• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.5/06023 la distribuzione dei prodotti carbolubrificanti presso le aree di servizio autostradali è classificata come servizio pubblico il cui esercizio è fatto ricomprendere negli atti di concessione...



Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-06023presentato daMORASSUT Robertotesto diGiovedì 9 luglio 2015, seduta n. 458

MORASSUT. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:
la distribuzione dei prodotti carbolubrificanti presso le aree di servizio autostradali è classificata come servizio pubblico il cui esercizio è fatto ricomprendere negli atti di concessione con i quali vengono affidate le differenti tratte autostradali italiane;
la distribuzione dei prodotti carbolubrificanti presso le aree di servizio autostradali è soggetta ad una specifica concessione petrolifera rilasciata dalla regione competente per territorio, ai sensi e per gli effetti della legge 1034/1070 e del decreto legislativo n. 112 del 1998, nonché all'affidamento del servizio presso la singola area conseguente ad apposita procedura di gara ad evidenza pubblica organizzata dalla società concessionaria;
i meccanismi di gara ed i criteri dell'aggiudicazione di tali servizi decisi dalle società concessionarie autostradali sono stati sostanzialmente improntati, a partire dal 2002 in avanti, a premiare il massimo rilancio dei concorrenti in ordine alle royalty collegate alle vendite dei prodotti carburanti;
gli affidatari del servizio di distribuzione dei prodotti carbolubrificanti corrispondono nella generalità dei casi alle compagnie petrolifere normalmente attive nel nostro mercato, le quali di norma si servono di un gestore per l'espletamento di tale servizio;
a tutela dell'interesse collettivo prevalente, della continuità e della qualità dei servizi resi, della tutela dell'autonomia della impresa di gestione nel rapporto trilatero con il concessionario e la compagnia petrolifera e della salvaguardia dei livelli di occupazione nel settore, i Ministeri delle attività produttive e delle infrastrutture e dei trasporti si fanno promotori e firmatari di due appositi accordi collettivi interprofessionali, sottoscritti in sede istituzionale l'8 luglio 2002 ed il 4 dicembre 2002 a livello interassociativo ai sensi del decreto legislativo n. 32 del 1998 e delle leggi n. 496 del 1999 e n. 57 del 2001. Accordi con i quali i concessionari, le compagnie petrolifere ed i rappresentanti dei Gestori assumono formali impegni, tra l'altro, in relazione al fatto che i bandi di gara ed i relativi contratti di convenzione che legano i concessionari agli affidatari prevedano:
a) la cosiddetta «continuità gestionale», vale a dire la prosecuzione del contratto che lega l'affidatario al Gestore fino alla sua naturale scadenza temporale, peraltro sancita dalla legge, anche nel caso che la gara sia vinta da un altro concorrente;
b) il rispetto della normativa speciale di settore per la distribuzione carburanti e dei relativi Accordi collettivi che regolano i rapporti tra affidatari e gestori;
c) che gli affidatari possano ribaltare sui gestori gli obblighi assunti nei confronti dei concessionari solo se compatibili con la suddetta normativa di settore;
d) che ai Gestori sia consentito di esercitare le attività collaterali cosiddette «non oil», così come previsto dalle norme volte a liberalizzare le attività commerciali ed in particolare le già citate leggi n. 496 del 1999 e n. 57 del 2001;
a questo ultimo proposito l'Autorità di garanzia per la concorrenza ed il mercato si è ripetutamente pronunciata nel tempo a favore della eliminazione della cosiddetta «esclusiva d'area», che di fatto affida in regime di monopolio la vendita e la somministrazione di alimenti e bevande ai marchi della ristorazione, e dell'introduzione e dell'affidamento al Gestore dei servizi carbolubrificanti di attività cosiddette «sottopensilina» e di «sosta veloce»;
