• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.5/06049 il decreto legislativo n. 22 del 4 marzo 2015, emanato in attuazione di quanto disposto darla legge 10 dicembre 2014 n. 183, prevede, a partire dal 1o maggio 2015 l'introduzione della Naspi...



Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-06049presentato daCHIMIENTI Silviatesto diMercoledì 15 luglio 2015, seduta n. 462

CHIMIENTI, TRIPIEDI, COMINARDI, LOMBARDI, DALL'OSSO e CIPRINI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali . — Per sapere – premesso che:
il decreto legislativo n. 22 del 4 marzo 2015, emanato in attuazione di quanto disposto darla legge 10 dicembre 2014 n. 183, prevede, a partire dal 1o maggio 2015 l'introduzione della Naspi (nuova assicurazione sociale per l'impiego), la nuova indennità di disoccupazione che andrà a sostituire le precedenti forme di sostegno Aspi e mini-Aspi;
in caso di disoccupazione involontaria, può chiedere il sussidio chi si trova in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 181 del 2000 e successive modificazioni e dunque chi possa far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione e chi abbia trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione;
la Naspi è riconosciuta, inoltre, anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro come da procedura di cui all'articolo 7 della legge numero 604 del 1966, modificato dal comma 40 dell'articolo 1 della legge n. 92 del 2012;
gli svantaggi rispetto al precedente ammortizzatore sociale Aspi sono molteplici, ma tra questi si riscontrano i seguenti;
l'assegno di disoccupazione della Naspi viene decurtato più velocemente rispetto alla vecchia Aspi, in quanto subisce una riduzione del 3 percento al mese dal quarto mese di fruizione e, nel caso in cui si percepisca l'indennità per 16 mesi si ottiene una penalizzazione del 39 percento;
nel calcolo della nuova Naspi non vengono tenuti in considerazione i periodi contributivi che, nell'arco dei 4 anni precedenti al momento di disoccupazione, hanno già dato luogo ad assegni di disoccupazione;
dal 2016 la Naspi sostituirà anche l'indennità di mobilità, prevista oggi per le aziende più grandi. In questo caso la durata massima dell'indennità di mobilità (che varia in base all'età del lavoratore) di 36 mesi sarà comunque ridotta a un'indennità massima di 24 mesi;
è previsto un tetto per i contributi figurativi ottenibili durante la fruizione della Naspi, mentre per la Aspi tale tetto non era previsto. I contributi figurativi che possono essere ottenuti corrispondono a un importo massimo di 1,4 volte l'importo massimo dell'Aspi;
con messaggio Inps n. 4334 del 25 giugno 2015, si apprende che. «[...]La procedura di calcolo e pagamento della prestazione è attualmente in corso di sperimentazione presso le Sedi pilota. La stessa, infatti, ha necessitato di importanti implementazioni rispetto alla precedente procedura di liquidazione disoccupazione ASPI [...]»;
il messaggio termina avvisando che: «La procedura di liquidazione della Naspi sarà rilasciata in versione definitiva per tutte le strutture territoriali entro il 15 luglio 2015»;
ai già succitati svantaggi si va, quindi, ad aggiungere quello della lungaggine burocratica della pubblica amministrazione che farà slittare di almeno 3 mesi l'erogazione dell'ammortizzatore sociale, nonostante questo diventi, per il lavoratore rimasto disoccupato, di primaria importanza per il proprio sostentamento e quello della sua famiglia;
si elude, in questo modo, l'articolo 38 della Costituzione che sancisce: «Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortuni, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria»;
la fase di sperimentazione per la procedura di calcolo e per il pagamento della prestazione è stato sufficientemente esteso –:
quali urgenti iniziative intenda intraprendere il Ministro interrogato per ovviare al grave problema del ritardo dell'erogazione dell'ammortizzatore sociale Naspi, di cui in premessa. (5-06049)