• Relazione 1880, 746, 760, 1570, 1795, 1815, 1823, 1841 e 1855-A

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Atto a cui si riferisce:
S.1855 Modifiche alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e al testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e altre disposizioni in materia di composizione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di organizzazione della società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo e di vigilanza sullo svolgimento del medesimo servizio


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Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 1880, 746, 760, 1570, 1795, 1815, 1823, 1841 E 1855-A

Relazione Orale

Relatori Ranucci e Buemi

TESTO PROPOSTO DALLA 8a COMMISSIONE PERMANENTE
(LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)

Comunicato alla Presidenza il 13 luglio 2015

PER IL
DISEGNO DI LEGGE

Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo (n. 1880)

presentato dal Ministro dello sviluppo economico
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 APRILE 2015

CON ANNESSO TESTO DEI
DISEGNI DI LEGGE

Disposizioni in materia di abolizione del canone di abbonamento
alle radioaudizioni e alla televisione (n. 746)

d'iniziativa del senatore STUCCHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 MAGGIO 2013

Norme per la riorganizzazione del sistema pubblico radiofonico, televisivo
e multimediale, nonché per la dismissione della partecipazione dello Stato nel capitale della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa (n. 760)

d'iniziativa del senatore STUCCHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 GIUGNO 2013

Norme per la riforma del sistema e dei criteri di nomina,
trasparenza e indirizzo della RAI -- Radiotelevisione italiana SpA,
nonché delega al Governo per l’adozione di un testo unico
della normativa vigente in materia di RAI (n. 1570)

d’iniziativa dei senatori BUEMI, Fausto Guilherme LONGO e Maurizio ROMANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 LUGLIO 2014

Riforma del servizio pubblico radiotelevisivo (1795)

d'iniziativa dei senatori PEPE, MOLINARI e FUCKSIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 MARZO 2015

Riforma del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale (n. 1815)

d’iniziativa dei senatori CROSIO, CENTINAIO, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO e VOLPI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 MARZO 2015

Riforma della governance del servizio pubblico radiotelevisivo (n. 1823)

d'iniziativa dei senatori DE PETRIS, LO GIUDICE, PEPE, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, RICCHIUTI, Maurizio ROMANI, BAROZZINO, URAS, STEFANO, BENCINI, SIMEONI e BOCCHINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 MARZO 2015

Modifica all'articolo 49 del testo unico di cui al decreto legislativo
31 luglio 2005, n. 177, in materia di governance della Rai (n. 1841)

d'iniziativa dei senatori FORNARO, MARTINI, GOTOR, CHITI, D’ADDA, GATTI, GUERRA, LAI, LO MORO, MANASSERO, MIGLIAVACCA e PEGORER

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MARZO 2015

Modifiche alla legge 31 luglio 1997, n.249, e al testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n.177, e altre disposizioni in materia di composizione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di organizzazione della società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo e di vigilanza sullo svolgimento del medesimo servizio (n. 1855)

d'iniziativa dei senatori CIOFFI, AIROLA, SCIBONA, CIAMPOLILLO, GIROTTO, BERTOROTTA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, COTTI, CRIMI, DONNO, ENDRIZZI, FATTORI, FUCKSIA, GAETTI, GIARRUSSO, LEZZI, LUCIDI, MANGILI, MARTON, MARTELLI, MONTEVECCHI, MORONESE, MORRA, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA e TAVERNA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 MARZO 2015

dei quali la Commissione propone l’assorbimento
nel disegno di legge n. 1880

NONCHÉ DELLE
PETIZIONI

del signor Salvatore ACANFORA (n. 443)

PERVENUTA ALLA PRESIDENZA L’8 AGOSTO 2013

del signor Salvatore ACANFORA (n. 545)

PERVENUTA ALLA PRESIDENZA IL 29 OTTOBRE 2013

del signor Fabio Ratto TRABUCCO (n. 670)

PERVENUTA ALLA PRESIDENZA IL 22 NOVEMBRE 2013

del signor Salvatore ACANFORA (n. 1125)

PERVENUTA ALLA PRESIDENZA L’11 MARZO 2014

e del signor Salvatore ACANFORA (n. 1282)

PERVENUTA ALLA PRESIDENZA IL 16 LUGLIO 2014

PARERI DELLA 1a COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

sul disegno di legge n. 1880 e su emendamenti

(Estensore: Palermo)

24 giugno 2015

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo con le seguenti osservazioni:

all’articolo 1, comma 1, lettera e), capoverso 3-bis, si segnala l’opportunità che la convenzione ivi prevista, riguardante le trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina, sia stipulata anche con la Presidenza del Consiglio dei ministri, in ragione della natura pubblica del servizio erogato;

all’articolo 2, comma 1, lettera b), capoverso 6, si rileva la necessità che la novella ivi prevista al decreto legislativo n. 177 del 2005, riguardante la designazione dei membri del consiglio di amministrazione della RAI -- Radiotelevisione italiana Spa, sia coordinata con il vigente comma 3 dell’articolo 49 del medesimo decreto legislativo, il quale prevede che il consiglio di amministrazione sia nominato dall’assemblea.

Esaminati, altresì, i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

sugli emendamenti 1.9 e 1.30 parere non ostativo, a condizione che sia soppresso il carattere vincolante del parere delle competenti Commissioni parlamentari ivi previsto;

sugli emendamenti 1.25 e 1.26 parere non ostativo, segnalando l’opportunità che la convenzione ivi prevista, riguardante le trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina, sia stipulata anche con la Presidenza del Consiglio dei ministri, in ragione della natura pubblica del servizio erogato;

sui restanti emendamenti parere non ostativo.

(Estensore: Collina)

su ulteriori emendamenti

7 luglio 2015

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti, riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

sull’emendamento 1.25 (testo 2) parere non ostativo, segnalando l’opportunità che la convenzione ivi prevista, riguardante le trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina, sia stipulata anche con la Presidenza del Consiglio dei ministri, in ragione della natura pubblica del servizio erogato;

sui restanti emendamenti parere non ostativo.

su ulteriori emendamenti

9 luglio 2015

La Commissione, esaminato l’emendamento 1.25 (testo 3), riferito al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, segnalando l’opportunità che la convenzione ivi prevista, riguardante le trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina, sia stipulata anche con la Presidenza del Consiglio dei ministri, in ragione della natura pubblica del servizio erogato.

PARERI DELLA 5a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: Sangalli)

sul disegno di legge n. 1880

25 giugno 2015

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo nel presupposto che il richiamo operato dall’articolo 3, capoverso 49-quater, all’articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, non rivesta alcuna rilevanza in ordine alla natura giuridica del rapporto di lavoro del personale che pertanto rimane inalterato;

e con le seguenti condizioni, rese ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione:

che all’articolo 4, comma 2, dopo le parole: «competenti» siano inserite le seguenti parole: «nonché di quelle competenti per i profili finanziari»;

che all’articolo 5, dopo il comma 1, sia inserito il seguente: «2. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

Osserva infine che l’applicazione ai vertici della Rai dell’articolo 23-bis, comma 5-quater, del decreto legge n. 201 del 2011, relativamente ai tetti stipendiali, in quanto autorizzata all’emissione di obbligazione su mercati regolamentati, appare poco appropriata in relazione alla natura della concessionaria pubblica radiotelevisiva che si finanzia in maniera determinante con il canone, che ha natura di tributo.

su emendamenti

30 giugno 2015

La Commissione, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.24, 1.27, 2.1, 2.85 (limitatamente alla seconda parte, a partire dalla parola: «conseguentemente»), 2.94 e 2.0.1.

Il parere è di semplice contrarietà sulle proposte 1.2 e 1.3.

Il parere di nulla osta è condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 1.32, all’inserimento di una clausola d’invarianza degli oneri per la finanza pubblica.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti riferiti all’articolo 1, ad eccezione della proposta 1.25, sulla quale il parere rimane sospeso.

Il parere è altresì sospeso su tutti i restanti emendamenti dall’articolo 2 al termine, nonché su tutte le riformulazioni.

su ulteriori emendamenti

1º luglio 2015

La Commissione, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 2.2, 2.5, 2.131 e 2.9. Esprime, altresì, un parere di semplice contrarietà sulle proposte 2.3, 2.12, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22, 2.23, 2.24, 2.25, 2.26, 2.27, 2.28, 2.29, 2.30, 2.31, 2.32, 2.33, 2.34, 2.35, 2.36, 2.37, 2.38, 2.39, 2.40, 2.41, 2.42, 2.43, 2.44, 2.45, 2.46, 2.47, 2.48, 2.49, 2.50, 2.51, 2.52, 2.53, 2.54, 2.55, 2.56, 2.57, 2.58, 2.59, 2.60, 2.61, 2.62, 2.63, 2.64, 2.65, 2.66, 2.67, 2.68, 2.69, 2.70, 2.71 e 2.72. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti all’articolo 2. Il parere è sospeso sulle proposte rimanenti riferite agli articoli da 3 al termine e sull’emendamento 1.25 precedentemente accantonato, nonché su tutte le riformulazioni.

su ulteriori emendamenti

1º luglio 2015

La Commissione, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 3.21 (limitatamente alla lettera c) del comma 1-ter), 3.0.1, 3.5, 3.10, 3.11 e 3.13.

Esprime, altresì, un parere di semplice contrarietà sulla proposta 3.6.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti all’articolo 3.

Il parere è sospeso sulle proposte rimanenti riferite agli articoli da 4 al termine e sull’emendamento 1.25 precedentemente accantonato, nonché su tutte le riformulazioni.

su ulteriori emendamenti

7 luglio 2015

La Commissione, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.13, 4.29, 4.30, 4.31, 4.32, 4.35, 4.36, 4.42, 4.0.1, 4.6, 4.7, 4.12, 4.0.2, 4.43, 5.8, 5.11, 5.31, 5.35, 5.25, 5.32, 6.9, 6.10, 3.10 (testo 2) e 3.11 (testo 2) (limitatamente al capoverso 49-ter, comma 1).

Il parere di nulla osta sulle proposte 5.5, 5.23 e 5.24 è condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, all’introduzione di una clausola di invarianza finanziaria degli oneri, mentre sulle proposte 4.38, 4.39 e 5.33 il parere non ostativo è condizionato, sempre ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, alla previsione del parere delle Commissioni competenti per i profili finanziari.

Il parere è di nulla osta su tutti i restanti emendamenti ad eccezione che sulle proposte 1.25, 1.25 (testo 2), 1.24 (testo 2) e 5.28 sulle quali il parere è sospeso.

su ulteriori emendamenti

9 luglio 2015

La Commissione, esaminati gli emendamenti sospesi 1.24 (testo 2), 1.25, 1.25 (testo 2), 1.25 (testo 3) e 5.28, relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 sugli emendamenti 1.24 (testo 2), 1.25 e 1.25 (testo 2).

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.

PARERE DELLA 14a COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

(Estensore: Cardinali)

sul disegno di legge n. 1880 e connessi

20 maggio 2015

La 14ª Commissione, a conclusione dell’esame dei disegni di legge,

considerato che i disegni di legge concernono l’emittenza radiotelevisiva, la riforma della RAI -- Radiotelevisione italiana S.p.A. e il servizio pubblico radiotelevisivo e, più in particolare, novellano ovvero modificano implicitamente le disposizioni vigenti contenute negli articoli 45-49 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005;

rilevato che l’8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni), in sede referente, nella seduta del 6 maggio 2015, ha adottato quale testo base il disegno di legge n. 1880;

considerato che, in riferimento al disegno di legge n. 1880:

-- l’articolo 1 novella l’articolo 45 del citato testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, che definisce i compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo, prevedendo che per la stipula del contratto di servizio (la cui durata è elevata da 3 a 5 anni) occorra una previa delibera del Consiglio dei ministri, la quale definirà anche gli indirizzi per la fissazione delle linee-guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo, definite in relazione allo sviluppo dei mercati, al progresso tecnologico e alle mutate esigenze culturali, nazionali e locali. Sono proposte, inoltre, novelle di carattere formale, concernenti disposizioni già vigenti (introdotte dal decreto-legge n. 66 del 2014) sull’articolazione territoriale della RAI e sulle spese per la sede di Bolzano derivanti dalla convenzione per le trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua ladina e tedesca;

-- l’articolo 2 reca novelle all’articolo 49 del citato testo unico, che disciplina il funzionamento della RAI. Viene ridotto da 9 a 7 il numero dei consiglieri d’amministrazione designati: due eletti dalla Camera dei deputati e due eletti dal Senato della Repubblica, con voto limitato a uno; due designati dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze; uno designato dall’assemblea dei dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, con modalità che garantiscano la trasparenza e la rappresentatività della designazione stessa. È disciplinata la revoca dei componenti del consiglio di amministrazione e i casi di dimissioni o impedimento permanente ovvero di revoca del presidente o di uno o più membri. Sono riformulati i compiti del consiglio d’amministrazione che nomina, su proposta dell’assemblea dei soci, un amministratore delegato di cui sono definiti i compiti. Sono ridotte le funzioni della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi;

-- l’articolo 3 inserisce 3 nuovi articoli, 49-bis, 49-ter e 49-quater, al citato testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici.

Il nuovo articolo 49-bis (Responsabilità dei componenti degli organi delle società partecipate) assoggetta l’amministratore delegato e i componenti degli organi di amministrazione e controllo della RAI-Radiotelevisione italiana Spa alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali.

Il nuovo articolo 49-ter (Contratti conclusi dalla RAI-Radiotelevisione italiana Spa) esclude i contratti conclusi dalla Rai aventi per oggetto l’acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi radiotelevisivi e le relative acquisizioni di tempo di trasmissione, dall’applicazione della disciplina del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006; esclude, altresì, tutti i contratti conclusi dalla RAI, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, agli obblighi procedurali previsti per tale tipologia di contratti dal citato Codice.

Il nuovo articolo 49-quater (Reclutamento del personale) disciplina il reclutamento del personale e il conferimento degli incarichi, demandando all’amministratore delegato la definizione di criteri, modalità e relative deroghe;

l’articolo 4 conferisce delega al Governo per la revisione della normativa in materia di canone e per l’efficientamento del sistema di finanziamento pubblico della RAI. Sugli schemi di decreto, predisposti dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, è previsto il parere delle Commissioni parlamentari competenti;

l’articolo 5, comma 1, abroga le disposizioni sul servizio pubblico generale radiotelevisivo e sulla RAI, contenute nella legge n. 112 del 2004 e compilate nel testo unico n. 177 del 2005; è abrogato l’articolo 50 del medesimo testo unico n. 177 del 2005, che enumera talune disposizioni relative alla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Il comma 2 delega al Governo la modifica del citato testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, anche in riferimento alla definizione dei compiti del servizio pubblico e con riguardo alle diverse piattaforme tecnologiche;

l’articolo 6 limita l’applicazione delle disposizioni sulla nomina del consiglio di amministrazione della Rai, come risultanti dalle novelle recate dal disegno di legge, a decorrere dal primo rinnovo del consiglio medesimo, successivo alla data di entrata in vigore della legge;

rilevato che il sistema radiotelevisivo attraversa una forte evoluzione dovuta in primo luogo al processo di convergenza tecnologica definito, nel libro verde della Commissione europea «Prepararsi a un mondo audiovisivo della piena convergenza: crescita, creazione e valori» (COM(2013) 231, del 24 aprile 2013), come la fusione progressiva tra i servizi tradizionali di emittenza radiotelevisiva e Internet, da cui emergono molteplici possibilità di fruizione, che vanno dai televisori a cui è aggiunta la connettività a internet, ai set-top box che offrono contenuti audiovisivi over-the-top, per arrivare ai servizi di media audiovisivi forniti da computer, fissi e portatili, tablet e altri dispositivi mobili;

richiamato il protocollo n. 29 allegato ai Trattati europei, sul sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri, secondo cui «il sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri è direttamente collegato alle esigenze democratiche, sociali e culturali di ogni società, nonché all’esigenza di preservare il pluralismo dei mezzi di comunicazione»;

richiamato l’articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, ove si afferma che la libertà e il pluralismo dei media devono essere rispettati in quanto elementi fondamentali della visione comune di un’Europa democratica;

formula per quanto di competenza parere non ostativo:

1. con la seguente osservazione:

in riferimento all’articolo 3 del disegno di legge, che inserisce l’articolo 49-ter nel testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, si osserva che le previsioni di cui al comma 1 di tale articolo, sono sostanzialmente riproduttive di quanto già previsto dall’articolo 19, comma 1, lettera b), del codice degli appalti, secondo cui esso non si applica ai contratti pubblici aventi per oggetto l’acquisto, lo sviluppo, la produzione o coproduzione di programmi destinati alla trasmissione da parte di emittenti radiotelevisive e appalti concernenti il tempo di trasmissione.

Allo stesso modo appare superfluo, rispetto a quanto previsto dal citato codice, il comma 2 dell’articolo 49-ter, sull’esclusione dei contratti di lavori, servizi e forniture di entità inferiore alle soglie comunitarie. Peraltro, secondo l’articolo 27 del codice degli appalti, l’affidamento dei contratti esclusi deve comunque avvenire nel rispetto dei princìpi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e l’affidamento deve essere preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti, se compatibile con l’oggetto del contratto.

Valuti pertanto la Commissione di merito l’opportunità di espungere dall’articolo 3 del disegno di legge l’inserimento nel testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici del predetto articolo 49-ter, relativo ai contratti conclusi dalla RAI-Radiotelevisione italiana Spa;

2. e con le seguenti condizioni:

-- in riferimento all’articolo 4 che conferisce delega al Governo per la disciplina del finanziamento pubblico della RAI, tenga conto la Commissione di merito di quanto prescritto dal protocollo n. 29 allegato ai Trattati europei, secondo cui «le disposizioni dei trattati non pregiudicano la competenza degli Stati membri a provvedere al finanziamento del servizio pubblico di radiodiffusione, nella misura in cui tale finanziamento sia accordato agli organismi di radiodiffusione ai fini dell’adempimento della missione di servizio pubblico conferita, definita e organizzata da ciascuno Stato membro e nella misura in cui tale finanziamento non perturbi le condizioni degli scambi e della concorrenza nell’Unione in misura contraria all’interesse comune, tenendo conto nel contempo dell’adempimento della missione di servizio pubblico».

