• C. 2798-370-372-373-408-1285-1604-1957-1966-1967 e 3091-A EPUB (richiesta autorizzazione a riferire oralmente il 24 luglio 2015); FERRANTI Donatella, Relatore per la maggioranza

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Atto a cui si riferisce:
C.1957 Modifiche al codice penale in materia di ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive e di perseguibilità di taluni reati a querela della persona offesa


Frontespizio Pareri Progetto di Legge
Testo senza riferimenti normativi
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 2798-370-372-373-408-1285-1604-1957-1966-1967-3091-A


DISEGNO DI LEGGE
presentato dal ministro della giustizia
(ORLANDO)
di concerto con il ministro dell'interno
(ALFANO)
e con il ministro dell'economia e delle finanze
(PADOAN)
Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena
Presentato il 23 dicembre 2014
e
PROPOSTE DI LEGGE
n. 370, d'iniziativa dei deputati
FERRANTI, VERINI, ROSSOMANDO, SERENI, GRASSI, GIACOMELLI, MARTELLA, AMODDIO, BIONDELLI, BLAZINA, CARRA, CENNI, COCCIA, COSCIA, COVELLO, D'INCECCO, GINOBLE, GIULIANI, GIULIETTI, GNECCHI, LEVA, MADIA, MARCHI, MONACO, MONGIELLO, NARDUOLO, SALVATORE PICCOLO, REALACCI, RUBINATO, SBROLLINI, TULLO
Modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni per ridurre il sovraffollamento delle carceri e assicurare la finalità rieducativa delle pene
Presentata il 20 marzo 2013

La II Commissione permanente (Giustizia), il 24 luglio 2015, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge n. 2798. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per i testi delle proposte di legge nn. 370, 372, 373, 408, 1285, 1604, 1957, 1966, 1967 e 3091 si vedano i relativi stampati.
n. 372, d'iniziativa dei deputati
FERRANTI, ORLANDO, ROSSOMANDO, AMODDIO, BOSSA, GINOBLE, GIULIANI, GNECCHI, SALVATORE PICCOLO, SBROLLINI
Modifiche al codice di procedura penale in materia di disciplina dell'udienza preliminare e di richieste di prova
Presentata il 20 marzo 2013
n. 373, d'iniziativa dei deputati
FERRANTI, BOSSA, GIULIANI, GNECCHI, SALVATORE PICCOLO, SBROLLINI
Modifiche al codice di procedura penale in materia di ricorso per cassazione, al fine di assicurare la ragionevole durata dei giudizi penali
Presentata il 20 marzo 2013
n. 408, d'iniziativa dei deputati
CAPARINI, MOLTENI, GIANLUCA PINI, GIOVANNI FAVA, FEDRIGA, MATTEO BRAGANTINI, GRIMOLDI, ALLASIA, BORGHESI, BUSIN, CAON, MARCOLIN, PRATAVIERA, RONDINI
Disposizioni concernenti le indagini giudiziarie sui reati di corruzione, concussione, ricettazione e riciclaggio dei proventi di attività illecite
Presentata il 21 marzo 2013
n. 1285, d'iniziativa dei deputati
FRATOIANNI, DANIELE FARINA
Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti l'introduzione del beneficio penitenziario della liberazione anticipata speciale
Presentata il 28 giugno 2013
n. 1604, d'iniziativa del deputato DI LELLO
Modifica all'articolo 444 del codice di procedura penale, in materia di applicazione della pena su richiesta
Presentata il 18 settembre 2013
n. 1957, d'iniziativa dei deputati
ERMINI, AMODDIO, BIFFONI, GIUSEPPE GUERINI, GUERRA, MAGORNO, MALPEZZI, MARZANO, MATTIELLO, MORANI, MORETTI, RICHETTI, ROSSOMANDO, SCALFAROTTO, VAZIO, VERINI
Modifiche al codice penale in materia di ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive e di perseguibilità di taluni reati a querela della persona offesa
Presentata il 15 gennaio 2014
n. 1966, d'iniziativa del deputato GULLO
Modifica dell'articolo 124 del codice di procedura civile, concernente l'interrogazione del sordo e del muto
Presentata il 20 gennaio 2014
n. 1967, d'iniziativa del deputato GULLO
Modifica dell'articolo 119 del codice di procedura penale, concernente la partecipazione del sordo e del muto ad atti del procedimento
Presentata il 20 gennaio 2014
e
n. 3091, d'iniziativa dei deputati
BRUNO BOSSIO, VERINI, LEVA, SCHIRÒ, LOCATELLI, LACQUANITI, SCUVERA, RAMPI, BRUNO, TULLO, MASSA, BARGERO, MAGORNO, MURA, PINNA, SGAMBATO, BAZOLI, COSTANTINO, DANIELE FARINA, IORI, MELILLA, PATRIARCA, PREZIOSI, ROSTELLATO
Modifiche agli articoli 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e 2 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, in materia di revisione delle norme sul divieto di concessione dei benefìci penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia
Presentata il 4 maggio 2015
(Relatrice per la maggioranza: FERRANTI)
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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

