Relazione 1962-A
Atto a cui si riferisce:
S.1962 [Legge europea 2014] Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2014
Senato della Repubblica | XVII LEGISLATURA |
Relazione Orale
Relatore Mirabelli
TESTO PROPOSTO DALLA 14a COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)
Comunicato alla Presidenza il 16 luglio 2015
PER IL
DISEGNO DI LEGGE
Disposizioni per lâadempimento degli obblighi derivanti dallâappartenenza dellâItalia allâUnione europea -- Legge europea 2014
di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
con il Ministro della giustizia
con il Ministro dell'economia e delle finanze
con il Ministro dello sviluppo economico
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
con il Ministro dell'interno
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
con il Ministro della salute
con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
(V. Stampato Camera n. 2977)
approvato dalla Camera dei deputati il 10 giugno 2015
Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 12 giugno 2015
RELAZIONE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELLâINTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)
(Estensore: Lo Moro)
7 luglio 2015
La Commissione, esaminato il disegno di legge per le parti di competenza,
si esprime in senso favorevole.
RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)
(Estensore: Pegorer)
1° luglio 2015
La Commissione, esaminato per le parti di competenza il disegno di legge,
manifestato apprezzamento per la possibilità di definire, con il provvedimento in esame, parte del pre-contenzioso e contenzioso europeo che ancora residua, e ciò al fine di ridurre il numero di infrazioni a carico del nostro Paese;
preso atto che l'articolo 10, nell'ambito delle disposizioni in materia di giustizia e sicurezza, reca norme in materia di immigrazione, prevedendo in particolare che lo straniero, cittadino di uno Stato esterno allâUnione europea, in possesso di un regolare permesso di soggiorno rilasciato da un altro Stato dell'Unione europea, che si trattenga nel territorio nazionale oltre i tre mesi consentiti dalla legge, se non ottempera immediatamente all'ordine di ritornare nello Stato membro, venga rimpatriato forzatamente nello Stato di origine o provenienza;
considerato altresì il contenuto normativo dell'articolo 18 che, nell'ambito delle disposizioni in materia previdenziale, stabilisce misure in materia di cumulo dei periodi di assicurazione in base a rapporti di lavoro dipendente svolti nel territorio dell'Unione europea o della Confederazione svizzera maturati presso organizzazioni internazionali;
apprezzato il contenuto dell'articolo 27 che reca disposizioni concernenti la partecipazione italiana al meccanismo unionale di protezione civile (EERC);
preso atto infine del contenuto relativo all'articolo 28, volto alla costituzione di un fondo finalizzato a consentire il tempestivo adeguamento dell'ordinamento interno agli obblighi imposti dalla normativa europea
formula, per quanto di competenza, una relazione favorevole.
RELAZIONE DELLA 4ª COMMISSIONE PERMANENTE
(DIFESA)
(Estensore: Gualdani)
30 giugno 2015
La Commissione,
esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge europea 2014;
formula una relazione favorevole.
RELAZIONE DELLA 8ª COMMISSIONE PERMANENTE
(LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)
(Estensore: Cardinali)
14 luglio 2015
La Commissione, esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge, formula una relazione favorevole, con le seguenti osservazioni:
in relazione all'articolo 11, per la parte che introduce la possibilità per i conducenti sedicenni di portare passeggeri sui ciclomotori omologati (comma 2, lettera d)), si evidenzia la necessità di coniugare tale disposizione con un rafforzamento dei controlli, al fine di garantire il mantenimento di adeguati livelli di sicurezza, anche in ragione della minore età dei soggetti coinvolti, che comporterebbe, in caso di incidente, profili di responsabilità anche per i genitori o per chi esercita la patria potestà ;
con riferimento all'articolo 3 sugli apparati di comunicazione a bordo delle imbarcazioni, appare opportuno distinguere, anche ai fini dei necessari adempimenti amministrativi, tra natanti da diporto e natanti commerciali, che hanno esigenze molto diverse anche in rapporto alle attrezzature da installare;
in merito all'articolo 8, recante modifiche alla disciplina transitoria applicabile agli affidamenti diretti di servizi pubblici locali di rilevanza economica, valuti la Commissione di merito la possibilità di precisare in maniera più puntuale gli effetti derivanti dall'obbligo di cessazione improrogabile degli affidamenti entro le scadenze ivi indicate, rispettivamente 31 dicembre 2020 ovvero 31 dicembre 2018, a seconda delle tipologie dei contratti.