Tale disposizione costituisce norma speciale, riferita al servizio pubblico di radiodiffusione, qualificato come servizio di interesse economico generale, rispetto a quanto previsto dall’articolo 106, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione, secondo cui le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale sono sottoposte alle norme dei Trattati, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l’applicazione di tali norme non osti all’adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi dell’Unione.

Conseguentemente, si invita la Commissione di merito a inserire nell’articolo 4 del disegno di legge una lettera aggiuntiva con cui, tra i princìpi e criteri direttivi, sia indicata anche la: «finalizzazione del finanziamento, all’adempimento della missione di servizio pubblico della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nella misura in cui tale finanziamento non perturbi le condizioni degli scambi e della concorrenza nell’Unione in misura contraria all’interesse comune».

In considerazione del fatto che in riferimento al sistema radiotelevisivo italiano vi sono state numerose prese di posizione delle Istituzioni europee, si invita la Commissione di merito a inserire tra i criteri delega di cui all’articolo 4 anche il richiamo al rispetto della normativa dell’Unione europea sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di emittenza radiotelevisiva.

Al riguardo si ricorda che: con riferimento al canone di abbonamento RAI, la Commissione europea ha emesso la decisione C(2005)1164, del 20 aprile 2005, sull’aiuto di Stato n. E 9/2005 (ex C 62/1999); con riferimento alla sua inerenza al servizio pubblico di radiodiffusione, che nel sistema giuridico italiano è stato definito come un servizio d’interesse economico generale, ha emesso la decisione del 15 ottobre 2003, sull’aiuto n. C 62/99; e con riferimento alle norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di emittenza radiotelevisiva è vigente la Comunicazione della Commissione 2009/C 257/01, pubblicata il 27 ottobre 2009.

In particolare, secondo la decisione del 20 aprile 2005, il finanziamento della RAI tramite il canone di abbonamento è stato qualificato come aiuto di Stato «esistente» compatibile con il mercato interno. Esso è stato e continua ad essere qualificato quale onere fiscale destinato a finanziare il servizio pubblico di radiodiffusione. Inoltre, secondo il punto 62) della decisione, il rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 18 e all’articolo 19 della legge n. 112 del 2004 (ora, articoli 47 e 48 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici) assicurano la trasparenza della contabilità della RAI e il mantenimento del finanziamento pubblico entro il costo netto del servizio pubblico.

Inoltre, secondo la Comunicazione 2009/C 257/01, la Commissione non ha obiezioni di principio riguardo alla scelta di un sistema di finanziamento duplice (fondi statali e introiti privati) piuttosto che del sistema di finanziamento unico (solo fondi statali). Per quanto riguarda la sovracompensazione rispetto al costo netto del servizio pubblico, le emittenti di servizio pubblico possono trattenere ogni anno un eccesso di compensazione al di sopra dei costi netti del servizio pubblico (come «riserve per il servizio pubblico»), nella misura in cui ciò sia necessario per assicurare il finanziamento dei loro obblighi di servizio pubblico, ma esso deve essere recuperato in tempi brevi.

Pertanto, se la delega di cui all’articolo 4, per la disciplina del finanziamento della RAI sarà esercitata sulla falsariga del sistema attualmente vigente, non vi dovrebbero essere profili di incompatibilità comunitaria. Viceversa, se essa sarà esercitata in difformità rispetto al sistema vigente, occorrerà provvedere alla notifica di un «nuovo» aiuto, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’UE;

in riferimento all’articolo 5 del disegno di legge, e in particolare alla definizione dei compiti del servizio pubblico, si invita la Commissione di merito a prevedere cha la delega sia esercitata in coerenza con la citata Comunicazione della Commissione relativa all’applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di emittenza radiotelevisiva (2009/C 257/01), pubblicata il 27 ottobre 2009.

In base a tale Comunicazione, «è necessario che vi sia una definizione ufficiale del mandato di servizio pubblico» (punto 43). Al riguardo, si ritiene di norma che sia legittima una definizione qualitativa che imponga a una determinata emittente l’obbligo di fornire un’ampia gamma di programmazione e di offrire trasmissioni equilibrate e variate. In genere, una simile definizione è considerata consona all’obiettivo di soddisfare le «esigenze democratiche, culturali e sociali di ogni società» e di garantire il pluralismo, inclusa la diversità culturale e linguistica. La definizione del mandato di servizio pubblico deve riflettere anche lo sviluppo e la diversificazione delle attività nell’era digitale e deve includere servizi audiovisivi su tutte le piattaforme di distribuzione (punto 47). In questo senso sono evidentemente da escludere dalla definizione di servizio pubblico, per esempio, attività quali la pubblicità, il commercio elettronico, la televendita, l’utilizzo di numeri telefonici speciali in giochi a premi, le sponsorizzazioni e le attività promozionali. La questione della definizione del mandato di servizio pubblico non deve essere confusa con quella del meccanismo di finanziamento scelto per prestare tali servizi. Quindi, sebbene le emittenti di servizio pubblico possano svolgere attività commerciali, come la vendita di spazi pubblicitari, per procurarsi proventi, tali attività non possono essere considerate come facenti parte del mandato di servizio pubblico (punto 49).

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

(Estensore: deputato D’Alia)

sul disegno di legge n. 1880

9 giugno 2015

La Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge, adottato dalla Commissione di merito quale testo base per il seguito dell’esame;

rilevato che le disposizioni contenute nel disegno di legge all’esame appaiono riconducibili all’ambito materiale: «ordinamento della comunicazione» che l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, annovera tra le materie di legislazione concorrente tra lo Stato e le regioni;

ricordato che, secondo costante giurisprudenza della Corte costituzionale, l’ordinamento della comunicazione deve essere ricondotto tra le materie per le quali opera «l’attrazione in sussidiarietà» allo scopo di garantire l’esercizio delle funzioni unitarie da parte dello Stato, contemperata dall’individuazione di procedure concertative e di coordinamento con le regioni (sentenze n. 336 del 2005 e n. 163 del 2012) e che la materia di cui all’oggetto -- come chiarito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 336 del 2005 -- si interseca inoltre con ulteriori ambiti materiali «trasversali» riservati dall’articolo 117, secondo comma, della Costituzione, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, quali la «tutela della concorrenza» (lettera e) e la «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» (lettera m);

rammentato altresì il legame tra l’«ordinamento della comunicazione» e la tutela della libertà d’informazione e, quindi, il valore costituzionale della libertà di manifestazione del pensiero sancito dall’articolo 21 della Costituzione (Corte costituzionale, sentenza n. 348 del 1990);

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

all’articolo 2, valuti la Commissione l’opportunità di prevedere forme di coinvolgimento e di verifica da parte delle regioni sui principali atti di programmazione e di organizzazione relativi all’azienda RAI -- Radiotelevisione italiana Spa.

DISEGNO DI LEGGE

DISEGNO DI LEGGE

D’inziativa del Governo

Testo proposto dalla Commissione

Art. 1.Art. 1.
(Contratto nazionale di servizio)(Contratto nazionale di servizio)

1. All'articolo 45 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Identico:

a) al comma 1, dopo la parola: «Ministero» sono inserite le seguenti: «, previa delibera del Consiglio dei ministri,» e le parole: «sono rinnovati ogni tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «sono rinnovati ogni cinque anni»;

a) al comma 1, dopo la parola: «Ministero» sono inserite le seguenti: «, previa delibera del Consiglio dei ministri,» e le parole: «sono rinnovati ogni tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «sono rinnovati ogni cinque anni nel quadro della concessione che riconosce alla RAI Radiotelevisione italiana-Spa il ruolo di gestore del servizio pubblico radiotelevisivo nazionale»;

b) al comma 2, la lettera p) è sostituita dalla seguente:

b) identica;

«p) l'informazione pubblica a livello nazionale e quella a livello regionale attraverso la presenza in ciascuna regione e provincia autonoma di proprie redazioni e strutture adeguate alle specifiche produzioni, nel rispetto di quanto previsto alla lettera f)»;

c) al comma 2, lettera q), le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «comma 6»;

c) identica;

d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

d) identica;

«3. Le sedi che garantiscono il servizio di cui al comma 2, lettera f), mantengono la loro autonomia finanziaria e contabile in relazione all'adempimento degli obblighi di pubblico servizio affidati alle stesse e fungono anche da centro di produzione decentrato per le esigenze di promozione delle culture e degli strumenti linguistici locali»;

e) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

e) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Con la convenzione stipulata tra la società concessionaria e la provincia autonoma di Bolzano sono individuati i diritti e gli obblighi relativi, con particolare riferimento ai tempi e agli orari delle trasmissioni radiofoniche e televisive. Per garantire la trasparenza e la responsabilità nell'utilizzo del finanziamento pubblico provinciale, dei costi di esercizio per il servizio in lingua tedesca e ladina è data rappresentazione in apposito centro di costo del bilancio della società concessionaria. Le spese per la sede di Bolzano sono assunte dalla provincia autonoma di Bolzano, tenendo conto dei proventi del canone di abbonamento di cui all'articolo 47 del presente testo unico. L'assunzione degli oneri per l'esercizio delle funzioni relative alla sede di Bolzano avviene mediante le risorse individuate dall'articolo 79, comma 1, lettera c), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, nell'importo non superiore ad euro 10.313.000 annui. Gli eventuali ulteriori oneri derivanti dalla predetta convenzione rimangono esclusivamente a carico del bilancio della provincia autonoma di Bolzano»;

«3-bis. Con la convenzione stipulata tra la società concessionaria e la provincia autonoma di Bolzano sono individuati i diritti e gli obblighi relativi, in particolare i tempi e gli orari delle trasmissioni radiofoniche e televisive. Per garantire la trasparenza e la responsabilità nell’utilizzo del finanziamento pubblico provinciale, i costi di esercizio per il servizio in lingua tedesca e ladina sono rappresentati in apposito centro di costo del bilancio della società concessionaria e gli oneri relativi sono assunti dalla provincia autonoma di Bolzano nell’ambito delle risorse individuate ai sensi dell’articolo 79, comma 1, lettera c) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, nell’importo non superiore ad euro 10.313.000 annui. Gli eventuali ulteriori oneri derivanti dalla predetta convenzione rimangono esclusivamente a carico della provincia autonoma di Bolzano.

3-ter. L'importo di euro 10.313.000 di cui al comma 3-bis è incrementato di ulteriori euro 5.000.000 per l'anno 2015 e di euro 9.687.000 a decorrere dall'anno 2016. Al relativo onere si provvede, quanto a euro 5.000.000 per l'anno 2015, mediante corrispondente versamento di pari importo all'entrata del bilancio dello Stato, per il medesimo anno, da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, di risorse disponibili sul proprio bilancio autonomo, quanto a euro 9.687.000 per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e, quanto a euro 9.687.000 a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero»;

f) al comma 4, le parole: «rinnovo triennale» sono sostituite dalle seguenti: «rinnovo quinquennale»;

f) identica;

g) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

g) identica.

«4-bis. Con deliberazione del Consiglio dei ministri sono definiti gli indirizzi ai fini dell’intesa con l’Autorità, di cui al comma 4».

Art. 2.Art. 2.
(Disciplina della governance della
RAI-Radiotelevisione italiana Spa)
(Disciplina della governance della
RAI-Radiotelevisione italiana Spa)

1. All'articolo 49 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Identico:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. L'amministratore delegato, sentito il parere del consiglio di amministrazione, definisce i criteri e le modalità per il reclutamento del personale e quelli per il conferimento di incarichi a collaboratori esterni, in conformità con quanto indicato, per le società a partecipazione pubblica, nell'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, individuando i profili professionali e gli incarichi per i quali, in relazione agli specifici compiti assegnati, può derogarsi ai suddetti criteri e modalità»;

a) al comma 3, le parole: «composto da nove membri» sono sostituite dalle seguenti: «composto da sette membri»;

b) identica;

c) al comma 4, le parole: «riconosciuto prestigio e competenza» sono sostituite dalle seguenti: «riconosciuta onorabilità, prestigio e competenza»;

d) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4-bis. La nomina dei membri del consiglio di amministrazione è effettuata in modo tale da assicurare la presenza di genere e di un adeguato equilibrio tra componenti caratterizzati da elevata professionalità e comprovata esperienza in ambito giuridico, finanziario, industriale e culturale, nonché, tenendo conto dell’autorevolezza richiesta dall’incarico, l’assenza di conflitti di interesse o di cumulo di cariche in società concorrenti.

4-ter. La carica di membro del consiglio di amministrazione non può essere ricoperta, a pena di ineleggibilità o decadenza, anche in corso di mandato, da coloro che ricoprano le cariche di cui all’articolo 7, primo comma, lettere a), b) e c), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361»;

b) i commi da 5 a 12 sono sostituiti dai seguenti:

e) identico:

«5. La nomina del presidente del consiglio di amministrazione è effettuata dal consiglio medesimo nell'ambito dei suoi membri.

«5. La nomina del presidente del consiglio di amministrazione è effettuata dal consiglio medesimo nell'ambito dei suoi membri e diviene efficace dopo l’acquisizione del parere favorevole, espresso a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi di cui all’articolo 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e successive modificazioni. Al presidente possono essere affidate dal consiglio di amministrazione deleghe nelle aree delle relazioni esterne e istituzionali e di supervisione delle attività di controllo interno, previa delibera assembleare che ne autorizzi la delega.

6. I membri del consiglio di amministrazione sono così designati:

6. Identico:

a) due eletti dalla Camera dei deputati e due eletti dal Senato della Repubblica, con voto limitato a uno;

a) identica;

b) due designati dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze;

b) due designati dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, conformemente ai criteri e alle modalità di nomina dei componenti degli organi di amministrazione delle società controllate direttamente o indirettamente dal Ministero dell’economia e delle finanze di cui alla direttiva del Ministro dell’economia e delle finanze del 24 giugno 2013;

c) uno designato dall'assemblea dei dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, con modalità che garantiscano la trasparenza e la rappresentatività della designazione stessa.

c) uno designato dall'assemblea dei dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, tra i dipendenti dell’azienda titolari di un rapporto di lavoro subordinato da almeno tre anni consecutivi, con modalità che garantiscano la trasparenza e la rappresentatività della designazione stessa.

6-bis. I componenti del consiglio di amministrazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa sono nominati ogni tre anni entro il termine della scadenza del precedente mandato del consiglio medesimo.

6-ter. I componenti del consiglio di amministrazione di designazione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, di cui al comma 6, lettera a), devono essere eletti tra coloro che presentano la propria candidatura nell'ambito di una procedura di selezione il cui avviso deve essere pubblicato nei siti internet della Camera, del Senato e della RAI almeno sessanta giorni prima della nomina. Le candidature devono pervenire almeno trenta giorni prima della nomina e i curricula devono essere pubblicati negli stessi siti internet.

6-quater. Per l'elezione del componente espresso dall'assemblea dei dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, di cui al comma 6, lettera c), la procedura di voto deve essere organizzata dal consiglio di amministrazione uscente della medesima azienda e pubblicata nel sito istituzionale della stessa almeno sessanta giorni prima della nomina, secondo i seguenti criteri: a) partecipazione al voto, garantendone la segretezza, anche via internet ovvero attraverso l'intranet aziendale, di tutti i dipendenti titolari di un rapporto di lavoro subordinato; b) accesso alla candidatura dei soli soggetti che abbiano i requisiti fissati dal comma 4 del presente articolo. Le singole candidature potranno essere presentate da una delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo o integrativo della RAI-Radiotelevisione italiana Spa o da almeno centocinquanta dipendenti e dovranno pervenire almeno trenta giorni prima della nomina.

7. La revoca dei componenti del consiglio di amministrazione è deliberata dall'assemblea ed acquista efficacia a seguito di valutazione favorevole della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

7. La revoca dei componenti del consiglio di amministrazione è deliberata dall'assemblea ed acquista efficacia se conforme alla deliberazione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

8. In caso di dimissioni o impedimento permanente ovvero di revoca del presidente o di uno o più membri del consiglio di amministrazione, i nuovi componenti sono nominati con la medesima procedura di cui al comma 6 entro i trenta giorni successivi alla data di comunicazione formale delle dimissioni o di comunicazione formale della sussistenza della causa di impedimento permanente. Nel caso di revoca del presidente o di uno o più membri del consiglio di amministrazione, il termine sopra indicato decorre dalla data di comunicazione formale della valutazione favorevole alla delibera di revoca di cui al comma 7.

8. Identico.

9. Il consiglio di amministrazione, oltre ai compiti allo stesso attribuiti dalla legge e dallo statuto della società, approva il piano industriale e il piano editoriale, il preventivo di spesa annuale, nonché gli investimenti che, anche per effetto di una durata pluriennale, siano di importo superiore a 10 milioni di euro.

9. Identico.

9-bis. Il presidente del consiglio di amministrazione e due consiglieri, individuati dal consiglio di amministrazione, svolgono funzioni di controllo e di sorveglianza sull'attuazione da parte dell'azienda delle linee e degli indirizzi programmatici, sullo sviluppo e sulla commercializzazione del prodotto audiovisivo, sullo sviluppo del portale e sulla fruizione dei relativi contenuti attraverso i nuovi dispositivi e piattaforme, sulla qualità della programmazione del servizio pubblico radiotelevisivo, garantendo il rispetto del pluralismo e della divulgazione culturale.

9-ter. Il presidente del consiglio di amministrazione e i due consiglieri di cui al comma 9-bis redigono, con cadenza semestrale, un apposito documento sull'attività svolta ai sensi del medesimo comma, da sottoporre all'esame del consiglio.

