• Testo DDL 1942

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Atto a cui si riferisce:
S.1942 Disposizioni per l'ammissione delle vittime dell'amianto e dei loro familiari al patrocinio a spese dello Stato


Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 1942
DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa dei senatori FABBRI, BORIOLI, Stefano ESPOSITO, AIELLO, ALBANO, AMATI, ASTORRE, BATTISTA, BERTUZZI, CALEO, CANTINI, CARDINALI, CARIDI, CONTE, CUOMO, CUCCA, D'ADDA, DI GIORGI, DIRINDIN, FASIOLO, FAVERO, Elena FERRARA, FLORIS, FORNARO, GIACOBBE, IDEM, LAI, LANGELLA, LANIECE, MANASSERO, MARINELLO, MATTESINI, MATURANI, MORGONI, MOSCARDELLI, ORRÚ, PADUA, PAGLIARI, PANIZZA, PEGORER, RICCHIUTI, Maurizio ROMANI, ROMANO, RUSSO, SCALIA, SILVESTRO, SOLLO, SPILABOTTE, TOMASELLI, VACCARI, VALDINOSI e ZIZZA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 MAGGIO 2015

Disposizioni per l'ammissione delle vittime dell'amianto e dei loro familiari al patrocinio a spese dello Stato

Onorevoli Senatori. -- L'esperienza anche recente di processi penali per disastro, morti e lesioni dovute ad esposizione ad amianto ha portato all'attenzione dell'opinione pubblica il quadro fortemente gravoso per le vittime dell'amianto e per le loro famiglie che, dovendosi costituire quali parti civili, devono sostenere le spese legali.

A tal riguardo emerge il bisogno di sostenere non soltanto le vittime ma anche le loro famiglie affinché possano effettivamente esercitare il diritto di difesa in processi che si sviluppano sempre fino al terzo grado di giudizio, con esiti incerti, con oneri processuali gravosissimi, nell'ambito di processi penali con imputati di età avanzata, per attività di imprese che non esistono più. Si tratta, in breve, di processi penali che richiedono lunghissime attività processuali, oneri di difesa difficilmente sostenibili per famiglie di lavoratori, costi per i consulenti tecnici, e raccolta di prove a sostegno delle proprie richieste risarcitorie.

Tutto ciò evidenzia la necessità di sostenere le spese legali delle vittime che altrimenti desisterebbero dalla costituzione di parte civile; di conseguenza diventerebbe pressoché impossibile poter ottenere l'effettivo risarcimento del danno. E comunque anche in caso di condanna penale e civile l'effettiva esecuzione della sentenza e il recupero delle somme e delle spese comporta ulteriori costi processuali.

In tal modo costituisce un dato certo che ottenere giustizia sostanziale per le famiglie delle vittime dell'amianto ha un enorme costo privato, un costo la cui sostenibilità non può gravare sulle vittime che in questo modo rischiano di pagare un ulteriore costo economico, oltre quello umano.

Pertanto risponde ad un'esigenza di giustizia sociale e di solidarietà processuale prevedere l'ammissione delle vittime dell'amianto che si costituiscono quali persone offese o quali parti civili al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, ampliando la platea delle vittime che possono accedere a tale beneficio in deroga ai limiti di reddito previsto dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

La modifica proposta garantirebbe un effettivo esercizio del diritto di difesa per le vittime tutelato dall'articolo 24 della Costituzione e conseguirebbe il risultato di una uguaglianza sostanziale prevista dall'articolo 3, comma secondo, della Costituzione che impone alla Repubblica l'obbligo di rimuovere tutti gli ostacoli (anche di ordine economico) che impediscono ai lavoratori di partecipare alla vita sociale e quindi innanzi tutto all'attività giudiziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Disposizioni per il riconoscimento del
patrocinio legale in favore delle vittime dell'amianto’e dei loro familiari)

1. All'articolo 76, comma 4-ter, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo le parole: «609-undecies del codice penale» sono aggiunte le seguenti: «e dei reati di cui agli articoli 434, 437, 449, 575, 582, 589 e 590 del codice penale commessi in danno di persone esposte ad amianto».

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. Ai maggiori oneri di cui alla presente legge, valutati in 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel programma «Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio» della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce inoltre senza ritardo alle Camere, con apposita relazione, in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al primo periodo.