• Testo INTERPELLANZA

link alla fonte scarica il documento in PDF

Atto a cui si riferisce:
C.2/00182 in data 22 gennaio 2004 è entrato in vigore il decreto legislativo n. 42, codice dei beni culturali e del paesaggio; in data 8 settembre 2006 è stato approvato definitivamente e...



Atto Camera

Interpellanza 2-00182presentato daPIRAS Micheletesto diMercoledì 7 agosto 2013, seduta n. 67

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, per sapere – premesso che:
in data 22 gennaio 2004 è entrato in vigore il decreto legislativo n. 42, codice dei beni culturali e del paesaggio;
in data 8 settembre 2006 è stato approvato definitivamente e pubblicato sul BURAS n. 30 il piano paesaggistico regionale della Sardegna, primo e unico piano paesaggistico redatto ai sensi della parte III del codice, che tutela il paesaggio della Sardegna nei suoi aspetti ambientali, culturali e insediativi;
a seguito dell'approvazione del piano (da qui in poi indicato anche come Ppr) hanno avuto inizio le procedure – svolte in copianificazione dai rappresentanti degli organi periferici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, dai funzionari regionali e dai tecnici comunali – per l'adeguamento allo stesso Ppr dei piani urbanistici comunali dei 102 comuni interamente ricompresi nell'ambito costiero;
l'attività effettuata ha seguito le prescrizioni dettate dagli articoli 18, comma 3 e 49, comma 2, delle norme tecniche di attuazione del piano paesaggistico regionale, vigenti e vincolanti ai fini della legittimità dell'adeguamento. Sulla base di tali disposizioni si è proceduto a perimetrare i beni paesaggistici – individuando, per quelli con valenza storico-culturale, un'area di tutela integrale e una di tutela condizionata – e si è formato il relativo registro, implementando e aggiornando il mosaico. Per quanto riguarda l'insediamento rurale sparso (stazzi, furriadroxius, medaus, boddeus, bacili, cuiles), dichiarato bene paesaggistico ai sensi dell'articolo 134, lettera c) del codice dei beni culturali e del paesaggio, si è proceduto alla delimitazione e alla individuazione dell'area di tutela integrale secondo quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 49, comma 2 e 51, commi 11 e 13;
il 26 marzo 2008 è stato approvato il decreto legislativo n. 63 che ha sostituito l'articolo 143 del codice dei beni culturali e del paesaggio;
il decreto impone l'obbligo di «delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché la determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso a termini dell'articolo 138» per tutti i beni paesaggistici di cui agli articoli 136 e 134, comma 1, lettera c). Per quelli vincolati ai sensi dell'articolo 142, comma 1, invece, diviene obbligatoria la «delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché la determinazione delle prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi di dette aree»;
tali attività, come si e detto, ancorché non obbligatorie prima del 2008, venivano già regolarmente svolte in sede di adeguamento dei piani urbanistici, in co-pianificazione, dagli organi del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e della regione in collaborazione con i comuni;
nel febbraio 2009 l'attuale presidente della regione Ugo Cappellacci ha vinto le elezioni dopo una campagna elettorale basata esplicitamente sullo smantellamento del piano paesaggistico;
a tale scopo sono state approvate una serie di norme attualmente impugnate dallo Stato perché ritenute incostituzionali quali la legge regionale n. 4 del 23 ottobre 2009 «Disposizioni straordinarie per il sostegno dell'economia mediante il rilancio del settore edilizio e per la promozione di interventi e programmi di valenza strategica per lo sviluppo» (piano casa), seguita da ben 3 modifiche e relative proroghe, la legge regionale n. 19, del 21 settembre 2011, «Provvidenze per lo sviluppo del turismo golfistico», e la legge regionale n. 20 del 12 ottobre 2012, «Norme di interpretazione autentica in materia di beni paesaggistici» che detta l'interpretazione autentica dell'articolo 17, norme tecniche di attuazione del PPR che disciplina le zone umide;