10. Il consiglio di amministrazione nomina l’amministratore delegato su proposta dell’assemblea. L’amministratore delegato:

10. Identico:

a) risponde al consiglio di amministrazioni in merito alla gestione aziendale e sovrintende alla organizzazione e al funzionamento dell'azienda nel quadro dei piani e delle direttive definite dal consiglio di amministrazione;

a) identica;

b) assicura la coerenza della programmazione radiotelevisiva con le linee editoriali e le direttive adottate dal consiglio di amministrazione;

b) assicura la coerenza della programmazione radiotelevisiva con le linee editoriali e le direttive formulate e adottate dal consiglio di amministrazione;

c) firma gli atti e i contratti aziendali attinenti alla gestione della società, provvede alla gestione del personale dell'azienda e nomina i dirigenti apicali, sentito il consiglio di amministrazione;

c) firma gli atti e i contratti aziendali attinenti alla gestione della società, provvede alla gestione del personale dell'azienda e nomina i dirigenti di primo livello, acquisendo per i direttori di rete, canale e testata, il parere obbligatorio del consiglio di amministrazione. Per i direttori di testata il parere è vincolante se è espresso con la maggioranza dei due terzi;

d) propone all'approvazione del consiglio di amministrazione gli atti e i contratti aziendali aventi carattere strategico, ivi inclusi i piani annuali di trasmissione e di produzione e le eventuali variazioni degli stessi, nonché gli atti e i contratti che, anche per effetto di una durata pluriennale, siano di importo superiore a 10 milioni di euro;

d) propone all'approvazione del consiglio di amministrazione gli atti e i contratti aziendali aventi carattere strategico, ivi inclusi i piani annuali di trasmissione e di produzione e le variazioni rilevanti degli stessi, nonché gli atti e i contratti che, anche per effetto di una durata pluriennale, siano di importo superiore a 10 milioni di euro;

e) provvede all'attuazione del piano industriale, del preventivo di spesa annuale, delle politiche del personale e dei piani di ristrutturazione, nonché dei progetti specifici approvati dal consiglio di amministrazione in materia di linea editoriale, investimenti, organizzazione aziendale, politica finanziaria e politiche del personale.

e) identica;

10-bis. La carica di amministratore delegato della RAI-Radiotelevisione italiana Spa non può essere ricoperta, a pena di ineleggibilità o decadenza in corso di mandato, da coloro che sono privi dei requisiti di onorabilità per le seguenti cause:

a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile;

b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

3) alla reclusione non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

4) alla reclusione non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

10-ter. L'amministratore delegato della RAI-Radiotelevisione italiana Spa deve essere nominato tra coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti professionali:

a) esperienza pregressa per un periodo congruo in incarichi di analoga responsabilità ovvero in ruoli dirigenziali apicali nel settore pubblico o privato;

b) esperienza nel settore economico-industriale o nel settore di riferimento, nei quali abbia raggiunto performance positive in posizioni di responsabilità di vertice;

c) autorevolezza adeguata all'incarico, verificabile sulla base della reputazione e della riconoscibilità nel mercato di riferimento;

d) assenza di conflitti di interesse o di cumulo di cariche in società concorrenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa.

11. L'amministratore delegato non è dipendente della RAI-Radiotelevisione italiana Spa e rimane in carica per tre anni dall'atto di nomina, salva la facoltà di revoca delle deleghe in ogni momento da parte del consiglio di amministrazione, sentita l'assemblea.

11. L'amministratore delegato rimane in carica per tre anni dall'atto di nomina e comunque non oltre la scadenza del consiglio di amministrazione, salva la facoltà di revoca da parte del consiglio di amministrazione, sentito il parere dell'assemblea. L'amministratore delegato, qualora dipendente di RAI-Radiotelevisione italiana Spa, all'atto della nomina è tenuto a dimettersi dalla società o a mettersi in aspettativa non retribuita dalla società per la durata dell'incarico di amministratore delegato. Nell'anno successivo al termine del mandato di amministratore delegato, non può assumere incarichi o fornire consulenze presso società concorrenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa.

12. All'amministratore delegato è riconosciuto un compenso; in caso di revoca al medesimo amministratore spetta un'indennità pari a tre dodicesimi del compenso annuo.

12. Il consiglio di amministrazione, su indicazione dell'assemblea, determina il compenso spettante all'amministratore delegato e, in caso di revoca, l'indennità spettante al medesimo amministratore, di ammontare comunque non superiore a tre dodicesimi del compenso annuo.

12-bis. Restano ferme le funzioni di indirizzo generale e di vigilanza dei servizi pubblici radiotelevisivi della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di cui all'articolo 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e successive modificazioni. Il consiglio di amministrazione riferisce annualmente alla medesima Commissione sulle attività della RAI-Radiotelevisione italiana Spa.

12-bis. Restano ferme le funzioni di indirizzo generale e di vigilanza dei servizi pubblici radiotelevisivi della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Il consiglio di amministrazione riferisce semestralmente, prima dell'approvazione del bilancio, alla medesima Commissione sulle attività svolte dalla RAI-Radiotelevisione italiana Spa, consegnando l'elenco completo dei nominativi degli ospiti invitati o partecipanti alle trasmissioni.

12-ter. La disciplina di cui ai commi da 1 a 7 si applica fino a che il numero delle azioni alienate ai sensi dell'articolo 21 della legge 3 maggio 2004, n. 112, non superi la quota del 10 per cento del capitale della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, in considerazione dei rilevanti ed imprescindibili motivi di interesse generale connessi allo svolgimento del servizio».

12-ter. Identico».

2. La RAI-Radiotelevisione italiana Spa provvede all'adeguamento del proprio statuto alle disposizioni di cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La RAI-Radiotelevisione italiana Spa provvede all'adeguamento del proprio statuto alle disposizioni di cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il parere sulle modifiche allo statuto è espresso esclusivamente dall'assemblea straordinaria della RAI-Radiotelevisione italiana Spa. Per quanto non diversamente disposto, trova applicazione la disciplina del codice civile per le società per azioni.

3. All'articolo 4, primo comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103, le parole da: «; indica i criteri generali per la formazione dei piani» fino a: «esercita le altre funzioni ad essa demandate dalla legge» sono soppresse.

3. Identico.

Art. 3.Art. 3.
(Attività gestionale della RAI-Radiotelevisione italiana Spa)(Attività gestionale della RAI-Radiotelevisione italiana Spa)

1. Nel titolo VIII del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dopo l’articolo 49 sono aggiunti i seguenti:

1. Identico:

«Art. 49-bis. -- (Responsabilità dei componenti degli organi delle società partecipate) -- 1. L'amministratore delegato e i componenti degli organi di amministrazione e controllo della RAI-Radiotelevisione italiana Spa sono soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali.

«Art. 49-bis. -- (Responsabilità dei componenti degli organi delle società partecipate) -- Identico.

Art. 49-ter. -- (Contratti conclusi dalla RAI-Radiotelevisione italiana Spa). -- 1. I contratti conclusi dalla RAI-Radiotelevisione italiana Spa aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi radiotelevisivi e le relative acquisizioni di tempo di trasmissione sono esclusi dall'applicazione della disciplina del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ai sensi dell'articolo 19 dello stesso codice.

Art. 49-ter. -- (Contratti conclusi dalla RAI-Radiotelevisione italiana Spa). -- Identico».

2. I contratti conclusi dalla RAI-Radiotelevisione italiana Spa aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria non sono soggetti agli obblighi procedurali previsti per tale tipologia di contratti dal citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Art. 49-quater. -- (Reclutamento del personale). -- 1. L'amministratore delegato, con proprio provvedimento, sentito il consiglio di amministrazione, definisce i criteri e le modalità per il reclutamento del personale e quelli per il conferimento degli incarichi, nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e della disciplina generale relativa alle società in totale partecipazione pubblica. Lo stesso provvedimento individua i profili professionali e gli incarichi per i quali, in relazione agli specifici compiti assegnati, può derogarsi ai suddetti criteri e modalità».

Soppresso

Art. 4.Art. 4.
(Delega al Governo per la disciplina del finanziamento pubblico della RAI-Radiotelevisione italiana Spa)(Delega al Governo per la disciplina del finanziamento del servizio pubblico e del finanziamento dell’emittenza locale)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la disciplina del finanziamento pubblico della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

1. Il Governo, al fine di garantire l'indipendenza economica e finanziaria della RAI-Radiotelevisione italiana Spa quale attuale concessionaria del servizio pubblico e per la discplina del finanziamento dell'emittenza locale, per la funzione di pubblico interesse svolta, è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la disciplina del finanziamento pubblico della Rai-Radiotelevisione italiana Spa e dell'emittenza locale, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) revisione della normativa vigente in materia di canone di abbonamento, tenendo conto della giurisprudenza consolidata;

a) identica;

b) efficientamento del sistema del finanziamento pubblico della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, in considerazione del livello di morosità riscontrata, dell'incremento delle disdette, dell'analisi costi-benefici, nel perseguimento di politiche finalizzate a perequazione sociale ed effettività della riscossione;

b) efficientamento del sistema del finanziamento pubblico della RAI-Radiotelevisione italiana Spa quale attuale concessionaria del servizio pubblico, in considerazione del livello di morosità riscontrata, dell'incremento delle disdette, dell'analisi costi-benefici, nel perseguimento di politiche finalizzate a perequazione sociale ed effettività della riscossione, garantendo, in ogni caso, l'indipendenza economica e finanziaria dell'azienda;

c) indicazione espressa delle norme abrogate;

c) identica;

d) armonizzazione del sistema di finanziamento al modello societario della RAI-Radiotelevisione italiana Spa.

d) identica;

e) definizione delle modalità di finanziamento pubblico dell'emittenza locale anche tenuto conto dei princìpi del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, al fine di riconoscere e qualificare la funzione di pubblico interesse svolta e di garantire adeguata certezza di risorse.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. I relativi schemi sono trasmessi alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro sessanta giorni, decorsi i quali il Governo può procedere anche in mancanza dei pareri.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. I relativi schemi sono trasmessi alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si esprimono entro sessanta giorni. Decorso il termine previsto per l'espressione del parere parlamentare, i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione perché su di esso sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, entro trenta giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato in via definitiva.

3. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri non compensati al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

3. In conformità all’articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi di cui al comma 1 determinino nuovi o maggiori oneri non compensati al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

Art. 5.Art. 5.
(Abrogazioni e delega al Governo per il riassetto normativo)(Abrogazioni e delega al Governo per il riassetto normativo)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

1. Identico.

a) articoli 17 e 20 della legge 3 maggio 2004, n. 112;

b) articolo 50 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la modifica del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui all’articolo 16 della legge 3 maggio 2004, n. 112, nonché sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

2. Identico:

a) riordino e semplificazione delle disposizioni vigenti;

a) riordino e semplificazione delle disposizioni vigenti anche ai fini del loro adeguamento, tenuto conto dell’evoluzione tecnologica e di mercato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

b) definizione dei compiti del servizio pubblico con riguardo alle diverse piattaforme tecnologiche, tenendo conto della innovazione tecnologica e della convergenza delle piattaforme distributive;

soppressa

b) trasmissione, in orari appropriati, di contenuti destinati specificamente ai minori, che tengano conto delle esigenze e della sensibilità della prima infanzia e dell'età evolutiva;

c) diffusione delle trasmissioni televisive e radiofoniche di pubblico servizio su tutto il territorio nazionale;

d) diffusione di trasmissioni radiofoniche e televisive anche in lingua tedesca e ladina per la provincia autonoma di Bolzano, in lingua ladina per la provincia autonoma di Trento, in lingua francese per la regione Valle d’Aosta e in lingua slovena per la regione Friuli Venezia Giulia;

c) indicazione espressa delle norme abrogate.

e) identica.

3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Il relativo schema è trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si esprimono entro sessanta giorni. Decorso il termine previsto per l’espressione dei pareri parlamentari, il decreto può essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione perché su di esso sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari entro trenta giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato in via definitiva.

4. In conformità all’articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora il decreto legislativo di cui al comma 1 determini nuovi o maggiori oneri non compensati al proprio interno, il medesimo decreto legislativo è emanato solo successivamente o contestualmente all’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

Art. 6.Art. 6.
(Disposizione transitoria)(Disposizione transitoria)

1. Le disposizioni sulla nomina del consiglio di amministrazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, ai sensi dell'articolo 49 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dall'articolo 2 della presente legge, si applicano a decorrere dal primo rinnovo del consiglio medesimo, successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

1. Le disposizioni sulla nomina del consiglio di amministrazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, ai sensi dell'articolo 49 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dall'articolo 2 della presente legge, si applicano dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. In fase di prima applicazione:

a) la procedura di nomina di tutti i membri del consiglio di amministrazione si conclude entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

b) la pubblicazione dell'avviso pubblico per la selezione dei membri del consiglio di amministrazione di designazione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), capoverso 6, lettera a), deve avvenire entro sette giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e le relative candidature devono essere presentate almeno quindici giorni prima della nomina;

c) la procedura di voto del membro del consiglio di amministrazione di designazione dell'assemblea dei dipendenti, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), capoverso 6, lettera c), deve essere pubblicata dal consiglio di amministrazione uscente della RAI-Radiotelevisione italiana Spa entro sette giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e le candidature devono pervenire almeno quindici giorni prima della nomina.

DISEGNO DI LEGGE N. 746

D'iniziativa del senatore Stucchi

Art. 1.

1. A decorrere dal 1º gennaio dell'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, nonché la tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come da ultimo sostituita dalla tariffa di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, sono soppressi.

2. L'articolo 17 della legge 14 aprile 1975, n. 103, l'articolo 18 della legge 3 maggio 2004, n. 112, e l'articolo 47 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono abrogati.

3. Con regolamento da emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede al coordinamento delle disposizioni introdotte dalla presente legge con la normativa vigente in materia, anche in relazione alla copertura del fabbisogno finanziario dei servizi di radiodiffusione, ai fini di un'efficiente ed economica gestione dei medesimi servizi. Il regolamento di cui al presente comma elenca le norme abrogate con decorrenza dal 1º gennaio dell'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

DISEGNO DI LEGGE N. 760

D'iniziativa del senatore Stucchi

Art. 1.

(Servizio pubblico radiofonico, televisivo
e multimediale)

1. Il servizio radiofonico, televisivo e multimediale è un servizio pubblico indispensabile per mantenere e per affermare i valori culturali e sociali e per difendere le identità locali. La Repubblica ne riconosce l'importanza come strumento economico e formativo della collettività e tutela, valorizza e sostiene la produzione e la diffusione di programmi radiotelevisivi e multimediali di interesse pubblico.

2. Per servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale si intende un'informazione fruibile e condivisibile, offerta tramite televisione, radio e altri dispositivi multimediali, diffusa attraverso le diverse piattaforme, che risponde, prioritariamente, ai compiti di libertà, completezza, obiettività e pluralismo dell'informazione, nonché di valorizzazione delle identità locali e delle minoranze linguistiche.

3. In particolare, si definiscono programmi di interesse pubblico i programmi che trattano dei seguenti generi:

a) informazione e approfondimento generali: notiziari nazionali e regionali con programmazione quotidiana o straordinaria; informazione istituzionale e parlamentare nazionale ed europea; rubriche tematiche, inchieste e dibattiti di rete o di testata, attinenti ai temi dell'attualità interna, ai fenomeni sociali, alle diverse religioni o alle condizioni della vita quotidiana del Paese, quali la salute, la giustizia o la sicurezza; confronti su temi politici, culturali e religiosi, sociali ed economici; informazione di carattere internazionale accompagnata da un approfondimento qualificato dei temi trattati; informazione sulle attività e sul funzionamento dell'Unione europea;

b) programmi e rubriche di servizio: trasmissioni prevalentemente incentrate sui bisogni della collettività in cui sono valorizzate le opportunità esistenti nell'ambito dell'Unione europea; trasmissioni a carattere sociale, anche incentrate su specifiche fasce deboli; programmi legati ai temi del lavoro, ai bisogni della collettività, quali le condizioni delle strutture sanitarie, assistenziali e previdenziali, all'ambiente e alla qualità della vita, alla normativa e alle azioni dell'Unione europea, alle iniziative delle associazioni della società civile e alle celebrazioni liturgiche; trasmissioni idonee a comunicare al pubblico una più completa e realistica rappresentazione del ruolo che le donne svolgono nella vita sociale, culturale, economica del Paese, nelle istituzioni e nella famiglia, valorizzandone le opportunità, l'impegno ed i successi conseguiti nei diversi settori, in adempimento ai principi costituzionali; comunicazioni relative ai servizi di pubblica utilità in ambito nazionale e regionale; trasmissioni che garantiscono adeguati spazi alle associazioni e ai movimenti della società civile, nonché ai gruppi etno-culturali e linguistici presenti in Italia e specifiche trasmissioni per l'informazione dei consumatori; trasmissioni che contribuiscono alla conoscenza della lingua italiana e delle lingue straniere e all'alfabetizzazione informatica; trasmissioni finalizzate a promuovere la conoscenza dell'Unione europea;

c) programmi e rubriche di promozione culturale: trasmissioni a carattere culturale con particolare attenzione alle forme artistiche dal vivo, quali teatro, danza, lirica, prosa e musica in tutti i suoi generi; trasmissioni finalizzate a promuovere e a valorizzare la lingua nazionale, la storia, le tradizioni, i costumi e il patrimonio storico-culturale del Paese e a diffonderne la conoscenza; trasmissioni volte a far partecipare la società italiana alla tutela del patrimonio artistico e ambientale del Paese; trasmissioni e documentari a contenuto educativo, storico, artistico, letterario e scientifico e trasmissioni finalizzate alla promozione dell'industria musicale italiana, con particolare attenzione agli artisti emergenti; programmi per la valorizzazione del turismo e della produzione «made in Italy» nel mondo; trasmissioni volte a valorizzare la presenza sul territorio di enti e di organizzazioni senza fini di lucro, con particolare riguardo all'attività sociale, formativa ed educativa in genere; programmi di approfondimento della cultura e della storia europea; trasmissioni dedicate al tema del lavoro, delle sue condizioni, della sua tutela e della sua sicurezza; trasmissioni dedicate ai bisogni della collettività, alle condizioni delle strutture sanitarie, assistenziali e previdenziali, alle iniziative delle associazioni della società civile; trasmissioni dedicate all'integrazione e al multiculturalismo; trasmissioni finalizzate a valorizzare una più moderna cultura della comunicazione sulla donna, con particolare attenzione alla sua crescita sociale, ai suoi diritti costituzionali e al suo ruolo nella società civile, nelle istituzioni e nel mondo del lavoro; comunicazioni relative ai servizi di pubblica utilità in ambito nazionale e regionale;

d) informazione e programmi sportivi: eventi sportivi nazionali e internazionali trasmessi in diretta o registrati; notiziari; rubriche di approfondimento;

e) programmi per minori: programmi di tutti i generi televisivi, anche in lingua originale, dedicati ai bambini, delle diverse fasce di età, compresa quella inferiore ai tre anni, agli adolescenti e ai giovani, che hanno finalità formativa, informativa o di intrattenimento, nel rispetto del diritto dei minori alla tutela della loro dignità e del loro sviluppo fisico, psichico ed etico; trasmissioni finalizzate a promuovere la conoscenza dell'Unione europea;

f) produzioni audiovisive italiane ed europee: prodotti cinematografici, fiction, film e serie televisive in animazione, cartoni, documentari, di origine italiana o europea; programmi per la valorizzazione dell'audiovisivo in generale.