        Il Comitato per la legislazione,

            esaminato il disegno di legge n. 2798 e rilevato che:

        sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

            il disegno di legge, che si compone di 30 articoli, reca un contenuto omogeneo volto ad introdurre un'articolata serie di interventi sul diritto penale sostanziale e processuale, nonché sull'ordinamento penitenziario;

        sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

            l'incremento della pena per il reato di corruzione previsto dall'articolo 3 risulta già disposto, nella medesima misura, dall'articolo 1, comma 1, lettera f), della legge n. 69 del 2015;

            l'articolo 4, comma 1, lettera a), sostituisce il comma 1 dell'articolo 12-sexies del decreto-legge n. 306 del 1992 in materia di confisca il quale, successivamente alla presentazione del provvedimento alla Camera, è stato oggetto di modifica ad opera dell'articolo 1, comma 4, della legge n. 68 del 2015; occorre pertanto tenere conto delle modifiche intervenute nella norma al fine di valutare l'impatto sull'ordinamento della disposizione;

            l'articolo 5 sostituisce l'articolo 159 del codice penale in materia di sospensione del corso della prescrizione; in proposito si segnala che un disegno complessivo di riforma dell'istituto della prescrizione è oggetto di un apposito provvedimento già approvato dalla Camera e ora in corso di esame al Senato (A.S. 1844), che peraltro modifica, all'articolo 3, il medesimo articolo 159 del codice;

            la disposizione dell'articolo 21, che integra il contenuto della relazione sull'amministrazione della giustizia, andrebbe riformulata in termini di novella dell'articolo 86 dell'ordinamento penitenziario di cui al Regio decreto n. 12 del 1941, in coerenza con l'indicazione della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del 2001, che indica di evitare modifiche indirette di atti legislativi vigenti;

        sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

            alcune disposizioni qualificate come princìpi e criteri direttivi di delega risultano di fatto costituire ulteriori oggetti di delega; ciò si riscontra in particolare, nell'ambito della delega per la riforma delle misure di sicurezza e in materia di procedibilità dei reati di cui all'articolo 6, al comma 1, lettere b) e c), e, nell'ambito della delega per la riforma dell'ordinamento penitenziario di cui all'articolo 26, al comma 1, lettere da b) ad i);

            l'unico principio e criterio direttivo previsto, al comma 1 dell'articolo 7, per l'attuazione della delega in materia di casellario

giudiziale sembra attribuire alla delega medesima un carattere “ricognitivo” o “compilativo”, in forza del riferimento ad un adeguamento della disciplina «alle modifiche intervenute in materia penale» nonché ai principi della normativa nazionale e del diritto UE; ciò potrebbe risultare in contrasto con l'oggetto della delega descritto dal medesimo comma che, concernendo invece la “revisione della disciplina del casellario giudiziale”, potrebbe avere carattere “innovativo”; occorre pertanto chiarire il carattere della delega, provvedendo, nel caso questa abbia carattere «innovativo», alla formulazione di più specifici e dettagliati princìpi e criteri direttivi;