i meccanismi di gara ed i criteri di aggiudicazione delle gare finora adottati hanno determinato uno straordinario innalzamento del livello di royalty percepito dalle società concessionarie sui carburanti che, secondo la stima resa pubblica da alcuni operatori del settore, è quantificabile in un +1.400 per cento; all'esito della crescita delle royalty dalle 25 lire/litro medie del 2002, ai 18 eurocent/litro medi del 2009;
tutto ciò ha evidentemente finito per determinare un livello medio di prezzi al pubblico dei carburanti distribuiti presso le aree di servizio autostradali particolarmente superiore a quello praticato sulla viabilità ordinaria della rete distributiva italiana, oltreché presso le reti autostradali degli altri Paesi europei;
l'alto livelli di prezzi al pubblico ha sviato progressivamente sia il singolo utente sia quello professionale – autotrasportatori, pendolari, eccetera – producendo una drastica contrazione dei volumi di vendita mediamente superiore al 50 per cento negli ultimi cinque anni, con punte oltre il 70 per cento;
il settore specifico della distribuzione carburanti in autostrada – che, come detto, è chiamato ad assolvere un servizio pubblico essenziale per assicurare il diritto alla mobilità dei cittadini, oltre a vedere il coinvolgimento di centinaia di aziende grandi e piccole e ad impiegare circa 8.000 lavoratori – si trova perciò da anni in uno stato di crisi eccezionale caratterizzato dalla contrazione dei volumi di vendita, alto livello dei prezzi al pubblico, scarso livello di servizi sia in termini di diversificazione, sia in termini di standard qualitativi, dall'inadeguato livello di investimenti e manutenzione delle stesse aree di servizio;
il legislatore, ha opportunamente previsto con l'articolo 17 della legge n. 27 del 2012 che le procedure competitive in aree autostradali in concessione siano espletate secondo gli schemi stabiliti dall'Autorità di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201;
esercitando una funzione di surroga, non prevista però dalla norma, «nelle more dell'entrata in operatività dell'Autorità della regolazione dei trasporti», il Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti del Governo allora dimissionario e quindi in carica per i soli atti di ordinaria amministrazione, il 29 marzo 2013 emanò un atto di indirizzo avente ad oggetto l'individuazione dei criteri per l'affidamento dei servizi di distribuzione carbolubrificanti e delle attività commerciali e ristorative nelle aree di servizio delle reti autostradali;
pur mostrando implicitamente di aver compreso quale parte rilevante abbiano avuti i meccanismi di gara ed i criteri di affidamento adottati dai concessionari autostradali nello stato di crisi del settore relativo, le indicazioni – generiche e di massima – che il Ministero offre con l'atto di indirizzo del 2013 verso la formulazione di bandi di gara che privilegino «offerte» dei concorrenti più riequilibrate verso il livello di «servizio» piuttosto che quello delle «royalty», non sembrano essere in grado di raggiungere l'obiettivo indicato, non essendo accompagnate né dalla necessaria cogenza, né da parametri certi e misurabili, né dalla necessaria previsione di penalità in caso di inadempienza;
inoltre il medesimo Atto pare in evidente contraddizione con la natura stessa del concetto di pubblico servizio nel lasciare ai concessionari l'ampia possibilità di adottare sistemi di distribuzione dei carburanti interamente automatizzati che naturalmente richiamano il venir meno anche della mera assistenza all'automobilista e, infine, persino del presidio dell'area. La qual cosa, oltre al resto, è in aperto contrasto con la normativa speciale che regola la distribuzione dei carburanti e gli Accordi collettivi di livello interprofessionale di livello aziendale sottoscritti in forza di tale normativa, ivi compresi quelli già citati e condivisi in sede ministeriale nel 2002;