nel 2010 ha preso il via il progetto denominato «Sardegna Nuove Idee», teso alla revisione dell'attuale piano paesaggistico. Il processo si è articolato in tre fasi: la presentazione pubblica del progetto, svoltasi nel giugno 2010, l'attivazione dei cosiddetti «laboratori del paesaggio», conclusisi nel febbraio 2011, il primo atto della vera e propria revisione del PPR (secondo le procedure del piano casa), con l'approvazione delle nuove «Linee guida», avvenuta il 25 luglio 2012. Tutte le fasi del procedimento sono state condotte interamente dalla regione senza la partecipazione obbligatoria del Ministero dei beni e delle attività culturali, e del turismo, il coinvolgimento delle associazioni ambientaliste, in violazione degli articoli 135, 143 e 144 del codice dei beni culturali e del paesaggio;
a tre anni dall'avvio del procedimento, il primo marzo 2013, la regione e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo hanno sottoscritto un disciplinare tecnico volto a disporre «la revisione e l'aggiornamento del PPR dell'ambito costiero approvato dalla regione il 5 settembre 2006, nonché l'elaborazione, secondo i dettati degli articoli 135 e 143 del codice del PPR dell'ambito interno»;
per quanto riguarda l'ambito costiero, le attività da svolgere riguardano l'adeguamento delle norme di attuazione alle decisioni del giudice amministrativo (cioè la cancellazione di qualche comma da alcuni articoli), il recepimento delle leggi sul piano casa, sullo sviluppo golfistico e sull'interpretazione autentica dell'articolo 17 delle NTA del Ppr, l'eliminazione delle incongruenze rilevate negli elaborati del piano e infine, la ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati beni paesaggistici da singoli provvedimenti (articolo 136) e dallo stesso piano paesaggistico ai sensi dell'articolo 134, comma 1, lettera c) del codice. Ma per questi ultimi, in contrasto con la normativa vigente, il disciplinare non prevede l'obbligo di dettare specifiche prescrizioni d'uso;
tutte le attività dovranno svolgersi in soli 210 giorni, nonostante il repertorio del mosaico dei beni paesaggistici di cui alla deliberazione G.R. n. 23/14 del 16 aprile 2008 allegato al Ppr, espressamente richiamato dal disciplinare, comprenda oltre 10 mila beni, per ognuno dei quali dovrà essere svolta l'attività di ricognizione e disposte le prescrizioni d'uso;
il 16 maggio 2013 la regione e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo hanno sottoscritto un ulteriore protocollo di intesa per disciplinare l'attività di ricognizione, delimitazione e rappresentazione in scala idonea all'identificazione delle aree tutelate per legge ai sensi dell'articolo 142 del codice, comprendendo la determinazione delle prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi di dette aree e, compatibilmente con essi, la valorizzazione;
con determinazione del direttore generale della pianificazione paesaggistica e urbanistica dell'assessorato agli enti locali, finanze e urbanistica della regione autonoma della Sardegna n. 1829 protocollo n. 28659 del 5 giugno 2013 «Art. 156 del decreto legislativo n. 42 del 2004 – codice dei beni Culturali e del Paesaggio – Attuazione del Disciplinare tecnico tra il Ministero per i beni e le attività culturali e la regione autonoma della Sardegna per la verifica e adeguamento del piano paesaggistico regionale dell'ambito costiero composizione dei sottogruppi di lavoro tematici per l'espletamento delle attività» sono stati istituiti i nuovi gruppi di lavoro;
nonostante l'accordo sottoscritto il 16 maggio 2013 con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, il 30 luglio 2013 il consiglio regionale della Sardegna grazie alla procedura d'urgenza prevista dall'articolo 120 del regolamento consiliare – contravvenendo a giudizio degli interroganti ai principi di buona fede e di leale collaborazione tra amministrazioni, ha approvato la proposta di legge n. 542 «Norme urgenti in materia di usi civici, di pianificazione urbanistica, di beni paesaggistici e di impianti eolici». Si tratta dell'ennesima legge di dubbia costituzionalità, tesa a smantellare la disciplina paesaggistica rimettendo ai comuni, tramite delega conferita dalla sola giunta regionale, il potere di «documentare il reale sussistere dell'uso civico, [...] proporre permute, alienazioni, sclassificazioni e trasferimenti dei diritti di uso civico secondo il principio di tutela dell'interesse pubblico prevalente». Si precisa che «costituiscono oggetto di sclassificazione del regime demaniale civico in sede di ricognizione generale e straordinaria anche i casi in cui