• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

link alla fonte scarica il documento in PDF

Atto a cui si riferisce:
C.4/09911 la delibera di giunta del Comune di Palermo n. 240 del 18 dicembre 2014 ha per oggetto «individuazione dei posti da ricoprire ex articolo 110 commi 1 e 2 ed individuazione degli ulteriori...



Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-09911presentato daNUTI Riccardotesto diLunedì 20 luglio 2015, seduta n. 465

NUTI, DI BENEDETTO, DI VITA, LUPO e MANNINO. — Al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, al Ministro dell'interno . — Per sapere – premesso che:
la delibera di giunta del Comune di Palermo n. 240 del 18 dicembre 2014 ha per oggetto «individuazione dei posti da ricoprire ex articolo 110 commi 1 e 2 ed individuazione degli ulteriori requisiti specifici ai sensi degli articoli 50 e 51 Parte II Titolo II — Area dirigenza — del vigente R.O.U.S — Atto di indirizzo»;
nel comune di Palermo, infatti, vi era una carenza di personale con ruolo dirigenziale anche a causa di un precedente bando, risalente al 1998 per otto posti per ingegneri dirigenti, che nel 2011 è stato annullato dal TAR in quanto il bando era rivolto ai soli interni e chiuso a candidature esterne: da allora vi era un solo dirigente tecnico, Nicola Di Bartolomeo, il quale ha guidato praticamente tutti i settori;
la delibera di giunta richiamata nasce già viziata nella forma in quanto, se da una parte ha ricevuto il parere favorevole di regolarità tecnica e il visto del sindaco (il parere di regolarità contabile non era dovuto), non ha ricevuto il parere di regolarità amministrativa da parte del segretario comunale in quanto la delibera della giunta è arrivata oltre il termine di 48 ore previsto dal Regolamento sui controlli interni;
il 28 dicembre veniva pubblicato sul sito del comune di Palermo l'avviso del comune di Palermo per «Selezioni Pubbliche per il conferimento di quattordici incarichi dirigenziali a tempo determinato per anni uno ex articolo 100, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000», riguardante l'assunzione di 14 soggetti, di cui 12 con la qualifica di dirigente tecnico e 2 con la qualifica di dirigente contabile;
gli ulteriori requisiti specifici richiesti in relazione al tipo di professionalità del posto da ricoprire, aggiuntivi e integrativi rispetto a quelli generali, ai sensi degli articoli 50 e 51 del R.O.U.S., venivano poi elencati nell'allegato B al medesimo avviso;
questo avviso di selezione, a parere degli interroganti, sarebbe gravido di irregolarità, alcune delle quali sollevate anche grazie all'azione del segretario generale, nonché responsabile della prevenzione della corruzione, del comune di Palermo, dottor Dall'Acqua: egli ha segnalato in due occasioni, tramite nota datata 29 dicembre 2014, una prima volta, e una seconda volta, anche in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione al comune, con una nota datata 16 gennaio 2015, che i requisiti richiesti per le singole posizioni offerte rischierebbero «di apparire personalizzati e potenzialmente identificativi dei soggetti incaricandi», evidenziando altresì la «irragionevolezza di alcuni requisiti di accesso»;
dubbi sono stati sollevati anche in merito alla durata di tali contratti in quanto, il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articolo 19, relativo agli incarichi di funzioni dirigenziali, comma 2, in cui, tra l'altro, si stabilisce che «la durata dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati e che, comunque, non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque anni»: l'applicabilità di tale norma agli enti locali, ancorché naturale e logica in quanto pubbliche amministrazioni, è stata confermata dalla sentenza della Corte di Cassazione del 13 gennaio 2014, n. 478;
inoltre l'intera procedura concorsuale sarebbe viziata gravemente: infatti l'avviso di selezione non conteneva criteri numerici o di giudizio per la valutazione dei titoli e non preveda la presenza di una graduatoria; tali irregolarità sono amplificate dall'assenza di una commissione esaminatrice, così come previsto dalla legge;
infatti, nel corso del mese di dicembre 2014 è stato modificato il regolamento che disciplina il funzionamento e la composizione delle commissioni concorsuali, tramite deliberazione della giunta comunale 207 del 2 dicembre 2014, in cui si trova allegato il «Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi – Parte II: Acquisizione risorse umane e progressioni di carriera» nello specifico è stata modificata la parte relativa alle assunzioni a tempo determinato per copertura posti in dotazione e fuori dotazione organica, attualmente disciplinati dagli articoli 50 e 51 del sopra citato regolamento, ove si stabilisce che i curricula vengano inviati al Sindaco il quale individua, a suo insindacabile giudizio tramite formale provvedimento motivato, i vincitori;
in precedenza, invece, la norma, contenuta all'articolo 54 del Regolamento, prevedeva la costituzione di una commissione esaminatrice composta dal direttore generale, dal capo di gabinetto e dal segretario generale, con il compito di esaminare i curriculum, effettuare gli opportuni colloqui personali ed individuare i vincitori tramite formale provvedimento motivato comparativo;