non appare in un tale contesto così degradato e confuso evidenziare come proprio i suddetti accordi collettivi che la legge impone – nel rispetto dell'interesse generale prevalente sia in ordine ai principi di tutela e di equità, che in ordine alla necessità di garantire condizioni di concorrenza in un mercato naturalmente oligopolistico – regolino le condizioni economico-normative alla base del rapporto tra compagnie petrolifere e Gestori, sono scaduti e non adeguati mediamente da 6 anni con tutte le aziende. Accordi collettivi che quindi riguardano direttamente i soggetti – vale a dire i gestori – sui quali ricade in definitiva il compito di assicurare il pubblico servizio al livello migliore possibile per il consumatore. Tutto questo risulta peraltro agli atti dello stesso Ministero dello sviluppo economico, al quale la legge affida sia il compito di ricevere e assicurare la pubblicità di tali accordi collettivi, sia quello di avviare procedure per la mediazione delle vertenze collettive, oltreché a quelli della Commissione di garanzia per lo sciopero nei pubblici servizi essenziali che più di una volta, dal 2012 in avanti, si è fatta promotrice di procedure di raffreddamento delle vertenze in atto;
in ogni caso, contrariamente a quanto prescritto, la suddetta autorità della regolazione dei trasporti non si è ancora mai espressa in materia nonostante i suoi Commissari siano stati nel frattempo regolarmente nominati e svolgano pienamente le funzioni loro assegnate;
valutando il contenuto dell'Atto di indirizzo del 2013 non pienamente corrispondente ad offrire le necessarie risposte allo stato di crisi del settore, a marzo del 2014 il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti avanza una formale richiesta di parere all'Autorità garante della concorrenza e del mercato in ordine all'eventuale adozione di un nuovo Atto di indirizzo teso all’«elaborazione di un Piano di ristrutturazione delle aree di servizio autostradali che razionalizzi le infrastrutture e rivisiti le modalità di resa dei servizi»;
con tale richiesta di parere il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti contempla la necessità di un nuovo Atto di indirizzo che preveda anche la chiusura di una serie di aree di servizio ritenute inefficienti e, a questo scopo, la proroga fino al 31 dicembre 2015 della scadenza degli attuali affidamenti dei servizi, sospendendo le procedure di gara per il loro rinnovo per un periodo di uguale durata;
con comunicazione del 16 aprile 2014, l'Antitrust esprime il proprio parere favorevole, rilevando da una parte «il valore estremamente elevato delle royalties pagate dalle società sub-concessionarie alle concessionarie autostradali a seguito dell'ultima tornata di gare (svoltasi tra il 2007 ed il 2008)», nonché valutando che «il ritardo nell'effettuazione delle gare per gli affidamenti delle sub-concessioni oil sul sedime autostradale possa essere accettabile esclusivamente nella prospettiva che ad esso si affianchi un processo di ristrutturazione», vale a dire piani per la chiusura di un congruo numero di aree di servizio, a cui dovrebbero attivamente essere chiamate «tutte le amministrazioni coinvolte nell'attuale processo di rilascio della concessione petrolifera sul sedime autostradale ai sensi dell'articolo 105, comma 2, lettera f), del decreto legislativo n. 112/98, e dunque in primo luogo le Regioni competenti»;
in conseguenza, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha invitato, con apposita comunicazione del 5 maggio 2014, tutte le società concessionarie a sospendere le procedure di gara, ivi comprese quelle già avviate, per il rinnovo degli affidamenti dei servizi carbolubrificanti;
seppure in regime di prorogatio, in non pochi casi alcuni concessionari hanno comunque proceduto ad effettuare nuovi affidamenti dei servizi carbolubrificanti e/o ad autorizzare, anche attraverso specifiche intese con le compagnie petrolifere/affidatarie del servizio, l'adozione di sistemi interamente automatizzati di distribuzione dei carburanti presso alcune aree di servizio;
in data 29 gennaio 2015, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con quello dello sviluppo economico hanno emanato un secondo atto di indirizzo avente ad oggetto l'individuazione dei criteri per l'elaborazione di un piano di ristrutturazione della rete delle aree di servizio presenti sui sedimi autostradali;