4. Il ruolo del servizio pubblico multimediale si estende alla fornitura di servizi audiovisivi su nuove piattaforme di distribuzione, rivolti al grande pubblico e intesi anche a soddisfare interessi speciali, purché essi rispondano alle esigenze democratiche. culturali e sociali della collettività, senza comportare effetti sproporzionati sul mercato.

5. Alla data di scadenza della convenzione in essere tra il Ministero dello sviluppo economico e il Centro di produzione Spa, il servizio di trasmissione delle sedute parlamentari è garantito in via esclusiva dai canali satellitari e dalle web tv.

Art. 2.

(Erogazione del servizio pubblico televisivo)

1. Con cadenza triennale, la CONSIP Spa procede a una stima del valore delle trasmissioni televisive riconducibili ai generi di cui all'articolo 1 e indice gare per l'espletamento del servizio pubblico per un numero di pacchetti pari ai medesimi generi. Un operatore ha la facoltà di partecipare all'aggiudicazione di uno solo ovvero di più pacchetti.

2. Entro il 31 dicembre 2013, il Ministero dello sviluppo economico provvede a definire i requisiti necessari per la partecipazione al bando di gara di cui al comma 1, tenendo conto, tra gli altri, della copertura sull'intero territorio nazionale, dell'affidabilità dell'emittente e della condotta aziendale, dell'offerta qualitativa della programmazione e dell'offerta digitale.

3. Attraverso la stipula di convenzioni tra il Ministero dello sviluppo economico e le televisioni private nazionali aggiudicatrici, sono definiti gli obblighi di programmazione per l'espletamento del pacchetto o dei pacchetti di servizio pubblico aggiudicato, assicurandone comunque la trasmissione nelle fasce orarie di maggior ascolto e il divieto di interruzioni pubblicitarie all'interno del singolo programma.

4. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) è tenuta a monitorare regolarmente, anche attraverso meccanismi di controllo qualitativi e quantitativi, le attività di tutti gli operatori aggiudicatari e la rispondenza sostanziale delle trasmissioni realizzate al progetto presentato e ha poteri di intervento e di sanzione, fino alla sospensione delle attività e al ritiro della concessione.

5. Le televisioni private possono altresì stipulare convenzioni, con oneri posti in tutto o in parte a carico degli enti locali interessati, in ambito regionale, provinciale o comunale, per programmi giornalistici o per trasmissioni giornalistiche nelle lingue ammesse a tutela ai sensi della legge 15 dicembre 1999, n. 482, nell'ambito delle proprie programmazioni radiofoniche e televisive regionali.

6. Nel caso in cui una o più gare vadano deserte, con decreto del Ministro dello sviluppo economico si procede, tramite apposite convenzioni, all'assegnazione a tutte le emittenti private nazionali, in base alla capacità trasmissiva, dei pacchetti di servizio pubblico, interi o frazionati, da trasmettere nelle fasce di maggior ascolto, in cambio del corrispettivo economico di cui al comma 1, a valere sulle risorse del Fondo per il finanziamento del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale di cui all'articolo 5.

Art. 3.

(Erogazione del servizio pubblico
radiofonico)

1. Con cadenza decennale, il Ministero dello sviluppo economico, attraverso apposite convenzioni, affida il servizio pubblico radiofonico a una o più emittenti radiofoniche che ne fanno richiesta, purché assicurino un grado di copertura del servizio di radiodiffusione sonora in modulazione di frequenza (FM) non inferiore al 90 per cento della popolazione e di copertura del territorio non inferiore all'80 per cento, salvo le implicazioni interferenziali.

2. Il Ministero dello sviluppo economico provvede ad incrementare il servizio Radio Data System (RDS) sulle reti radiofoniche concessionarie in FM mediante il sistema Enhanced Other Network (EON), conformemente alle norme dell'European Telecommunications Standards Institute (ETSI) e può estendere la sperimentazione del servizio RDS-Traffic Message Channel (TMC).

3. Nel corso dell'attività di adeguamento della rete per garantire il grado di copertura con impianti che rispettano i valori della normativa vigente in materia di limiti elettromagnetici, è ammissibile una temporanea riduzione del grado di copertura di cui al comma 1.

4. Le emittenti radiofoniche che svolgono il servizio pubblico, anche attraverso consorzi, sono tenute a sviluppare concretamente le trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale secondo i nuovi standard trasmissivi che costituiscono l'evoluzione del Digital Audio Broadcasting (DAB) nel rispetto della regolamentazione adottata dall'AGCOM, cooperando attivamente per lo sviluppo del mercato della radio digitale nell'osservanza del principio di neutralità tecnologica e competitiva.

5. Le emittenti radiofoniche si impegnano a presentare al Ministero dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla stipula della convenzione di cui al comma 1, un progetto di razionalizzazione del servizio di radiodiffusione sonora in onde medie, finalizzato alla riduzione dei campi elettromagnetici irradiati, che garantisce la copertura delle principali aree metropolitane e che rende possibile la sperimentazione della modulazione digitale secondo lo standard Digital Radio Mondiale (DRM).

Art. 4.

(Privatizzazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa)

1. Entro il 30 dicembre 2013, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, avvia il procedimento per l'alienazione della partecipazione dello Stato nella RAI-Radiotelevisione italiana Spa, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni.

2. Entro il 30 giugno 2013, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con uno o più decreti, provvede a definire i tempi, le modalità, i requisiti, le condizioni e ogni altro elemento delle offerte pubbliche di vendita, anche relative a specifici rami di azienda. La vendita dell'intera partecipazione e di tutte le quote deve concludersi entro il 30 dicembre 2014.

3. I proventi derivanti dal procedimento di cui al presente articolo sono destinati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui al capo III del titolo I del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentazioni in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modificazioni.

Art. 5.

(Fondo per il finanziamento del servizio pubblico radiofonico, televisivo
e multimediale)

1. A partire dal 1° gennaio 2015 è istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, il Fondo per il finanziamento del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, di seguito denominato «Fondo», alimentato attraverso l'imposta sulla pubblicità televisiva.

2. La base imponibile dell'imposta sulla pubblicità televisiva di cui al comma 1 è costituita dai corrispettivi, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, percepiti dalle emittenti televisive per la trasmissione di pubblicità e per lo svolgimento di televendite o di telepromozioni, definite dall'articolo 2, comma 1, lettere ii) e mm), del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, nonché dagli importi percepiti dalle medesime emittenti a titolo di sponsorizzazione, definita dal medesimo articolo 2, comma 1, lettera hh), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005, e successive modificazioni.

3. L'aliquota dell'imposta di cui al comma 1 è stabilita nella misura del 2 per cento della base imponibile.

4. L'imposta di cui al comma 1 è liquidata e versata annualmente dall'emittente televisiva, con le modalità e nei termini stabiliti dal regolamento previsto dal comma 6.

5. Per la dichiarazione, gli acconti, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, il contenzioso, le sanzioni e tutti gli aspetti non disciplinati dal presente articolo e dal regolamento previsto dal comma 6 si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposte sui redditi.

6. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.

7. Il Ministero dello sviluppo economico provvede a distribuire le risorse di cui al comma 1 del presente articolo agli operatori radiofonici e televisivi al fine di rendere effettivo e sostenibile l'espletamento dei servizi di cui agli articoli 3 e 4, nonché a destinare parte dei proventi agli operatori che promuovono l'evoluzione tecnica e lo sviluppo industriale del Paese, avviando trasmissioni in alta definizione e sperimentando la diffusione di contenuti radiotelevisivi mediante l'uso di nuove tecnologie trasmissive quali l'evoluzione dello standard DVB-T, come il DVB-T2, il DVB-H, il DMB, il DRM, l'alta definizione, l'Internet Protocol Television (PTV), il Wi-Max, la web tv e di ogni altra tecnologia evolutiva a larga banda nel rispetto dei princìpi di parità di trattamento e di non discriminazione, nonché delle disposizioni in materia di accesso alla capacità trasmissiva in digitale terrestre, previa assegnazione delle necessarie risorse frequenziali.

8. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo emana un regolamento, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite l'AGCOM e le competenti Commissioni parlamentari, per la definizione di un piano di interventi e di incentivi a sostegno dell'emittenza televisiva locale e dell'emittenza radiofonica locale e nazionale, prevedendo a tale scopo l'utilizzazione di una quota non inferiore a 270 milioni di euro annui a valere sul Fondo.

Art. 6.

(Abrogazioni)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2014, il canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, nonché la tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni, sono aboliti. In attuazione di quanto disposto dal presente comma, l'articolo 17 della legge 14 aprile 1975, n. 103, l'articolo 18 della legge 3 maggio 2004, n. 112, e l'articolo 47 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono abrogati.

2. Gli articoli 20 e 21 della legge 3 maggio 2004, n. 112, sono abrogati.

3. Gli articoli da 45 a 49 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, sono abrogati.

DISEGNO DI LEGGE N. 1570

D'iniziativa dei senatori Buemi ed altri

Art. 1.

(RAI bene pubblico nazionale)

1. La RAI -- Radiotelevisione italiana SpA è un bene pubblico di interesse nazionale, che svolge il servizio pubblico, di diffusione audiovisiva e radiofonica, sui diversi mezzi di comunicazione messi a disposizione dall'evoluzione tecnologica.

2. La presente legge riconosce l'esistenza di una libera attività economica nel settore dei mezzi di comunicazione audiovisiva e radiofonica, purché esercitata nel rispetto del principio del pluralismo di cui all'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, del principio della concorrenza di cui all'articolo 28 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e del Protocollo sul sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri allegato al medesimo TFUE, salvaguardando l'universalità dell'accesso alle reti. In aggiunta a tali requisiti generali di tutte le imprese del settore, la RAI Radiotelevisione italiana SpA, nella veste di concessionario del servizio pubblico, custodisce parte fondamentale della memoria storica del Paese e svolge la sua attività a tutela e a servizio della pluralità culturale e dell'informazione, nonché dei credo religiosi e della laicità presenti nella società italiana.

3. La RAI -- Radiotelevisione italiana SpA opera sulla base di un contratto nazionale di servizio, stipulato con il Ministero dello sviluppo economico e rinnovato triennalmente, con il quale sono individuati, nel rispetto dei commi 1 e 2, i diritti e gli obblighi della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo italiano. Al suo interno sono previsti:

a) le modalità per attuare, nell'evoluzione delle condizioni tecnologiche, il diritto di ogni cittadino di ricevere e diffondere informazioni, idee ed opinioni mediante un accesso non discriminatorio a tutte le piattaforme di trasmissione disponibili;

b) livelli adeguati di accesso alle diverse opportunità tecnologiche, all'informazione indipendente, ai prodotti della comunicazione, a prescindere dalle condizioni sociali e dalla capacità di spesa di ciascun cittadino;

c) la promozione della cultura universale, della conoscenza scientifica e delle produzioni nazionali, assicurando adeguate modalità di realizzazione delle nuove forme di comunicazione anche da parte dei singoli cittadini;

d) la tendenziale universalizzazione dell'accesso gratuito alla rete pubblica digitale, mediante la sinergia tra il sistema infrastrutturale dei ripetitori analogici e delle tecnologie satellitari, da un lato, e l'infrastruttura delle telecomunicazioni e delle comunicazioni via cavo, dall'altro lato.

Art. 2.

(Patrimonio costitutivo della Fondazione RAI)

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Dipartimento del tesoro del Ministero dell’economia e delle finanze acquisisce, al suo valore nominale, la quota delle azioni eccedente il 99,56 per cento delle azioni della RAI -- Radiotelevisione italiana SpA, di cui è attualmente detentore, e trasferisce a titolo gratuito l'intero capitale sociale della RAI alla Fondazione RAI, istituita ai sensi dell'articolo 3, comma 1.

Art. 3.

(Costituzione della Fondazione RAI)

1. È istituita la fondazione denominata Fondazione RAI, dotata di personalità giuridica, avente come patrimonio l'intero capitale sociale della RAI -- Radiotelevisione italiana SpA, trasferito a titolo gratuito dal Dipartimento del tesoro del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 2.

2. La Fondazione RAI è una fondazione indipendente da ogni indirizzo politico ed autonoma da ogni esercizio di potere pubblico di supremazia amministrativa. Essa è dotata di un patrimonio e di risorse finanziarie, disciplinate ai sensi dell'articolo 10.

3. Gli organi della Fondazione RAI sono:

a) l'assemblea;

b) il consiglio di sorveglianza;

c) il consiglio di gestione.

4. Tutte le cariche negli organi di cui al comma 3 sono a titolo gratuito; i loro titolari non possono ricevere né compensi né indennità di alcun tipo a carico del bilancio delle Fondazione RAI o della RAI-Radiotelevisione italiana SpA.

5. La Fondazione RAI si dota di un proprio statuto che ne definisce i compiti, i ruoli, l'organizzazione interna, le norme disciplinari e quanto è connesso alla gestione dei rapporti interni ed esterni. Esso è approvato dal consiglio di sorveglianza, in un testo sul quale esprime un parere vincolante la Presidenza del Consiglio dei ministri, previo documento d'indirizzo adottato dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi; la medesima procedura si applica alle modificazioni dello statuto.

6. Alla Fondazione RAI non si applicano le disposizioni degli articoli 25, 26 e 28 del codice civile. In deroga a quanto stabilito dai commi primo e secondo dell'articolo 31 del codice civile, i beni della fondazione che restano dopo la liquidazione sono devoluti al patrimonio dello Stato. Per quanto non disposto dalla presente legge e dai decreti legislativi di cui all'articolo 11:

a) trova applicazione la disciplina generale delle fondazioni stabilita dal codice civile e dalle altre disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia;

b) al consiglio di sorveglianza ed al consiglio di gestione si applicano le norme di cui agli articoli da 2409-octies a 2409-quinquiesdecies del codice civile.

Art. 4.

(Finalità e obiettivi della Fondazione RAI)

1. La Fondazione RAI ha per finalità la tutela del buon funzionamento della RAI -- Radiotelevisione italiana SpA, in ottemperanza degli obiettivi di cui all'articolo 1.

2. La Fondazione RAI svolge i seguenti compiti:

a) raccogliere le candidature per il consiglio di amministrazione della RAI -- Radiotelevisione italiana SpA;

b) nominare i componenti del consiglio di amministrazione della RAI -- Radiotelevisione italiana SpA;

c) gestire sotto il profilo finanziario il capitale sociale di cui all'articolo 2, salvaguardando la consistenza del patrimonio strumentale all'esercizio delle funzioni proprie della società e finalizzando i proventi del canone RAI all'esclusivo sostegno del piano industriale dell'azienda;

d) salvaguardare l'indipendenza e la professionalità della RAI -- Radiotelevisione italiana SpA, mantenendo in modo stabile i rapporti con le istituzioni governative e parlamentari di vigilanza.

Art. 5.

(Composizione dell'assemblea)

1. L'assemblea della Fondazione RAI è rappresentativa della cultura, dell'arte, del cinema, del teatro, della musica, della divulgazione scientifica, dello sport, delle attività produttive e dell'innovazione tecnologica presenti nella Repubblica italiana e tra gli italiani all'estero.

2. L'assemblea della Fondazione RAI è composta di diritto da ciascuno dei rettori componenti della Conferenza dei rettori delle università italiane, di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché dal presidente o comunque dal legale rappresentante dei seguenti enti, organismi o istituzioni pubbliche:

a) Accademia nazionale dei Lincei;

b) Accademia della Crusca;

c) Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento Sant'Anna di Pisa;

d) Istituto italiano per gli studi filosofici di Napoli;

e) Istituto storico italiano per il medioevo;

f) Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente (ISIAO);

g) Fondazione Claudio Monteverdi;

h) Fondazione Teatro Alla Scala;

i) Fondazione La Triennale di Milano;

l) Fondazione «La Biennale di Venezia»;

m) Fondazione festival dei due mondi di Spoleto;

n) Fondazione «La Quadriennale di Roma»;

o) Ente teatrale italiano;

p) Centro sperimentale di cinematografia (CSC);

q) Consiglio nazionale delle ricerche (CNR);

r) Istituto nazionale di astrofisica (INAF);

s) Istituto nazionale di economia agraria (INEA);

t) Istituto nazionale di fisica nucleare;

u) Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV);

v) Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

z) Agenzia per l'Italia digitale;

aa) ICE -- Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane;

bb) ENIT -- Agenzia nazionale del turismo;

cc) Comitato olimpico nazionale italiano (CONI);

dd) Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (UNIONCAMERE);

ee) Istituto superiore di sanità (ISS);

ff) Agenzia spaziale italiana (ASI);

gg) Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA);

hh) Istituto italiano di medicina sociale;

ii) Associazione nazionale dei musei locali ed istituzionali.

