• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
C.4/01563 in base alla direttiva 92/43/CEE del consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, vengono classificati di...



Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-01563presentato daMANNINO Claudiatesto diVenerdì 9 agosto 2013, seduta n. 69

MANNINO, LUPO, DI BENEDETTO, NUTI, CANCELLERI, DI VITA, SEGONI, TERZONI, DAGA, TOFALO, ZOLEZZI, DE ROSA, BUSTO. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. — Per sapere – premesso che:
in base alla direttiva 92/43/CEE del consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, vengono classificati di importanza comunitaria i siti che, nella regione biogeografica di appartenenza, contribuiscono in modo significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di habitat naturale in uno stato di conservazione soddisfacente e che possono, inoltre, contribuire in modo significativo alla coerenza della rete ecologica «Natura 2000»;
la Direttiva 92/43/CEE, all'articolo 4, prevede che la Commissione – sulla base degli elenchi trasmessi dagli Stati membri – adotta un elenco dei siti di importanza nei quali si riscontrano uno o più tipi di habitat naturali prioritari, e che, di seguito, lo Stato membro deve riconoscere questi siti come zone speciali di conservazione, il più rapidamente possibile ed entro un termine massimo di sei anni, e assoggettarle alle misure di conservazione necessarie;
la Direttiva 92/43/CEE e il Regolamento recante attuazione della stessa direttiva (decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357) prevedono che qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative sulle zone speciali di conservazione – singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti – forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza, sulla base delle risultanze della quale, le autorità nazionali competenti autorizzano la realizzazione dello stesso piano o progetto, se del caso, previo parere dell'opinione pubblica;
le norme comunitarie e nazionali sopracitate stabiliscono anche, che le regioni devono comunque assicurare opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali all'interno dei siti di importanza comunitaria inseriti negli elenchi proposti dagli Stati membri alla Commissione;
visto che all'interno del comune di Noto, in una cava di pietra dismessa che si trova in prossimità dei Siti di importanza comunitaria Cava Contessa-Cugno Lupo (ITA 090021) e Cava Grande del Cassibile, Cava Cinque Porte, Cava e Bosco di Baulì (ITA 09007) – inseriti nell'elenco dei Siti di interesse comunitario della regione biogeografica mediterranea approvato dalla Commissione Europea con Decisione del 19 luglio 2006 – il dipartimento regionale dell'ambiente ha rilasciato, con decreto n. 765 del 21 dicembre 2012, l'autorizzazione integrata ambientale per il progetto di realizzazione di un impianto per il recupero e lo smaltimento di rifiuti non pericolosi in C/da Stallaini;
l'autorizzazione sopracitata è stata successivamente revocata dall'amministrazione regionale, ma il provvedimento di revoca, in seguito alla presentazione di un ricorso da parte della società «SoAmbiente», è stato annullato;
l'area interessata dalla realizzazione dell'impianto si trova, altresì, in prossimità della Riserva naturale «Cavagrande del Cassibile» ricadente nei comuni di Avola, Noto e Siracusa, istituita con Decreto Assessorato del territorio e dell'ambiente 13 luglio 1990, n. 649;
l'area in questione è assoggettata alla disciplina del piano paesaggistico ambito 14-17 «Pianura alluvionale catanese» «Rilievi e tavolato ibleo» – adottato con decreto A.R.T.A. n. 98 del 10 febbraio 2012 – che classifica la stessa area con un livello di tutela 3, come descritto dall'articolo 32, comma 2, punto 12d dello stesso Piano paesaggistico, in base al quale non si possono realizzare discariche;
in seno alla procedura per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, i servizi tecnici del comune di Noto hanno precisato che l'area interessata dal progetto è sottoposta a vincolo paesaggistico ed a vincolo idrogeologico, e si trova in prossimità dei siti richiamati in precedenza;
in seno alla procedura per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, il parere della sovrintendenza di Siracusa, di massima favorevole, è stato rimesso, con nota del 23 novembre 2010 prot. n. 19979, prima dell'adozione del richiamato piano paesaggistico;
il progetto, pur non trovandosi all'interno dell'attuale delimitazione dei Siti di importanza comunitaria richiamati sopra, determina esternalità ambientali e ricadute territoriali che interessano gli stessi siti, anche per la natura dell'impianto, nel quale dovranno essere conferiti rifiuti da trattare e dal quale dovranno essere trasferiti prodotti ad esito del trattamento –:
se sia a conoscenza di quanto esposto in premessa;
se, e in che modo, ritengano compatibile la realizzazione e la gestione di un impianto di smaltimento con le misure di conservazione che devono essere adottate per evitare il degrado degli habitat naturali presenti all'interno dei siti di importanza comunitaria, in prossimità dei quali si trova l'impianto;
se le motivazioni alla base del provvedimento di revoca dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con il decreto n. 765 del 21 dicembre 2012 – che è stato successivamente annullato dalla giustizia amministrativa – riguardino la valutazione della incidenza significativa che l'impianto di smaltimento può avere sui siti di importanza comunitaria di Cava Contessa-Cugno Lupo (ITA 090021) e Cava Grande del Cassibile, Cava Cinque Porte, Cava e Bosco di Baulì (ITA 09007);
se – in che modo e con quali tempi – intendano procedere al riconoscimento del sito di importanza comunitaria Cava Contessa-Cugno Lupo e di quello di Cava Grande del Cassibile, Cava Cinque Porte, Cava e Bosco di Bauli quale «Zona di conservazione speciale», affinché siano finalmente adottati le misure di conservazione e un piano di gestione appropriati alla specificità dei siti, e divenga, in ogni caso, necessario sottoporre a valutazioni di incidenza – da condurre nel rispetto della Direttiva 92/43/CEE – qualunque intervento che possa recare pregiudizio a questi stessi siti. (4-01563)