• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
S.0/01977/001/ ... in sede di esame dell'Atto Senato 1977 - "Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali"; premesso...



Atto Senato

Ordine del Giorno 0/1977/1/05 presentato da ORNELLA BERTOROTTA
martedì 14 luglio 2015, seduta n. 426

Il Senato,
in sede di esame dell'Atto Senato 1977 - "Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali";
premesso che:
l'articolo 14 rubricato Clausola di salvaguardia, sancisce "All'articolo 1, comma 632, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: ''30 giugno 2015'' sono sostituite dalle parole: ''30 settembre 2015''";
l'articolo 14 differisce dal 30 giugno al 30 settembre 2015 il termine - previsto dall'articolo 1, comma 632, della legge di stabilità per il 2015 (legge n. 190 del 2014) per l'eventuale adozione del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo e dell'aliquota sul gasolio usato come carburante in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 1.716 milioni di euro a decorrere dal 2015;
l'incremento delle accise sui carburanti era stato previsto quale clausola di salvaguardia da attivare per l'eventualità del mancato rilascio, da parte del Consiglio UE, delle misure di deroga previste dall'articolo 395 della direttiva 2006/1117CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 629, lettera a), numero 3), capoverso d-quinquies), e lettera b) della legge di stabilità per l'anno 2015;
considerato che:
l'art. 1, comma 629, lettera a), n. 3) capoverso d-quinquies della legge 190/2014) ha introdotto il meccanismo del c.d. reverse charge alle cessioni di beni effettuate nei confronti di ipermercati (codice di attività 47.11.1), supermercati (codice di attività 47.11.2) e discount alimentari (codice di attività 47.11.3);
l'art. 1, comma 629, lettera b), invece, ha previsto che per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di enti pubblici per le quali gli stessi non sono debitori IVA, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con apposito Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (c.d. split payment);
considerato ancora che:
con riferimento al meccanismo dello split payment, l'articolo 1, comma 632 della legge di stabilità: per l'anno 2015 ha disposto che, nelle more del rilascio della misura di deroga, dette disposizioni trovano comunque applicazione per le operazioni per le quali l'imposta sul valore aggiunto è esigibile a partire dal 1º gennaio 2015;
la relazione tecnica ha precisato che in casa di attivazione della clausola di salvaguardia le aliquote delle accise saranno determinate in misura tale da realizzare gli obiettivi di gettito scontati in bilancio, assicurando l'invarianza dei saldi di finanza pubblica;
all'introduzione del meccanismo del reverse charge nel settore della grande distribuzione ed allo split payment la pertinente RT ha associato rispettivamente un recupero di gettito pari a 728 mln di euro ed euro e 988 mln di euro, a regime ed a partire dal 2015;
la clausola di salvaguardia, nel delineare l'obiettivo finanziario a garanzia del quale è posta, tiene infatti conto degli effetti finanziari complessivi delle due misure per l'eventualità in cui non dovessero essere concesse dal Consiglio UE le rispettive misure di deroga;
nell'ambito della procedura prevista dall'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE la Commissione, nella comunicazione al Consiglio del 22 maggio 2015 si è opposta alla richiesta italiana di concedere la misura di deroga necessaria per l'applicazione del reverse charge alle forniture riguardanti la grande distribuzione, configurandosi quindi il rischio concreto che la clausola possa essere attivata per la parte in questione;
rilevato che:
dal 1º gennaio 2015 l'aliquota di accisa sulla benzina è pari a 728,40 euro per mille litri e quella sul gasolio usato come carburante a 617,40 euro per mille litri;
un ulteriore aumento delle accise sui carburanti (benzina, benzina con piombo e gasolio usato come carburante) per il periodo dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, potrebbe essere disposto con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane da adottare entro il 31 dicembre 2016, in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 220 milioni di euro per l'anno 2017 e a 199 milioni di euro per l'anno 2018;
si impegna il Governo:
ad adottare, nelle more dell'attuazione del presente provvedimento, le opportune iniziative volte ad evitare l'aumento delle accise sui carburanti, provvedendo ad abrogare la disposizione sullo split payment che contrasta palesemente con le norme comunitarie ed appare enormemente e gravemente pregiudizievole nei confronti delle piccole e medie imprese.
(0/1977/1/5)
BERTOROTTA, MANGILI, LEZZI