3. Le nomine dei componenti dell'assemblea avvengono automaticamente all'atto della nomina dei vertici degli enti pubblici e degli altri soggetti di cui al comma 2. L'Assemblea si ricostituisce di diritto in ragione del subentro, nella carica di cui sono titolari, dei nuovi presidenti o rappresentanti legali degli enti pubblici e degli altri soggetti che lo compongono ai sensi del comma 2.

Art. 6.

(Competenze dell'assemblea)

1. L'assemblea della Fondazione RAI nomina, con le procedure di cui ai commi seguenti, i membri del consiglio di amministrazione della RAI -- Radiotelevisione italiana SpA. Essa è convocata dal presidente del consiglio di sorveglianza, per deliberare con le modalità di cui al comma 6:

a) in caso di naturale scadenza del mandato del consiglio di amministrazione uscente;

b) in tutti gli altri casi di vacanza di uno o più seggi di componente del collegio.

2. Le candidature dei membri del consiglio di amministrazione della RAI-Radiotelevisione italiana SpA pervengono all'assemblea, fino a tre mesi prima dalla scadenza di cui alla lettera a) del comma l, in una delle seguenti modalità:

a) dai componenti della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi;

b) in ragione delle proprie specifiche competenze di settore, da gruppi di utenti che siano organizzati nella forma della ONLUS, laddove questa abbia come scopo sociale anche la promozione delle finalità di cui all'articolo l, comma 2, mediante l'adempimento ai pagamenti del canone RAI.

3. Le forme della presentazione delle candidature di cui al comma 2 sono disciplinate con apposito regolamento adottato dal consiglio di sorveglianza della Fondazione RAI, nel quale sono contemplate:

a) idonee forme di pubblicità dei curriculum proposti;

b) modalità organizzative adeguate alla predisposizione di un fascicolo istruttorio sul merito e sulle competenze dei candidati, da sottoporre all'assemblea;

c) speciali requisiti di onorabilità e professionalità, mutuati dalle disposizioni contenute nei regolamenti di cui ai decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 18 marzo 1998, n. 161, e 30 dicembre 1998, n. 516, riferite al settore bancario e degli intermediari finanziari, nonché dalla normativa per il settore assicurativo; in particolare:

1) in ordine al requisito di onorabilità, non può essere accolta la candidatura a membro del consiglio di amministrazione della RAI -- Radiotelevisione italiana SpA, dei seguenti soggetti: l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, ai sensi dell'articolo 2382 del codice civile; chi sia stato sottoposto a misure di prevenzione ovvero sia stato condannato in relazione a una serie di delitti specifici ad esempio contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero in materia tributaria; ovvero per qualunque delitto non colposo che comporti la reclusione non inferiore a due anni;

2) quanto al requisito di professionalità, è richiesta un'esperienza di almeno un triennio in: attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese, ovvero attività professionali o di insegnamento universitario in materie giuridiche, economiche, finanziarie o tecnico -- scientifiche, attinenti o comunque funzionali all'attività d'impresa, ovvero funzioni amministrative o dirigenziali, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni, operanti in settori attinenti.

4. Sono altresì esclusi dalla procedura di selezione delle candidature di cui al comma 2 i soggetti che siano membri del Parlamento, del Parlamento europeo, del Consiglio di una regione o di una provincia autonoma o consiglieri di enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

5. L'assemblea della Fondazione RAI, in occasione di qualunque vacanza di uno o più seggi da attribuire nel consiglio di amministrazione della RAI-Radiotelevisione italiana SpA, utilizza i fascicoli di cui alla lettera b) del comma 3 più di recente redatti, salvo che la relativa candidatura sia stata ritirata e salvo che il consiglio di sorveglianza non ritenga di attivare una nuova procedura di presentazione delle candidature, ai sensi del comma 2.

6. L'assemblea si riunisce, presso la sede della Fondazione RAI, per acquisire il voto, a scrutinio segreto, dei suoi componenti sulle candidature non escluse ai sensi dei commi 3 e 4.

7. Le procedure di cui al comma 6 sono volte a valutare il merito e le competenze delle candidature che sono pervenute, selezionandole in base a votazioni attributive di un punteggio unico per ciascuna candidatura. Il presidente del consiglio di sorveglianza proclama eletti i candidati con il punteggio migliore, fino a concorrenza dei seggi a disposizione.

Art. 7.

(Composizione e funzioni del consiglio di sorveglianza)

1. Il consiglio di sorveglianza è eletto dall'assemblea, al suo interno, in corrispondenza del termine di durata del consiglio di amministrazione della RAI-Radiotelevisione italiana SpA. È composto da otto membri, ciascuno dei quali è sostituito, con nuova elezione, in caso di decadenza in ragione del venir meno del titolo di appartenenza all'assemblea. Esso:

a) approva il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo della Fondazione RAI;

b) vigila sulla coerenza della programmazione con il contratto di servizio della RAI-Radiotelevisione italiana SpA, nonché formula osservazioni sulla qualità dei programmi radiotelevisivi;

c) avanza indicazioni al consiglio di amministrazione della Fondazione RAI, per dare idonea rilevanza mediatica a grandi eventi, commemorazioni e ricorrenze;

d) recepisce e valuta in autonomia le istanze provenienti dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e tutte le altre indicazioni attinenti alla politica culturale dell'azienda.

Art. 8.

(Composizione e funzioni del consiglio di gestione)

1. I componenti del consiglio di gestione della Fondazione RAI sono:

a) un componente del ruolo dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, nominato dal consiglio di sorveglianza, all'interno di una terna sottoposta dalla Presidenza del Consiglio dei ministri;

b) due componenti di particolare e comprovata qualificazione professionale, selezionati mediante conferimento di mandato ad una società privata di ricerca di personale, purché soddisfino i requisiti di onorabilità e di professionalità di cui all'articolo 6, comma 3, lettera c), numeri 1) e 2).

2. La durata del mandato dei componenti del consiglio di gestione coincide con quella del consiglio di sorveglianza che li ha espressi. Il consiglio di gestione:

a) sottopone al consiglio di sorveglianza la proposta di bilancio e di consuntivo di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 7, dopo aver trasmesso la relazione illustrativa annuale al Dipartimento del tesoro del Ministero dell’economia e delle finanze, alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi;

b) approva le deliberazioni ed i regolamenti esecutivi, sulle materie di competenza della Fondazione RAI, per tutto ciò che lo statuto non attribuisce alla competenza del consiglio di sorveglianza o dell'assemblea.

Art. 9.

(Vigilanza sulla Fondazione RAI)

1. La Corte dei conti esercita il controllo contabile sulla Fondazione RAI e trasmette annualmente una relazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri e alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

2. La Presidenza del Consiglio dei ministri, sugli indirizzi ricevuti dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, vigila sulla corretta attuazione delle procedure di trasparenza e merito, a cui si attiene l'assemblea della Fondazione RAI per la nomina dei membri del consiglio di amministrazione della RAI-Radiotelevisione italiana SpA.

Art. 10.

(Dotazione finanziaria annuale)

1. I costi per il funzionamento della Fondazione RAI sono sostenuti:

a) mediante i proventi delle attività finanziarie connesse alla gestione del patrimonio conferito ai sensi dell'articolo 2;

b) mediante il conferimento di una quota degli introiti del canone RAI;

c) eredità, legati, erogazioni liberali e donazioni;

d) conferimento di cespiti patrimoniali e di attività economiche all'atto della costituzione della fondazione;

e) entrate derivanti da prestazioni rese a terzi su base convenzionale;

f) entrate derivanti da specifiche iniziative promozionali;

g) proventi di attività editoriale, di ricerca e di analisi sociale e mediatica, nell'ambito dei fini statutari.

2. Gli atti relativi al funzionamento della Fondazione RAI sono adottati dal consiglio di gestione. La competenza di cui al primo periodo è soggetta a vincoli di disposizione, esercitati mediante pareri vincolanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sugli atti che comportino alienazione del patrimonio o decremento di valore del capitale sociale.

Art. 11.

(Delega al Governo per un testo unico)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri interessati, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto quello di razionalizzare e riordinare la normativa vigente in materia di RAI-Radiotelevisione italiana SpA, mediante l'abrogazione o la modifica delle seguenti disposizioni e di tutte le altre che risultino incompatibili con l'articolo 1 e con i criteri di cui al comma 2 del presente articolo:

a) decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10;

b) legge 21 marzo 1990, n. 53;

c) legge 6 agosto 1990, n. 223;

d) legge 25 giugno 1993, n. 206;

e) legge 10 dicembre 1993, n. 515;

f) decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 12 agosto 1994;

g) decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650;

h) decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 9 dicembre 1997;

i) legge 22 febbraio 2000, n. 28;

l) decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 2003;

m) legge 3 maggio 2004, n. 112;

n) decreto del Ministro delle comunicazioni 8 ottobre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 20 ottobre 2004;

o) testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

p) decreto del Ministro delle comunicazioni 6 aprile 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2007;

q) decreto del Ministro dello sviluppo economico 27 aprile 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 27 giugno 2011.

2. Nell'ambito della delega di cui al comma 1 il decreto legislativo prevede che:

a) il sopraggiungere delle condizioni di incandidabilità di cui all'articolo 6, comma 3, lettera c), numero 1), comporta la decadenza in corso di mandato del consigliere d'amministrazione della RAI-Radiotelevisione italiana SpA;

b) il sopraggiungere di sentenze di condanna non definitive, per uno dei reati di cui all'articolo 6, comma 3, lettera c), numero 1), comporta, nel corso del mandato, la sospensione dalla carica di consigliere d'amministrazione della RAI-Radiotelevisione italiana SpA;

c) il sopraggiungere di misure cautelari personali, per uno dei reati di cui all'articolo 6, comma 3, lettera c), numero 1), comporta, nel corso del mandato, la sospensione dalla carica di consigliere d'amministrazione della RAI-Radiotelevisione italiana SpA.

3. Ai fini dell'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo opera nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) rispetto dei princìpi costituzionali in materia di libertà e di pluralismo nella manifestazione del pensiero;

b) valorizzazione e diffusione della cultura e della lingua italiane;

c) valorizzazione e diffusione delle opere dell'ingegno;

d) tutela delle minoranze linguistiche.

4. L'attuazione della delega di cui al presente articolo non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e delle competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono entro trenta giorni dall'assegnazione. Decorsi tali termini senza che la Conferenza unificata e le Commissioni parlamentari abbiano espresso il parere di rispettiva competenza, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

6. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dal presente articolo, il Governo può adottare, con la procedura di cui al comma 5, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi di cui al medesimo comma 1.

Art. 12.

(Norme transitorie)

1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi cessa di partecipare alla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione della RAI-Radiotelevisione italiana SpA. Restano salvi i poteri di indirizzo e di vigilanza del servizio radiotelevisivo pubblico.

2. Il personale dirigente componente la prima dotazione organica della Fondazione RAI è assunto a tempo determinato per cinque anni con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Il personale amministrativo componente la prima dotazione organica della Fondazione RAI è organizzato con la mobilità interna alla pubblica amministrazione, ai sensi degli articoli 29-bis e 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 13.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

DISEGNO DI LEGGE N. 1795

D'iniziativa dei senatori Pepe ed altri

Art. 1.

(Princìpi generali e finalità)

1. La presente legge disciplina il servizio pubblico radiotelevisivo, inteso quale strumento essenziale per l'affermazione della lingua, della cultura e dell'identità nazionali e per la promozione della conoscenza delle tradizioni, delle arti, della letteratura italiane e dei valori civici tutelati dalla Costituzione, nonché per la diffusione delle produzioni nazionali e in particolar modo delle produzioni intellettuali.

2. Il servizio pubblico radiotelevisivo tutela e garantisce il diritto dei cittadini all'informazione basata sul pluralismo delle idee e delle opinioni, mediante l'accesso non discriminatorio a tutte le piattaforme di trasmissione, alle tecnologie e ai prodotti della comunicazione disponibili, con particolare attenzione all'informazione e alle produzioni indipendenti, rimuovendo le limitazioni legate alle condizioni sociali e alle capacità di spesa di ciascuno.

3. Al fine di garantire l'assenza di posizioni dominanti o monopolistiche nell'ambito del servizio pubblico radiotelevisivo, nonché di evitare il consolidamento di posizioni di potere derivanti dalla occupazione continuativa di un incarico o di un ruolo nella società affidataria del servizio stesso, i predetti incarichi o ruoli sono attribuiti mediante concorso pubblico cui possono accedere tutti i cittadini italiani che siano in regola con il pagamento del canone di abbonamento, esclusivamente in funzione delle proprie capacità e competenze, comprovate da titoli.

Art. 2.

(Società affidataria del servizio)

1. Il servizio pubblico radiotelevisivo è affidato alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa, con capitale pubblico interamente detenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze.

2. La RAI-Radiotelevisione italiana Spa svolge il servizio pubblico radiotelevisivo in piena indipendenza e autonomia editoriale, amministrativa e finanziaria, nel rispetto dei princìpi del pluralismo, della concorrenza e della libera attività economica nel settore dei media audiovisivi, salvaguardando l'universalità di accesso alle reti.

3. Sono organi della RAI-Radiotelevisione italiana Spa il consiglio di garanzia e il consiglio di amministrazione, con la composizione e le competenze definite, rispettivamente, agli articoli 3 e 4 della presente legge.

Art. 3.

(Consiglio di garanzia)

1. Il consiglio di garanzia è composto da quindici membri, che durano in carica tre anni e sono designati con le seguenti modalità:

a) uno nominato dal presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom);

b) uno nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministri dello sviluppo economico e dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

c) tre eletti dagli utenti del servizio pubblico radiotelevisivo in regola con il pagamento del canone di abbonamento, in base ai criteri e con le modalità definiti con il regolamento di cui all'articolo 8;

d) uno eletto dalle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative, con voto a maggioranza semplice, in base ai criteri e con le modalità definiti con il regolamento di cui all'articolo 8;

e) tre eletti dal Parlamento riunito in seduta comune dei membri delle due Camere, con voto a maggioranza semplice;

f) sei nominati a seguito di procedura concorsuale pubblica tra gli esperti del settore, ai sensi del comma 4.

2. Il consiglio di garanzia elegge al proprio interno, con voto a maggioranza semplice, il presidente e due segretari con funzioni di vice presidenti.

3. Possono essere designati quali componenti del consiglio di garanzia, ai sensi del comma 1, tutti i cittadini italiani che siano in regola con il pagamento del canone di abbonamento negli ultimi cinque anni.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è indetto un bando di concorso pubblico per titoli ed esami per sei posti di consigliere di garanzia di cui al comma 1, lettera f), da tenere entro i successivi sei mesi, aperto alla partecipazione di esperti del settore selezionati in base ai requisiti professionali e culturali posseduti, definiti con il medesimo decreto.

5. Il consiglio di garanzia:

a) nomina tre componenti del consiglio di amministrazione, di cui all'articolo 4, comma 5, lettera a);

b) predispone il regolamento di funzionamento del consiglio di amministrazione;

c) adotta i regolamenti del servizio pubblico in coerenza con le finalità di cui all'articolo 1 della presente legge, con le opportune prescrizioni volte ad assicurare il pieno diritto di accesso alle piattaforme di comunicazione e la loro fruizione da parte dei cittadini;

d) verifica l'operato del consiglio di amministrazione, con particolare riguardo al rispetto dei regolamenti e alle istanze presentate dai cittadini ai sensi dell'articolo 9, comma 1;

e) assume le competenze della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103, che è soppressa con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

(Consiglio di amministrazione)

1. Il consiglio di amministrazione sovrintende all'amministrazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa ed è sottoposto alla vigilanza del consiglio di gestione, cui riferisce sul proprio operato con una relazione semestrale, pubblicata nel sito internet della medesima Società.

2. Il consiglio di amministrazione determina gli indirizzi generali del servizio pubblico radiotelevisivo ed opera al fine della piena realizzazione degli obblighi e degli obiettivi del servizio pubblico, di cui all'articolo 1 della presente legge.

3. Ai fini di cui al comma 2, il consiglio di amministrazione esercita i poteri dell'azionista, provvede alle nomine per le cariche direttive all'esito delle relative procedure concorsuali pubbliche e stipula il contratto di servizio.

4. Il consiglio di amministrazione assume le proprie determinazioni nel rispetto dei princìpi dell'efficienza e della trasparenza, a maggioranza dei suoi componenti, in ottemperanza alle disposizioni del regolamento di funzionamento predisposto dal consiglio di garanzia ai sensi dell'articolo 3, comma 5, lettera b).

5. Il consiglio di amministrazione è composto da sette membri, che durano in carica quattro anni, rinnovabili per un solo mandato, e sono designati con le seguenti modalità:

a) tre nominati dal consiglio di garanzia;

b) uno designato dalla Corte dei conti;

c) uno eletto dagli utenti del servizio pubblico radiotelevisivo in regola con il pagamento del canone di abbonamento, in base ai criteri e con le modalità definiti con il regolamento di cui all'articolo 8;

d) due eletti dai dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa e delle società che concorrono all'espletamento del servizio pubblico radiotelevisivo, in base ai criteri e con le modalità definiti con il regolamento di cui all'articolo 8.

