• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
S.0/00974/053/ ... PIL Italia. Nel 2012 il Pil italiano è diminuito del 2,4%, scendendo nel Mezzogiorno del 3,2% e approfondendo la flessione già registrata l'anno precedente (-0,6%), con un calo superiore di...



Atto Senato

Ordine del Giorno 0/974/53/0105 presentato da ANTONIO SCAVONE
venerdì 2 agosto 2013, seduta n. 008

premesso che:
PIL Italia. Nel 2012 il Pil italiano è diminuito del 2,4%, scendendo nel Mezzogiorno del 3,2% e approfondendo la flessione già registrata l'anno precedente (-0,6%), con un calo superiore di oltre un punto rispetto al Centro-Nord (-2,1%);
PIL pro-capite. In termini di Pil pro capite, il Mezzogiorno nel 2012 è sceso al 57,4% del valore del Centro Nord, con un Pil pro capite pari a 17.263 euro. In valori assoluti, a livello nazionale, il Pil è stato di 25.713 euro, risultante dalla media tra i 30.073 euro del Centro-Nord e i 17.263 del Mezzogiorno;
Crollo dei consumi. I consumi delle famiglie meridionali sono stati duramente colpiti, arrivando a ridursi nel 2012 del 4,8%, a fronte del -3,8% delle regioni del Centro-Nord;
Deserto industriale al sud. Il crollo della produzione e degli investimenti industriali ha comportato una forte diminuzione degli occupati nel settore: -95,2 mila unità pari al -10,5% tra il 2008 e il 2012, contro -7,3% del Centro-Nord.
Rischio sottosviluppo. Il Sud è ormai a forte rischio di desertificazione industriale, con la conseguenza che l'assenza di risorse umane, imprenditoriali e finanziarie potrebbe impedire all'area meridionale di agganciare la possibile ripresa e trasformare la crisi ciclica in un sottosviluppo permanente;
Disoccupazione al sud. Delle 506 mila persone che in Italia hanno perso il posto di lavoro, ben 301 mila sono residenti nel Mezzogiorno;
Giovani, laureati e inattivi. Il tasso di occupazione femminile è fermo al Sud al 23,6%. I diplomati e i laureati nel Mezzogiorno presentano tassi di occupazione (rispettivamente 31,3% e 48,7%) decisamente più contenuti di quelli del resto del Paese (rispettivamente 56% e 71%). Nel 2012 i giovani Neet (Not in education, employment or training) hanno raggiunto 3 milioni 327 mila con un aumento rispetto al 2007 di circa 540 mila unità. Di questi, quasi 2 milioni sono donne (58% circa) ed 1 milione 850 mila si trovano al Sud;
Donne nel Mezzogiorno. Su 1 milione 850mila inattivi meridionali, 1 milione e 32mila sono donne, praticamente 2 su 3;
Laureati via dal Sud Italia. In dieci anni, dal 2001 al 2011 sono migrate dal Mezzogiorno verso il Centro-Nord 1.313 mila persone, di cui 172 mila laureati. In più sono emigrati all'estero 180 mila meridionali, di cui 20 mila laureati;
Pendolari del lavoro. In risalita anche i pendolari di lungo raggio, che lavorano al Centro-Nord pur mantenendo la residenza al Sud. Nel 2012 i pendolari hanno superato quota 155 mila;
Famiglie a rischio povertà. In Italia un milione e 725 mila famiglie si trovavano nel 2012 al di sotto della soglia di povertà assoluta, con un aumento di 750 mila unità rispetto al 2007: nel Centro-Nord erano assolutamente povere circa 930 mila famiglie del Centro-Nord, a fronte di circa 790 mila famiglie del Mezzogiorno;
valutato che è necessario un Piano complessivo e definitivo per il Paese attraverso la mobilitazione di tutte le energie del Mezzogiorno d'Italia, come volano per l'intero sistema Italia, con visione d'insieme e di durata pluriennale in termini di economia, lavoro e infrastrutture;
considerato che è fondamentale agevolare l'occupazione femminile nelle regioni del Mezzogiorno in quanto la mancata occupazione delle donne di qualsiasi età costituisce un freno evidente allo sviluppo della società meridionale;
stimato che vanno promosse iniziative atte a favorire le esperienze di lavoro di giovani laureati meridionali, con particolare riferimento all'area della ricerca, della diffusione delle nuove tecnologie e della valorizzazione del patrimonio culturale ed audiovisivo;
esaminato che è essenziale ridurre il costo del credito nel Mezzogiorno che sconta tassi superiori a quelli della parte più sviluppata del Paese e che quindi pone le imprese del Sud in un livello di gap concorrenziale rispetto a quelle del centro-nord;