            con riferimento agli articoli 8 e 27, i quali recano deleghe al Governo per l'adozione di norme di attuazione, di coordinamento e transitorie riferite, rispettivamente, alle deleghe di cui agli articoli 6 e 7 e alle deleghe di cui agli articoli 25 e 26, appare di dubbia praticabilità la previsione che tali deleghe siano esercitate nel medesimo termine delle “deleghe principali”;

            per numerose deleghe contenute nel provvedimento (articoli 6, 7, 24 e 26) si dispone che i termini per l'esercizio delle stesse possano essere prolungati qualora i termini per l'espressione dei pareri parlamentari scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega, o successivamente, impiegando pertanto la cosiddetta “tecnica dello scorrimento”, la quale non permette di individuare il termine per l'esercizio della delega in modo univoco; al riguardo, come già segnalato dal Comitato in numerosi precedenti (si veda da ultimo il parere reso nella seduta dell'11 giugno 2015 sul disegno di legge C. 3098), occorre prevedere, in luogo dello scorrimento del termine di delega, un termine univoco entro il quale il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi;

            l'articolo 28 dispone che l'adozione di eventuali decreti legislativi correttivi e integrativi nell'ambito dell'attuazione delle deleghe di cui all'articolo 24 (riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario) debba avvenire «entro un anno dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina processuale e penitenziaria», utilizzando dunque una formulazione che genera incertezza circa il termine ultimo per l'esercizio della delega; occorre pertanto prevedere un termine certo per l'esercizio della delega integrativa e correttiva, calcolato dalla data di entrata in vigore della legge;

            il disegno di legge reca sia l'analisi tecnico-normativa (ATN) sia l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

            ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

        sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

            sopprimere l'articolo 3, che riproduce una misura normativa già disposta dall'articolo 1, comma 1, lettera f), della legge n. 69 del 2015;

        sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

            con riferimento alle deleghe di cui all'articolo 6 e 26, si specifichino quei princìpi e criteri direttivi che, di fatto, costituiscono ulteriori oggetti di delega, avendo cura di distinguere chiaramente oggetti e princìpi di delega;

            agli articoli 6, comma 2; 7, comma 2, e 24, comma 2, si sostituisca il terzo periodo, che consente il ricorso alla “tecnica dello scorrimento” del termine per l'esercizio della delega, con l'individuazione di un termine ultimo antecedente alla scadenza della delega per la trasmissione alle Camere degli schemi di decreto legislativo;

            si provveda ad una riformulazione dell'articolo 7, comma 1, in modo da chiarire se la delega abbia carattere “ricognitivo” od “innovativo”, provvedendo, nel caso questa abbia carattere “innovativo”, all'individuazione di princìpi e criteri direttivi più specifici;

            all'articolo 28, comma 1, si sostituiscano le parole: “Entro un anno dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina processuale e penitenziaria” con l'individuazione di un termine temporale certo ed inequivoco per l'esercizio della delega integrativa e correttiva recata dall'articolo, calcolato dalla data di entrata in vigore della legge.

        Il Comitato osserva altresì quanto segue:

        sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

            valuti la Commissione di merito l'opportunità di un coordinamento dell'articolo 4, comma 1, lettera a), che sostituisce il comma 1 dell'articolo 12-sexies del decreto-legge n. 306 del 1992, con le modifiche introdotte nella medesima norma dall'articolo 1, comma 4, della legge n. 68 del 2015;

            valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere un termine più ampio per le deleghe di cui agli articoli 8 e 27 per l'adozione di norme di attuazione, di coordinamento e transitorie riferite, rispettivamente, alle deleghe di cui agli articoli 6 e 7 e alle deleghe di cui agli articoli 25 e 26;

            valuti la Commissione di merito l'opportunità di una riformulazione dell'articolo 21, comma 1, come novella all'articolo 86 dell'ordinamento giudiziario di cui al Regio decreto n. 12 del 1941 in materia di contenuto della relazione sull'amministrazione della giustizia.


PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        La I Commissione,

            esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2798 Governo e abb., recante «Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena»;

            rilevato che le disposizioni contenute nel provvedimento sono riconducibili alle materie di potestà legislativa esclusiva statale «giurisdizione e norme processuali; ordinamento penale» di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)
PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

        La VIII Commissione,

          esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 2798 Governo, Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena;

          considerato che:

              l'articolo 22 modifica il comma 3-ter dell'articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, al fine di eliminare alcune incongruenze determinatesi all'interno di tale disposizione, a seguito delle modifiche ivi introdotte dal decreto-legge n. 136 del 2013, convertito dalla legge n. 6 del 2014, recante disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate;

              tra le modifiche apportate al citato articolo 129 figura la soppressione del quinto e del sesto periodo del comma 3-ter secondo i quali rispettivamente: i procedimenti di competenza delle amministrazioni (ambiente, salute, politiche agricole, regione), che abbiano ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, possono essere avviati o proseguiti anche in pendenza del procedimento penale, in conformità alle norme vigenti (quinto periodo); per le infrazioni di maggiore gravità, sanzionate con la revoca

di autorizzazioni o con la chiusura di impianti, l'ufficio competente, nei casi di particolare complessità dell'accertamento dei fatti addebitati, può sospendere il procedimento amministrativo fino al termine di quello penale, salva la possibilità di adottare strumenti cautelari (sesto periodo)

              la soppressione del quinto e del sesto periodo del comma 3-ter dell'articolo 129 risulta introdotta, alla luce delle considerazioni contenute nella relazione illustrativa, in quanto non è considerata condivisibile la collocazione, nell'ambito dell'articolo 129, e quindi di una disposizione attinente agli obblighi di comunicazione all'autorità amministrativa dell'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero, di una norma regolante i rapporti tra procedimento penale in materia di reati ambientali (nonché in materia di tutela della salute e della sicurezza agroalimentare) e procedimenti amministrativi riguardanti i medesimi fatti;

              con tale soppressione si determinerebbe un ingiustificato ed inopportuno vuoto normativo in ordine ai rapporti tra procedimenti amministrativi di competenza del Ministero dell'ambiente e procedimento penale, non prevedendosi nel testo di legge in esame la certa, contestuale ed immediata ricollocazione delle disposizioni soppresse in altri atti normativi; di conseguenza andrebbe evitata tale situazione di vuoto legislativo;

              esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con la seguente condizione:

              all'articolo 22, comma 1, lettera b), si elimini il riferimento ivi previsto alla soppressione del quinto e del sesto periodo, per le ragioni di cui in premessa.


PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

        La XII Commissione,

            esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 2798 e abb.: «Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto dei fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena»;

            evidenziato, in particolare, come l'articolo 26 del provvedimento in oggetto proponga, seppur in forma di princìpi e criteri direttivi nell'ambito di una delega, un vero e proprio programma di politiche sociali inerenti il mondo carcerario, che si ritiene di particolare rilievo e interesse per la Commissione affari sociali,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)

