a sostituire la disciplina emanata con il decreto del 24 aprile 2013, n. 334, riformando le modalità e le procedure relative allo svolgimento della prova di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato a livello nazionale anni 2013-2014;
in tema di valutazione, graduatorie e soglia di punteggio minimo, la previsione normativa delle prove di cui agli articoli 2, 4, 5, 6 e 7, tra le quali la prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e la prova di ammissione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie, vede una sostanziale modifica rispetto a quanto veniva disposto dai precedenti decreti emanati nel corso degli ultimi anni per la disciplina delle medesime prove;
in particolare, l'articolo 10 del decreto ministeriale del 12 giugno 2013, n. 449, all'interno del quale vengono disciplinate le graduatorie, le soglie di punteggio minimo e le modalità di valutazione delle prove, prevede una modifica da parte dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca rispetto al medesimo articolo presente all'interno del decreto ministeriale del 24 aprile 2013, n. 334, ma, in sostanziale armonia con quest'ultimo, introduce nel sistema di valutazione delle prove l'assegnazione di un punteggio ex ante da calcolarsi sulla base del percorso scolastico dei candidati;
l'articolo 10 del decreto ministeriale del 12 giugno 2013, n. 449, in particolare, dispone che vengano ammessi ai corsi di laurea e di laurea magistrale, di cui agli articoli 2, 4, 5 e 6, i candidati comunitari e non comunitari di cui all'articolo 26 della legge n. 189/2002 nonché, nell'ambito della relativa riserva di posti, i candidati non comunitari residenti all'estero, secondo l'ordine decrescente del punteggio conseguito;
secondo il comma 3 dello stesso articolo, si prevede testualmente che «per la valutazione delle prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato a livello nazionale anni 2013-2014, si terrà conto della valutazione ottenuta dall'elaborazione del test, con punteggio massimo conseguibile di 90 punti e la valutazione del percorso scolastico fino ad un punteggio massimo conseguibile di 10 punti per ogni candidato che abbia ottenuto un voto alla prova di maturità di almeno 80 punti su 100, e il cui voto sia non inferiore all'ottantesimo percentile della distribuzione dei voti della propria commissione d'esame nell'anno scolastico 2012-13» secondo la tabella che si allega nello stesso articolo;
secondo le disposizioni sin qui esaminate il punteggio totale delle prove di ammissione sarà dunque dato dalla somma dei punteggi ottenuti nelle valutazioni di elaborazione del test da sostenere durante la prova e dal punteggio ottenuto ex ante sulla sola base del singolo percorso scolastico, con la previsione di quello che può essere considerato de facto di un bonus maturità;
nel decreto ministeriale del 28 giugno 2012, n. 196, per la medesima prova di ammissione si prevedeva, all'interno dell'articolo 10, la sola valutazione ottenuta dall'elaborazione del test in sede di esame e solamente in caso di parità di punteggio nella graduatoria prevaleva, secondo un ordine decrescente, il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione di quesiti relativi agli argomenti di cultura generale e ragionamento logico, biologia, chimica, fisica e matematica, ovvero, in caso di ulteriore parità, la votazione conseguita in sede di esami di stato;
le modalità di valutazione delle prove così come disciplinate dal decreto ministeriale del 28 giugno 2012, n. 196, garantivano, ad avviso degli interpellanti, una maggiore equità e una valutazione più precisa delle effettive attitudini dei candidati a intraprendere i vari corsi ad accesso programmato, a differenza di una valutazione da effettuare, anche se solo parzialmente, ex ante che, mettendo a priori su piani diversi i candidati, non terrebbe conto dei diversi percorsi di studio da questi affrontati e delle effettive capacità conseguite, alcune delle quali potrebbero presentare maggiore aderenza alle discipline dei vari corsi ad accesso programmato, che potrebbero essere facilmente dimostrate attraverso la mera esecuzione del test, valutando solo in caso di eguali risultati il precedente percorso scolastico;
il principio meritocratico che si è cercato di introdurre attraverso l'emanazione degli ultimi due decreti ministeriali rappresenta di fatto un principio che poco attiene al merito, dal momento che la valutazione finale dello studente in sede di esame di stato è strettamente collegata a fattori non sempre attinenti al mondo scolastico, quali fattori ambientali, provenienza del singolo studente, tipologia e prestigio dell'istituto frequentato, ovvero effettiva difficoltà del proprio corso di studi;
a parere degli interpellanti, l'effettivo merito dello studente deve essere dimostrato in sede di prova di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato, dove lo stesso potrà esprimere, senza la presenza di un cosiddetto bonus di maturità, l'effettivo valore del titolo di studio conseguito e le relative capacità acquisite nel proprio percorso scolastico –:
se il Ministro non ritenga di dover ripristinare, anche per l'anno in corso, il sistema di valutazione previsto dall'articolo 10 del decreto ministeriale del 28 giugno 2012, n. 196;
se il Ministro non ritenga, per gli anni accademici successivi a quello attualmente in corso, di introdurre un sistema di valutazione che elimini il cosiddetto bonus di maturità e che prenda in considerazione, ai fini valutativi, i soli risultati ottenuti dalla elaborazione del test per l'ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato, valutando il percorso scolastico dei singoli candidati solamente a seguito di situazioni di parità in graduatoria stilata al termine del test.
(2-00175) «D'Uva, Marzana, Gagnarli, Parentela, Catalano, Nicola Bianchi».