6. Il consiglio di amministrazione elegge al proprio interno il presidente e due vice presidenti, che costituiscono l'organismo cui sono conferiti i poteri di gestione della Società, denominato «Esecutivo», che decide a maggioranza ai fini dell'esercizio dei suddetti poteri.

7. Il consiglio di amministrazione riferisce annualmente sul proprio operato al Parlamento riunito in seduta comune dei membri delle due Camere, con particolare riguardo all'andamento della RAI-Radiotelevisione italiana Spa e all'adempimento degli obiettivi ad essa affidati mediante il contratto di servizio ai fini della piena realizzazione degli obblighi di servizio pubblico.

Art. 5.

(Disposizioni comuni al consiglio di garanzia e al consiglio di amministrazione)

1. Il consiglio di garanzia e il consiglio di amministrazione sono sentiti, con cadenza annuale e separatamente, in audizioni pubbliche presso le competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

2. I componenti del consiglio di garanzia e del consiglio di amministrazione non possono aver ricoperto cariche parlamentari né incarichi politici o di governo, ovvero essere stati componenti del collegio delle autorità indipendenti, nei cinque anni precedenti la nomina a consiglieri, e non possono essere portatori di interessi in conflitto con gli interessi materiali e morali della RAI-Radiotelevisione italiana Spa. I dipendenti della RAI, su loro richiesta, sono collocati in aspettativa non retribuita per tutta la durata del mandato cui sono stati nominati.

Art. 6.

(Garanzie generali di funzionamento del servizio pubblico)

1. Il presente articolo reca le disposizioni generali al fine di garantire il corretto adempimento degli obblighi di servizio pubblico da parte della RAI-Radiotelevisione italiana Spa nell'espletamento della propria attività, nel rispetto degli obblighi e delle finalità di cui all'articolo 1 della presente legge.

2. All'articolo 19, comma 1, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di contratti di servizi cui non si applica la disciplina del medesimo codice, la lettera b), concernente i contratti pubblici aventi ad oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o coproduzione di programmi destinati alla trasmissione da parte di emittenti radiotelevisive e appalti concernenti il tempo di trasmissione, è abrogata.

3. La società RAI-Cinema Spa è sciolta e posta in liquidazione; le competenze e le attività che rientrano nell'oggetto sociale della predetta società sono assorbite dalla RAI-Radiotelevisione italiana Spa. Gli adempimenti necessari ai fini dell'attuazione del presente comma sono effettuati entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Tutte le attività attinenti all'esercizio degli obblighi di servizio pubblico, poste in essere dalla RAI-Radiotelevisione italiana Spa e dalle altre società da questa controllate, sono effettuate avvalendosi esclusivamente del personale e delle risorse strumentali di pertinenza della medesima RAI e delle società da questa controllate. La presente disposizione non si applica alla società RAI-Com Spa, responsabile della distribuzione e commercializzazione dei programmi all'estero.

5. È fatto divieto di corrispondere compensi, per prestazioni di qualunque tipo, commisurati ai periodi di tempo per i quali la prestazione è effettuata, cosiddetti «pagamenti a vacazione», per periodi superiori a quindici giorni nel corso di un anno.

6. Salvi i casi di assoluta eccezionalità connessa alla realizzazione degli obblighi di servizio pubblico, è vietata la messa in onda della stessa trasmissione radiofonica o televisiva per più di una volta alla settimana.

7. Nella determinazione dei prezzi di mercato, è fatto obbligo di considerare comparativamente i costi sostenuti dalle altre emittenti radiofoniche e televisive per tipologie di contenuti equivalenti al fine di contenere i medesimi costi, anche proporzionalmente al gradimento dell'utenza, valutato sulla base delle diverse metodologie disponibili per la verifica di quest'ultimo.

8. L'importo massimo degli emolumenti da corrispondere ai membri dei consigli e delle commissioni, nonché ai dirigenti, ai funzionari e al personale dipendente della RAI-Radiotelevisione italiana Spa è commisurato al trattamento economico del Primo presidente della Corte di cassazione.

9. Gli importi dei compensi da corrispondere agli artisti e in genere ai professionisti non dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa sono determinati sulla base dei prezzi di mercato, valutati anche comparativamente rispetto ai costi sostenuti dalle altre emittenti radiofoniche e televisive per prestazioni equivalenti, nonché su base proporzionale con riferimento al gradimento medio espresso dai cittadini in regola con il pagamento del canone di abbonamento, con le modalità definite con il regolamento di cui all'articolo 8. I compensi di cui al presente comma non possono comunque eccedere l'importo massimo di euro 500.000.

10. I rimborsi di spesa possono essere corrisposti solo nella forma cosiddetta «a piè di lista», ovvero a seguito della predisposizione, da parte dell'interessato, di una distinta analitica delle spese sostenute, corredata della relativa documentazione. I predetti rimborsi di spesa sono annotati in uno specifico rendiconto annuale predisposto dagli uffici competenti, unitamente agli estratti conto delle carte di credito e degli altri strumenti di pagamento elettronico in disponibilità dei dipendenti.

Art. 7.

(Canone di abbonamento
e risorse finanziarie)

1. Sono attribuiti alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa i proventi derivanti dal pagamento del canone di abbonamento, come determinato ai sensi del comma 2 del presente articolo. I suddetti proventi e le ulteriori risorse finanziarie derivanti dalla raccolta pubblicitaria e da altre fonti di finanziamento sono utilizzati secondo il modello della separazione contabile, con distinta evidenziazione di ogni singolo costo sostenuto e della relativa fonte di finanziamento da pubblicare in forma chiara e leggibile in apposite sezioni del sito internet della Società, nonché nelle pagine del medesimo sito internet relative al contenuto di programmazione per il quale il costo è stato sostenuto.

2. La misura del canone di abbonamento è definita con delibera dell'Agcom, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in base a criteri di proporzionalità rispetto alla capacità contributiva dei cittadini e di progressività dell'imposizione tributaria e con la previsione di forme di esenzione parziale o totale da applicare alle singole utenze con riferimento alle condizioni di disoccupazione, a soglie minime di reddito e alla presenza nel nucleo familiare di soggetti in condizioni di disabilità ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

3. Con la medesima delibera di cui al comma 2 sono definite le modalità per l'indicazione da parte del titolare dell'utenza, all'atto del pagamento del canone di abbonamento, dell'area tematica di programmazione alla quale intende specificamente destinare il corrispettivo versato. In ogni caso i proventi derivanti dal canone non possono concorrere al finanziamento di contenuti di programmazione finanziati mediante la raccolta pubblicitaria.

Art. 8.

(Partecipazione dei cittadini. Regolamento di attuazione)

1. Con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, sono definite le modalità per l'accesso e la partecipazione dei cittadini alla gestione del servizio pubblico radiotelevisivo, in attuazione dei princìpi di cui alla presente legge. Il regolamento disciplina, in particolare:

a) i criteri e le modalità per l'elezione di tre componenti del consiglio di garanzia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), e di un componente del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 4, comma 5, lettera c), prevedendo che siano ammessi alle procedure elettorali gli utenti del servizio radiotelevisivo in regola con il pagamento del canone di abbonamento negli ultimi cinque anni, identificati con il rispettivo numero di utenza, e che ciascun utente possa votare esprimendo un'unica preferenza per ognuno dei due consigli;

b) i criteri e le modalità per l'elezione di un componente del consiglio di garanzia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), da parte delle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative;

c) i criteri e le modalità per l'elezione di due componenti del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 4, comma 5, lettera d), da parte dei dipendenti della RAI -- Radiotelevisione italiana Spa e delle società che concorrono all'espletamento del servizio pubblico radiotelevisivo;

d) le modalità per l'espressione del gradimento degli utenti rispetto ai singoli programmi, sia di propria iniziativa, sia nell'ambito di apposite consultazioni generali dell'utenza radiotelevisiva; tali consultazioni sono in ogni caso attivate con riferimento ai contenuti di programmazione finanziati con le risorse derivanti dal pagamento del canone di abbonamento e il gradimento riscontrato costituisce in tali casi l'unico criterio di valutazione ai fini delle conseguenti determinazioni relative alla successiva programmazione dei contenuti medesimi;

e) la predisposizione nel sito internet della RAI -- Radiotelevisione italiana Spa di una piattaforma interattiva alla quale gli utenti del servizio pubblico radiotelevisivo possano accedere utilizzando il rispettivo numero di utenza, per esercitare le facoltà ad essi attribuite con il regolamento di cui al presente comma, in base a criteri di semplicità, efficacia e trasparenza, sotto la vigilanza del consiglio di garanzia e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 9.

(Tutele giurisdizionali)

1. Ogni cittadino può rivolgere istanze al consiglio di garanzia per la tutela del diritto fondamentale all'accesso al servizio pubblico radiotelevisivo, anche con riferimento alle determinazioni del consiglio di amministrazione e alla loro coerenza con gli obblighi e gli obiettivi del servizio pubblico, di cui all'articolo 1 della presente legge.

2. Fermo quanto previsto al comma 1, ogni cittadino può ricorrere al giudice ordinario avverso gli atti del consiglio di garanzia e del consiglio di amministrazione. La competenza è determinata in base alla residenza anagrafica del cittadino.

DISEGNO DI LEGGE N. 1815

D'iniziativa dei senatori Crosio ed altri

Art. 1.

(Servizio pubblico radiofonico, televisivo
e multimediale)

1. Il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale si fonda sul principio costituzionale della libera manifestazione del pensiero e sul diritto dei cittadini di informare e di essere informati per concorrere allo sviluppo sociale e culturale del Paese. La Repubblica, in tutte le sue articolazioni, ne riconosce l'importanza come strumento formativo della collettività e pertanto tutela, valorizza e sostiene la produzione e la diffusione di programmi radiotelevisivi e multimediali di interesse generale.

2. Il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale consiste nella diffusione di contenuti audiovisivi fruibili e condivisibili tramite la radio, la televisione ed altri dispositivi multimediali disponibili attraverso le diverse piattaforme, rivolti al grande pubblico e intesi anche a soddisfare interessi speciali, purché essi rispondano alle esigenze democratiche, culturali e sociali della collettività e siano contraddistinti da una informazione libera, completa, obiettiva e plurale che valorizzi le storie, le lingue, le culture e le identità locali.

3. In particolare, si definiscono di pubblico interesse:

a) i programmi di informazione e approfondimento generale: notiziari nazionali e regionali con programmazione quotidiana o straordinaria; informazione istituzionale e parlamentare, nazionale ed europea; rubriche tematiche, inchieste e dibattiti di rete o di testata, attinenti ai temi dell'attualità interna, ai fenomeni sociali, alle diverse religioni, alle condizioni della vita quotidiana del Paese, con riferimento ad ambiti quali la salute, la giustizia e la sicurezza; confronti su temi politici, culturali e religiosi, sociali ed economici; informazione di carattere internazionale accompagnata da un approfondimento qualificato dei temi trattati; informazione sulle attività e il funzionamento dell'Unione europea;

b) le rubriche di servizio: trasmissioni incentrate sui bisogni della collettività; trasmissioni a carattere sociale, anche incentrate su specifiche fasce deboli; programmi legati ai bisogni della collettività, quali le condizioni delle strutture sanitarie, assistenziali e previdenziali, all'ambiente e alla qualità della vita, alle iniziative delle associazioni della società civile; trasmissioni sulle pari opportunità anche in adempimento dei princìpi costituzionali; comunicazioni relative ai servizi di pubblica utilità in ambito nazionale e regionale; trasmissioni che consentano adeguati spazi alle associazioni e ai movimenti della società civile, ai gruppi etno-culturali e linguistici presenti in Italia e specifiche trasmissioni per l'informazione dei consumatori; trasmissioni che contribuiscano alla conoscenza della lingua italiana e delle lingue straniere e alla alfabetizzazione informatica;

c) i programmi e le rubriche di promozione culturale: trasmissioni a carattere culturale con particolare attenzione alle forme artistiche dal vivo, quali teatro, danza, lirica, prosa e musica in tutti i suoi generi; trasmissioni finalizzate alla promozione e valorizzazione delle lingue, delle culture e delle identità, della storia, delle tradizioni, dei costumi e del patrimonio storico-culturale del Paese e a diffonderne la conoscenza; trasmissioni volte alla partecipazione della società alla tutela del patrimonio artistico e ambientale; trasmissioni e documentari a contenuto educativo, storico, artistico, letterario e scientifico e trasmissioni finalizzate alla promozione dell'industria musicale italiana; programmi per la valorizzazione del turismo e del made in Italy nel mondo; trasmissioni volte a valorizzare la presenza sul territorio di enti ed organizzazioni no profit, con particolare riguardo all'attività sociale, formativa ed educativa in genere; programmi di approfondimento della cultura e della storia europea;

d) i programmi concernenti lavoro, comunicazione sociale, pubblica utilità: trasmissioni dedicate al tema del lavoro, delle sue condizioni, della sua tutela e della sua sicurezza; trasmissioni dedicate all'integrazione ed alla comprensione della cultura di riferimento; comunicazioni relative ai servizi di pubblica utilità in ambito nazionale e regionale;

e) l'informazione e i programmi sportivi: eventi sportivi nazionali e internazionali trasmessi in diretta o registrati; notiziari; rubriche di approfondimento;

f) i programmi per i minori: programmi di tutti i generi, anche in lingua originale, dedicati ai bambini delle diverse fasce di età, compresa quella inferiore ai tre anni, agli adolescenti e ai giovani, che abbiano finalità formativa, informativa o di intrattenimento, nel rispetto del diritto dei minori alla tutela della loro dignità e del loro sviluppo fisico, psichico ed etico; trasmissioni finalizzate a promuovere la conoscenza dell'Unione europea tra i minori;

g) le produzioni audiovisive italiane ed europee: prodotti cinematografici, fiction, film e serie televisive in animazione, cartoni, documentari, di produzione italiana o europea; programmi per la valorizzazione dell'audiovisivo in generale.

Art. 2.

(Disciplina della RAI-Radiotelevisione
italiana Spa)

1. Il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale è affidato in concessione a una società per azioni sulla base di un contratto nazionale di servizio stipulato con il Ministero dello sviluppo economico e di contratti di servizio regionali, e per le province autonome di Trento e di Bolzano provinciali, con i quali sono individuati i diritti e gli obblighi della società concessionaria. I suddetti contratti sono rinnovati ogni cinque anni.

2. La concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale è affidata, per la durata di venti anni dalla scadenza della concessione in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa. Per quanto non diversamente previsto dalla presente legge, la RAI-Radiotelevisione italiana è assoggettata alla disciplina generale delle società per azioni.

3. Entro il 30 luglio 2015, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, avvia il procedimento per la cessione di una quota pari al 49 per cento delle azioni dello Stato nella RAI-Radiotelevisione italiana Spa, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni.

4. Entro il 30 dicembre 2015, con uno o più decreti dei Ministeri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze si provvede a definire i tempi, le modalità, i requisiti, le condizioni e ogni altro elemento delle offerte pubbliche di vendita, anche relative a specifici rami d'azienda. La vendita della quota di partecipazione di cui al comma 3 deve concludersi entro e non oltre il 6 maggio 2016.

5. I proventi derivanti dal procedimento di cessione della partecipazione azionaria, di cui ai commi 3 e 4, sono destinati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni.

6. Il consiglio di amministrazione della Rai-Radiotelevisione italiana Spa, formula gli indirizzi generali per l'attuazione dei princìpi di cui all'articolo 1 e per la predisposizione dei programmi; indica i criteri generali per la formazione dei piani annuali e pluriennali di spesa e di investimento con riferimento alle prescrizioni dell'atto di concessione; formula indirizzi generali relativamente ai messaggi pubblicitari, allo scopo di assicurare la tutela del consumatore e la compatibilità delle esigenze delle attività produttive con la finalità di pubblico interesse e le responsabilità del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale;

7. Il consiglio di amministrazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa è composto da sette membri. Possono essere eletti membri del consiglio di amministrazione persone di riconosciuto prestigio e competenza professionale e di notoria indipendenza di comportamenti, che abbiano maturato significative esperienze nel settore radiotelevisivo e delle telecomunicazioni e che non abbiano ricoperto incarichi di natura politica a qualunque titolo nei dieci anni precedenti alla nomina. I membri del consiglio di amministrazione durano in carica cinque anni e sono rieleggibili una sola volta. Il consiglio di amministrazione svolge funzioni di indirizzo, controllo e garanzia circa le finalità e gli adempimenti del servizio pubblico radiotelevisivo.

8. Un membro del consiglio di amministrazione, in rappresentanza degli enti locali, è eletto a maggioranza semplice dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; il presidente e due membri del consiglio di amministrazione sono eletti, a maggioranza assoluta, dalle Commissioni parlamentari competenti in materia di cultura e di telecomunicazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in seduta congiunta; un membro del consiglio di amministrazione è eletto a maggioranza relativa fra i dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa; un membro del consiglio di amministrazione è eletto a maggioranza semplice in sede di Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti in rappresentanza delle associazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute secondo i criteri stabiliti dall'articolo 137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206; un membro del consiglio di amministrazione è eletto a maggioranza assoluta dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

9. L'amministratore delegato della RAI-Radiotelevisione italiana Spa è nominato dai membri del consiglio di amministrazione fra persone in possesso dei requisiti di cui al comma 7. L'amministratore delegato dura in carica cinque anni ed opera con autonomia gestionale e con potere di rappresentanza e poteri di spesa fino a importi massimi di dieci milioni di euro per ogni operazione, nell'ambito del predefinito bilancio di previsione.

Art. 3.

(Verifica dell'adempimento dei compiti)

1. In conformità a quanto stabilito nella comunicazione della Commissione delle Comunità europee 2001/C 320/04, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C 320 del 15 novembre 2001, relativa all'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di radiodiffusione, è attribuito all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) il compito di verificare che il servizio pubblico generale radiotelevisivo sia effettivamente prestato ai sensi delle disposizioni di cui alla presente legge, del contratto nazionale di servizio e degli specifici contratti di servizio conclusi con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto anche dei parametri di qualità del servizio e degli indici di soddisfazione degli utenti definiti nel contratto medesimo anche attraverso meccanismi di feed back quali-quantitativi.

