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Atto a cui si riferisce:
S.1/00452 premesso che: in Italia il termalismo rappresenta una risorsa fondamentale a disposizione del Servizio sanitario nazionale, atteso che le cure termali, per la loro efficacia terapeutica e...



Atto Senato

Mozione 1-00452 presentata da GIORGIO PAGLIARI
martedì 21 luglio 2015, seduta n.487

PAGLIARI, DE BIASI, VACCARI, CHITI, BUEMI, CONTE, FORNARO, GIACOBBE, LAI, LIUZZI, MANCUSO, MARINELLO, MASTRANGELI, MIGLIAVACCA, PANIZZA, PEZZOPANE, PUPPATO, SCALIA, SOLLO, SPILABOTTE, ZELLER - Il Senato,

premesso che:

in Italia il termalismo rappresenta una risorsa fondamentale a disposizione del Servizio sanitario nazionale, atteso che le cure termali, per la loro efficacia terapeutica e per la loro duttilità di impiego, si sono da sempre rivelate particolarmente idonee ad esplicare un'incisiva azione per la tutela globale della salute in ciascuna delle 3 fasi della prevenzione, cura e riabilitazione e costituiscono, da sempre, uno strumento indispensabile per il mantenimento ed il ripristino dello stato di benessere psicofisico ed un valido rimedio per una pluralità di patologie cronico-corrosive ampiamente diffuse nella popolazione;

il sistema termale del nostro Paese è costituito da un'articolata rete di imprese, omogeneamente operanti su tutto il territorio nell'ambito della sanità pubblica e privata, che offrono prestazioni all'avanguardia, all'altezza di quelle presenti nel resto d'Europa e nel mondo;

tale risultato è diretta conseguenza degli investimenti regionali e di quelli attivati anche grazie all'istituzione della fondazione per la ricerca scientifica in materia termale, che è alimentata con il contributo della quasi totalità delle imprese del settore;

il termalismo nel nostro Paese è anche una delle componenti maggiormente radicate nel vivo del patrimonio turistico, culturale e storico, oltre che in quello sanitario, contando 378 stabilimenti distribuiti in 20 regioni e 170 comuni, occupando oltre 60.000 addetti (tra quelli diretti e quanti lavorano nell'indotto) e producendo un fatturato annuo diretto di 800 milioni di euro circa, che arriva a più di 1,5 miliardi di euro, considerando i servizi ad esso correlati (alberghiero, ristorazione, commercio, eccetera);

le località termali rappresentano un asset rilevante per il sistema turistico e paesaggistico italiano (pari a circa il 5 per cento del turismo italiano) in grado di favorire significativi processi di destagionalizzazione, attraverso la combinazione di fattori quali la consolidata tradizione di cura, l'offerta di "benessere termale" ed i vari attrattori di cui i territori termali sono normalmente dotati;

in questo quadro, il termalismo rappresenta una risorsa determinante per vaste aree del Paese per le quali il termalismo, nella maggioranza di queste, rappresenta l'unica risorsa economica ed occupazionale disponibile;

al pari di altri comparti afferenti sia al mondo della sanità che a quello del turismo, il settore termale è stato pesantemente colpito dalla crisi economica, avendo subito una contrazione del fatturato per cure, nel periodo 2008-2014, di quasi il 20 per cento;

la minore disponibilità di risorse finanziarie da parte delle famiglie ha indotto una forte contrazione anche dei periodi di soggiorno da parte degli utenti termali, provocando pesanti ricadute negative sull'intero sistema economico che gravita intorno al turismo termale;

tale situazione ha determinato il sostanziale blocco degli investimenti per ammodernamenti ed ampliamenti delle strutture termali, come pure per la realizzazione di nuove strutture ricettive o per la ristrutturazione di quelle esistenti;

l'articolo 1, comma 301, della legge di stabilità per il 2015, di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha disposto che dal 1° gennaio 2016 le prestazioni economiche accessorie alle cure termali erogate da parte di Inps e Inail per effetto della legge 24 ottobre 2000, n. 323, non saranno più a carico delle rispettive gestioni previdenziali;

il decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22, recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, emanato in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183" cosiddetto "Jobs act", prevede l'erogazione della nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° maggio 2015 che interessano i lavoratori dipendenti, con esclusione dei dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni, nonché degli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato; il medesimo decreto legislativo prevede che, in via sperimentale per il 2015, in relazione agli eventi di disoccupazione involontaria verificatisi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015, sia riconosciuta un'indennità di disoccupazione mensile (denominata DIS-COLL) ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, iscritti in via esclusiva alla relativa gestione separata, non pensionati e privi di partita IVA;

con la NASpI è riconosciuta una indennità proporzionale alla retribuzione mensile ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentano almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione e 30 giorni di lavoro effettivo o equivalenti nei 12 mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione;

ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto legislativo, la NASpI è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni (cioè al massimo per 24 mesi);

tale previsione, nel caso di lavoratori stagionali, potrebbe portare a penalizzazioni legate proprio al tipo di contratto; sarebbe opportuno introdurre correttivi ai criteri di calcolo della durata della NASpI che tengano conto della necessità di non penalizzare i lavoratori stagionali, anche alla luce delle difficoltà legate alla contrazione del periodo di lavoro e alla conseguente riduzione del reddito;

l'evolversi del mercato di riferimento, con la nuova offerta termale proveniente dai sistemi di altri Paesi europei e extraeuropei e capaci di realizzare politiche commerciali e di marketing fortemente aggressive, rende necessario consentire al termalismo italiano di poter continuare a competere ad un livello paritario;

appare ormai indifferibile dare concreta attuazione al progetto di rilancio del settore termale del nostro Paese, in una più complessiva ottica di valorizzazione delle economie locali;

esistono numerose questioni afferenti al settore termale che richiedono interventi normativi immediati e soluzioni "su misura" che garantiscano agli imprenditori e agli investitori certezze normative e risorse certe, anche al fine di permettere una ordinata attività economica fondata sulla programmazione di investimenti nel medio e lungo termine e la definizione di strategie di ampio respiro. Al riguardo, si sottolinea la presenza di numerose proposte di legge di riordino del sistema termale che risultano depositate in Parlamento;

in particolare, appare urgente un intervento normativo volto a: a) stanziare le risorse finanziarie necessarie per la revisione per il triennio 2016-2018 delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale erogate per conto del Servizio sanitario nazionale, tenendo conto del costante incremento dei costi di produzione; b) chiarire in via interpretativa l'inapplicabilità del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (di attuazione della direttiva 2006/123/CE, cosiddetta "Direttiva Bolkenstein") alle attività termali, in quanto attività di erogazione di servizi sanitari, recependo i chiarimenti forniti sul tema sia dalla Commissione europea che dal Ministero della salute, d'intesa con il Ministero delle politiche comunitarie; c) agevolare il reinserimento sul mercato e l'attuazione dei percorsi di privatizzazione previsti per legge delle imprese termali pubbliche, per le quali è indifferibile il recupero delle corrette e normali modalità di gestione, anche attraverso un impegno diretto di Cassa Depositi e Prestiti;

la soluzione della maggior parte delle questioni descritte risulterebbe senz'altro agevolata dalla rapida approvazione di un provvedimento legislativo di revisione della legge 24 ottobre 2000, n. 323, di riordino del settore termale, nel quale potrebbero trovare spazio ulteriori disposizioni quali:

a) la delega al Governo per l'adozione di un testo unico della normativa in materia di attività idrotermali;

b) la semplificazione amministrativa, con particolare riguardo all'onnicomprensività dell'autorizzazione all'apertura;

c) il rafforzamento della tutela della terminologia "termale", con inasprimento dell'apparato sanzionatorio attualmente previsto;

d) l'implementazione degli stabilimenti termali nell'ambito dell'offerta di prestazioni sanitarie a livello territoriale;

e) la realizzazione presso le aziende termali, di sistematiche attività di promozione della salute e di prevenzione delle malattie, con stabile partecipazione all'attuazione di programmi istituzionali di educazione sanitaria e campagne di prevenzione delle patologie a forte impatto sociale;

f) l'ampliamento del ruolo degli accordi nazionali di cui all'articolo 4 della citata legge n. 323 del 2000, volti a garantire l'unitarietà del sistema termale nazionale;

g) l'individuazione di un percorso di attuazione del profilo professionale dell'operatore termale, previsto dall'articolo 9, della citata legge n. 323 del 2000 che ne consenta la definizione in tempi certi e brevi, atteso che il ritardo fino ad oggi accumulato risulta doppiamente penalizzante, sia sul piano della competitività in termini di qualità dell'organizzazione e delle prestazioni erogate, sia sul piano dell'occupazione, soprattutto quella giovanile, che potrebbe trovare un ulteriore ed utile sbocco in uno di quegli ambiti formativi intermedi tra l'università ed il diploma che sono, invece, ampiamente coltivati negli altri Paesi dell'UE,

impegna il Governo:

