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Atto a cui si riferisce:
S.1/00121 premesso che: il 14 febbraio 2013 è stato adottato il decreto ministeriale n. 22 recante il "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di determinate...



Atto Senato

Mozione 1-00121 presentata da VILMA MORONESE
martedì 6 agosto 2013, seduta n.089

MORONESE, NUGNES, MARTELLI, LUCIDI, BLUNDO, CASTALDI, MORRA, CIOFFI, PEPE, BULGARELLI, MONTEVECCHI, BATTISTA, FATTORI, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, DE PIETRO, CASALETTO, GAETTI, MARTON, FUCKSIA, AIROLA, SCIBONA, BUCCARELLA, COTTI, SERRA, BOCCHINO, CAMPANELLA, CATALFO, GIARRUSSO, SANTANGELO, BENCINI, BOTTICI, PAGLINI, ROMANI Maurizio, CAPPELLETTI - Il Senato,

premesso che:

il 14 febbraio 2013 è stato adottato il decreto ministeriale n. 22 recante il "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS), ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";

l'oggetto del provvedimento è disciplinato dall'art. 1, che recita «le procedure e le modalità affinché le fasi di produzione ed utilizzo del CSS-Combustibile, ivi comprese le fasi propedeutiche alle stesse, avvengano senza pericolo per la salute dell'uomo e senza pregiudizio per l'ambiente e, in particolare senza: a) creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora; b) causare inconvenienti da rumori ed odori; c) danneggiare il paesaggio ed i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente»;

antecedentemente all'adozione del decreto ministeriale, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare pro tempore aveva presentato al Parlamento, per il parere, uno schema di decreto del Presidente della Repubblica per l'utilizzo di combustibili solidi secondari (CSS), in parziale sostituzione di combustibili fossili tradizionali, in cementifici soggetti al regime di autorizzazione integrata ambientale; il medesimo schema di decreto del Presidente della Repubblica aveva ottenuto parere negativo da parte della Camera;

lo stesso Ministro, avendo ricevuto la "bocciatura" alla Camera dello schema di decreto, ha ritenuto opportuno modificare la strada normativa intrapresa ed ha quindi adottato due decreti: il citato decreto ministeriale n. 22 (in Gazzetta Ufficiale del 14 marzo 2013) recante la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS), dove vengono stabiliti, tra l'altro, i criteri da rispettare affinché determinate tipologie di combustibile solido secondario (CSS) cessino di essere qualificate come rifiuto e il decreto ministeriale 20 marzo 2013 (in Gazzetta Ufficiale del 2 aprile 2013) che modifica l'allegato X della parte quinta del codice ambientale, che recepisce i criteri contenuti nel suddetto decreto n. 22 affinché determinate tipologie di CSS cessino di essere qualificate come rifiuto e possano quindi essere riutilizzate;

con l'adozione dei suddetti provvedimenti, il Ministro pro tempore ha dimostrato la ferma volontà di proseguire in quella che appare la «scorciatoia» dell'incenerimento dei rifiuti nei cementifici, bruciando rifiuti solidi urbani per alimentare i forni di cottura del clinker, cioè la componente principale del cemento;

valutato che:

come risulta noto, i cementifici sono impianti industriali altamente inquinanti (con o senza l'uso dei rifiuti come combustibile) ed i limiti di legge per le emissioni di questi impianti sono enormemente più permissivi e soggetti a deroghe rispetto a quelli degli inceneritori classici. Inoltre, un cementificio produce di solito almeno il triplo di anidride carbonica rispetto ad un inceneritore classico. La produzione annua di anidride carbonica da parte di questi impianti, secondo i dati del registro europeo delle emissioni inquinanti (E-PRTR) ammonta in Italia a circa 21.237.000 tonnellate;

la combustione di rifiuti nei cementifici comporta una variazione della tipologia emissiva di questi impianti, in particolare in merito all'emissione di diossine e composti organici clorurati e metalli pesanti. La produzione di diossine è direttamente proporzionale alla quantità di rifiuti bruciati. Riguardo alle diossine, viene sottolineato da chi sostiene tale pratica come le alte temperature dei cementifici diminuiscano o addirittura eliminino le emissioni di queste sostanze, estremamente pericolose per la salute umana. Tale affermazione sarebbe invalidata da evidenze scientifiche che mostrano come, sebbene le molecole di diossina abbiano un punto di rottura del loro legame a temperature superiori a 850°C, durante le fasi di raffreddamento (nella parte finale del ciclo produttivo) esse si riaggregano e si riformano. Inoltre, considerata la particolarità chimica delle diossine (inquinanti persistenti per decenni nell'ambiente e nei tessuti biologici, dove si accumulano nel tempo), l'eventuale riduzione quantitativa della concentrazione di diossine nelle emissioni dei cementifici sarebbe abbondantemente compensata dall'elevato volume emissivo tipico di questi impianti. È stato dimostrato che la combustione di CSS nei cementifici causa un significativo incremento delle emissioni di metalli pesanti, in particolare mercurio, enormemente pericolosi per la salute umana. È stato calcolato che la combustione di una tonnellata di CSS in un cementificio in sostituzione parziale di combustibili fossili causa un incremento di 421 milligrammi nelle emissioni di mercurio, 4,1 milligrammi in quelle di piombo, 1,1 milligrammi in riferimento al cadmio. Particolari criticità dovute alla tipologia di rifiuti bruciati sono state riportate in merito alle emissioni di piombo. L'utilizzo del CSS nei cementifici prevede l'inglobamento delle ceneri tossiche prodotte dalla combustione dei rifiuti (di solito smaltite in discariche per rifiuti speciali pericolosi) nel clinker prodotto, e quindi nel cemento. Questo comporta rischi potenziali per la salute dei lavoratori e possibili rischi ambientali per l'eventuale rilascio nell'ambiente di sostanze tossiche. Inoltre, le caratteristiche fisiche del cemento potrebbero essere alterate dalla presenza di scorie da combustione in modo tale da non renderlo universalmente utilizzabile;