2. L'Agcom controlla il rispetto degli indirizzi e adotta tempestivamente le deliberazioni necessarie per la loro osservanza; stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'organizzazione e dell'equilibrio dei programmi, le norme per garantire l'accesso al mezzo radiotelevisivo; disciplina direttamente le rubriche «Tribuna politica» «Tribuna elettorale», «Tribuna sindacale» e «Tribuna stampa» ovvero i programmi aventi analogo contenuto, comunque denominati; riceve dal consiglio di amministrazione della società concessionaria le relazioni sui programmi trasmessi e ne accerta la rispondenza agli indirizzi generali formulati; vigila sugli indirizzi generali relativamente ai messaggi pubblicitari, allo scopo di assicurare la tutela del consumatore e la compatibilità delle esigenze delle attività produttive con la finalità di pubblico interesse e le responsabilità del servizio pubblico radiotelevisivo; analizza, anche avvalendosi dell'opera di istituti specializzati, il contenuto dei messaggi radiofonici e televisivi, accertando i dati di ascolto e di gradimento dei programmi trasmessi.

3. Qualora ravvisi infrazioni agli obblighi di cui al comma 1, l'Agcom fissa alla società concessionaria il termine, comunque non superiore a trenta giorni, per l'eliminazione delle infrazioni stesse. Nei casi di infrazioni gravi, tenuto conto della gravità e della durata dell'infrazione, l'Agcom dispone, inoltre, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 3 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della diffida, fissando i termini, comunque non superiori a trenta giorni, entro i quali l'impresa deve procedere al pagamento della sanzione. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Agcom può disporre la sospensione dell'attività d'impresa fino a novanta giorni.

4. L'Agcom dà conto dei risultati del controllo effettuato ai sensi del presente articolo nella relazione annuale di cui all'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Art. 4.

(Abrogazioni)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono o restano abrogati:

a) la legge 14 aprile 1975, n. 103;

b) gli articoli 17, 19, 20 e 21 della legge 3 maggio 2004, n. 112;

c) gli articoli 48 e 49 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

DISEGNO DI LEGGE N. 1823

D'iniziativa dei senatori De Petris ed altri

Art. 1.

(Finalità)

1. Oggetto della presente legge è la regolazione del servizio pubblico nella comunicazione audiovisiva e radiofonica sui diversi media.

Art. 2.

(Princìpi)

1. L'accesso alla comunicazione è un diritto fondamentale. Nel sistema della comunicazione e nei mercati che lo compongono sono garantiti il pluralismo, la libertà di accesso e l'assenza di posizioni dominanti o monopolistiche.

2. Il servizio pubblico, quale strumento essenziale per realizzare un'effettiva libertà di accesso alla comunicazione audiovisiva e radiofonica, tutela un bene comune, il quale si caratterizza per la promozione dello sviluppo democratico, sociale e culturale, dei diritti umani di ogni società e, in particolare, del diritto di ogni cittadino a ricevere e diffondere informazioni, idee ed opinioni mediante un accesso non discriminatorio a tutte le piattaforme di trasmissione disponibili. Il servizio pubblico preserva il pluralismo dei mezzi di comunicazione.

3. Le attività di comunicazione nei diversi media, realizzate dall'operatore del servizio pubblico e da soggetti privati, sono svolte nel rispetto delle norme costituzionali, in particolare degli articoli 2, 3, 15, 21, 41, 43 e 117 della Costituzione, dei princìpi di cui alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, in particolare di cui all’articolo 10, della normativa dell'Unione europea, in particolare l'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché del Protocollo n. 29 sul sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri, allegato al Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, reso esecutivo ai sensi della legge 2 agosto 2008, n. 130.

4. La libera attività economica nel settore dei media audiovisivi è esercitata nel rispetto dei princìpi del pluralismo e della concorrenza stabiliti dall'Unione europea, ai sensi dell'articolo 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, salvaguardando l'universalità dell'accesso alle reti.

5. Il servizio pubblico è svolto in piena indipendenza e piena autonomia editoriale, amministrativa e finanziaria.

Art. 3.

(Attività generali)

1. Il servizio pubblico assicura livelli adeguati di accesso alle diverse opportunità tecnologiche, all'informazione indipendente e ai prodotti della comunicazione, indipendentemente dalle condizioni sociali e dalla capacità di spesa di ciascun cittadino.

2. Il servizio pubblico promuove la cultura, la conoscenza e le produzioni nazionali e assicura adeguate modalità per la realizzazione di nuove forme di comunicazione anche da parte dei cittadini.

Art. 4.

(Organi e amministrazione della RAI Spa)

1. Il servizio pubblico nei diversi media è realizzato da un operatore pubblico, organizzato secondo le modalità stabilite nei commi seguenti.

2. Il servizio pubblico è svolto da una società per azioni, denominata RAI Spa, il cui capitale è interamente posseduto dallo Stato. Le azioni della RAI Spa e delle società controllate sono attribuite allo Stato e non sono cedibili. Il Consiglio di cui all'articolo 6 esercita i poteri dell'azionista e provvede alla nomina e alla revoca dei vertici della RAI Spa secondo quanto stabilito al comma 5 del medesimo articolo 6.

3. La società RAI Spa è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da cinque membri, eletti con voto limitato a tre preferenze dal Consiglio per le garanzie del servizio pubblico, secondo le modalità di cui all'articolo 6, comma 4. Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni; il mandato dei componenti del consiglio di amministrazione non è rinnovabile.

4. I componenti del consiglio di amministrazione eleggono a maggioranza qualificata un soggetto esterno in qualità di direttore generale, sulla base della presentazione di un curriculum vitae e di un progetto editoriale.

5. I componenti del consiglio di amministrazione eleggono al loro interno il presidente con voto qualificato. Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, fissandone l'ordine del giorno.

6. I componenti del consiglio di amministrazione e il direttore generale sono ascoltati, prima del loro insediamento, in audizione formale presso le competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per l'acquisizione di un parere.

7. Il consiglio di amministrazione è sottoposto alla sorveglianza del Consiglio per le garanzie del servizio pubblico, al quale riferisce sul suo operato con una relazione trimestrale.

8. Alla società RAI Spa sono trasferiti ogni anno i proventi derivanti dal canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880. Le risorse derivanti dal canone, dalla pubblicità o da altre forme di finanziamento sono utilizzate dalla RAI Spa al fine di svolgere le diverse attività del servizio pubblico, secondo un modello di separazione contabile.

Art. 5.

(Canone)

1. La determinazione del canone di abbonamento di cui all'articolo 4, comma 8, alla società RAI Spa è definita dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio per le garanzie del servizio pubblico di cui all'articolo 6, secondo il criterio della progressività nell'imposizione fiscale generale.

2. Nella dichiarazione dei redditi ciascun contribuente indica la misura del canone di abbonamento di cui al comma 1 secondo i criteri stabiliti ai sensi del medesimo comma 1.

Art. 6.

(Consiglio per le garanzie
del servizio pubblico)

1. È istituito il Consiglio per le garanzie del servizio pubblico, di seguito denominato «Consiglio», dotato di autonomia finanziaria e di un'organizzazione secondo il modello tipico delle autorità indipendenti.

2. Il Consiglio è un organismo rappresentativo delle diverse istanze politiche, sociali e culturali del Paese nel settore dei media audiovisivi e radiofonici ed opera per garantire e tutelare il bene comune del servizio pubblico sui diversi media.

3. Il Consiglio svolge le attività necessarie per la realizzazione di un pieno diritto di accesso alle piattaforme di comunicazione del servizio pubblico da parte di tutti i cittadini.

4. Il Consiglio nomina i membri del consiglio di amministrazione della RAI Spa a seguito di selezione mediante avviso pubblico. La selezione è svolta da un'apposita commissione nominata dal Consiglio che è tenuta a dare specifica motivazione delle scelte operate in modo da garantire il possesso da parte dei candidati di comprovate esperienze professionali in attività economiche, giuridiche o della comunicazione. I candidati presentano alla commissione di selezione un progetto di sviluppo per la società RAI Spa che tenga conto di quanto stabilito dagli articoli 2 e 3.

5. Il Consiglio:

a) determina gli indirizzi generali sulla programmazione definiti sulla base dei princìpi di cui all'articolo 2;

b) vigila sulla completa realizzazione degli obblighi del servizio pubblico; in particolare, riceve dal consiglio di amministrazione della società RAI Spa le relazioni sui programmi trasmessi e ne accerta la rispondenza agli indirizzi generali definiti ai sensi della lettera a);

c) revoca i consiglieri di amministrazione della RAI Spa sulla base di criteri stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 8 del presente articolo, tenendo conto di quanto stabilito dagli articoli 2 e 3;

d) indica i criteri generali per la formazione di piani annuali e pluriennali di spesa e di investimento, facendo riferimento al contratto di servizio stipulato tra la RAI Spa e il Ministero dello sviluppo economico;

e) formula indirizzi generali relativamente ai messaggi pubblicitari, allo scopo di assicurare la tutela del consumatore e la compatibilità delle esigenze delle attività produttive con la finalità di pubblico interesse e con le responsabilità del servizio pubblico radiotelevisivo;

f) disciplina la trasmissione di appositi programmi televisivi e radiofonici volti ad illustrare le fasi del procedimento relativo all'elezione del Consiglio stesso, con particolare riferimento alle operazioni di voto e di scrutinio;

g) esercita le competenze della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103. Restano ferme le competenze dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

6. Il Consiglio dura in carica tre anni e svolge le proprie attività secondo princìpi e regole di ampia trasparenza e partecipazione. Il mandato dei componenti del Consiglio non è rinnovabile.

7. Il Consiglio è composto da ventuno membri, eletti con modalità tali da consentire la loro nomina in tempi diversi. La composizione è così determinata:

a) sei membri eletti dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica;

b) due membri eletti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

c) un membro eletto dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI);

d) un membro eletto dalle associazioni degli artisti registrate nell'elenco di cui al comma 8;

e) un membro eletto dai produttori di contenuti registrati nell'elenco di cui al comma 8;

f) cinque membri eletti direttamente dagli utenti del servizio radiotelevisivo in regola con il pagamento del canone, secondo quanto disposto dal comma 9;

g) un membro eletto dalle associazioni femminili registrate nell'elenco di cui al comma 8;

h) un membro eletto dalle associazioni rappresentative del mondo dell'istruzione e della ricerca registrate nell'elenco di cui al comma 8;

i) un membro eletto dalle associazioni e dalle organizzazioni non governative impegnate nella lotta alle mafie e nella promozione della cultura della legalità, registrate nell'elenco di cui al comma 8;

l) un membro eletto dalle associazioni e dalle organizzazioni non governative ambientaliste registrate nell'elenco di cui al comma 8;

m) un membro eletto dalle associazioni e dalle organizzazioni non governative impegnate sul fronte della promozione e della tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, registrate nell'elenco di cui al comma 8.

8. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri sono istituiti gli elenchi delle associazioni degli artisti e dei produttori di contenuti, nonché delle associazioni e delle organizzazioni non governative di cui al comma 7, secondo le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'iscrizione nell'elenco è condizione essenziale per accedere alla nomina dei componenti del Consiglio di cui al citato comma 7.

9. Gli utenti del servizio radiotelevisivo eleggono i propri rappresentanti nel Consiglio attraverso una procedura telematica nel sito internet istituzionale della società RAI Spa, esprimendo due preferenze, per numero di utenza legata al canone, su liste di candidati presentate dalle associazioni dei consumatori e dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative in ambito nazionale; le specifiche modalità della votazione sono stabilite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 8.

10. I componenti del Consiglio devono fornire garanzie di totale indipendenza e possedere comprovata esperienza nel settore delle comunicazioni. Tutti i membri di nomina non parlamentare sono ascoltati in audizione formale presso le competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per l'acquisizione di un parere.

11. Il Consiglio vigila sull'attuazione del contratto di servizio stipulato tra la RAI Spa e il Ministero dello sviluppo economico.

12. Il Consiglio riferisce ogni sei mesi alle Camere sulle sue attività e, in particolare, sull’attività della società RAI Spa e sugli obiettivi alla stessa affidati mediante il contratto di servizio stipulato con il Ministero dello sviluppo economico, per una piena realizzazione degli obblighi di servizio pubblico.

Art. 7.

(Incompatibilità delle cariche)

1. Il direttore generale, i componenti del Consiglio e del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 4, comma 3, e i candidati iscritti nelle liste di cui all'articolo 6, comma 9, non possono aver ricoperto incarichi politici, parlamentari o di governo, anche in ambito regionale e comunale, né all'interno di società controllate direttamente o indirettamente dalle regioni o dagli enti locali, ovvero essere stati componenti del collegio di un'autorità indipendente, nei tre anni precedenti la nomina, ovvero essere portatori di interessi in conflitto con gli interessi materiali e morali della società RAI Spa. I medesimi soggetti devono fornire ogni garanzia di indipendenza e possedere comprovata esperienza nel settore delle comunicazioni, in particolare in campo giuridico, economico o umanistico. Ove siano lavoratori dipendenti essi sono, a richiesta, collocati in aspettativa non retribuita per tutta la durata del mandato.

2. Per l'anno successivo alla scadenza del mandato, i soggetti di cui al comma 1 non possono ricoprire cariche all'interno di società legate o controllate, direttamente o indirettamente, dalla società RAI Spa.

3. I soggetti di cui al comma 1 non devono, inoltre, essere stati condannati con sentenza passata in giudicato in procedimenti di natura penale.

Art. 8.

(Tutela nell'accesso alla comunicazione)

1. Ogni cittadino può rivolgersi al giudice naturale per la tutela del suo diritto fondamentale all'accesso alla comunicazione del servizio pubblico, come definito dall'articolo 2.

Art. 9.

(Disposizione finale)

1. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103, è soppressa.

DISEGNO DI LEGGE N. 1841

D'iniziativa dei senatori Fornaro ed altri

Art. 1.

1. All'articolo 49 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, i commi da 3 a 9 sono sostituiti dai seguenti:

«3. L'amministrazione e il controllo della RAI-Radiotelevisione italiana Spa sono esercitati da un consiglio di gestione e da un consiglio di sorveglianza, in conformità agli articoli 2409-octies e seguenti del codice civile, in quanto compatibili, e in base alle disposizioni di cui ai commi seguenti.

4. Il consiglio di sorveglianza della RAI-Radiotelevisione italiana Spa è costituito da undici componenti, di cui:

a) il presidente è nominato dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica, d’intesa tra loro;

b) tre membri sono eletti dalla Camera dei deputati e tre dal Senato della Repubblica, proporzionalmente sulla base di liste presentate da almeno il 5 per cento dei componenti di ciascuna Camera, garantendo almeno un rappresentante all'opposizione per ogni Camera;

c) due membri sono designati dall'assemblea degli azionisti fra personalità in possesso dei requisiti professionali in materia di controllo societario;

d) due membri sono eletti dai dipendenti della stessa RAI-Radiotelevisione italiana Spa, di cui uno tra i giornalisti.

5. I componenti del consiglio di sorveglianza restano in carica per sei esercizi e cessano dal mandato alla data della successiva assemblea prevista ai sensi del secondo comma dell'articolo 2364-bis del codice civile. La cessazione ha effetto dal momento della costituzione del nuovo consiglio di sorveglianza. I componenti del consiglio di sorveglianza alla scadenza del mandato non sono rieleggibili e sono altresì revocabili dall'assemblea in qualunque tempo con deliberazione adottata con la maggioranza prevista dal quinto comma dell'articolo 2393 del codice civile, salvo il diritto al risarcimento dei danni, ove la revoca avvenga senza giusta causa. Lo statuto della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, fatto salvo quanto previsto da leggi speciali in relazione all'esercizio di particolari attività, subordina l'assunzione della carica di componente del consiglio di sorveglianza al possesso di particolari requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza. Lo statuto prevede, altresì, le cause di ineleggibilità o decadenza ulteriori rispetto a quelle stabilite dal presente comma, nonché le cause di incompatibilità e limiti e criteri per il cumulo degli incarichi. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del consiglio di sorveglianza di cui al comma 4, lettere a), b), c) o d), si provvede senza indugio alla loro sostituzione, in base alle rispettive competenze come definite alle medesime lettere a), b), c) e d) del comma 4. Non possono essere eletti alla carica di componente del consiglio di sorveglianza e, se eletti, decadono dall'ufficio:

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;

b) i componenti del consiglio di gestione;

c) coloro che sono legati alla società RAI-Radiotelevisione italiana Spa, o alle società da questa controllate o a quelle sottoposte a comune controllo, da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita che ne compromettano l'indipendenza, nonché coloro che sono legati a società diverse dalla RAI-Radiotelevisione italiana Spa, ivi comprese le società controllate e quelle collegate a queste ultime, operanti nel settore radiotelevisivo.

6. Il consiglio di sorveglianza svolge funzioni di indirizzo, di supervisione strategica e di controllo della RAI-Radiotelevisione italiana Spa. Lo statuto della RAI-Radiotelevisione italiana Spa determina i poteri del presidente del consiglio di sorveglianza. Al consiglio di sorveglianza sono attribuiti, in particolare, i seguenti poteri:

a) la nomina del presidente del consiglio di gestione, recependo l'indicazione dell'assemblea degli azionisti, e degli altri due componenti del consiglio medesimo;

b) il potere di revoca del consiglio di gestione, con maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti del consiglio di sorveglianza;

c) l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo della RAI-Radiotelevisione italiana Spa;

d) il controllo del rispetto delle finalità del servizio pubblico, come definite dalla convenzione e dal contratto di servizio;

e) l'espressione di un parere non vincolante sul piano industriale e sul piano editoriale;

f) la nomina del comitato di controllo interno, composto da tre membri del medesimo consiglio di sorveglianza, di cui due individuati dall'assemblea degli azionisti, tra i quali è scelto il presidente, e uno individuato tra gli altri componenti del consiglio di sorveglianza, escluso il presidente.