gli articoli 50 e 51 del regolamento sarebbero in palese contrasto con quanto stabilito dalla legge in materia, in particolare, secondo quanto previsto dall'articolo 35, comma 3, lettere b) ed e) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche: nello specifico tali norme, relative al reclutamento del personale impongono l’«adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire» e disciplina la «composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali»;
agli interroganti appare lampante l'illegittimità della procedura concorsuale presso il comune di Palermo in quanto attualmente solo il Sindaco, organo politico apicale all'interno del comune di Palermo, è l'unico soggetto titolato a decidere in merito agli esiti concorsuali, e non più un gruppo di soggetti esperti in materia di risorse umane e concorsi pubblici, così come richiesto dalla normativa in materia;
l'assenza di criteri numerici o di giudizio per la valutazione dei titoli, la mancanza di una commissione esaminatrice e l'assenza di una graduatoria, secondo gli interroganti, pregiudicano irrimediabilmente il risultato della selezione stessa in quanto ha prodotto come risultato una mera lista dalla quale il sindaco ha potuto liberamente attingere secondo la propria volontà;
visti i numerosi dubbi espressi anche a mezzo stampa, si era diffusa l'idea che la selezione pubblica si fosse arenata invece il 15 giugno sono stati pubblicati sul sito del comune di Palermo i risultati della selezione e i nomi dei vincitori delle posizioni dirigenziali con i rispettivi uffici;
esaminando i nomi dei vincitori emerge che dei 14 vincitori, 13 risultano essere funzionari interni al comune di Palermo e di questi ben 9 sono rappresentati da soggetti che ricoprivano, spesso nel medesimo ufficio per il quale sono stati selezioni come dirigenti, ruolo di «Referenti»; infatti, con tre separati atti, la disposizione di servizio n. 119 del 23 settembre 2014, la disposizione 67/c.a. del 2 ottobre 2014 e la nota protocollo 665657 del 12 agosto 2014, venivano individuati, per ciascun ufficio dell'area al quale non era stato preposto un dirigente, una figura di «referente» con la funzione di interfaccia e coordinamento dell'Ufficio medesimo: tale posizione, creata appositamente e non prevista dalla normativa, è stata assegnata a funzionari del comune conferendo loro una posizione sovraordinata rispetto a colleghi di pari livello;
inoltre, si registra che sono pervenute per la selezione oltre 800 domande, tra le quali si presume anche talune da parte di soggetti aventi esperienza pluriennale in posizioni dirigenziali: non si capisce dunque, anche a causa della mancata pubblicazione dei provvedimenti motivati da parte del sindaco ai soggetti selezionati, come sia stato possibile che la quasi totalità dei soggetti selezionati siano funzionari e quasi tutti interni al comune medesimo;
due dei funzionari poi selezionati per la posizione di dirigente, Mario Li Castri, considerato «braccio destro» del vice sindaco Emilio Arcuri, e Giuseppe Monteleone, erano stati indagati nel gennaio del 2015 per abusivismo, quindi ben prima la scelta da parte del sindaco dei nuovi dirigenti: nonostante questo il 15 giugno è stata pubblicata la loro selezione sul sito del comune di Palermo e 3 giorni dopo il 18 giugno è arrivata la notizia della decisione del Giudice per l'udienza preliminare di Palermo che ha firmato il decreto che dispone il giudizio immediato per i due soggetti, i quali devono rispondere a vario titolo, assieme ad altri 21 imputati, di abusivismo edilizio e falso ideologico;
il testo unico degli enti locali articolo 110 comma 1 stabilisce che lo statuto dell'ente locale può prevedere la possibilità che un posto dirigenziale venga ricoperto mediante contratto a tempo determinato, in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica, esclusivamente previa selezione pubblica volta ad accertare il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto d'incarico;
poiché prima della selezione pubblica di dirigenti a tempo determinato nelle disponibilità del comune vi era un solo dirigente tecnico a tempo indeterminato, ne consegue che 12 su 13 dirigenti tecnici siano attualmente a tempo determinato, quindi ben al di sopra della soglia prevista dalla legge;
alla luce di quanto esposto sinora appare evidente una serie di palesi e gravi violazioni da parte del Comune di Palermo del TUEL nonché dell'imprescindibile principio costituzionalmente sancito all'articolo 97 della Costituzione di accesso alla Pubblica Amministrazione tramite concorso;
la gravità dei fatti aveva portato uno degli interroganti a scrivere una lettera nel marzo di quest'anno al prefetto di Palermo per chiedere di fare chiarezza sui fatti esposti –:
se il Governo intenda porre in essere, a fronte della situazione descritta in premessa, ogni iniziativa di competenza, anche alla luce della disciplina di cui all'articolo 60, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, al fine di assicurare l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa e, più in generale, il rispetto dei principi di cui all'articolo 97 della Costituzione. (4-09911)