RELAZIONE DELLA 9ª COMMISSIONE PERMANENTE
(AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)
(Estensore: Saggese)
8 luglio 2015
La Commissione, esaminato il disegno di legge, per le parti di competenza,
premesso che:
l'articolo 19 è inteso al recepimento della direttiva 2014/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che ha modificato le norme sul sistema di identificazione degli animali della specie bovina: sono state introdotte norme di coordinamento con alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, relative alle modalità dei codici di identificazione unici, nonché alle ipotesi di mezzo di identificazione elettronica;
il suddetto regolamento prevede che, a decorrere dal 18 luglio 2019, gli Stati membri garantiscano, per gli animali della specie bovina, la possibilità tecnica di impiego di un identificatore elettronico, consentendo agli Stati membri che lo stesso sia reso obbligatorio;
la novella di cui all'articolo 19, modificando la normativa nazionale, recepisce tali norme di coordinamento con riferimento alla tipologia delle informazioni da inserire nell'Anagrafe nazionale bovina. A partire dal 2000, in Italia, è operante una Banca dati nazionale (BDN) delle anagrafi zootecniche, comprendente sette anagrafi diverse, in cui sono registrati tutti i dati identificativi, nonché quelli relativi ai movimenti sul territorio nazionale, dei capi bovini e bufalini;
l'articolo 20, indotto durante l'esame presso la Camera dei deputati, disciplina la situazione degli organismi geneticamente modificati nelle more dell'attuazione della direttiva (UE) 2015/412, del Parlamento europeo e del Consiglio, dellâ11 marzo 2015, che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio;
la citata direttiva (UE) 2015/412 ha innovato rispetto al quadro normativo sulla coltivazione di OGM, stabilendo che gli Stati membri saranno liberi di scegliere se avere o meno colture geneticamente modificate sul proprio territorio, per cui ogni singolo Paese potrà chiedere di limitare o vietare la coltivazione di un OGM sia durante la procedura di autorizzazione, sia dopo la sua concessione. Pertanto, la limitazione o il divieto della coltivazione di OGM non è più connesso solamente al verificarsi di casi di emergenza o di «nuove prove» relative al rischio di un OGM per la salute umana o per l'ambiente;
il comma 1 della disposizione in esame prevede che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali richieda alla Commissione europea, entro il 3 ottobre 2015, l'adeguamento dell'ambito geografico delle notifiche o domande presentate o delle autorizzazioni alla coltivazione di OGM già concesse anteriormente al 2 aprile 2015;
in base al comma 2, se risulta confermato dal richiedente l'ambito geografico della notifica o domanda iniziale, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali possono essere adottate misure che limitano o vietano in tutto il territorio nazionale o in parte di esso la coltivazione di un OGM o di un gruppo di OGM definiti in base alla coltura o al tratto una volta autorizzati;
il comma 3 provvede all'aspetto sanzionatorio, comprendente lâobbligo per l'autore del delitto a rimuovere, a propria cura e spese, le coltivazioni di sementi vietate ed a realizzare le misure di riparazione primaria e compensativa nei termini e con le modalità definiti dalla regione competente per territorio;
restano fermi, in base al comma 4, i divieti di coltivazione introdotti con atti adottati, anche in via cautelare, ai sensi degli articoli 53 e 54 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002;
l'articolo 14 riguarda la realizzazione di un Registro nazionale degli aiuti, destinato a raccogliere le informazioni e a consentire i necessari controlli in ordine agli aiuti di Stato e agli aiuti de minimis concessi alle imprese a valere su risorse pubbliche. Il sistema previsto dall'articolo, finalizzato a dare piena esecuzione alle disposizioni europee e nazionali in materia di monitoraggio, pubblicità e trasparenza degli aiuti di Stato, viene realizzato attraverso una serie di modifiche alla normativa vigente;
nel contesto della norma, il comma 5 si occupa degli aiuti di Stato concernenti il settore primario, stabilendo che il monitoraggio delle informazioni aventi ad oggetto gli aiuti nei settori agricolo e forestale, ivi inclusi quelli nelle zone rurali, e della pesca ed acquacoltura, continua ad essere disciplinato dalla normativa europea di riferimento, costituita rispettivamente dal regolamento (CE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 gennaio 2014, e dal regolamento (CE) n. 1388/2014 della Commissione, del 16 dicembre 2014, assicurando la piena integrazione ed interoperabilità del Registro nazionale con quelli già esistenti in agricoltura e pesca;
formula relazione favorevole con le seguenti osservazioni:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di sollecitare una rapida attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 20 del disegno di legge, finalizzata a salvaguardare la specificità del comparto agroalimentare italiano, confermando i divieti di coltivazione di organismi geneticamente modificati per le produzioni agroalimentari;
valuti altresì la Commissione di merito, relativamente all'articolo 19, la necessità di rendere omogenei nell'Unione europea, nel minor tempo possibile e al fine di scongiurare fenomeni di concorrenza sleale, i sistemi identificativi contenuti nelle anagrafi animali, secondo modalità che agevolino il commercio intracomunitario delle carni macellate e tenendo conto della sostenibilità dei costi per il comparto.