        La XIII Commissione,

            esaminate le abbinate proposte di legge, recanti Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena (n. 2798 Governo ed abbinate);

            valutato positivamente, con riferimento alle materia di competenza, e in particolare all'articolo 4, comma 1, lettera a), la possibilità di prevedere la confisca allargata alle fattispecie delittuose di cui all'articolo 517-ter e 517-quater del codice penale, in materia di falsificazione delle indicazioni di origine, e di contemplarne l'applicabilità anche in caso di morte del reo; con riferimento a tali ultime fattispecie, andrebbe previsto un ulteriore inasprimento delle relative sanzioni, anche al fine di evitare prescrizioni troppo brevi, nonché di introdurre ulteriori sanzioni accessorie, tra le quali, in particolare, la pubblicazione della sentenza;

            valutato positivamente l'indirizzo scelto dal Governo di estendere anche ai reati cosiddetti agricoli, di abigeato e pascolo abusivo l'ipotesi – di cui all'articolo 1, comma 2, delle proposte di legge – di estinzione del reato per risarcimento del danno,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            valuti la Commissione di merito, con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), delle abbinate proposte di legge, l'opportunità di prevedere l'applicabilità della confisca allargata anche alle ipotesi di contraffazione di cui all'articolo 517-ter e 517-quater del codice penale non aggravate a prescindere dalla configurazione di reati associativi;

            valuti la Commissione di merito di prevedere un ulteriore inasprimento delle sanzioni in materia di reato di falsificazione delle indicazioni di origine.


PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

        La XIV Commissione,

            esaminato il disegno di legge n. 2798, Governo, recante «Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena»;

            richiamata l'opportunità di garantire – con finalità di tutela della privacy, nonché di riservatezza dei dati – che i software utilizzati nel corso di indagini per le intercettazioni telefoniche o per la captazione di dati informatici abbiano requisiti di qualità e sicurezza tali da impedirne la vulnerabilità e l'accessibilità da parte di soggetti non autorizzati, con rischi di diffusione e di falsificazione dei dati in tal modo acquisiti,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

Testo del disegno di legge
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Testo della Commissione
Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena.
Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena.
Titolo I
MODIFICHE AL CODICE PENALE
Titolo I
MODIFICHE AL CODICE PENALE
Capo I
ESTINZIONE DEL REATO PER CONDOTTE RIPARATORIE, MODIFICHE AI LIMITI DI PENA PER IL DELITTO DI CORRUZIONE E MAGGIORE EFFICIENZA DELLA CONFISCA COSIDDETTA ESTESA
Capo I
ESTINZIONE DEL REATO PER CONDOTTE RIPARATORIE E MODIFICHE AI LIMITI DI PENA PER I DELITTI DI SCAMBIO ELETTORALE POLITICO-MAFIOSO, FURTO E RAPINA
Art. 1.
(Condotte riparatorie).
Art. 1.
(Condotte riparatorie).

      1. Dopo l'articolo 162-bis del codice penale è inserito il seguente:

      1. Identico:

      «Art. 162-ter. – (Estinzione del reato per condotte riparatorie). – Nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione, il giudice dichiara estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l'imputato ha riparato, entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato.       «Art. 162-ter. – (Estinzione del reato per condotte riparatorie). – Nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione, il giudice dichiara estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l'imputato ha riparato interamente, entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato.
      Quando dimostra di non aver potuto adempiere, per fatto a lui non addebitabile, entro il termine di cui al primo comma, l'imputato può chiedere al giudice la fissazione di un ulteriore termine, non superiore ad un anno, per provvedere al pagamento, anche in forma rateale, di quanto dovuto a titolo di risarcimento; in tal caso il giudice, se accoglie la richiesta, ordina la sospensione del processo e fissa la successiva udienza alla scadenza del termine stabilito, imponendo, se necessario, specifiche prescrizioni. Durante la sospensione del processo, il corso della prescrizione resta sospeso.       Quando dimostra di non aver potuto adempiere, per fatto a lui non addebitabile, entro il termine di cui al primo comma, l'imputato può chiedere al giudice la fissazione di un ulteriore termine, non superiore a sei mesi, per provvedere al pagamento, anche in forma rateale, di quanto dovuto a titolo di risarcimento; in tal caso il giudice, se accoglie la richiesta, ordina la sospensione del processo e fissa la successiva udienza alla scadenza del termine stabilito, imponendo, se necessario, specifiche prescrizioni. Durante la sospensione del processo, il corso della prescrizione resta sospeso. Si applica l'articolo 240, secondo comma.
      Il giudice dichiara l'estinzione del reato, di cui al primo comma, all'esito delle condotte riparatorie».       Identico».

