• Testo DDL 1921

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Atto a cui si riferisce:
S.1921 Modifica all'articolo 53 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione di licenze agli internati
approvato con il nuovo titolo
"Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario"


Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 1921
DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa dei senatori MUSSINI, BENCINI, SIMEONI, VACCIANO e MASTRANGELI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 MAGGIO 2015

Modifica all’articolo 53 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione di licenze agli internati

Onorevoli Senatori. -- La disposizione di cui si propone la modifica disciplina il regime delle licenze nei confronti degli internati, soggetti cioè sottoposti a misure di sicurezza di tipo detentivo, ed in particolare di coloro i quali si trovano ricoverati presso un ospedale psichiatrico giudiziario (OPG), individuandone tre differenti tipologie: licenze ordinarie, licenze premio e licenze straordinarie.

Più in generale le misure di sicurezza sono provvedimenti giudiziari finalizzati a riadattare un soggetto, colpevole di reato e ritenuto socialmente pericoloso, alla vita sociale. Presupposti indefettibili dell'applicazione delle misure restrittive sono, infatti, la commissione di un fatto previsto della legge come reato e la pericolosità sociale del reo; tale ultimo requisito incide in maniera determinante sulla durata delle misure, le quali non possono essere revocate se le persone alle stesse sottoposte non abbiano cessato di essere socialmente pericolose.

Non risulta pertanto preminente, quantomeno nelle intenzioni del legislatore del 1975, il carattere afflittivo delle misure sebbene, di fatto, le stesse comportino una diminuzione dei beni dell'individuo e una restrizione della libertà personale.

L'esecuzione delle misure di sicurezza detentive nella prassi del nostro ordinamento si è sempre caratterizzata, salvo isolate eccezioni, per l'aspetto sostanzialmente carcerario che, a lungo andare ne ha sancito il concreto fallimento. Croniche carenze organizzative e di risorse hanno contribuito inoltre a vanificare completamente le intenzioni del legislatore, rendendo nei fatti impossibile la realizzazione di un percorso di cura degli internati, costretti a subire continue violazioni dei propri diritti fondamentali.

In siffatto contesto assume altresì rilevanza la situazione in cui attualmente si trovano gli OPG a seguito dell'intervento legislativo recente che ne ha sancito il definitivo superamento. Il decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, ha stabilito, intatti, la sostituzione degli OPG attualmente esistenti con una pluralità di strutture a numero limitato di posti, ad esclusiva gestione sanitaria e con prevalente funzione di cura. Tale obiettivo, posto alla fine di un iter complesso che ha visto e vede tuttora coinvolti numerosi soggetti, pubblici e privati, presuppone una nuova concezione dell'esecuzione delle misure di sicurezza detentive, idonea a garantire la progressiva e definitiva risocializzazione del reo.

La legge n. 354 del 1975 ha previsto anche nel regime degli internati la concessione di periodi di libertà con sottoposizione dei beneficiari all'osservanza degli obblighi stabiliti dal magistrato di sorveglianza, organo competente alla concessione.

Le licenze cosiddette ordinarie sono previste al primo e al secondo comma dell'articolo 53 della legge n. 354 del 1975, nei quali la norma individua due tipologie di permesso riconducibili ad un'unica ratio legislativa che vale a distinguerle dalle altre ipotesi tipizzate. Da un lato una licenza della durata di sei mesi concedibile nel periodo immediatamente antecedente al riesame della pericolosità e dall'altro una licenza di durata non superiore a trenta giorni concedibile una volta all'anno, al fine di favorire il riadattamento sociale. Entrambe si inseriscono nel sistema delineato dall'ordinamento penitenziario vigente per la loro connotazione di tipo sperimentale risocializzativa. Pur in assenza di espresse indicazioni legislative, infatti, deve ritenersi che alla base delle due tipologie di licenza vi siano comuni esigenze risocializzative dell'interessato, cui la licenza giova ai fini della progressiva acquisizione di comportamenti adeguati.

Alla seconda categoria di licenza appartiene invece il beneficio riservato a coloro che risultino già ammessi al regime di semilibertà e alla terza, infine, la licenza preordinata a far fronte a gravi esigenze personali e familiari.

Alla luce di quanto detto è evidente che, data la specificità dei presupposti tipizzati, lo strumento delle licenze ordinarie si conferma quello maggiormente utilizzato ai fini del raggiungimento dell'obiettivo della risocializzazione dell'internato.

A fronte dell’estrema rilevanza dell'istituto in esame la normativa tuttavia si dimostra assolutamente inadeguata, costringendo l'interprete ad interpretazioni estensive del dettato normativo di cui all'articolo 53 dell’ordinamento penitenziario al fine di concedere all'internato periodi consecutivi di licenza utili e necessari a favorire il percorso risocializzativo ed ottenere il risultato auspicato dal legislatore del 1975.

La lettera dell'articolo 53 dell’ordinamento penitenziario, infatti, non consente agli internati di usufruire di un percorso graduale idoneo al loro completo e definitivo ritorno alla vita sociale. L'interpretazione letterale della norma, pur in assenza di un esplicito divieto del legislatore, infatti, impedisce l'attuazione di un programma individualizzato di risocializzazione che tenga conto delle necessità di ciascun soggetto e delle finalità di prevenzione generale sottese al sistema giudiziario.

Si impone, pertanto, un intervento correttivo volto alla riformulazione delle disposizioni in esame al fine di meglio adattare la normativa vigente alle esigenze concrete del sistema.

Il presente disegno di legge intende conferire maggiore chiarezza alla normativa vigente, attenuando le criticità rilevate nell'applicazione della stessa e favorendone al contempo l'efficacia sul versante della risocializzazione degli internati.

Con l'intervento normativo in esame si propone dunque la modifica di quella parte della normativa vigente che, in assenza di espresse previsioni di segno contrario, si presta a un’interpretazione riduttiva che, di fatto, pone limitazioni alla realizzazione di un percorso progressivo, al fine di consentire le licenze senza soluzioni di continuità.

Tale impostazione eviterebbe al paziente psichiatrico l'interruzione del progetto esterno e consentirebbe anche ai servizi territoriali di portare a compimento un valido programma di recupero volto anche alla revoca anticipata della misura detentiva.

Si porrebbe fine in tal senso a una serie di incongruenze esistenti nell'ordinamento senza incidere sulle necessarie esigenze di sicurezza.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 53 della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

«Qualora si renda necessaria una più ampia sperimentazione dell'internato in ambiente esterno, le licenze di cui ai commi precedenti possono essere ripetute senza soluzioni di continuità e prima della scadenza naturale della misura di sicurezza detentiva».