• Testo DDL 1930

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Atto a cui si riferisce:
S.1930 Estensione della tutela di cui alla legge 7 marzo 2001, n. 78, al patrimonio storico della Seconda guerra mondiale


Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 1930
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori PANIZZA, BATTISTA, Fausto Guilherme LONGO, BONFRISCO, COCIANCICH, CONTE, DALLA TOR, LIUZZI e SPOSETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 MAGGIO 2015

Estensione della tutela di cui alla legge 7 marzo 2001, n. 78, al patrimonio storico della Seconda guerra mondiale

Onorevoli Senatori. -- Con il presente disegno di legge già presentato nella XIV legislatura (atto Senato n. 2069) e rivisitato con il contributo del profesor Giacomo Nicolucci, si propone all'attenzione del Parlamento la necessità di estendere gli effetti della legge 7 marzo 2001, n. 78, recante «Tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale», anche al patrimonio storico della Seconda guerra mondiale, costituito da manufatti militari, edifici di particolare rilevanza storica, reperti mobili e cimeli.

La legge 7 marzo 2001, n. 78, era stata abrogata dall'articolo 2268, comma 1, n. 993), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con la decorrenza prevista dall'articolo 2272, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 66 del 2010. Successivamente, il citato n. 993) è stato soppresso dal numero 9), lettera p), comma 1, dell'articolo 9 del decreto legislativo 24 febbraio 2012, n. 20, e, conseguentemente, la legge n. 78 del 2001 ha ripreso vigore ai sensi di quanto disposto dal numero 4), lettera a), comma 8, dell'articolo 10, del decreto legislativo n. 20 del 2012.

Il fatto che la legge n. 78 del 2001 sia stata prima abrogata e poi ripristinata porta ad affermare la grande importanza del patrimonio storico della Prima guerra mondiale e, quindi, la necessità di tutelarne i resti e la memoria. Allora, perché non estendere tali effetti anche al patrimonio della Seconda guerra mondiale?

Questo bisogno attinge le sue motivazioni nella constatazione del fatto che la storia è tale nella misura in cui tutti i fatti e tutte le loro dinamiche non conoscano omissioni di sorta, sia che si tratti di eventi eroici sia nel caso in cui gli eventi depongano per una Nazione che abbia subito lacerazioni e contrasti culminati in una vera e propria guerra civile; perché non è sbagliato ritenere che l’insieme degli avvenimenti positivi e negativi determini un sano apprendimento ed un proficuo «insegnamento».

Pertanto, tutto ciò che ha la capacità di richiamare la memoria e testimoniare episodi dell'evento bellico dell'ultimo conflitto mondiale deve trovare la possibilità di avere la sua giusta conservazione, valorizzazione e fruizione, essendo forse sul piano educativo una vestigia qualsiasi molto più efficace ed eloquente di un libro di storia ben fatto.

Sul piano strettamente tecnico-giuridico non si sottrae nulla alla destinazione specifica che la legge n. 78 del 2001 disciplina; semmai, vista la struttura della copertura finanziaria che si estende nell'arco di un quindicennio, si evita di disperdere e di far deperire un patrimonio che conserva la memoria storica di un popolo e che una volta salvaguardato, arricchisce il contenuto culturale del territorio sul quale insiste, oltre a costituire un richiamo non solo culturale ma anche turistico, con innegabili ricadute economiche.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Alla legge 7 marzo 2001, n. 78, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il titolo è sostituito dal seguente: «Tutela del patrimonio storico della Prima e della Seconda guerra mondiale»;

b) all'articolo 1, comma 1, dopo la parola: «Prima» sono inserite le seguenti: «e della Seconda»;

c) all'articolo 1, comma 2, alinea, le parole: «del conflitto» sono sostituite dalle seguenti: «dei conflitti»;

d) all'articolo 1, comma 2, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o civili adibiti a scopi bellici: bunker, shelter, rifugi antiaerei e contraerei, fabbriche di produzione belliche di importanza storica per gli avvenimenti in essi avvenuti;»;

e) all'articolo 1, comma 2, lettera c), dopo la parola: «iscrizioni» sono inserite le seguenti: «, comprese quelle propagandistiche del Ventennio, segni dei bombardamenti o combattimenti quali: muri scheggiati e similari, chiese, anche quelle costruite dai soldati, capitelli»;

f) all'articolo 1, comma 2, lettera e), le parole: «e fotografici» sono sostituite dalle seguenti: «, fotografici e bibliografici»;

g) all'articolo 4, comma 2, dopo la parola: «Prima», sono inserite le seguenti: «e della Seconda»;

h) all'articolo 5, comma 1, lettera a), le parole: «delle Truppe alpine» sono sostituite dalle seguenti: «dei Corpi dell'esercito che per la loro intrinseca natura hanno sia l'attinenza specifica sia quella storica»;

i) all'articolo 5, comma 1, lettera b), dopo la parola: «Prima» sono inserite le seguenti: «e della Seconda»;

l) all'articolo 6, comma 1, lettera c), dopo la parola: «Prima» sono inserite le seguenti: «e della Seconda».

Art. 2.

1. Chiunque possieda o rinvenga reperti mobili o cimeli relativi ai fronti della Seconda guerra mondiale di notevole valore storico o documentario, ovvero possieda collezioni o raccolte dei citati reperti o cimeli, deve darne comunicazione al sindaco del comune nel cui territorio si trovano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge o dalla data del ritrovamento, indicandone la natura, la quantità e, ove nota, la provenienza.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.