Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA
Atto a cui si riferisce:
C.4/09920 la decisione dell'università di Torino di esonerare dal pagamento dei contributi per i prossimi due anni, gli studenti in possesso della qualifica di profugo, risulta, a giudizio...
Atto Camera
Interrogazione a risposta scritta 4-09920presentato daNASTRI Gaetanotesto diMartedì 21 luglio 2015, seduta n. 466
NASTRI. —
Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al Ministro dell'interno
. — Per sapere – premesso che:
la decisione dell'università di Torino di esonerare dal pagamento dei contributi per i prossimi due anni, gli studenti in possesso della qualifica di profugo, risulta, a giudizio dell'interrogante, ingiusta ed inaccettabile considerando che a differenza loro, per gli studenti piemontesi e le neo mamme incinte, è invece previsto uno sconto in termini percentuali minimo, per l'iscrizione all'ateneo piemontese;
al riguardo, l'interrogante evidenzia, come nonostante i responsabili dell'università (a seguito delle numerose proteste emerse per tale decisione), avessero dichiarato che tale delibera rientra, all'interno delle disposizioni indicate dalla legge n. 763 del 1981, che prevede l'esonero, per queste figure, dal pagamento delle tasse qualora abbiano una attestazione che versino «in stato di bisogno accertato» (per il periodo di 2 anni scolastici dalla data del rimpatrio), ciononostante il provvedimento medesimo appare discriminatorio, rispetto alle esigenze e ai diritti degli studenti piemontesi;
la necessità di ristabilire le corrette priorità nelle politiche universitarie all'interno della regione Piemonte, appare pertanto, a parere dell'interrogante, urgente ed indispensabile, in considerazione della miopia ideologica, che l'interrogante rileva a seguito delle decisioni adottate dall'ateneo di Torino;
la decisione di esonerare dal pagamento delle tasse universitarie i profughi appare all'interrogante ingiusta e discriminatoria, nei confronti di migliaia di studenti italiani ai quali invece è riconosciuta soltanto una riduzione dei contributi da versare all'università per l'iscrizione al biennio accademico –:
quali orientamenti intendano esprimere, per quanto di competenza, con riferimento a quanto esposto in premessa;
se non ritengano urgente e necessaria un'iniziativa normativa ad hoc, volta a modificare la legge 26 dicembre 1981, n. 763, nella parte riguardante l'esonero dei profughi, dal pagamento delle tasse qualora abbiano una attestazione che versino «in stato di bisogno accertato», per il periodo di 2 anni scolastici dalla data del rimpatrio. (4-09920)