7. Il presidente del comitato di controllo interno, o altro componente da lui delegato, partecipa alle riunioni del consiglio di gestione, senza diritto di voto.

8. La gestione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa spetta al consiglio di gestione, che svolge le attività necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale e delle scelte strategiche definite e approvate dal consiglio di sorveglianza. Il consiglio di gestione è costituito da tre componenti, nominati dal consiglio di sorveglianza ai sensi del comma 6, lettera a), di cui:

a) il presidente, che assume anche i poteri del consigliere delegato e ha la rappresentanza legale della RAI-Radiotelevisione italiana Spa;

b) due componenti in possesso di requisiti professionali nella gestione di imprese con fatturato e numero di dipendenti paragonabili a quelli della RAI-Radiotelevisione italiana Spa. I componenti del consiglio di gestione non possono essere nominati consiglieri di sorveglianza, restano in carica per tre esercizi e cessano dal mandato alla data di riunione del consiglio di sorveglianza convocato per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio per il quale sono in carica. I componenti sono rieleggibili per una sola volta e sono revocabili dal consiglio di sorveglianza in qualunque tempo, salvo il diritto al risarcimento dei danni ove la revoca avvenga senza giusta causa. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del consiglio di gestione, il consiglio di sorveglianza provvede senza indugio alla loro sostituzione, ai sensi del comma 6, lettera a).

9. Il consiglio di gestione fornisce al consiglio di sorveglianza, con cadenza trimestrale, informazioni sull'andamento dell'azienda».

2. Lo statuto della RAI-Radiotelevisione italiana Spa è adeguato alle disposizioni di cui al comma 1, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

DISEGNO DI LEGGE N. 1855

D'iniziativa dei senatori Cioffi ed altri

Art. 1.

(Modifiche alle norme in materia di procedure di nomina dei componenti dell' Autorità per le garanzie nelle comunicazioni)

1. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

«3. Sono organi dell'Autorità il presidente, la commissione per le infrastrutture e le reti, la commissione per i servizi e i prodotti e il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da due commissari. Il consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati eleggono due commissari ciascuno, con la maggioranza dei due terzi dei componenti. I componenti dell'Autorità durano in carica sei anni e non possono essere confermati. In caso di morte, di dimissioni o di impedimento di un commissario, la Camera competente procede all'elezione di un nuovo commissario che resta in carica fino alla scadenza ordinaria del mandato dei componenti dell'Autorità. Al commissario che subentri quando mancano meno di due anni alla predetta scadenza ordinaria non si applicano il divieto di conferma di cui al presente comma né le disposizioni dell'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Il presidente dell'Autorità è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. La designazione del nominativo del presidente dell'Autorità è previamente sottoposta al parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti.

3-bis. I componenti dell'Autorità sono scelti fra persone dotate di alte e riconosciute professionalità e competenza nel settore. A pena di decadenza, non possono essere nominati i soggetti che nei sette anni precedenti alla nomina abbiano ricoperto cariche di governo o cariche politiche elettive a qualunque livello, ovvero incarichi o uffici di rappresentanza nei partiti politici.

3-ter. A pena di decadenza, i componenti dell'Autorità non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici né avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore di competenza della medesima Autorità. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati fuori ruolo per l'intera durata dell'incarico».

2. Il comma 5 dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, è sostituito dal seguente:

«5. Ai componenti dell'Autorità si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 9, 10 e 11, della legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni».

3. Le disposizioni di cui al presente articolo acquistano efficacia a decorrere dalla data di scadenza del mandato del consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

(Consiglio di amministrazione della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa)

1. L'articolo 49 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è sostituito dal seguente:

«Art. 49. -- (Disciplina e consiglio di amministrazione della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa). --- 1. La concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo è affidata alla società RAI-Radiotelevisione italiana Spa fino al 6 maggio 2026.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze esercita le sue attribuzioni quale socio di maggioranza della società RAI-Radiotelevisione Spa con la massima trasparenza e nell'esclusivo interesse degli utenti del servizio pubblico generale radiotelevisivo.

3. Per quanto non diversamente previsto dal presente testo unico, la società RAI-Radiotelevisione italiana Spa è assoggettata alla disciplina generale delle società per azioni, anche per quanto concerne l'organizzazione e l'amministrazione.

4. Il consiglio di amministrazione della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa è composto da cinque membri, compresi il presidente e l'amministratore delegato, che durano in carica per cinque anni, non rinnovabili.

5. Le candidature per la carica di consigliere di amministrazione sono presentate entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di un avviso pubblico predisposto dall'Autorità, di cui è data altresì tempestiva notizia nei siti internet della medesima Autorità e della società RAI-Radiotelevisione Spa.

6. Ciascun candidato deve allegare alla domanda il proprio curriculum vitae e un elaborato sulla propria visione strategica del servizio pubblico radiotelevisivo, in riferimento alle aree di competenza di cui alle lettere a), b) e c) del comma 10, concernente rispettivamente:

a) lo sviluppo dei mercati, con particolare riferimento alla commercializzazione del prodotto audiovisivo nazionale verso l'estero;

b) la qualità, i valori ispiratori e l'identità culturale della programmazione del servizio pubblico radiotelevisivo;

c) lo sviluppo tecnologico, con particolare riferimento all'integrazione dei mezzi di comunicazione e alle diverse modalità di fruizione dei contenuti audiovisivi.

7. I criteri per la redazione dei curricula e degli elaborati sono definiti nell'avviso pubblico di cui al comma 5.

8. L'Autorità cura la pubblicazione dei curricula e degli elaborati nel proprio sito internet.

9. Non possono essere candidati alla carica di consigliere i soggetti che nei sette anni precedenti alla nomina abbiano ricoperto cariche di governo o cariche politiche elettive a qualunque livello, ovvero incarichi o uffici di rappresentanza nei partiti politici, né i soggetti che si trovino in una delle seguenti situazioni:

a) stato di interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;

b) stato di interdizione legale ovvero temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, o comunque alcuna delle situazioni indicate nell'articolo 2382 del codice civile;

c) assoggettamento a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;

d) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro quinto del codice civile, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;

e) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

f) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni.

10. I consiglieri sono scelti secondo i criteri di professionalità individuati nelle seguenti aree di competenza:

a) due componenti con competenze economico-giuridiche, che abbiano maturato esperienza dirigenziale almeno triennale presso imprese pubbliche o private, enti o istituti di ricerca pubblici o privati operanti a livello nazionale o internazionale, nei settori della radiotelevisione e delle reti di comunicazione elettronica;

b) due componenti dell'area della produzione audiovisiva, che abbiano maturato esperienza dirigenziale almeno quinquennale nelle attività di capo progetto, ideatore o conduttore di programmi radiotelevisivi afferenti ai generi predeterminati di cui al vigente Contratto nazionale di servizio stipulato tra il Ministero e la società RAI-Radiotelevisione Spa;

c) un componente con competenze tecnico-scientifiche che abbia maturato esperienza dirigenziale almeno triennale presso imprese pubbliche o private, enti o istituti di ricerca pubblici o privati operanti a livello nazionale o internazionale, nei settori della radiotelevisione, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, della convergenza dei mezzi di comunicazione, delle reti di comunicazione elettronica.

11. Entro trenta giorni dal termine per la presentazione delle candidature, l'Autorità pubblica nel proprio sito internet l'elenco dei candidati che soddisfano le condizioni di cui ai commi 6, 9 e 10 e procede al sorteggio di due nominativi per l'area di competenza di cui alla lettera a), di due nominativi per l'area di competenza di cui alla lettera b) e di un nominativo per l'area di competenza di cui alla lettera c) del citato comma 10.

12. Le Commissioni parlamentari competenti procedono senza indugio all'audizione dei soggetti sorteggiati ai sensi del comma 11, ai fini della valutazione dell'elaborato sulla visione strategica del servizio pubblico radiotelevisivo, secondo le diverse aree di competenza. Le Camere determinano, nell'ambito della loro autonomia, le forme di pubblicità delle audizioni.

13. Qualora una Commissione parlamentare di cui al comma 12, con la maggioranza dei due terzi dei componenti, esprima un parere contrario su un soggetto audìto, l'Autorità procede all'estrazione di un nuovo nominativo nell'ambito della medesima area di competenza. Le Commissioni parlamentari indicono una nuova audizione, fatto salvo quanto stabilito dal comma 14.

14. Decorso il termine di trenta giorni dall'inizio della procedura di cui ai commi 12 e 13, il Ministro dell'economia e delle finanze nomina, con proprio decreto, consiglieri di amministrazione i cinque candidati estratti, anche se non audìti.

15. Il Ministro dell'economia e delle finanze può indicare, nel decreto di cui al comma 14, il presidente del consiglio di amministrazione. In mancanza di tale indicazione, il presidente è eletto dal consiglio di amministrazione.

16. A pena di decadenza, le cariche di consigliere e di presidente del consiglio di amministrazione sono incompatibili con qualunque altro ufficio pubblico o privato, incarico elettivo o di rappresentanza nei partiti politici, attività professionale, di consulenza ovvero con l'esistenza di qualunque interesse, diretto o indiretto, nelle imprese operanti nel settore delle comunicazioni, dell'audiovisivo, della pubblicità e in qualunque altro settore relativo alla fornitura e alla somministrazione di beni e servizi alla società RAI-Radiotelevisione italiana Spa o alle società collegate».

Art. 3.

(Organizzazione, amministrazione e trasparenza della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa)

1. Al titolo VIII del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come da ultimo modificato dall'articolo 2 della presente legge, è aggiunto, in fine, il seguente articolo:

«Art. 49-bis. -- (Organizzazione e amministrazione della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa). -- 1. Il consiglio di amministrazione della società RAI-Radiotelevisione Spa, oltre alle funzioni attribuite dal codice civile e dal comma 3, coerentemente con le linee-guida adottate d'intesa dall'Autorità e dal Ministro dello sviluppo economico e con le disposizioni del contratto di servizio, svolge la funzione di indirizzo strategico della società in relazione allo sviluppo e alla commercializzazione del prodotto audiovisivo nazionale sul mercato internazionale, allo sviluppo del portale della società RAI-Radiotelevisione Spa e alla fruizione dei relativi contenuti attraverso i nuovi dispositivi e piattaforme, alla qualità e alle esigenze culturali della programmazione del servizio pubblico radiotelevisivo.

2. L'amministratore delegato è eletto con deliberazione del consiglio di amministrazione. Nella deliberazione sono stabiliti l'estensione della delega, i criteri e le modalità del suo esercizio, nonché le modalità di revoca.

3. Il consiglio di amministrazione:

a) approva il piano strategico e finanziario e il bilancio di esercizio;

b) assegna annualmente le risorse economiche alle diverse aree di attività aziendale;

c) determina le linee editoriali e le direttive generali della programmazione radiotelevisiva nell'ambito delle prescrizioni dell'atto di concessione e del contratto di servizio, nonché degli indirizzi strategici definiti ai sensi del comma 1;

d) nomina i dirigenti di primo e di secondo livello nonché i direttori di rete e delle testate giornalistiche, con le modalità di cui al comma 5;

e) nomina i dirigenti esterni, con le modalità di cui ai commi 5 e 6, nel limite del 2 per cento della dotazione organica dei dirigenti;

f) approva gli atti e i contratti aziendali aventi carattere strategico, nonché tutti gli altri atti e i contratti attinenti alla gestione della società che, anche complessivamente nell'ambito di più esercizi, comportino oneri finanziari di importo superiore a 2.582.284,50 euro;

g) approva i piani annuali di trasmissione e di produzione dell'azienda e le variazioni che si rendano necessarie;

h) approva i progetti di fusione e scissione delle società partecipate;

i) approva l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie;

l) approva il Piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale di cui al comma 9.

4. Non possono essere delegate le funzioni di cui alle lettere a), c), f) e l) del comma 3.

5. Ai fini del conferimento degli incarichi di cui alle lettere d) ed e) del comma 3, il consiglio di amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso nel sito internet della società RAI-Radiotelevisione Spa, il numero e la tipologia dei posti di funzione dirigenziale disponibili nella dotazione organica, gli obiettivi e i criteri generali di scelta. Il consiglio di amministrazione acquisisce le disponibilità degli interessati ed effettua la scelta fra soggetti in possesso di particolare e comprovata qualificazione professionale e di specifiche competenze attinenti all'incarico da assegnare.

6. Gli incarichi di cui alla lettera e) del comma 3 sono conferiti a tempo determinato e in ogni caso cessano, fatta salva una durata inferiore, decorsi sessanta giorni dalla scadenza del mandato del consiglio di amministrazione che li ha conferiti.

7. Il presidente ha la rappresentanza legale della società ed esercita i relativi poteri. Oltre alle funzioni connesse alla carica di componente del consiglio di amministrazione, il presidente:

a) convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri;

b) tiene i rapporti con l'assemblea degli azionisti;

c) convoca l'assemblea degli azionisti, in esecuzione della deliberazione del consiglio di amministrazione.

8. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2381 del codice civile, al presidente non possono essere conferite deleghe di gestione e di amministrazione della società.

9. Il consiglio di amministrazione, entro tre mesi dal suo insediamento, approva, su proposta dell'amministratore delegato, il Piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale. Il Piano prevede le forme più idonee per rendere conoscibili alla generalità degli utenti, in regola con il pagamento del canone o che ne sono legalmente esenti:

a) i singoli atti e le informazioni sull'attività complessivamente svolta dal consiglio di amministrazione, salvi casi particolari di riservatezza adeguatamente motivati;

b) i dati relativi agli investimenti totali destinati ai prodotti audiovisivi nazionali e ai progetti di co-produzione internazionale;

c) le informazioni sui curricula e i compensi lordi percepiti dai dirigenti, dai collaboratori e dai consulenti, così come definite e richieste dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri -- Dipartimento della funzione pubblica;

d) i criteri e le modalità per le assegnazioni di lavori e forniture di qualsiasi tipologia;

e) i dati risultanti dalla verifica del gradimento della programmazione generale e specifica della società, nell'ambito di un costante dialogo e interscambio con l'utenza, in particolare ai fini del perseguimento degli obiettivi di servizio pubblico normativamente prescritti.

10. Ai consiglieri di amministrazione della società RAI-Radiotelevisione Spa si applica il limite massimo retributivo di cui all'articolo 23-bis, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.

11. Al personale e ai consulenti della società RAI-Radiotelevisione Spa si applica il limite massimo retributivo di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

12. L'assemblea della società dispone la revoca e l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori della società in conformità al parere favorevole delle commissioni parlamentari competenti espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti.

13. In caso di revoca, dimissioni o impedimento permanente dell'amministratore delegato o di un altro membro del consiglio di amministrazione, si procede alla sua sostituzione, nell'ambito della medesima area di competenza, attraverso la procedura definita dall'articolo 49, commi da 11 a 15».

Art. 4.

(Verifica dell'adempimento delle finalità e degli obblighi del servizio pubblico radiotelevisivo)

1. Il comma 9 dell'articolo 48 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è sostituito dal seguente:

«9. L'Autorità dà conto dei risultati del controllo nella relazione annuale, dedicando in ogni caso autonoma rilevanza alla verifica dei risultati concernenti:

a) lo sviluppo e la commercializzazione del prodotto audiovisivo nazionale verso l'estero;

b) l'innovazione tecnologica, con particolare riguardo allo sviluppo del portale della società RAI-Radiotelevisione Spa e alla fruizione dei contenuti audiovisivi sui dispositivi e sulle piattaforme esistenti;

c) la qualità e le esigenze culturali della programmazione del servizio pubblico radiotelevisivo».

Art. 5.

(Soppressione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e abrogazione di norme)

1. Gli articoli 5, 11 e 14 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428, e successive modificazioni, sono abrogati.

2. La Commissione per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, prevista e disciplinata dalla legge 14 aprile 1975, n. 103, è soppressa.

3. Le Commissioni parlamentari competenti possono convocare, secondo le norme dei regolamenti parlamentari, i componenti del consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo per la verifica del rispetto dei princìpi che regolano lo svolgimento del medesimo servizio.

4. Le competenze attribuite dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi sono trasferite all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

5. Fino all'entrata in vigore di apposita legge di riordino dell'accesso al mezzo radiotelevisivo, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con proprio regolamento, ne disciplina le modalità, sulla base dei princìpi di cui all'articolo 6, terzo comma, lettere a), b) e c), della legge 14 aprile 1975, n. 103, e successive modificazioni.

6. La lettera d) del comma 2 dell'articolo 45 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è abrogata.

PETIZIONE N. 443

Presentata dal signor Salvatore Acanfora

Il Signor Salvatore Acanfora di Bari, chiede l'abolizione del canone di abbonamento alla Rai TV.

PETIZIONE N. 545

Presentata dal signor Salvatore Acanfora

Il Signor Salvatore Acanfora di Bari, chiede l'integrazione del Consiglio di amministrazione della Rai TV con un consigliere in rappresentanza degli abbonati.

PETIZIONE N. 670

Presentata dal signor Fabio Ratto Trabucco

Il Signor Fabio Ratto Trabucco di Chiavari (GE), chiede nuove norme in materia di disciplina del sistema delle comunicazioni audiovisive e sulla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.

PETIZIONE N. 1125

Presentata dal signor Salvatore Acanfora

Il Signor Salvatore Acanfora di Bari, chiede la parziale abolizione della pubblicità nelle trasmissioni della Rai TV.

PETIZIONE N. 1282

Presentata dal signor Salvatore Acanfora

Il Signor Salvatore Acanfora di Bari, chiede la privatizzazione della Rai TV.