RELAZIONE DELLA 10ª COMMISSIONE PERMANENTE
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO)
(Estensore: Fissore)
30 giugno 2015
La Commissione, esaminato il disegno di legge per le parti di competenza,
si esprime in senso favorevole.
RELAZIONE DELLA 11ª COMMISSIONE PERMANENTE
(LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE)
(Estensore: Manassero)
1° luglio 2015
La Commissione, esaminato il disegno di legge,
premesso che il provvedimento, presentato alle Camere in base alle disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 234, contiene le disposizioni finalizzate a porre rimedio ai casi di non corretto recepimento della normativa dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale che hanno dato luogo a procedure di pre-infrazione e di infrazione, laddove il Governo abbia riconosciuto la fondatezza dei rilievi mossi dalla Commissione europea;
visto l'articolo 16, che, al fine di dare piena attuazione alla direttiva 92/57/CEE, estende il campo di applicazione delle disposizioni poste a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, previste dal decreto legislativo n. 81 del 2008, anche ai lavori edili o di ingegneria civile che si svolgono all'interno di cantieri temporanei o mobili;
valutato che l'articolo 17, ai fini del completo recepimento della direttiva 2009/13/CE sul lavoro marittimo, interviene sulla normativa vigente modificando la nozione di armatore e individuando, nel settore marittimo, i lavori vietati ai minori, in quanto suscettibili di compromettere la salute o la sicurezza degli stessi;
considerato che l'articolo 18 individua i periodi di contribuzione pensionistica maturati, in base a rapporti di lavoro dipendente svolti, nel territorio dell'Unione europea o della Confederazione svizzera, presso organizzazioni internazionali,
formula, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:
in merito all'articolo 17, comma 2, lettera b), si suggerisce di valutare se l'esiguità della sanzione pecuniaria prevista in caso di attività lavorative di minorenni possegga un reale potere dissuasivo, considerato che la legge di riferimento che prevede norme sanzionatorie analoghe in tema di loro minorile risale al 1967 (legge 17 ottobre 1967, n. 977);
con riferimento all'articolo 18 che prevede la possibilità di cumulo dei periodi assicurativi riconosciuti nel regime pensionistico dell'organizzazione internazionale, a condizione della sussistenza di almeno cinquantadue settimane maturate, si suggerisce di chiarire se tale requisito sia soddisfatto anche da periodi di assicurazione non coperti da contribuzione. Inoltre, poiché la possibilità di cumulo viene introdotta senza effetto retroattivo, con decorrenza dal 1° gennaio 2016, si reputa opportuno valutare la congruità della mancanza della retroattività nella decorrenza dei trattamenti. Considerato altresì il nuovo istituto del cumulo, si raccomanda di stimare l'opportunità della limitazione del medesimo ai rapporti di lavoro svolti nel territorio dell'Unione europea o della Confederazione svizzera, tenendo anche conto che una medesima organizzazione internazionale può avere alcune sedi in tali ambiti territoriali ed altre sedi in ambiti diversi;
con riferimento al comma 5 del medesimo articolo 18, che prevede, in alternativa alla domanda di cumulo, la possibilità di riscatto dei periodi contributivi inerenti a rapporti di lavoro presso un'organizzazione internazionale, si suggerisce di definire se la possibilità di riscatto sia estesa anche ai rapporti di lavoro con organizzazioni internazionali svolti nel territorio italiano. Infine, si invita la Commissione di merito a chiarire se quest'ultimo comma subordini la possibilità di riscatto dei periodi di lavoro in oggetto alla condizione che i medesimi non diano diritto ad una prestazione pensionistica a carico del fondo pensionistico dell'organizzazione internazionale.