analizzato che esistono comunque tante realtà industriali e tanti distretti produttivi nel sud che rappresentano scommesse vinte dalla imprenditoria meridionale alle quali si può consentire di essere competitive attraverso la concessione di agevolazioni per gli utili d'impresa reinvestiti, la deducibilità degli interessi passivi per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi che concorrono a formare il reddito e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e i proventi, la agevolabilità degli investimenti in beni strumentali destinati alla creazione di nuove imprese o al rafforzamento di imprese già operanti atte ad attivare nuove politiche di sviluppo e ad incentivare forme di economia sostenibile;
osservato che sono comunque necessari programmi straordinari di sostegno alle piccole e medie imprese, come definite nell'Allegato I del Regolamento (CE) 70/01 e successive modificazioni, da attuarsi attraverso un rafforzamento delle linee di intervento già previste dai singoli Piani Operativi regionali in attuazione della programmazione comunitaria;
verificato che nell'ambito della una crisi che ha colpito tutta l'impresa, la priorità dell'imprenditore è quella di far fronte agli impegni con i propri fornitori e in seconda istanza con il fisco che quindi dovrebbe avere un approccio più dialogante con i creditori;
preso atto che in assenza di infrastrutture adeguate qualsiasi forma di imprenditoria sana nel Mezzogiorno sarebbe comunque penalizzata dalla mancanza dei raccordi stradali e ferroviari fondamentali al collegamento con i Corridoi europei, rilevato che essi stessi scontano un ritardo nella realizzazione nei territori meridionali;

impegna il Governo

ad adottare un Nuovo Piano per il Mezzogiorno che abbia una visione d'insieme e di durata pluriennale; in particolare:

a valutare misure che consentano ai datori di lavoro che incrementano il numero delle lavoratrici dipendenti di ogni età con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, la concessione, per gli anni 2014, 2015, 2016, di un credito d'imposta d'importo pari al 70 per cento dei costi salariali sostenuti nei trenta mesi successivi all'assunzione. In caso di lavoratrici dome rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato ai sensi del numero 18 dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, il credito d'imposta sia concesso nella misura dell'80 per cento dei costi salariali sostenuti nei trenta mesi successivi all'assunzione. Il credito d'imposta sia concesso nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal citato dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008. Il diritto a fruire del credito d'imposta decada qualora il numero complessivo dei dipendenti a tempo indeterminato risulti inferiore o pari a quello rilevato nei dodici mesi precedenti alla entrata in vigore della presente legge; ovvero se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di 5 anni. Al fine di incentivare l'assunzione di lavoratrici donne con figli di età inferiore a 18 anni ovvero che abbiano a carico familiari disabili gravi, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ovvero familiari non autosufficienti, gli oneri contributivi dovuti dal datore di lavoro siano integralmente fiscalizzati per un periodo di trenta mesi anni dalla data dell'assunzione. Alle donne lavoratrici sia riconosciuta una detrazione d'imposta pari a 500 euro per ciascun figlio o familiare disabile grave, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ovvero familiare non autosufficiente, se il reddito complessivo non è superiore a 30.000 euro;
a valutare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma l, del decreto legislativo n. 281 del 1987, sentito il parere delle commissioni parlamentari competenti, l'adozione di un «Piano straordinario pluriennale per l'integrazione lavorativa dei giovani laureati nel Mezzogiorno», di seguito denominato «piano». Il Piano deve essere finalizzato alla promozione di iniziative atte a favorire le esperienze di lavoro di giovani laureati meridionali, con particolare riferimento all'area della ricerca, della diffusione delle nuove tecnologie e della valorizzazione del patrimonio culturale ed audiovisivo. Il Piano disponga altresì le misure di coordinamento per la utilizzazione delle risorse finanziarie attivabili sulla base della legislazione vigente;
