• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE

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Atto a cui si riferisce:
S.3/02088 LO GIUDICE, AMATI, CIRINNA', GATTI, GUERRA, LAI, LO MORO, MANASSERO, MANCONI, MATTESINI, MIGLIAVACCA, ORELLANA, PALERMO, PEGORER, PUPPATO, RICCHIUTI, SPILABOTTE, VALDINOSI - Al Ministro...



Atto Senato

Interrogazione a risposta orale 3-02088 presentata da SERGIO LO GIUDICE
martedì 21 luglio 2015, seduta n.487

LO GIUDICE, AMATI, CIRINNA', GATTI, GUERRA, LAI, LO MORO, MANASSERO, MANCONI, MATTESINI, MIGLIAVACCA, ORELLANA, PALERMO, PEGORER, PUPPATO, RICCHIUTI, SPILABOTTE, VALDINOSI - Al Ministro dell'interno - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

nel 2007 a Firenze, una coppia dello stesso sesso sposata all'estero ha richiesto la trascrizione dell'atto di matrimonio nei registri dello stato civile;

il 18 ottobre 2007, con la circolare n. 55 avente per oggetto «Matrimoni contratti all'estero tra persone dello stesso sesso. Estratti plurilingue di atti dello stato civile» (protocollo 15100/397/0009861) del Ministero dell'interno, il Ministro pro tempore Giuliano Amato aveva richiesto ai Prefetti e ai sindaci dei comuni di tutta Italia di non accettare la trascrizione di matrimoni tra persone omosessuali celebrati all'estero, perché «in contrasto con l'ordine pubblico interno»;

la Corte di cassazione con la sentenza n. 4184 del 2012 ha affermato che il matrimonio contratto tra 2 persone dello stesso sesso non può ritenersi "inesistente" per l'ordinamento italiano, atteso che la Corte europea dei diritti umani nella sentenza Schalk e Kopf contro Austria del 24 giugno 2010 ha affermato che la nozione di matrimonio di cui all'articolo 12 della Convenzione europea dei diritti umani comprende anche i matrimoni tra persone dello stesso sesso;

la Corte di cassazione, nella citata sentenza, ha osservato come il "diritto al matrimonio" ha assunto oggi «un nuovo più ampio contenuto», includendo anche il matrimonio contratto fra persone dello stesso sesso; di conseguenza, è evidente come un istituto giuridico ricompreso nella Convenzione europea dei diritti umani non possa essere mai ritenuto contrario al nostro ordine pubblico internazionale;

è caduta pertanto l'ipotesi di intrascrivibilità, sia pure ai soli fini di evidenziazione pubblica, prevista dall'art.18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000 per gli atti firmati all'estero contrari all'ordine pubblico;

con ordinanza del 9 aprile 2014 il tribunale di Grosseto ha ritenuto che il matrimonio tra persone dello stesso sesso celebrato all'estero debba essere trascritto nei registri dello stato civile;

a partire da tale importante precedente, sono numerose le città italiane (Fano, Napoli, Bologna, Milano, Udine, Pisa, Reggio Emilia e tante altre) che hanno provveduto alla trascrizione dei matrimoni tra persone dello stesso sesso stipulati all'estero;

tali atti hanno valore di pubblicità certificativa e, pertanto, non producono effetti nella sfera legale dei registranti né alterano lo stato civile degli stessi;

con decreto 23 settembre 2014 la Corte d'appello di Firenze ha annullato il decreto di primo grado del tribunale di Grosseto, che aveva ammesso la trascrizione di un matrimonio fra persone dello stesso sesso celebrato all'estero, decisione motivata da un mero vizio procedurale, poiché il ricorso era stato notificato al comune di Grosseto e non al sindaco quale ufficiale dello stato civile;

il tribunale di Grosseto, con decisione del 17 febbraio 2015, in seguito al rinvio da parte della Corte d'appello di Firenze, è tornato ad affermare la legittimità della trascrizione dei matrimoni contratti da persone dello stesso sesso all'estero;

considerato che:

il Ministro in indirizzo, con circolare diramata il 7 ottobre 2014, ha invitato i prefetti a «rivolgere ai sindaci formale invito al ritiro di tali disposizioni ed alla cancellazione delle conseguenti trascrizioni» procedendo «all'annullamento d'ufficio degli atti illegittimamente adottati»;

anche dopo la pubblicazione della circolare citata sono stati vari i comuni (Udine il 3 ottobre 2014, Milano il 9 ottobre 2014, Roma 18 ottobre 2015, Pisa il 9 febbraio 2015, Reggio Emilia il 25 marzo 2015) che hanno deciso comunque di trascrivere nei registri dello stato civile i matrimoni tra persone dello stesso sesso contratti all'estero;

seppur con tempistiche diverse i Prefetti hanno provveduto, conformemente a quanto sollecitati a fare nella circolare dal Ministero, a cancellare le trascrizioni dei matrimoni fra persone dello stesso sesso stipulati all'estero, dai registri dello stato civile della loro zona di competenza;

il TAR del Lazio, in seguito al ricorso nei confronti del decreto del Prefetto di Roma del 31 ottobre 2014 che aveva annullato le trascrizioni nei registri dello stato civile capitolini, ha ritenuto che le disposizioni stabilite per i suddetti annullamenti non sono valide, in quanto l'annullamento delle trascrizioni di matrimoni contratti all'estero da persone dello stesso sesso può essere disposto solo dall'autorità giudiziaria ordinaria e non da Ministro e Prefetto;

la procura della Repubblica di Udine, successivamente ad un esposto contro i provvedimenti dei Prefetti che hanno annullato la trascrizione effettuata dal Comune del capoluogo friulano di un matrimonio tra due donne stipulato in Belgio, ha affermato che la legge conferisce al Prefetto precisi poteri sui registri dello stato civile "ma non legittima né ammette un ruolo così autoritario e di simile 'prevaricazione' del Prefetto, quale quello nel caso di specie" e che "Il dominus dello stato civile è e resta il Sindaco (…) le cui prerogative possono essere corrette solo attraverso un procedimento giurisdizionale ad opera del Giudice";

anche il TAR del Friuli-Venezia Giulia nel mese di maggio 2015, dichiarando illegittimo l'operato del Prefetto, ha accolto il ricorso di una coppia omosessuale che ha visto annullare dai registri dell'anagrafe di Udine la trascrizione del loro matrimonio contratto all'estero;

la Corte d'appello di Napoli, con sentenza del 13 marzo 2015 depositata in data 8 luglio 2015, ha ordinato al comune di Santo Stefano del Sole (Avellino) di trascrivere negli atti dello stato civile il matrimonio contratto in Francia fra 2 cittadine francesi residenti in Italia;

nella sentenza citata si legge, tra l'altro, che "una volta riconosciuto che il genere della coppia dei coniugi stranieri non costituisce limite di ordine pubblico (nazionale ed internazionale) e che ad ogni Stato dell'Unione compete convenzionalmente la riserva di legge in ordine alle forme di unione delle coppie omosessuali, la trascrizione del matrimonio di coniugi stranieri residenti in Italia, ex art. 19 cit., non può incontrare alcun limite, opponibile dall'amministrazione dello Stato di residenza, nemmeno riferito all'appartenenza di genere della coppia coniugata",

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, alla luce dei pronunciamenti giurisprudenziali riportati, non ritenga necessario e urgente il ritiro della circolare emessa il 7 ottobre 2014 che impone ai Prefetti la cancellazione degli atti di trascrizione dei matrimoni fra persone dello stesso sesso effettuati dai sindaci.

(3-02088)