1) ad adottare idonei provvedimenti di sostegno per il settore termale, scongiurando l'applicazione, a decorrere dal 1° gennaio 2016, delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 301, della legge di stabilità per il 2015 e reintroducendo per le cure termali, che prevedevano l'erogazione di prestazioni economiche accessorie da parte di Inps e Inail, la copertura da parte delle rispettive gestioni previdenziali;

2) a destinare risorse finanziarie sufficienti per la revisione per il triennio 2016-2018 delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale erogate per conto del Servizio sanitario nazionale;

3) a condividere ed accelerare l'iter di approvazione di un disegno di legge di revisione della legge 24 ottobre 2000, n. 323, per provvedere all'adeguamento normativo al mutato contesto economico e sociale di riferimento del settore termale;

4) ad introdurre, nel primo provvedimento legislativo utile, una disciplina che definisca i criteri per il rilancio degli stabilimenti termali in mano pubblica, attraverso idonee modalità di ristrutturazione dei debiti accumulati che siano contestualmente accompagnate da profondi processi di ristrutturazione organizzativa, anche attraverso un impegno diretto di Cassa Depositi e Prestiti;

5) a chiarire che la norma di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante l'attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno, applicabile a qualunque attività economica, di carattere imprenditoriale o professionale, svolta senza vincolo di subordinazione, diretta allo scambio di beni o alla fornitura di altra prestazione anche a carattere intellettuale, si interpreta nel senso di escludere dall'ambito di applicazione le attività termali e quelle di imbottigliamento delle acque minerali e termali, ivi compreso il rilascio ed il rinnovo delle relative concessioni;

6) a dare attuazione al decreto legislativo 4 marzo 2014 n. 38, di recepimento della direttiva 2011/24/UE relativa all'assistenza sanitaria transfrontaliera, prevedendo efficaci strumenti applicativi specifici per il settore termale, che consentano a quest'ultimo di poter cogliere le opportunità che offre un nuovo mercato potenzialmente destinato ad interessare 600 milioni di europei dei 28 Paesi, 2 milioni di medici e 20 milioni d'infermieri e operatori termali, garantendo al settore nazionale una preziosa opportunità di crescita che avrebbe ricadute economico-occupazionali estremamente positive anche per i singoli territori di riferimento e costituirebbe una nuova attrattiva anche per il turismo tradizionale e per quello del benessere termale;

7) ad adottare idonei provvedimenti volti a promuovere e sensibilizzare, anche attraverso mezzi di informazione e iniziative mediatiche, l'utilizzo di terapie termali, quali cure mirate alla salute ed al benessere psico-fisico dell'individuo, implementando la promozione, anche attraverso campagne informative rivolte ai medici di base al fine di indirizzare i propri pazienti a curarsi nelle strutture termali, laddove possibile;

8) ad adottare idonee iniziative al fine di costituire un insieme di distretti del termalismo finalizzati a valorizzare le eccellenze delle singole realtà, riconosciuti e coordinati a livello nazionale così da rendere il sistema termale italiano ancora più competitivo sui mercati internazionali, anche attraverso la predisposizione di progetti di filiera che possano eventualmente prendere parte ad opportunità finanziarie di tipo comunitario;

9) a introdurre correttivi ai criteri di calcolo della durata della NASpI previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, che tengano conto della necessità di non penalizzare i lavoratori stagionali, in particolari quelli del settore termale, eventualmente prevedendo una disciplina transitoria per la detrazione, ai fini di tale calcolo, dei periodi che hanno già dato luogo ad erogazioni di prestazioni di assicurazione per l'impiego;

10) a introdurre la «Giornata nazionale delle TERME D'ITALIA» al fine di perseguire, attraverso l'apertura straordinaria degli stabilimenti termali e check up gratuiti nelle principali aree termali del Paese, la valorizzazione delle terapie termali quali cure mirate alla salute ed al benessere psico-fisico dell'individuo.

(1-00452)