Relazione 10-362-388-395-849-874-C
Atto a cui si riferisce:
S.10-362-388-3 ... [Introduzione del delitto di tortura] Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano
Senato della Repubblica | XVII LEGISLATURA |
Relazione Orale
Relatori Buemi e DâAscola
TESTO PROPOSTO DALLA 2a COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)
Comunicato alla Presidenza il 10 luglio 2015
PER IL
DISEGNO DI LEGGE
Introduzione del delitto di tortura nellâordinamento italiano
approvato dal Senato della Repubblica il 5 marzo 2014,in un testo risultante dallâunificazione dei disegni di legge
(V. Stampati nn. 10, 362, 388, 395, 849 e 874)
(V. Stampato Camera n. 2168)
modificato dalla Camera dei deputati il 9 aprile 2015
Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 13 aprile 2015
PARERI DELLA 1a COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)
(Estensore: Palermo)
sul disegno di legge
21 aprile 2015
La Commissione, esaminate le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, osservando che, all'articolo 1, comma 1, capoverso Art. 613-bis, non è riportata, come causa di discriminazione ai fini della commissione del reato di tortura, l'ipotesi delle condizioni personali e sociali, che è invece presente all'articolo 4, comma 1, capoverso 1, relativo ai casi di divieto di espulsione o respingimento dello straniero.
su emendamenti
7 luglio 2015
La Commissione, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:
sull'emendamento 1.40 parere contrario, in quanto la disposizione ivi prevista esclude irragionevolmente la punibilità per il solo fatto che il comportamento sia posto in essere in occasione di eventi legati all'ordine pubblico o in altre occasioni comunque qualificate da elementi che non appaiono sufficienti a giustificare tale esclusione. Inoltre la norma introduce, come elemento integrativo della fattispecie, la quantificazione della sofferenza in danni fisici di particolare entità , addirittura superiori alle lesioni gravi volontarie;
sui restanti emendamenti parere non ostativo.
PARERE DELLA 5a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
(Estensore: Lucherini)
sul disegno di legge e su emendamenti
18 giugno 2015
La Commissione, esaminati il disegno di legge ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.
DISEGNO DI LEGGE | DISEGNO DI LEGGE | DISEGNO DI LEGGE |
Approvato | Approvato | Testo proposto |
Art. 1. | Art. 1. | Art. 1. |
(Introduzione degli articoli 613-bis e 613-ter del codice penale, concernenti i reati di tortura e di istigazione del pubblico ufficiale alla tortura) | (Introduzione degli articoli 613-bis e 613-ter del codice penale, concernenti i reati di tortura e di istigazione del pubblico ufficiale alla tortura) | (Introduzione degli articoli 613-bis e 613-ter del codice penale, concernenti i reati di tortura e di istigazione del pubblico ufficiale alla tortura) |
1. Nel libro secondo, titolo XII, capo III, sezione III, del codice penale, dopo l'articolo 613 sono aggiunti i seguenti: | 1. Identico: | 1. Identico: |
«Art. 613-bis. - (Tortura). -- Chiunque, con violenze o minacce gravi, ovvero mediante trattamenti inumani o degradanti la dignità umana, cagiona acute sofferenze fisiche o psichiche ad una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia o autorità o potestà o cura o assistenza ovvero che si trovi in una condizione di minorata difesa, è punito con la reclusione da tre a dieci anni. | «Art. 613-bis. â (Tortura). â Chiunque, con violenza o minaccia ovvero con violazione dei propri obblighi di protezione, di cura o di assistenza, intenzionalmente cagiona ad una persona a lui affidata, o comunque sottoposta alla sua autorità , vigilanza o custodia, acute sofferenze fisiche o psichiche al fine di ottenere, da essa o da un terzo, informazioni o dichiarazioni o di infliggere una punizione o di vincere una resistenza, ovvero in ragione dell'appartenenza etnica, dell'orientamento sessuale o delle opinioni politiche o religiose, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. | «Art. 613-bis. - (Tortura). -- Chiunque con reiterate violenze o minacce gravi, ovvero agendo con crudeltà , cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà , vigilanza, controllo, cura o assistenza, ovvero che si trovi in condizioni di minorata difesa, è punito con la pena della reclusione da tre a dieci anni. |
Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle funzioni ovvero da un incaricato di un pubblico servizio nell'esercizio del servizio, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni. | Se i fatti di cui al primo comma sono commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni. | Se i fatti di cui al primo comma sono commessi da un pubblico ufficiale nellâesercizio delle funzioni o da un incaricato di un pubblico servizio nellâesecuzione del servizio, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni. |
Ai fini dell'applicazione del primo e del secondo comma, la sofferenza deve essere ulteriore rispetto a quella che deriva dall'esecuzione di legittime misure privative o limitative di diritti. | Soppresso | |
Se dal fatto deriva una lesione personale le pene di cui ai commi precedenti sono aumentate. Se dal fatto deriva una lesione personale grave le pene sono aumentate di un terzo e della metà in caso di lesione personale gravissima. | Identico. | Se dai fatti di cui al primo comma deriva una lesione personale le pene di cui ai commi precedenti sono aumentate; se ne deriva una lesione personale grave sono aumentate di un terzo e se ne deriva una lesione personale gravissima sono aumentate della metà . |