RELAZIONE DELLA 12ª COMMISSIONE PERMANENTE
(IGIENE E SANITÃ)
(Estensore: Silvestro)
8 luglio 2015
La Commissione, esaminato il disegno di legge,
formula per quanto di propria competenza, una relazione favorevole, con le seguenti osservazioni:
1) nell'articolo 16, concernente la sicurezza sul lavoro nei cantieri temporanei o mobili, si dovrebbe precisare che l'esenzione di alcuni lavori dalla disciplina relativa ai suddetti cantieri riguarda solo i lavori finalizzati alla realizzazione o alla manutenzione di infrastrutture che non espongano i lavoratori a particolari rischi;
2) quanto all'articolo 17, volto a completare il recepimento della direttiva 2009/13/CE (relativa al lavoro marittimo), occorrerebbe che, nell'ambito del comma 2, che definisce le modalità per l'individuazione delle attività lavorative per le quali venga vietato il ricorso a lavoratori minorenni, si prevedano termini cogenti per la conclusione della relativa procedura;
3) si valuti l'opportunità di integrare il testo con una disposizione atta a risolvere le problematiche scaturite dalla incompleta trasposizione della disciplina europea sulla protezione sanitaria dai pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti. In proposito occorre infatti rilevare che, mentre il testo della direttiva di riferimento ora vigente (97/43/Euratom, articolo 2) consentirebbe il pieno riconoscimento della professionalità dei tecnici sanitari di radiologia medica, quale risultante dalla legge n. 25 del 1983 â permettendo loro di effettuare direttamente, anche in assenza di medico radiologo, radiogrammi relativi agli esami radiologici dell'apparato scheletrico, del torace e dell'addome, senza mezzi di contrasto e previa prescrizione medica â nelle disposizioni attuative, dettate dal decreto legislativo n. 187 del 2000, tale abilitazione non è contemplata: si è infatti omesso di inserire, nel novero dei soggetti pratictioner anche la figura dello other professional alla quale sono riconducibili i tecnici sanitari di radiologia medica. Si potrebbe colmare tale lacuna inserendo, nell'articolo 2, comma 2, lettera f), del citato decreto legislativo n. 187 del 2000 la figura del professionista sanitario in possesso di titolo abilitante per effettuare atti comportanti l'esposizione individuale a radiazioni ionizzanti (in aggiunta alle figure già contemplate, del medico chirurgo e dell'odontoiatra).
