• Testo RISOLUZIONE IN COMMISSIONE

link alla fonte scarica il documento in PDF

Atto a cui si riferisce:
C.7/00736 premesso che: l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, AGEA, è stata istituita con il decreto legislativo del 27 maggio 1999, n. 165 (a norma dell'articolo 11 della legge del 15...



Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-00736presentato daZACCAGNINI Adrianotesto diMercoledì 15 luglio 2015, seduta n. 462

La XIII Commissione,
premesso che:
l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, AGEA, è stata istituita con il decreto legislativo del 27 maggio 1999, n. 165 (a norma dell'articolo 11 della legge del 15 marzo 1997, n. 59), successivamente modificato da una serie di interventi legislativi, in particolare l'articolo 12 del decreto-legge n. 95 del 2012, a sua volta modificato dall'articolo 1, comma 295 della legge di stabilità 2014;
con il decreto legislativo n. 165 del 1999, adottato nell'ambito del processo di decentramento amministrativo promosso dalla «legge Bassanini» è stata disposta la soppressione dell'azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, AIMA, la sua messa in liquidazione e l'istituzione dell'AGEA;
l'AGEA è ente di diritto pubblico non economico, sottoposto alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. L'agenzia è dotata di autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile;
l'AGEA è sottoposta al controllo della Corte dei conti quale ente cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. L'ultima relazione è relativa all'attività svolta nel triennio 2010-2013 del 23 maggio 2013;
l'Agenzia è subentrata dal 16 ottobre 2000 all'AIMA in tutti i rapporti attivi e passivi, nonché nella qualifica di organismo pagatore attribuito in precedenza all'AIMA;
l'Agenzia, in qualità di interlocutore e di responsabile nei confronti dell'Unione europea, esercita le funzioni di coordinamento degli organismi pagatori regionali, nonché altri compiti attribuiti dalla normativa europea (Regolamento di esecuzione n. 908 del 2014) e nazionale (articolo 3 del decreto legislativo n. 165 del 1999;
l'articolo 12, comma 7, del decreto-legge n. 95 del 2012 ha stabilito che l'Agenzia agisce come unico rappresentante dello Stato italiano nei confronti della Commissione Europea per tutte le questioni relative al Fondo europeo agricolo di Garanzia, FEAGA, ed al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, FEASR, ed è responsabile nei confronti dell'Unione europea degli adempimenti connessi alla gestione degli aiuti derivanti dalla Politica agricola comune, PAC, nonché degli interventi sul mercato e sulle strutture del settore agricolo, finanziati dal FEAGA e dal FEASR;
resta ferma la competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nella gestione dei rapporti con la Commissione europea afferenti alle attività di monitoraggio dell'evoluzione della spesa concernente la PAC, nonché alle fasi successive alla decisione di liquidazione dei conti adottata ai sensi della vigente normativa europea. In materia, l'agenzia assicura il necessario supporto tecnico al Mipaaf fornendo, altresì, gli atti dei procedimenti, l'agenzia ha, pertanto, il compito di prestare al Ministero il suo supporto tecnico;
l'articolo 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001 attribuisce alle regioni l'incarico di istituire servizi e organismi regionali (in possesso dei requisiti prescritti dai regolamenti comunitari) con le funzioni di organismo pagatore, spostando così a livello regionale la competenza sulla tenuta dei conti relativi ai finanziamenti FEAGA nel contempo riconoscendo all'Agenzia il ruolo di organismo di coordinamento;
le funzioni di coordinamento peraltro dovrebbero essere le sole, a regime, riconosciute all'Agenzia, che svolge anche la funzione di organismo pagatore dello Stato italiano per l'erogazione di aiuti, contributi e premi comunitari, disposti dall'Unione europea e finanziati dai Fondi agricoli, fino al momento in cui gli organismi pagatori istituiti dalle regioni entreranno nel pieno delle loro funzioni;
in Italia sono 11 gli organismi pagatori riconosciuti, di cui: otto operanti a livello regionale (Toscana, Emilia Romagna, Veneto, Calabria, Piemonte, Lombardia, provincia autonoma di Bolzano e provincia autonoma di Trento); due operanti a livello nazionale in relazione a specifiche misure (Ente nazionale risi per il settore risicolo e l'Agenzia delle dogane per le restituzioni alle esportazioni, SAISA); e l'AGEA che appunto svolge tale ruolo per le regioni che non hanno un proprio Organismo pagatore;
all'Agenzia compete anche il coordinamento degli organismi di supporto e, ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 99 del 2004 come novellato dall'articolo 7 della legge n. 34 del 2008 (legge comunitaria 2007), è l'autorità nazionale responsabile delle misure necessarie per assicurare l'osservanza delle normative comunitarie relative ai controlli di conformità alle norme di commercializzazione degli ortofrutticoli e delle banane, avvalendosi della società Agecontrol spa;