a valutare, ai fini della riduzione del costo del credito nel Mezzogiorno, l'istituzione presso il Ministero dello sviluppo economico di un Fondo per la riduzione del costo del credito nel Mezzogiorno, di seguito denominato Fondo. Le risorse del fondo siano finalizzate alla concessione di una agevolazione fino alla misura dell'uno per cento sugli interessi dovuti su prestiti bancari alle famiglie e alle piccole e medie imprese, residenti ovvero localizzate nei territori di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna. Per gli anni 2014-2016 il Governo adotti, d'intesa con la Banca d'Italia, adeguate misure per assicurare uniformità del credito sul territorio nazionale, affinché le banche applichino tassi e condizioni uniformi, assicurando integrale parità di trattamento nei confronti di famiglie e dei clienti della stessa azienda, a parità di condizioni soggettive e di merito di credito dei clienti, ma esclusa la rilevanza dell'insediamento territoriale. Il ministro dello sviluppo economico sia delegato ad emanare una gara per la scelta di un operatore privato specializzato in agevolazioni alle imprese e ad emanare il relativo regolamento di attuazione, recante in particolare le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo, che ha durata trienna1e, e recante l'individuazione dei settori prioritari di intervento sulla base del costo medio dei prestiti;
a valutare che la parte degli utili d'impresa corrispondente all'incremento di almeno il 30 per cento del capitale netto destinato a riserva sia esente dalle imposte sui redditi per le imprese che operano nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolò 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunità europea;
a valutare una modifica all'articolo 96, della legge n. 917 del 1996 (TUIR) al fine di premettere al comma 1 il seguente: 01) Per le aziende con sede legale nelle Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, sottoposte alla normativa sugli studi di settore, che preveda che gli interessi passivi sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi che concorrono a formare il reddito e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e i proventi. Il Ministro dell'economia provveda al monitoraggio degli oneri anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'art. 11-ter comma 7 della 5 agosto 1978 n. 468 e successive modificazioni;
a valutare, al fine di far fronte alla grave situazione di crisi che sta attraversando il sistema produttivo nazionale, con particolare riferimento alle imprese che operano nelle aree delle regioni. Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, le regioni medesime siano autorizzate alla contrazione di mutui presso la Cassa Depositi e Prestiti per il finanziamento di programmi straordinari di sostegno alle piccole e medie imprese, come definite nell'Allegato I del Regolamento (CE) 70/01 e successive modificazioni, da attuarsi attraverso un rafforzamento delle linee di intervento gi
à previste dai singoli Piani Operativi regionali in attuazione della programmazione comunitaria 2007/2013. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, anche di natura non regolamentare, sia delegato ad indicare le modalità di attuazione del presente comma;
a valutare la concessione ai giovani di età inferiore a 35 anni e ai residenti che intraprendono nuove attività imprenditoriali nelle comunità montane e nei comuni ricadenti in area di parco naturale ubicati nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato istitutivo della Comunità europea, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016, sia attribuito un credito d'imposta. Il credito d'imposta sia riconosciuto nella misura massima consentita in applicazione delle intensità di aiuto previste dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2014-2016 e non sia cumulabile con il sostegno de minimis, né con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili. Si considerino agevolabili gli investimenti in beni strumentali destinati alla creazione di nuove imprese o al rafforzamento di imprese gi