i terreni sottoposti ad uso civico abbiano perso la destinazione funzionale originaria di terreni pascolativi o boschivi ovvero non sia riscontrabile né documentabile la originaria sussistenza del vincolo demaniale civico». Non solo, «i comuni, previa intesa fra le parti interessate, possono attuare nell'ambito della ricognizione generale degli usi civici, processi di transazione giurisdizionale a chiusura di liti o cause legali in essere, articolo 1, comma 3, proposta di legge n. 357». Tale previsione è secondo gli interroganti palesemente in contrasto con i princìpi costituzionali per violazione delle competenze statali in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali (articolo 117, comma 1, lettera s), della Costituzione), visto che le aree a uso civico sono tutelate ex lege con il vincolo paesaggistico, ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 42 del 2004, codice dei beni culturali e del paesaggio, richiamato anche dall'articolo 8, comma 2, lettera b) delle NTA del Ppr. Secondo quanto previsto dagli articoli 135 e 143 dello stesso codice, inoltre, la disciplina di tali beni è affidata al piano paesaggistico e ogni modifica deve essere disposta attraverso l'attività di copianificazione tra gli organi del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e la regione;
attualmente, nonostante il quadro normativo di riferimento sia rimasto immutato, la regione ha modificato unilateralmente le procedure da adottarsi nel corso degli incontri di copianificazione, imponendo ai comuni prescrizioni opposte a quelle finora seguite, ovvero:
l'attività di copianificazione prevista dall'articolo 49, comma 2, dovrà essere limitata esclusivamente ai beni indicati all'articolo 48, comma 1 lettera a) delle norme, tecniche di attuazione del PPR in quanto, a causa dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 63 del 2008; si ritiene che l'implementazione del Mosaico da parte dei comuni d’ intesa con la regione e il competente organo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, non sia più applicabile;
dovranno essere espunti dalle attività di copianificazione tutti i beni vincolati con decreto ministeriale ai sensi della legge n. 1089/39 e n. 1497/39, identificati dal piano con stelline rosse (beni di natura architettonica) e gialle (beni di natura archeologica) e gli elementi dell'insediamento rurale sparso di cui all'articolo 51, comma 1, lettera b), delle norme tecniche di attuazione del PPR (stazzi, medaus, furriadroxius, boddeus, bacili, cuiles);
quasi tutti i comuni ricadenti all'interno dell'ambito costiero hanno almeno avviato le procedure di adeguamento dei propri strumenti urbanistici al piano paesaggistico vigente;
questa situazione di incertezza sta causando a tali amministrazioni comunali un grave disagio in quanto, a seguito delle nuove disposizioni, hanno difficoltà a comprendere come devono procedere, senza contare quei comuni che, avendo chiuso l’iter di copianificazione ma non avendo ancora pubblicato il proprio piano urbanistico, vedono rimesso in discussione un lavoro svolto in maniera scrupolosa e condivisa con tutti gli organi deputati alla tutela senza comprenderne le ragioni;
non dovrebbero ritenersi attualmente applicabili le disposizioni del piano casa, della legge sullo sviluppo golfistico, sull'interpretazione autentica dell'articolo 17 NTA del PPR e della nuova legge in materia di usi civici e beni paesaggistici, approvate in deroga al PPR vigente e in palese contrasto con le disposizioni di tutela ivi previste –:
in particolare, quali iniziative di competenza si intendano prendere per garantire l'applicazione dell'articolo 145, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio, attualmente non in linea con le disposizioni di cui all'articolo 13 del cosiddetto piano casa, nonostante tale normativa, come già chiarito dal giudice amministrativo, sia in conflitto con quella statale che riserva al piano paesaggistico la disciplina delle aree protette (la stessa formulazione letterale dell'articolo 13 – che detta «Principi e direttive», affidando ai piani paesaggistici l'indicazione delle «opere eseguibili sino all'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali» – del resto, conferma che le norme regionali, per essere efficaci, devono essere recepite dal piano paesaggistico regionale);