RELAZIONE DELLA 13ª COMMISSIONE PERMANENTE
(TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI)
(Estensore: Mirabelli)
9 luglio 2015
La Commissione, esaminato per le parti di competenza il disegno di legge,
premesso che:
la legge europea, prevista dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, reca tutte le norme, diverse dalle deleghe, necessarie ad adempiere ad obblighi europei, finalizzate a superare il non corretto recepimento della normativa europea nell'ordinamento nazionale e i casi di pre-infrazione o le procedure di infrazione aperte nei confronti del nostro. Paese, anche al fine di evitare oneri a carico dello Stato a seguito di sentenze di condanna della Corte di giustizia dellâUnione europea;
l'articolo 21 del disegno di legge interviene sulla disciplina relativa alla cattura degli uccelli a fini di richiamo, di cui all'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, così come modificata da ultimo dal decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014;
considerato che:
la direttiva 2009/147/CE, la cosiddetta «Direttiva uccelli», non ha inteso in alcun modo vietare l'uso di richiami vivi, così come risulta dalla Guida Interpretativa della Direttiva Uccelli - Comm. UE/Env. 2008;
gli uccelli possono essere prelevati in piccole quantità , con l'uso dei mezzi e metodi previsti all'articolo 8, ovvero in modo selettivo e non massivo, quale attività non di caccia, per il suo impiego misurato e pertanto lecito ai sensi dell'undicesimo Considerando della direttiva tramite l'uso di determinate reti, quali ad esempio quelle per l'attività di indagine ornitologica (mist-net), che va integrato con le competenze e l'esperienza degli operatori addetti, sia per il controllo diretto da parte del medesimo, che per il controllo indiretto sotto la sorveglianza pubblica preposta, già da anni in atto;
a queste condizioni, non può sussistere alcun livello di rischio, perché la cattura è finalizzata alla cessione degli uccelli quali richiami vivi entro i contingenti prefissati, e comunque con ampia garanzia di totale verificabilità delle cessioni, così come previsto al punto 3.5.51 della citata Guida Interpretativa Direttiva Uccelli;
questo tipo di deroga è altresì connesso all'articolo 8 della direttiva, che indica la necessità di evitare la cattura e l'uccisione in massa o non selettiva e, in particolare, con i metodi dell'allegato IV della direttiva stessa;
approva una relazione favorevole con la seguente osservazione:
occorre procedere, con le idonee modifiche normative, a definire la portata interpretativa e autentica della parola «impianti» prevista allâarticolo 21 del disegno di legge, cui le istituzioni dovranno attenersi, con particolare riferimento all'uso ragionevole delle piccole quantità , alla vigilanza che offra garanzie verificabili rispetto alla selettività del metodo di cattura, all'impiego misurato e alle condizioni rigidamente controllate, venendo ragionevolmente meno ogni rischio di superare il contingente di catture annualmente ammesso nonché il rischio nell'uso di reti espressamente indicate e da tempo autorizzate, garantendo così l'immediato rilascio di eventuali soggetti di altre specie non consentite.
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI
(Estensore: senatrice Pezzopane)
2 luglio 2015
La Commissione,
esaminato il disegno di legge del Governo atto Senato n. 1962, approvato dalla Camera dei deputati, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - legge europea 2014, in corso di discussione presso la 14ª Commissione permanente del Senato;
tenuto conto che sullo schema del disegno di legge il Governo ha acquisito, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e che tale parere, espresso nella seduta del 17 ottobre 2013, è stato favorevole con due condizioni, delle quali la prima è stata recepita nel testo del provvedimento presentato alle Camere, mentre la seconda non è stata recepita in quanto la modifica all'articolo 48 della legge n. 234 del 2012 che con essa viene richiesta non sembrerebbe necessaria alla luce di un'interpretazione sistematica delle singole disposizioni contenute nell'articolo 48 in questione;
osservato che l'articolo 29, inserito in sede parlamentare, al comma 1, lettera c), introduce una specifica disciplina dell'esercizio del potere sostitutivo statale, a norma dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, per il caso di inerzia delle regioni relativamente all'attuazione di atti di esecuzione dell'Unione europea, prevedendo che i provvedimenti statali adottati in tale regime si applichino, nelle regioni inadempienti, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della pertinente normativa europea, che comunque perdano efficacia non appena entra in vigore la normativa regionale e che debbano dichiarare esplicitamente la loro natura sostitutiva e il carattere cedevole delle disposizioni in essi contenute;
rilevato altresì che l'articolo 40, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, prevede che le disposizioni legislative adottate dallo Stato per l'adempimento degli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome hanno carattere cedevole ai sensi dell'articolo 41, comma 1, della medesima legge n. 234,
esprime parere favorevole con la seguente osservazione:
valuti la Commissione lâopportunità di inserire, nellâambito dellâarticolo 29, che interviene a modificare in più punti la legge n. 234 del 2012, un comma aggiuntivo volto ad esplicitare, all'articolo 48 della richiamata legge n. 234 del 2012 ed in conformità con quanto richiesto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che anche gli atti emanati da enti diversi dallo Stato e finalizzati a recuperare gli aiuti di Stato illegittimamente concessi abbiano natura di titolo esecutivo.
Per il testo del disegno di legge -- al quale la Commissione non propone modificazioni -- si veda lo stampato Atto Senato n. 1962.