à operanti atte ad attivare nuove politiche di sviluppo e ad incentivare forme di economia sostenibile. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, siano individuati i beni che possono essere oggetto di agevolazione, i criteri che consentono l'accesso alle agevolazioni e i soggetti che ne possono usufruire. Il credito d'imposta sia commisurato alla quota del costo complessivo degli investimenti eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta, relativi alle medesime categorie dei beni d'investimento della stessa impresa, ad esclusione degli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento agevolato effettuati nel periodo d'imposta della loro entrata in funzione. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assuma il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; detto costo non comprende le spese di manutenzione. Al fine di garantire l'effettiva copertura nell'ambito dello stanziamento del bilancio dello Stato della somma complessiva di 80 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016, la fruizione del credito d'imposta è subordinato alla preventiva autorizzazione da parte dell'Agenzia delle entrate secondo le seguenti modalità: a) i soggetti interessati inoltrano per via telematica all'Agenzia delle entrate la richiesta del beneficio specificando il progetto di investimento che si intende avviare e la pianificazione di spesa scelta. L'importo delle spese agevolabili deve essere sostenuto, a pena di decadenza dal beneficio, entro i due periodi d'imposta successivi a quello di accoglimento della richiesta e, in ogni caso, nel rispetto di limiti di importo minimi pari, in progressione, al 20 per cento nell'anno di accoglimento dell'istanza e al 60 per cento nell'anno successivo; b) l'Agenzia delle entrate, sulla base dei dati rilevati dalle richieste pervenute, esaminate rispettandone rigorosamente l'ordine cronologico di arrivo, comunichi telematicamente e con procedura automatizzata ai soggetti interessati la certificazione dell'avvenuta presentazione del formulario nonché nei successivi trenta giorni il nulla-osta contenente l'indicazione delle modalità e dei termini di fruizione del credito d'imposta. L'utilizzo del credito d'imposta per il quale è comunicato il nullaosta sia consentito, fatta salva l'ipotesi di incapienza, esclusivamente entro il sesto mese successivo al termine di cui alla lettera a) e, in ogni caso, nel rispetto dei limiti massimi pari, in progressione, al 20 per cento nell'anno di accoglimento dell'istanza e al 60 per cento nell'anno successivo. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale sono avviati i nuovi investimenti. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi; l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal sesto mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso. Se i beni oggetto dell'agevolazione sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa entro il terzo periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, il credito d'imposta sia rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti; se nel periodo d'imposta in cui si verifica una delle predette ipotesi vengono acquisiti beni della stessa categoria di quelli agevolati, il credito d'imposta sia rideterminato escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte che eccede i costi delle nuove acquisizioni. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria le disposizioni si applichino anche se non viene esercitato il riscatto. Il credito d'imposta indebitamente utilizzato sia versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico siano individuati i beni che possono essere oggetto di agevolazione nonché le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo. L'efficacia delle disposizioni sia subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea;
a valutare l'adozione di misure che prevedano che gli importi rateizzati concedibili alle imprese dalla Agenzia delle entrate e dalle società di riscossione, vengano calcolati sommando gli interessi legali di rateazione, ma non ricomprendano l'aggio di riscossione e ulteriori oneri o interessi;
a valutare che per la concessione dei crediti di imposta disposti con leggi regionali non concorrono alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. All'articolo 1, comma 53 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modifiche ed integrazioni aggiungere infine le seguenti parole: ''il tetto previsto dal presente comma non si applica ai crediti d'imposta disposti con legge regionale''
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a valutare la predisposizione di un intervento per le infrastrutture che risolva il ritardo del Mezzogiorno rispetto al resto d'Europa, secondo le indicazioni date dalla UE per la realizzazione dei Corridoi europei che si prolungano sino in Italia e i necessari raccordi autostradali ai Corridoi dalle varie province del Sud.
(0/974/53/0105)
SCAVONE, GIOVANNI MAURO, MARIO FERRARA, BARANI, BIANCONI, BILARDI, COMPAGNA, COMPAGNONE, NACCARATO