quali iniziative concrete di competenza si intendano adottare per impedire che dietro il pretesto di sostenere settori come l'edilizia e il turismo – o ancora più ristretti, come il golf – siano giustificate deroghe sostanziali alle esigenze di salvaguardia dell'integrità paesaggistica e delle risorse naturali già gravemente depauperate da decenni di politiche e prassi dissennate;
come si intenda procedere e per quali motivi siano stati accettati tempi così stretti – si prevede l'adozione del piano entro il 15 settembre 2013 – considerato che la complessità dell'operazione è già nota a causa dell'attività in fase di svolgimento presso altre regioni, come la Puglia, impegnata da oltre quattro anni in questa attività e considerato, altresì, che gli uffici regionali hanno costituito i gruppi di lavoro solo il 5 giugno 2013, con determinazione del direttore generale della pianificazione paesaggistica e urbanistica dell'assessorato agli enti locali, finanze e urbanistica della regione autonoma della Sardegna n. 1829 prot. n. 28659 «Articolo 156 del decreto legislativo n. 42/2004 – codice dei beni culturali e del paesaggio – Attuazione del Disciplinare tecnico tra il Ministero per i beni e le attività culturali e la regione autonoma della Sardegna per la verifica e adeguamento del piano paesaggistico regionale dell'ambito costiero composizione dei sottogruppi di lavoro tematici per l'espletamento delle attività»;
attraverso quali modalità si intenda garantire il rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli 135, 143, 144 e 156 del codice dei beni culturali e del paesaggio, che impongono l'effettiva partecipazione del Ministero e il reale coinvolgimento delle associazioni ambientaliste nel procedimento;
quali iniziative di competenza si intendano prendere per impedire che i beni finora individuati e sottoposti a tutela dal piano paesaggistico siano derubricati come mere «componenti di paesaggio» e che livello di tutela si intenda disporre per la fascia costiera e per tutti i cosiddetti «vincoli di terzo genere» (che tra gli altri comprendono l'area dei colli di Tuvixeddu e Tuvumannu, gli stazzi, i medaus, i furriadroxius, i boddeus, i bacili e i cuiles) apposti dallo stesso PPR ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera d), del codice, dal momento che, in contrasto con le disposizioni degli articoli 143 e 156 del codice, per questi beni il disciplinare non stabilisce l'obbligo di dettare le prescrizioni d'uso;
come intenda agire per la tutela delle aree archeologiche ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera m), del codice, tenendo conto che molto spesso all'interno di tali aree ricadono beni di natura diversa e che, nel caso in cui la salvaguardia di tali aree dovesse essere riservata alla sola Soprintendenza per beni archeologici, non si rispetterebbe la sistematizzazione prevista con l'introduzione della novella del codice, tornando, di fatto, alla stessa situazione frammentaria della tutela ante decreto legislativo n. 42 del 2004;
come si intenda agire per la tutela delle aree gravate da usi civici, dichiarate beni paesaggistici ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera h) del codice, considerata l'approvazione della proposta di legge n. 542 da parte della regione Sardegna;
in che modo il Comitato tecnico intenda recepire le istanze di tutela emerse a seguito dell'attività di co-pianificazione, in particolare se si preveda di individuare i nuovi beni paesaggistici ai sensi dell'articolo 143, lettera d) o se si intenda costituire regolarmente le commissioni regionali di cui all'articolo 137 del codice;
quali iniziative si intendano adottare affinché si introducano meccanismi che rendano impossibile, d'ora in avanti, la sospensione, la deroga o l'aggiramento delle disposizioni attraverso interventi che, disciplinando i più disparati settori, abbiano comunque riflessi sulla gestione del territorio in generale e sui beni paesaggistici in particolare;
quali debbano essere le procedure da applicare nel corso dell'adeguamento dei piani urbanistici nelle more di revisione del nuovo piano e, pertanto, se gli uffici competenti debbano applicare i nuovi indirizzi anche ora che la normativa è invariata, disattendendo il parere n. 0018886 del 18 ottobre 2011 rilasciato dal capo dell'ufficio legislativo del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.
(2-00182) «Piras, Corda».