Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA
Atto a cui si riferisce:
S.4/00715 SAGGESE, FEDELI, DI GIORGI, PIZZETTI, ALBANO, BERTUZZI, CANTINI, CARDINALI, CIRINNA', COLLINA, CUCCA, CUOMO, D'ADDA, FABBRI, FAVERO, FERRARA Elena, FORNARO, GOTOR, LAI, LUMIA, ORRU',...
Atto Senato
Interrogazione a risposta scritta 4-00715 presentata da ANGELICA SAGGESE
martedì 6 agosto 2013, seduta n.089
SAGGESE, FEDELI, DI GIORGI, PIZZETTI, ALBANO, BERTUZZI, CANTINI, CARDINALI, CIRINNA', COLLINA, CUCCA, CUOMO, D'ADDA, FABBRI, FAVERO, FERRARA Elena, FORNARO, GOTOR, LAI, LUMIA, ORRU', PAGLIARI, RUSSO, SCALIA, SPILABOTTE, TOMASELLI, VALENTINI - Ai Ministri dello sviluppo economico e delle politiche agricole, alimentari e forestali - Premesso che:
l'art. 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", ha dettato norme in materia di relazioni commerciali di prodotti agricoli e agroalimentari;
in base a tale articolo, i contratti che hanno ad oggetto la cessione di prodotti agricoli e alimentari devono essere stipulati obbligatoriamente in forma scritta e i pagamenti devono avvenire inderogabilmente entro il termine di 30 giorni per le merci deteriorabili e di 60 per le altre merci;
il mancato rispetto, da parte del debitore, dei termini di pagamento comporta una sanzione amministrativa che va da 500 a 500.000 euro, salvo che il fatto non costituisca reato;
l'Autorità garante della concorrenza e del mercato è incaricata di vigilare sull'applicazione delle disposizioni e di comminare le sanzioni previste;
successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge, è stato emanato il decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, recante "Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180", che ha introdotto norme in materia di termini di pagamento per tutte le transazioni commerciali;
il decreto legislativo fissa i termini di pagamento nella misura di 30 giorni, ma prevede altresì che nelle transazioni tra imprese le parti possano pattuire un termine di pagamento superiore ai 30 giorni o addirittura superiore a 60, purché non sia gravemente iniquo per il creditore e sia espressamente stabilito in forma scritta;
infine, dispone che gli interessi moratori siano determinati nella misura degli interessi legali di mora, mentre nelle transazioni commerciali tra imprese è consentito alle parti di concordare un tasso di interesse diverso;
considerato che:
l'ufficio legislativo del Ministero dello sviluppo economico, con nota del 26 marzo 2013, ha evidenziato che l'art. 62 del decreto-legge n. 1 del 2012 deve essere considerato tacitamente abrogato, nella parte relativa ai termini di pagamento e alle relative sanzioni, per effetto dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 192 del 2012;
lo stesso ufficio ha peraltro messo in evidenza che il decreto legislativo è stato emanato in attuazione di una direttiva comunitaria e che, pertanto, le norme in questione non possono in ogni caso ricevere applicazione, in ossequio al principio della prevalenza del diritto dell'Unione europea rispetto al diritto interno;
in risposta, l'ufficio legislativo del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, con nota del 2 aprile 2013, si è espresso in senso diametralmente opposto, ritenendo pienamente vigente l'art. 62 del decreto-legge n. 1/2012, in quanto tale disposizione reca norme speciali, le quali non sono abrogate da norme generali successive alla luce del principio "lex posterior generalis non derogat legi priori speciali";
la nota del 2 aprile precisa peraltro che la stessa direttiva 2011/7/UE fa espressamente salva la possibilità che il legislatore interno adotti o mantenga disposizioni di maggior favore per i creditori rispetto a quelle necessarie per conformarsi alla direttiva;
la medesima nota sottolinea poi che in base al secondo comma dell'art. 11 del decreto legislativo n. 231 del 2002, che non è stato novellato dal decreto legislativo n. 192/2012, sono fatte salve le vigenti disposizioni del codice civile e delle leggi speciali che contengono una disciplina più favorevole per il creditore;
infine, la nota evidenzia che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con delibera n. 24220 del 6 febbraio 2013, ha deliberato di adottare il regolamento sulle procedure istruttorie in materia di disciplina delle relazioni commerciali concernenti la cessione di prodotti agricoli e alimentari, di attuazione dell'art. 62 del decreto-legge n. 1 del 2012;
si registra pertanto uno stato di profonda incertezza sul regime giuridico delle transazione commerciali aventi ad oggetto i prodotti agricoli e agroalimentari,
si chiede di sapere quali iniziative di competenza i Ministri in indirizzo intendano adottare per far chiarezza sulla questione.
(4-00715)