• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/03098-A/093 premesso che: l'articolo 9 delega il Governo alla revisione della disciplina in materia di dirigenza pubblica o di valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici, senza però incidere...



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03098-A/093presentato daSISTO Francesco Paolotesto diVenerdì 17 luglio 2015, seduta n. 464

La Camera,
premesso che:
l'articolo 9 delega il Governo alla revisione della disciplina in materia di dirigenza pubblica o di valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici, senza però incidere sull'istituto della vicedirigenza;
la ratio dell'istituto della vicedirigenza consiste nel riconoscimento di professionalità esistenti all'interno delle amministrazioni pubbliche (coincidenti in gran parte con la categoria del direttivi apicali) reclutate a seguito di complesse procedure concorsuali per le quali era richiesto il titolo di laurea e che attendono da troppo tempo di veder riconosciuta la loro esperienza professionale acquisita in anni di servizio reso con grande impegno e spirito di abnegazione;
la vicedirigenza fu introdotta nel 2001 per porre rimedio agli indiscriminati avanzamenti di carriera di personale sprovvisto di laurea in funzioni di elevata responsabilità e compiti, censurati dalla Corte Costituzionale e riabilitati dall'articolo 1 comma 4, della legge di conversione al decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209;
il decreto legislativo, all'articolo 17-bis introdusse la vicedirigenza, prevedendo la costituzionale di un'area separata cui potevano accedere funzionari muniti di titolo accademico che avessero maturato una anzianità complessiva quinquennale nelle qualifiche VIII e IX del precedente ordinamento. A dare concreta attuazione all'avvento normativo in questione pensò la Legge 15 luglio 2002 n. 145, con cui il legislatore formalizzò l'area della vicedirigenza. A dispetto però della legittima aspettativa degli aventi diritto, la pubblica amministrazione ignorò la disposizione legislativa. Così gli interessati si videro costretti ad adire il contenzioso amministrativo culminato con sentenza 10 maggio 2007 n. 4266 recante l'ordine ad attuare il dettato legislativo;
neppure ciò valse a smuovere le cose, tant’è che fu necessario un nuovo intervento del giudice amministrativo che con sentenza n. 4391 del 16 maggio 2012 – Tar/Lazio e per dare pieno adempimento alla sentenza n. 4266 del 10 maggio 2007 fu nominato un commissario ad acta. A questo punto lo Stato non poteva più rimanere inerte, ma doveva trovare il modo di fermare il giudizio di ottemperanza;
l'unico rimedio ritenuto praticabile fu quello di intervenire in via legislativa. Fu così che la legge 7 agosto 2012, n. 135 articolo 5, di conversione del decreto legge 6 luglio 2002 n. 95, abrogò la vicedirigenza, facendo cadere l'articolo 17-bis del decreto legislativo 165 del 2001 e vanificando quindi gli effetti dell'articolo 7, comma 3, della legge n. 145 del 2002:
una nuova sentenza del Consiglio di Stato (16 aprile 2014 n. 4211), che ha sollevato questione di legittimità costituzionale dinnanzi alla Corte costituzionale dell'articolo 5, comma 13, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (abrogazione della vicedirigenza), sembra però voler confermare la ratio ispiratrice del legislatore del 2001, che aveva intuito quale potesse essere il rimedio per ridare dignità alla categoria dei funzionari ex carriera direttiva;
sarebbe opportuno introdurre una modifica normativa a favore dell'istituto della vicedirigenza prima che si pronunci la Corta costituzionale –:

impegna il Governo

ad adottare gli opportuni interventi volti a recepire le indicazioni del Consiglio di Stato sulla questione esposta in premessa, in attesa della pronuncia della Corte costituzionale.
9/3098-A/93. Sisto.