• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.5/06092 l'articolo 24 della Costituzione italiana, coerente anche con la previsione dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, prevede che, a coloro che non dispongono di...



Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-06092presentato daRUBINATO Simonettatesto diLunedì 20 luglio 2015, seduta n. 465

RUBINATO, REALACCI, ROTTA, PATRIARCA, GRASSI, IACONO, SCHIRÒ, ALBINI, COVA, ROMANINI e MORETTO. — Al Ministro della giustizia . — Per sapere – premesso che:
l'articolo 24 della Costituzione italiana, coerente anche con la previsione dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, prevede che, a coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato, qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia;
la disciplina attuativa di tale normativa costituzionale è prevista nel testo unico delle spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, negli articoli 76 e seguenti;
proprio l'articolo 77 di tale decreto prevede che il tetto reddituale individuante i soggetti aventi diritto al patrocinio senza spese a proprio carico deve essere aggiornato ogni «2 anni», per evitare che l'erosione dell'inflazione impedisca di aiutare le persone effettivamente bisognose;
il tetto reddituale previsto in origine dal citato decreto del Presidente della Repubblica era di 9.296,22 euro di imponibile ed è stato aggiornato il 20 gennaio 2009, in adeguamento alla crescita dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, a 10.628,16 euro ma con riferimento al 30 giugno 2008;
tre anni fa vi è stata una variazione in aumento che ha portato il tetto reddituale a 10.776,28 euro, adeguandolo soltanto all'aggiornamento Istat al 30 giugno 2010;
la più recente variazione in aumento è pervenuta dal Ministero della giustizia con decreto 1o aprile 2014, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 23 luglio 2014, n. 169, che ha portato il tetto reddituale a 11.369,24 euro;
tale aumento ha, tuttavia, solo recuperato il biennio dal 1o luglio 2010 al 30 giugno 2012 e con riferimento solo all'inflazione nominale, non recuperando il biennio già scaduto dal 1o luglio 2012 al 30 giugno 2014 e ciò senza tener conto dell'ancor maggiore perdita di acquisto legata alla crisi che hanno patito le famiglie italiane;
pertanto, essendo oramai decorsi 3 anni dall'ultima variazione effettiva del tetto reddituale, appare necessario adeguare, per i periodi relativi al biennio 1o luglio 2012-30 giugno 2014, il limite di reddito fissato ad oggi in 11.369,24 euro con riferimento al 30 giugno 2012;
l'intervento risulta vieppiù necessario rilevato che, nel periodo relativo al biennio considerato, dai dati accertati dall'Istituto nazionale di statistica, risulta una variazione in aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati pari ad oltre il 2,40 per cento;
il predetto tetto reddituale è sovente reso più difficile da raggiungere, perché i soggetti richiedenti l'ammissione si scontrano con differenti interpretazioni da parte dell'amministrazione sulla determinazione esatta del proprio reddito al netto degli oneri deducibili, così vedendo a volte escludere l'applicazione delle deduzioni di legge e conseguentemente subendo un aumento nominale del proprio reddito che impedisce l'accesso al beneficio;
l'adeguamento del tetto reddituale per l'accesso al patrocinio a spese dello Stato consentirà di accedere all'effettiva tutela dei propri diritti avanti la giurisdizione della Repubblica a persone che oggi non se lo possono permettere;
l'impoverimento del potere di acquisto delle famiglie italiane è di fatto ben superiore a quanto censito dall'indice Istat e richiederebbe persino che lo stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 venisse modificato includendo in aumento, oltre alla variazione Istat, anche la rivalutazione monetaria del periodo di riferimento;
la richiesta di adeguamento del tetto reddituale è stata già oggetto di espressa istanza sia da parte del XXXII Congresso nazionale forense, con l'approvazione della mozione n. 32 in data 11 ottobre 2014, che dello stesso organismo unitario dell'Avvocatura, dapprima nel febbraio 2015, quindi da parte dell'Assemblea del medesimo organismo il 29 maggio scorso –:
se il Ministro interrogato non ritenga opportuno ed urgente procedere all'emanazione del decreto ministeriale per la modifica del tetto reddituale quale requisito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, adeguandolo al tetto di legge per come maturato alla data odierna, precisando altresì che tale importo è al netto degli oneri deducibili ammessi per legge. (5-06092)