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Atto a cui si riferisce:
S.1/00445 premesso che: il mercato unico (spazio senza frontiere interne fra gli Stati membri nel quale è assicurata la libera circolazione di beni, persone, servizi e capitali) è stato istituito...



Atto Senato

Mozione 1-00445 presentata da VINCENZO SANTANGELO
giovedì 9 luglio 2015, seduta n.481

SANTANGELO, LUCIDI, BERTOROTTA, PAGLINI, CASTALDI, PUGLIA, CRIMI, GAETTI, MARTON, MORONESE - Il Senato,

premesso che:

il mercato unico (spazio senza frontiere interne fra gli Stati membri nel quale è assicurata la libera circolazione di beni, persone, servizi e capitali) è stato istituito il 1° gennaio 1993 e, dalla sua realizzazione, le zone franche e i depositi franchi, qualunque sia l'espressione utilizzata negli Stati membri dalle previgenti normative nazionali, sono istituti che trovano la propria definizione e disciplina giuridica, seppure con connotazioni che mutano nel tempo, nell'ambito del diritto doganale. Le disposizioni di base che regolano le zone franche inserite negli Stati membri sono regolate dal codice doganale comunitario di cui al regolamento (CEE) n. 2913/92 "Istituzione del codice doganale comunitario", e al regolamento (CEE) n. 2454/93 "Disposizioni di applicazione del codice";

la prima iniziativa per una zona franca siciliana fu avviata dal Consiglio straordinario di Stato, convocato in Sicilia con decreto dittatoriale del 19 ottobre 1860. Nella relazione del Consiglio si legge: «l'Italia dovrebbe altamente favorirvi, diffondervi e, fin dove si possa, generalizzarvi il sistema delle scale franche, per modo che le merci entrassero con piena libertà nei porti dell'isola e con pienissima libertà potessero uscirne di nuovo»;

l'isola di Pantelleria dista 110 chilometri dalla Sicilia e 70 chilometri dalla Tunisia; è un luogo geotermico unico nel Mediterraneo; la popolazione non supera gli 8.000 abitanti; il reddito pro capite è 8.000 euro, inferiore del 78 per cento a quello europeo; vi è una crescente disoccupazione giovanile, vi sono prezzi altissimi per approvvigionamento di acqua, smaltimento dei rifiuti, gasolio e commercializzazione di prodotti e servizi, nonché forme persistenti di monopolio;

ai sensi dell'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, «l'Unione mira a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni ed il ritardo delle regioni meno favorite. Tra le regioni interessate, un'attenzione particolare è rivolta alle zone rurali, alle zone interessate da transizione industriale e alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, quali le regioni più settentrionali con bassissima densità demografica e le regioni insulari, transfrontaliere e di montagna»;

il parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema "Problemi specifici delle isole" (2012/C 181/03) sottolinea che «Le isole risentono in modo particolare dei fenomeni migratori e dei problemi connessi all'invecchiamento demografico e allo spopolamento. Queste situazioni possono causare la perdita del patrimonio culturale, l'indebolimento degli ecosistemi e serie ripercussioni economiche (occupazione, giovani eccetera)» ed inoltre di «considerare le isole, nel quadro della PAC, come zone svantaggiate, al pari delle aree montane, tenendo conto in particolare dell'insularità ai fini del finanziamento»;

ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e successive modificazioni ed integrazioni, sull'istituzione e disciplina dell'Iva, "L'imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate", ma l'articolo 7 specifica che «Agli effetti del presente decreto: a) per "Stato" o "territorio dello Stato" si intende il territorio della Repubblica italiana, con esclusione dei comuni di Livigno e di Campione d'Italia e delle acque italiane del lago di Lugano»;

ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973, articolo 2, commi 4-6, «I territori dei comuni di Livigno e di Campione d'Italia, nonché le acque nazionali del lago di Lugano racchiuse fra la sponda ed il confine politico nel tratto fra Ponte Tresa e Porto Ceresio, non compresi nel territorio doganale, costituiscono i territori extra-doganali. Sono assimilati ai territori extra-doganali i depositi franchi, i punti franchi e gli altri analoghi istituti, di cui agli articoli 132, 164, 166 e 254. Sono fatti salvi gli speciali regimi fiscali vigenti nel territorio della Valle d'Aosta ed in quello della provincia di Gorizia, dichiarati "zona franca" rispettivamente con l'art. 14 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e con l'art. 1 della legge 1° dicembre 1948, n. 1438»;

ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 che istituisce il codice doganale comunitario, il territorio doganale della Comunità non comprende in Italia i «comuni di Livigno e Campione d'Italia e delle acque nazionali del Lago di Lugano racchiuse fra la sponda e il confine politico della zona situata fra Ponte Tresa e Porto Ceresio»;

le cessioni relative a beni inviati in questi territori sono da considerare esportazioni ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 sempre che, vi sia la prova di uscita dei beni stessi dal territorio UE. Dal 1° gennaio 2013 sulla fattura va indicata la locuzione "operazioni non imponibili";

analogamente a quanto sopra, anche nella normativa inerente alle accise vige il principio della territorialità. Infatti il decreto legislativo n. 504 del 1995 (testo unico delle disposizioni legislative concernenti le Imposte sulla produzione e sui consumi), definisce all'art. 1, comma 3, il territorio nel cui ambito applicare tale imposta: «Ai fini dell'applicazione del presente testo unico: a) si intende per "Stato" o "territorio dello Stato" il territorio della Repubblica italiana, con esclusione dei comuni di Livigno e di Campione d'Italia e delle acque italiane del lago di Lugano»;

tenuto conto che:

la Regione Siciliana ha tutte le carte in regola perché le sia riconosciuto uno status privilegiato dal punto di vista fiscale e doganale, tale per cui l'applicazione di un regime speciale porterebbe una concreta inversione di rotta nell'economia siciliana e nella fattispecie sarebbe auspicabile, per le caratteristiche intrinseche dell'Isola di Pantelleria, attivare la zona franca, dove poter istituire progetti di defiscalizzazione;

i riferimenti normativi delle zone franche sono contenuti nel Trattato di Lisbona, che pone come obiettivo principale la riduzione del divario fra i livelli di sviluppo delle varie regioni europee, oltre allo sviluppo di quelle aree considerate meno favorite quindi, in primis, le regioni insulari e quelle frontaliere;

nella XIV Legislatura è stato presentato il disegno di legge AS 1772 per la determinazione delle zone franche in Sicilia, tra le quali anche l'isola di Pantelleria, e la validità di tale proposta è legata alla posizione geografica di Pantelleria, alla sua centralità mediterranea, al suo ruolo storico di punto d'incontro fra tre continenti (Europa, Asia ed Africa) ed all'esigenza sovranazionale di creare un "centro-motore" di vaste dimensioni che sia realmente trainante per l'economia sud-europea e mediterranea e che possa creare in Sicilia piena occupazione, lavoro, produttività, ricchezza, beni e servizi;

in data (19 giugno 2015)Corina Cretu ha risposto, per conto della Commissione europea, all'interrogazione E-004970/2015 degli europarlamentari Ignazio Corrao e Dario Tamburrano (EFDD), affermando che «La Commissione è consapevole della particolare situazione socio-economica dell'isola di Pantelleria, dovuta alla sua lontananza e alle dimensioni ridotte del suo mercato interno. Nel quadro del programma del Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR) 2007-2013 sono stati finanziati interventi che hanno interessato soprattutto il settore delle infrastrutture portuali (compresi i porti turistici), delle infrastrutture per la prevenzione dei rischi sismici e vulcanici, delle attività economiche e turistiche ecocompatibili e della ricerca e dello sviluppo tecnologici»,

impegna il Governo:

1) a dichiarare l'isola di Pantelleria zona franca e ad attivare tutte le procedure necessarie per la sua istituzione;

2) ad attivare presso l'Unione europea tutte le procedure necessarie per l'istituzione di zone franche nel territorio delle isole minori, in ottemperanza al regolamento (UE) n. 952/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione.

(1-00445)