• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE

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Atto a cui si riferisce:
C.3/00258 l'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 ha introdotto il tributo comunale sui rifiuti e servizi (Tares), in sostituzione della...



Atto Camera

Interrogazione a risposta orale 3-00258presentato daTENTORI Veronicatesto diLunedì 5 agosto 2013, seduta n. 65

TENTORI, OLIVERIO, TARICCO, CARRA, CENNI, COVA, ANTEZZA, ZANIN, PASTORINO, GUERRA, GADDA, LORENZO GUERINI, FRAGOMELI, TERROSI e VALIANTE. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare . — Per sapere – premesso che:
l'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 ha introdotto il tributo comunale sui rifiuti e servizi (Tares), in sostituzione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (Tarsu) e della tariffa di igiene ambientale (Tia);
la Tares nelle intenzioni del legislatore andrà a coprire i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, ma anche i costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni;
come previsto dall'articolo 14, comma 9 del citato decreto legge n. 201 del 2011 la Tares sarà messa in relazione principalmente all'unità di superficie dell'immobile, collegando in questo modo la tassa sui rifiuti non tanto alla quantità di rifiuti prodotti, quanto piuttosto ad elementi di natura patrimoniale;
la tassazione, così come disposto dal comma 11 del citato articolo 14, dovrà assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio; all'importo in tal modo determinato, in base al comma 13 si applicherà una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato per i costi indivisibili dei comuni, che può essere aumentata, mediante delibera comunale, fino a 0,40 euro, e che si sovrappone in parte alla voce «servizi indivisibili» già presente nell'Imu;
l'impianto della nuova Tares basato su elementi meramente patrimoniali desta preoccupazione per l'assenza di raccordo al quantitativo di rifiuti prodotti e avviati a smaltimento, distorcendo, di fatto, il meccanismo di tariffa correlata ad un servizio, in cui la tariffa sia commisurata a quantità e qualità dei rifiuti prodotti; anche l'Associazione nazionale comuni italiani (Anci) ha criticato la nuova tariffazione chiedendo una revisione e un ripensamento del prelievo locale;
l'attuale formulazione della Tares penalizza, inoltre, in modo incisivo alcuni settori produttivi, quali ad esempio, le aziende che operano nel settore florovivaistico, in particolare i «garden center»; infatti questi esercizi che coltivano piante ed espongono le produzioni in serre attrezzate e spazi aperti al pubblico, hanno superfici che possono andare da 5.000 metri quadrati a 30.000 metri quadrati, e conseguentemente la tariffa annuale di detti esercizi — basata soprattutto su elementi di natura patrimoniale — risulterebbe essere molto elevata senza che a tale esborso corrisponda l'erogazione di un servizio. Infatti, poiché lo scopo della Tares è quello di far pagare i costi del servizio prestato dai comuni, si segnala che, mentre i piccoli negozi di vicinato smaltiscono tutti i loro rifiuti col servizio comunale, i garden normalmente non utilizzano il servizio e si occupano direttamente dello smaltimento;
inoltre, il settore florovivaistico, denuncia un'ambiguità normativa che consentirebbe ai comuni di estendere l'applicazione della Tares anche alle serre di produzione, ossia alle strutture delle aziende agricole florovivaistiche, che invece ne sono esenti in quanto produttrici di rifiuti speciali;
le aziende agricole operanti nel settore florovivaistico sono molto preoccupate sull'impatto che avrà la nuova Tares anche con riguardo alle disposizioni che ciascun comune definirà in merito alle esenzioni, alle riduzioni e alle esclusioni per i fabbricati rurali abitativi e strumentali all'attività agricola;
saranno pesanti le implicazioni soprattutto in termini economici e finanziari che l'entrata in operatività del nuovo tributo comunale porrà a carico sia dei cittadini, con un aumento della tassazione sui rifiuti del 15/20 per cento, ma anche e soprattutto del sistema imprenditoriale, il cui aggravio medio secondo i dati di Confcommercio, sempre in termini di tariffe sui rifiuti, raggiungerà il 290 per cento;
le attività imprenditoriali del settore florovivaistico, che hanno una diffusione nazionale e contribuiscono a creare occupazione producendo ricchezza e sviluppo economico, potrebbero trovarsi in grave difficoltà a causa delle norme in commento che rappresenterebbero un'ulteriore e insostenibile aggravio impositivo che metterebbe a repentaglio il futuro di molte imprese agricole –:
se sia intenzione del Governo promuovere una revisione del nuovo tributo comunale sui rifiuti e servizi (Tares) per conciliare il principio della universalità dei servizi pubblici con un adeguato e più equo sistema di tassazione, basato non solo su elementi meramente patrimoniali ma sulla differenziazione delle tariffe in base al tipo di attività, alla quantità e alla qualità dei rifiuti prodotti;
se, in considerazione delle peculiarità del settore primario e delle considerazioni in premessa, il Governo intenda assumere iniziative per chiarire la non imponibilità ai fini della Tares dei fabbricati rurali strumentali destinati alle attività agricole e alle attività connesse, quali ad esempio rimesse, ricoveri degli attrezzi, magazzini, fienili, cantine, serre, proponendo soluzioni alternative in grado di scongiurare la chiusura di importanti attività imprenditoriali. (3-00258)