l'Agecontrol spa è una società costituita per lo svolgimento di attività di controllo, il cui portafoglio azionario è interamente posseduto dall'AGEA, che effettua per la stessa Agenzia i controlli di primo e di secondo livello nonché i controlli ex-post, volti ad accertare la realtà e la regolarità delle operazioni nell'ambito del sistema di finanziamento del FEAGA;
ai sensi del medesimo decreto legislativo n. 99 del 2004 (articolo 14, commi 9, 10 e 10-bis) AGEA gestisce il Sistema informativo agricolo nazionale, SIAN, con conseguente trasferimento delle connesse risorse finanziarie, umane e strumentali, allo scopo di semplificare gli adempimenti amministrativi e contabili a carico delle imprese agricole. AGEA può costituire una società a capitale misto pubblico-privato, con partecipazione pubblica maggioritaria, alla quale affidare lo sviluppo e la gestione del SIAN (è preposta la società del Sistema informativo nazionale per lo sviluppo dell'agricoltura, SIN spa; società costituita in applicazione della legge n. 231 dell'11 novembre 2005, è partecipata al 51 per cento dall'AGEA e il 49 per cento residuo fa capo alle società private, individuate mediante gara, che assicurano la fornitura dei servizi informatici ed ingegneristici);
agli organismi pagatori è anche concesso di stipulare convenzioni con centri autorizzati di assistenza agricola, CAA, istituiti dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative, o da loro associazioni, da associazioni dei produttori e dei lavoratori, da associazioni di liberi professionisti e dagli enti di patronato e di assistenza professionale. Con tali convenzioni i CAA possono ricevere l'incarico di effettuare le attività inerenti:
a) la tenuta e conservazione delle scritture contabili;
b) l'assistenza nella predisposizione delle dichiarazioni di coltivazione e di produzione, nella compilazione delle domande di ammissione a benefici comunitari, nazionali e regionali e nel controllo della regolarità formale delle dichiarazioni, anche attraverso l'immissione dei relativi dati nel sistema informativo, mediante utilizzo delle procedure del SIAN;
c) lo svolgimento di interrogazioni alle banche dati del SIAN per permettere la conoscenza dello stato di ciascuna pratica da parte dei propri associati;
d) l'accertamento e l'attestazione, nell'ambito delle competenze assegnate dalla legge, di fatti o circostanze di ordine meramente tecnico concernenti situazioni o dati certi relativi all'esercizio dell'attività di impresa;
per assicurare una maggiore fluidità procedurale al sistema dei pagamenti agli agricoltori, è stato anche attribuito agli organismi pagatori il potere di conferire immediata esigibilità alle domande di aiuti, presentate attraverso i centri autorizzati di assistenza agricola, rimanendo salvi i controlli comunitari e quanto stabilito dalle convenzioni stipulate tra i Centri e gli organismi pagatori;
di tutto rilievo è il compito attribuito all'Agenzia di segnalare al Ministro ed alle regioni l'inerzia o inadempienza degli organismi pagatori, così attivandosi le procedure sostitutive previste dall'articolo 5, comma 3 del decreto legislativo n. 112 del 1998;
le risorse destinate dallo Stato al sostegno delle imprese del comparto agroalimentare sono state negli ultimi anni fortemente ridotte, per effetto di una spending review a parere degli scriventi inefficace, che ha finito per colpire prevalentemente le dotazioni rivolte agli investimenti e all'innovazione, senza incidere in modo significativo su alcuni nodi decisivi della spesa corrente;
in questo contesto la riforma dell'Agenzia costituisce indubbiamente una priorità di azione, rivolta a soddisfare una pluralità di esigenze, tutte riconducibili alla finalità di rendere più efficienti i servizi resi alle imprese del settore agricolo e qualificare la spesa pubblica di settore;
è necessario e non più differibile procedere alla immediata ristrutturazione e razionalizzazione del sistema di erogazione degli aiuti comunitari in agricoltura, completando il trasferimento al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle funzioni di coordinamento del sistema degli organismi pagatori in agricoltura, così da mantenere in capo all'AGEA le sole funzioni di organismo pagatore;
tale percorso era stato avviato dall'articolo 12 della legge del 7 agosto 2012, n. 135 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge del 6 luglio 2012, n. 95, che, tuttavia, per le caratteristiche e l'urgenza dell'intervento, non avevano proceduto ad un organico e meditato riordino del complesso delle attività di coordinamento, alle quali si deve invece porre mano in vista delle imminenti attività di applicazione della riforma della Politica agricola comune 2014-2020,

impegna il Governo:

a trasferire in capo ad Agea le competenze degli altri due organismi pagatori, Ente nazionale risi per il settore risicolo e l'Agenzia delle dogane per le restituzioni alle esportazioni, SAISA, al fine di razionalizzare il sistema dei pagamenti in un unico ente pagatore nazionale;
a completare in modo organico il trasferimento delle funzioni e delle competenze attualmente detenute, direttamente e indirettamente, dall'Agea al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, lasciando all'Agenzia il solo compito di organismo pagatore nazionale.
(7-00736) «Zaccagnini, Franco Bordo».