• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
S.0/01993/017/ ... in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, recante disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori...



Atto Senato

Ordine del Giorno 0/1993/17/11 presentato da NUNZIA CATALFO
mercoledì 8 luglio 2015, seduta n. 168

Il Senato,
in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, recante disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR (AS 1993);
considerato che:
anteriormente al 2010, il sistema previdenziale italiano prevedeva, che le posizioni assicurative di un soggetto in gestioni previdenziali diverse potessero essere riunite mediante trasferimento di tutti i periodi contributivi presso un'unica gestione, allo scopo di ottenere una sola pensione;
la ricongiunzione dei contributi, regolata dalla legge n. 29 del 7 febbraio 1979, avveniva a domanda del diretto interessato o dei suoi superstiti e poteva comprendere tutti i periodi di contribuzione (obbligatoria, volontaria, figurativa, riscattata) che il lavoratore aveva maturato in almeno due diverse forme previdenziali fino al momento della richiesta e che non fossero già stati utilizzati per liquidare una pensione;
era prevista la possibilità di ricongiungere presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti: gestito dall'Inps, tutti i contributi esistenti nelle altre gestioni sostitutive, esclusive o esonerative dell'Assicurazione obbligatoria (cosiddette gestioni "alternative" quali INPDAP, fondi speciali ferrovie, volo, elettrici, telefonici e altri) o nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e coltivatori diretti esclusa la gestione separata dei parasubordinati);
fino al 30 giugno 2010 tale ricongiunzione nel fondo pensioni lavoratori dipendenti (AGO/INPS) dei periodi contributivi maturati in ordinamenti pensionistici "alternativi" avveniva senza oneri per il richiedente;
la norma prevista dall'articolo 12, comma 12-septies, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78; convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha invece reso onerose dal 1º luglio 2010 le ricongiunzioni tra periodi contributivi maturati in diverse forme assicurative;
tale provvedimento ha messo una vasta platea di lavoratori, pubblici e privati, nella pesante condizione di essere costretti, da un giorno all'altro, a dover versare anche centinaia di migliaia di euro pur di poter accedere al trattamento pensionistico;
l'INPS aveva stimato in 2.800 per il 2015 il numero dei lavoratori che si trovano nella condizione di sottoporsi a una ricongiunzione molto onerosa dei contributi previdenziali, cifra che salirebbe gradualmente nel tempo fino ad arrivare a 62.500 nel 2024. Per gli oneri per rate di pensione di vecchiaia e indirette con esclusione della condizione di assenza del requisito autonomo, necessari per sanare questa ingiustizia previdenziale, la stessa INPS stimava un fabbisogno annuo al netto degli effetti fiscali pari a 4,9 milioni di euro nel 2015, che salirebbero gradualmente negli anni, fino a raggiungere a regime il fabbisogno di 120,6 milioni di euro nel 2024;
è necessario compiere un ulteriore sforzo per consentire di usufruire della possibilità di cumulo a tutti quei lavoratori che rischiano, ingiustamente, di veder dispersi molti anni di contributi, pur avendoli regolarmente versati, e di dover ricorrere a ricongiunzioni anche molto gravose per poter accedere all'intero trattamento pensionistico che per dovere di giustizia spetterebbe loro, avendolo maturato nel corso di una vita di lavoro,
impegna il Governo:
a porre in essere opportune iniziative di carattere legislativo al fine di modificare la normativa citata in premessa, escludendo l'onerosità dell'operazione di ricongiungimento della posizione contributiva esistente in diverse gestioni previdenziali, anche avendo già maturato i requisiti per il diritto autonomo a pensione in una forma assicurativa.
(0/1993/17/11)
CATALFO, PAGLINI, CIOFFI, PUGLIA