Se dal fatto deriva la morte quale conseguenza non voluta, la pena è della reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona volontariamente la morte, la pena è dell'ergastolo. | Se dal fatto deriva la morte quale conseguenza non voluta, le pene sono aumentate di due terzi. Se il colpevole cagiona volontariamente la morte, la pena è dell'ergastolo. | Se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte quale conseguenza non voluta, la pena è della reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona volontariamente la morte, la pena è dellâergastolo. |
Art. 613-ter. - (Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura). -- Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, istiga altro pubblico ufficiale o altro incaricato di un pubblico servizio a commettere il delitto di tortura, se l'istigazione non è accolta ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni». | Art. 613-ter. - (Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura). -- Fuori dei casi previsti dall'articolo 414, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, istiga altro pubblico ufficiale o altro incaricato di un pubblico servizio a commettere il delitto di tortura, se l'istigazione non è accolta ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, è punito con la reclusione da uno a sei anni». | Art. 613-ter. - (Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura). -- Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, istiga altro pubblico ufficiale o altro incaricato di un pubblico servizio a commettere il delitto di tortura, se l'istigazione non è accolta ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni». |
Art. 2. | Art. 2. | Art. 2. |
(Modifica all'articolo 191 del | (Modifica all'articolo 191 del | (Modifica all'articolo 191 del |
1. All'articolo 191 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: | Identico | Identico |
«2-bis. Le dichiarazioni o le informazioni ottenute mediante il delitto di tortura non sono comunque utilizzabili, salvo che contro le persone accusate di tale delitto e al solo fine di provarne la responsabilità penale». | ||
Art. 3. | Soppresso | |
(Modifica all'articolo 157 | ||
1. Al sesto comma dell'articolo 157 del codice penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché per il reato di cui all'articolo 613-bis». | ||
Art. 3. | Art. 4. | Art. 3. |
(Modifica all'articolo 19 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286) | (Modifica all'articolo 19 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286) | (Modifica all'articolo 19 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286) |
1. All'articolo 19 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani». | 1. Il comma 1 dellâarticolo 19 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è sostituito dal seguente: «1. In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali o oggetto di tortura, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione o dalla tortura ovvero da violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani». | 1. Allâarticolo 19 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellâimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Non sono ammessi il respingimento o lâespulsione o lâestradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dellâesistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani». |
Art. 4. | Art. 5. | Art. 4. |
(Esclusione dall'immunità diplomatica. Estradizione nei casi di | (Esclusione dell'immunità dalla giurisdizione. Estradizione nei casi di tortura) | (Esclusione dall'immunità diplomatica. Estradizione nei casi di |
1. Non può essere riconosciuta l'immunità diplomatica ai cittadini stranieri sottoposti a procedimento penale o condannati per il reato di tortura in altro Stato o da un tribunale internazionale. | 1. Nel rispetto del diritto internazionale, non è riconosciuta lâimmunità dalla giurisdizione agli stranieri sottoposti a procedimento penale o condannati per il reato di tortura in altro Stato o da un tribunale internazionale. | 1. Non può essere riconosciuta lâimmunità diplomatica agli stranieri sottoposti a procedimento penale o condannati per il reato di tortura in altro Stato o da un tribunale internazionale. |
2. Nel rispetto del diritto interno e dei trattati internazionali, nei casi di cui al comma 1, il cittadino straniero è estradato verso lo Stato richiedente nel quale è in corso il procedimento penale o è stata pronunciata sentenza di condanna per il reato di tortura o, nel caso di procedimento davanti ad un tribunale internazionale, verso lo Stato individuato ai sensi della normativa internazionale vigente in materia. | 2. Nel rispetto del diritto interno e dei trattati internazionali, nei casi di cui al comma 1, lo straniero è estradato verso lo Stato richiedente nel quale è in corso il procedimento penale o è stata pronunciata sentenza di condanna per il reato di tortura o, nel caso di procedimento davanti ad un tribunale internazionale, verso il tribunale stesso o lo Stato individuato ai sensi dello statuto del medesimo tribunale. | 2. Identico. |
Art. 5. | Art. 6. | Art. 5. |
(Invarianza degli oneri) | (Invarianza degli oneri) | (Invarianza degli oneri) |
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. | Identico | Identico |
Art. 6. | Art. 7. | Art. 6. |
(Entrata in vigore) | (Entrata in vigore) | (Entrata in vigore) |
1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. | Identico | Identico |
(*) Criteri grafici usati per i raffronti tra i testi: nel raffronto tra la colonna di sinistra e la colonna di centro, le parti soppresse o modificate sono in neretto; nel raffronto tra la colonna di centro la colonna di destra, le parti soppresse o modificate sono sottolineate. |