anche tale secondo atto non appare rispondere positivamente né alle necessità, né agli obiettivi che dichiara di voler perseguire. In primo luogo, perché non aggiunge alcun elemento utile a quanto già contenuto nel primo Atto del 2013 in relazione ai meccanismi di gara ed ai criteri di aggiudicazione dei nuovi affidamenti, soprattutto in ordine al contenimento del livello di royalty pretese dai concessionari e, di conseguenza, a beneficio degli standard di servizio offerto e dei prezzi al pubblico praticati sui carburanti. In secondo luogo, perché sotto il profilo della razionalizzazione della rete distributiva autostradale e quindi della riduzione dei punti vendita, l'Atto prevede soglie – sotto i due milioni di litri di carburanti e sotto i 750 mila euro di fatturato sulla ristorazione ed altro – per individuare aree di servizio da portare eventualmente in chiusura del tutto inadeguate a immaginare chiusure in numero congruo per realizzare un concreto contenimento dei costi ed una reale efficienza complessiva che avvicini la rete italiana a quella europea. In terzo luogo, perché non mette riparo in alcun modo alle mancate omissioni relative alla legislazione speciale sulla distribuzione carburanti, alla tutela degli operatori attualmente presenti e alla salvaguardia dei livelli occupazionali;
in questo contesto maturano anche le condizioni che hanno portato le organizzazioni di categoria dei gestori a proclamare lo stato di agitazione e a preannunciare una agitazione collettiva nazionale prevista già dai primi giorni del prossimo mese di marzo, quale estremo atto di una vertenza, finora senza esito né evoluzione alcuna, all'attenzione dei Ministeri competenti già dal 2011 ed incentrata sostanzialmente proprio sui temi oggetto della presente interrogazione –:
quali iniziative intendano intraprendere affinché siano prontamente predisposti gli schemi secondo i quali saranno espletate le procedure competitive in aree autostradali in concessione, così come previsto dall'articolo 17 della legge n. 27 del 2012;
quali iniziative intendano assumere per quanto di competenza affinché, nell'interesse generale prevalente, il servizio di distribuzione dei prodotti carbolubrificanti presso le aree autostradali torni ad essere esercitato secondo le caratteristiche proprie del pubblico servizio essenziale in concessione, vale a dire all'interno di strutture idonee ed adeguatamente ricettive, assicurando standard di servizio minimi (con ciò escludendo la completa automazione del servizio) e diversificazione dell'offerta, adottando meccanismi di assegnazione delle aree tali da garantire prezzi al pubblico in linea con il resto del mercato, prevedendo parametri certi e procedure di verifica e controllo, oltreché penalità per il concessionario nel caso di inadempienza;
in tale ambito, quali iniziative intendano assumere affinché sia davvero raggiunto l'obiettivo essenziale di razionalizzare la rete delle aree autostradali attraverso la chiusura di punti vendita tra i meno efficienti e comunque in numero tale da assicurare che la distanza tra essi sia ricompresa tra i 50 ed i 70 chilometri, così come già avviene in altri Paesi europei;
nel medesimo ambito, quali iniziative intendano assumere per garantire che già nei meccanismi di gara, nei criteri di aggiudicazione dei nuovi affidamenti e, di conseguenza, nei contratti di affidamento dei servizi sia tassativamente previsto l'obbligo al rispetto anche del quadro normativo vigente relativo alla distribuzione dei carburanti – decreto legislativo n. 32 del 1998, legge n. 496 del 1999, legge n. 57 del 2001, legge n. 57 del 2012 – e degli accordi collettivi interprofessionali ed aziendali discendenti dal medesimo quadro normativo, con particolare riferimento alle previsioni contenute negli Accordi collettivi interprofessionali sottoscritti in sede governativa l'8 luglio 2002 ed il 4 dicembre 2002 in ordine alla «continuità gestionale» e all'esercizio delle attività collaterali cosiddette «sottopensilina» e di «sosta veloce». (5-06023)