rilevato altresì che:

per l'Associazione medici per l'ambiente «la combustione di rifiuti nei cementifici comporta una variazione della tipologia emissiva di questi impianti, in particolare di diossine e metalli pesanti»;

l'utilizzo di CSS per alimentare i forni di cottura dei cementifici produrrebbe, tra l'altro, gravi conseguenze nelle diverse aree del Paese dove sono ubicati numerosi cementifici in termini di inquinamento ambientale e di peggioramento degli attuali livelli di raccolta differenziata dei rifiuti;

a ciò va aggiunta l'aggravante della mancanza nel nostro Paese di un serio ed efficace sistema nazionale di controlli ambientali;

utilizzare i combustibili solidi secondari è dannoso per la salute e soprattutto non è etico in quanto il riciclo è un preciso dovere. Esistono moderne tecnologie e soluzioni di selezione e recupero della materia senza l'uso della combustione, che generano una filiera economica ed occupazionale di sicura sostenibilità ambientale;

la scelta dell'incenerimento dei rifiuti CSS nei cementifici non può e non deve essere condivisa per tutte le ragioni anzidette ed in quanto continuare a bruciare rifiuti è uno spreco di risorse e un costo altissimo in termini ambientali, e non si rispettano le disposizioni europee sul recupero della materia che è prioritario nella gerarchia d'intervento, continuando a ignorare anche la direttiva 96/62/CE;

si rammenta che la direttiva 96/62/CE ha come obiettivi quelli di: definire e stabilire obiettivi di qualità dell'aria ambiente nella Comunità europea al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente nel suo complesso (art. 1); valutare la qualità dell'aria ambiente negli Stati membri in base a metodi e criteri comuni; disporre di informazioni adeguate sulla qualità dell'aria ambiente e far sì che siano rese pubbliche, tra l'altro mediante soglie d'allarme; mantenere la qualità dell'aria ambiente, dove è buona, e migliorarla negli altri casi;

in base all'art. 7, in relazione al miglioramento della qualità dell'aria ambiente, vengono stabiliti i seguenti requisiti generali: «1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare il rispetto dei valori limite. 2. Qualunque misura presa per raggiungere gli scopi della presente direttiva deve: a) prendere in considerazione una strategia integrata a difesa dell'aria, dell'acqua e del suolo; b) non contravvenire alla legislazione comunitaria in materia di salvaguardia della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro; c) non avere effetti nocivi e significanti sull'ambiente degli altri Stati membri. 3. Gli Stati membri predispongono piani d'azione che indicano le misure da adottare a breve termine in casi di rischio di un superamento dei valori limite e/o delle soglie d'allarme, al fine di ridurre il rischio e limitarne la durata. Tali piani possono prevedere, a seconda dei casi, misure di controllo e, ove necessario, di sospensione delle attività, ivi compreso il traffico automobilistico, che contribuiscono al superamento dei valori limite»;

alla luce di tali principi, il ricorso indiscriminato all'incenerimento dei rifiuti va in tutt'altra direzione ed è altresì contrario alla raccomandazione del Parlamento europeo (A7-0161/2012, adottata a maggio 2012) di rispettare la gerarchia dei rifiuti e di intraprendere con decisione, entro il prossimo decennio, la strada dell'abbandono delle pratiche di incenerimento di materie recuperabili in altro modo;

una politica finalizzata alla transizione dal concetto di rifiuto a quello di risorsa, che preveda una progressiva riduzione della quantità di rifiuti prodotti e una concreta politica di riutilizzo della materia attraverso trattamenti a freddo, è pratica sostenibile, economicamente vantaggiosa e orientata al bene comune,

impegna il Governo:

1) a revocare, fin da ora, ogni atto che vada nella direzione di consentire la "rinconversione" dei cementifici in inceneritori, onde evitare che aziende ed imprese investano in un settore che potrebbe dimostrarsi incompatibile con l'esigenza di garantire la tutela della salute e dell'ambiente;

2) ad avviare i necessari approfondimenti per valutare sia le possibili conseguenze, sul piano ambientale e sanitario, della scelta di consentire ai cementifici l'incenerimento dei cosiddetti combustibili solidi secondari, sia l'opportunità di un iter procedurale fortemente semplificato nonostante l'oggettiva complessità della questione;

3) a promuovere studi scientifici sulle effettive emissioni di sostanze inquinanti derivanti dall'uso dei rifiuti come combustibili, che tengano conto non solo del funzionamento degli impianti a regime e in condizioni di massima sicurezza, ma anche dei possibili rischi derivanti da mafunzionamenti o errori in fase di gestione.

(1-00121)