• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE

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Atto a cui si riferisce:
S.3/02080 CERVELLINI, PETRAGLIA, URAS, MUSSINI, VACCIANO, MOLINARI, ORELLANA, BIGNAMI, BENCINI, MASTRANGELI - Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e...



Atto Senato

Interrogazione a risposta orale 3-02080 presentata da MASSIMO CERVELLINI
mercoledì 15 luglio 2015, seduta n.484

CERVELLINI, PETRAGLIA, URAS, MUSSINI, VACCIANO, MOLINARI, ORELLANA, BIGNAMI, BENCINI, MASTRANGELI - Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e dell'interno - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

la società Invitalia, Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA, di proprietà del Ministero dell'economia e delle finanze, ha pubblicato un bando di gara per la cessione della partecipazione societaria dei porti pari al 100 per cento di "Marina di Portisco SpA", al 100 per cento di "Trieste Navigando Srl", al 51 per cento di "Porto delle Grazie Srl", al 49 per cento di "Porto Turistico di Capri SpA", al 32 per cento di "Marina d'Arechi SpA";

in relazione al 51 per cento della società "Porto delle Grazie Srl", definito come "Lotto n. 3", l'art. 4 del bando prevede che il 51 per cento del capitale sociale di "Porto delle Grazie Srl" è «costituito da n. 1 (uno) quote, del valore contabile unitario di €. 60.690,00 (sessantamilaseicentonovanta/00), salvo quanto indicato in "data room", in merito ai limiti di acquisto da parte di soggetti privati»;

l'art. 6 del bando medesimo prevede che «il singolo lotto offerto non è frazionabile», per cui ogni singolo lotto non può essere frazionato in due o più quote;

ai sensi dall'art. 10 del bando i termini per la presentazione delle domande e della documentazione per la partecipazione e l'accesso al "data room" scadevano alle ore 14 del 22 maggio 2015;

le autorizzazioni all'accesso al data room per le aziende partecipanti venivano fissate per il successivo 29 maggio;

in data 9 giugno Invitalia comunicava ai soggetti che avevano manifestato interesse all'acquisizione dei lotti di quote societarie possedute dall'agenzia, che nel data room era stata inserita ulteriore documentazione, tra cui i modelli "Offerta economica soggetti privati" e "Offerta economica soggetti pubblici";

tali modelli presentavano data di redazione il 23 maggio (rispettivamente alle ore 13:36 il primo e alle ore 13:37 il secondo) ma non risultavano presenti in data room in data antecedente il 9 giugno;

solo dopo il 9 giugno, ossia dopo la comunicazione inviata a mezzo PEC, i partecipanti hanno potuto visionare i citati documenti ed avere conoscenza che, con riferimento al lotto 3 (51 per cento di Porto delle Grazie Srl) è stata successivamente fissata una riserva, nella misura del 31 per cento, a favore di enti e/o imprese pubbliche, restando limitata ai soggetti privati la rimanente quota del 20 per cento;

considerato che:

il bando di offerta prevedeva espressamente, come ricordato, all'art. 6 che «Il singolo Lotto offerto non è frazionabile e, pertanto, può essere formulata esclusivamente un'offerta di acquisto per l'intero Lotto» e, solo successivamente alla pubblicazione del bando e successivamente alla scadenza dei termini per richiedere l'accesso al data room (22 maggio 2015 ore 14:00), accesso la cui visione, per espressa previsione del bando, è consentita unicamente ai concorrenti che avevano presentato formale richiesta e ottenuta specifica autorizzazione, si è resa nota la suddivisione dell'intero lotto n. 3 (pari al 51 per cento delle quote della società Porto delle Grazie Srl) in 2 diverse frazioni (di cui una quota pari al 31 per cento riservata agli enti pubblici); invero, i modelli di "Offerta economica soggetti privati" e di "Offerta economica soggetti pubblici", come già ricordato, sono stati redatti in data 23 maggio, rispettivamente alle ore 13:26 il primo e alle ore 13:37 il secondo;

il comportamento tenuto dall'agenzia nazionale, oltre a modificare le condizioni generali (di cui all'art. 6) fissate ed esplicitate dal medesimo ente nel bando, tende a modificare a parere degli interroganti, solo dopo aver avuto conoscenza dei soggetti realmente interessati alla gara, i requisiti generali di partecipazione alla procedura di alienazione del lotto n. 3;

tale circostanza, inoltre, evidenzia che l'aver reso nota la riserva in favore degli enti pubblici solo in data successiva alla scadenza dei termini per poter accedere al "data room" ha determinato nei fatti una limitazione dell'accesso alla gara: infatti altri enti e/o soggetti pubblici, ove conosciuta la riserva in loro favore della quota del 31 per cento, avrebbero potuto avere interesse alla partecipazione. Allo stesso modo altri soggetti privati, conosciuta la suddetta circostanza, che si concretizza in una diminuzione del valore contabile della quota acquistabile dai privati, non più pari al valore contabile unitario di 60.690 euro di cui alla quota del 51 per cento del capitale sociale di Porto delle Grazie Srl, avrebbero potuto decidere di partecipare alla gara;

la legge n. 296 del 2006, e successive modifiche e integrazioni, in relazione alla disciplina per la dismissione delle partecipazioni pubbliche, prevede, in particolare, che i Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti non possano detenere alcuna partecipazione societaria;

l'art. 3 del bando nell'elencazione degli allegati, non menziona il modello "Offerta economica 2" (unico atto che prevede il frazionamento del lotto n.3), pertanto, le previsioni di tale modello non possono essere considerate normative di bando, e conseguentemente il frazionamento del lotto n. 3 dovrebbe essere considerato come improduttivo di effetti, ciò anche in relazione alla già evidenziata infrazionabilità dei singoli lotti di cui all'art. 6 del medesimo bando,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno, ognuno nelle materie di propria competenza ed in ragione dei poteri loro riconosciuti dall'ordinamento, adottare o sollecitare l'adozione di provvedimenti urgenti di sospensione dell'avviata procedura, in attesa che si faccia chiarezza su quanto esposto;

se il Ministro dell'interno non ritenga, tenuto conto che il territorio in cui ha sede il porto subisce la presenza diffusa e pervasiva della criminalità organizzata e dei suoi tentativi di infiltrarsi in ogni modo in istituzioni ed economia legale, di adottare tutte le misure necessarie a garantire la piena trasparenza nella procedura in corso di cessione delle quote, nel loro acquisto e nella successiva gestione dell'infrastruttura turistica, tenendola al riparo da qualunque rischio di infiltrazione di natura mafiosa.

(3-02080)