• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
S.0/01993/016/ ... in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, recante disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori...



Atto Senato

Ordine del Giorno 0/1993/16/11 presentato da SERGIO PUGLIA
mercoledì 8 luglio 2015, seduta n. 168

Il Senato,
in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, recante disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR (AS 1993);
premesso che:
tenuto conto della necessità di addivenire al più presto ad una riforma del sistema pensionistico che tenga conto quanto più possibile della tutela delle fasce reddituali più deboli;
la previdenza complementare nasce come sistema regolamentare autonomo e strutturato all'inizio degli anni novanta (articolo 2, comma 1, lettera v), legge delega 23 ottobre 1992, n. 421 e decreto legislativo 21 aprile 1993 n. 124), in corrispondenza di una revisione complessiva dell'ordinamento pensionistico obbligatorio culminata nella legge n. 335 del 1995: l'obiettivo è quello di introdurre un secondo livello di tutela previdenziale che funga da strumento di compensazione per le riduzioni dei trattamenti pensionistici obbligatori e che concorra a soddisfare gli obiettivi di adeguatezza pensionistica (articolo 38 della Costituzione), ovvero a garantire ai lavoratori più elevati livelli di copertura;
sul fronte dell'impianto normativo è emersa la posizione che talune scelte "tecniche" hanno in realtà aumentato le remore dei lavoratori a dare la propria adesione ai fondi pensione. In tal senso, si è posto l'interrogativo se l'attuale situazione di irreversibilità del conferimento del TFR - forse discordante con le premesse di un sistema fondato sulla libertà di adesione - non abbia finito per fungere da deterrente, per le conseguenze drastiche e definitive che determina;
infatti subito dopo la riforma del 2005 e alla luce dei dati deludenti sulla conseguente destinazione esplicita o tacita del TFR a previdenza complementare, si è quindi ragionato in ordine all'opportunità di prevedere, il "diritto di ripensamento" del lavoratore, consentendo allo stesso una scelta consapevole ovvero la possibilità di "revocare" il consenso espresso (senza arrivare ad alcun "approdo" normativo),
impegna il Governo:
a porre in essere opportune iniziative al fine di pervenire alla celere abrogazione dell'attuale sistema del silenzio assenso del conferimento del TFR nei Fondi pensione prevedendo la facoltà in capo al lavoratore di revocare il consenso tacito al conferimento del TFR alla previdenza complementare.
(0/1993/16/11)
PUGLIA, CATALFO, PAGLINI