• Testo INTERPELLANZA

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Atto a cui si riferisce:
C.2/01034 come è noto, il Governo non ha inteso rinnovare per tutto il 2015 la sospensione dell'esecuzione degli sfratti per finita locazione nei confronti di nuclei familiari in possesso di determinati...



Atto Camera

Interpellanza urgente 2-01034presentato daMORASSUT Robertotesto diMartedì 14 luglio 2015, seduta n. 461

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per sapere – premesso che:
come è noto, il Governo non ha inteso rinnovare per tutto il 2015 la sospensione dell'esecuzione degli sfratti per finita locazione nei confronti di nuclei familiari in possesso di determinati requisiti: reddito familiare non superiore a 27 mila euro e contemporaneamente la persistenza di gravi fragilità quali presenza di minori, anziani ultra sessantacinquenni portatori di handicap gravi, malati terminali;
fortissime sono state le proteste delle organizzazioni degli inquilini che hanno svolto, nel corso della conversione in legge del decreto cosiddetto «mille proroghe» iniziative, anche presso la Camera dei Deputati, come per esempio quella promossa dall'Unione inquilini il 20 gennaio 2015 a Piazza Monte Citorio;
tuttavia, in sede di conversione del decreto-legge in materia di differimento termini (decreto-legge n. 192 del 2014) è stato inserito il comma 10-bis dell'articolo 8 che ha previsto quanto segue: «10-bis, Nelle more dell'attuazione, per l'annualità 2015, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 11, comma 5, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, e dell'effettiva attribuzione delle risorse alle regioni, e comunque fino al centoventesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine di consentire il passaggio da casa a casa per i soggetti interessati dalle procedure esecutive di rilascio per finita locazione di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, il competente giudice dell'esecuzione, su richiesta della parte interessata, può disporre la sospensione dell'esecuzione di dette procedure»;
la norma sostanzialmente dispone, pertanto, che i nuclei familiari, con i limiti di reddito e le condizioni di fragilità suddette, al fine di consentire loro il passaggio da casa a casa, possano godere di contributi economici previsti dal succitato decreto del Ministro dei trasporti, relativo al cosiddetto fondo sociale affitti, e, nelle more di tale erogazione, possano avere dal giudice competente, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, ovvero entro il 27 giugno 2015, una sospensione delle procedure di esecuzione;
il previsto decreto ministeriale, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 6 marzo 2015, ha stabilito che:
a) una quota non superiore al 25 per cento delle risorse ripartite alle regioni per il fondo sociale affitti relativo al 2015, di complessivi 100 milioni, sia riservata a detti nuclei familiari, «promuovendo prioritariamente la sottoscrizione di contratti a canone concordato»;
b) entro 30 giorni (quindi entro il 5 aprile 2015) i comuni avrebbero dovuto comunicare alle regioni il numero dei provvedimenti esecutivi di rilascio per finita locazione per i soggetti interessati; in possesso dei requisiti di reddito e delle condizioni di fragilità stabiliti;
c) entro i successivi 30 giorni (pertanto entro il 5 maggio 2015) le regioni avrebbero dovuto provvedere al riparto delle disponibilità e all'erogazione delle risorse statali trasferite;
le suddette procedure prevedono tempistiche serrate al fine di permettere che la scadenza del 27 giugno non provochi episodi di esecuzioni forzata ai danni dei detti soggetti con redditi bassi e gravi fragilità familiari, senza che siano precedentemente messi in campo quei strumenti economici che consentano di attuare la previsione fondamentale della norma: «consentire il passaggio da casa a casa»;
il loro rigoroso rispetto è pertanto necessario, anche al fine di prevenire gravi condizioni di disagio nelle aree metropolitane e nelle altre città, già interessate in questi anni da un fenomeno generale di incremento degli sfratti (in particolare per la causale della morosità) molto elevato e che mette gravemente a repentaglio la coesione sociale –:
quanti e quali siano i comuni che hanno comunicato alle regioni gli elenchi dei soggetti in possesso dei requisiti per godere dei contributi previsti dalla norma legislativa in questione, sulla base dei fondi ripartiti alle regioni con il succitato decreto;
quali e quante siano le regioni che hanno, conseguentemente, provveduto al riparto delle risorse disponibili e all'erogazione delle risorse statali trasferite;
in quanti e quali comuni siano stati erogati i contributi ovvero tali procedure siano in corso di svolgimento;
quanti nuclei familiari abbiano, a tutt'oggi, usufruito concretamente di detto contributo e conseguentemente quanti nuovi contratti a canone concordato siano stati sottoscritti a favore dei suddetti nuclei familiari;
se non ritenga necessario, infine, al fine di prevenire conseguenze gravi nella coesione sociale e per garantire il rispetto della finalità della norma legislativa in questione, intervenire con un provvedimento di urgenza, al fine di prolungare il termine stabilito dal suddetto comma 10-bis dell'articolo 8 della legge 11 del 2015, rendendolo quantomeno coincidente con la concreta erogazione del contributo ai nuclei familiari e l'effettivo completamento del percorso previsto del passaggio da casa a casa.
(2-01034) «Morassut, Cinzia Maria Fontana».