      2. Al capo III del titolo XIII del libro secondo del codice penale, dopo l'articolo 649 è aggiunto il seguente:

      Soppresso.

      «Art. 649-bis. – (Estinzione del reato per condotte riparatorie). – Si osservano le disposizioni dell'articolo 162-ter anche per i seguenti delitti procedibili d'ufficio:  
          a) delitto previsto dall'articolo 624 aggravato da una delle circostanze di cui ai numeri 2), 4), 6) e 8-bis) del primo comma dell'articolo 625;  
          b) delitto previsto dall'articolo 636;  
          c) delitto previsto dall'articolo 638».
Art. 2.
(Disposizioni transitorie).
Art. 2.
(Disposizioni transitorie).

      1. Le disposizioni degli articoli 162-ter e 649-bis del codice penale, introdotti dall'articolo 1 della presente legge, si applicano anche ai processi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e il giudice dichiara l'estinzione anche quando le condotte riparatorie siano state compiute oltre il termine della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.

      1. Le disposizioni dell'articolo 162-ter del codice penale, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, si applicano anche ai processi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e il giudice dichiara l'estinzione anche quando le condotte riparatorie siano state compiute oltre il termine della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.

      2. L'imputato, nella prima udienza, fatta eccezione di quella del giudizio di legittimità, successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, può chiedere la fissazione di un termine, non superiore a sessanta giorni, per provvedere alle restituzioni, al pagamento di quanto dovuto a titolo di risarcimento e all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato.       2. Identico.
      3. Il giudice ordina la sospensione del processo e fissa la successiva udienza alla scadenza del termine stabilito. Durante la sospensione del processo, il corso della prescrizione resta sospeso.       3. Identico.
 
Art. 3.
(Modifica all'articolo 416-ter del codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso).
 

      1. All'articolo 416-ter, primo comma, del codice penale, le parole: «da quattro a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei a dodici anni».

 
Art. 4.
(Modifiche all'articolo 624-bis del codice penale in materia di furto in abitazione e furto con strappo).
 

      1. All'articolo 624-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al primo comma, le parole: «è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.032»;
            b) al terzo comma, le parole: «La pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da euro 206 a euro 1.549» sono sostituite dalle seguenti: «La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 275 a euro 1.549»;
            c) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:
        «Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 625-bis, concorrenti con una o più delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 625, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette circostanze aggravanti».
 
Art. 5.
(Modifica all'articolo 625 del codice penale in materia di circostanze aggravanti del delitto di furto).
 

      1. All'articolo 625 del codice penale, primo comma, le parole: «La pena per il fatto previsto dall'articolo 624 è della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 103 a euro 1.032» sono sostituite dalle seguenti: «La pena per il fatto previsto dall'articolo 624 è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 206 a euro 1.032».

 
Art. 6.
(Modifiche all'articolo 628 del codice penale in materia di rapina).
 

      1. All'articolo 628 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al primo comma, le parole: «è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da euro 516 a euro 2.065» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 688 a euro 2.065»;
            b) al terzo comma, le parole: «La pena è della reclusione da quattro anni e sei mesi a venti anni e della multa da euro 1.032 a euro 3.098» sono sostituite dalle seguenti: «La pena è della reclusione da cinque a venti anni e della multa da euro 1.290 a euro 3.098»;
            c) dopo il terzo comma è inserito il seguente:
        «Se concorrono due o più delle circostanze di cui al terzo comma del presente articolo, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'articolo 61, la pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 1.538 a euro 3.098».
Art. 3.
(Modifica all'articolo 319 del codice penale in materia di limiti di pena per il delitto di corruzione).
 

      1. All'articolo 319 del codice penale, le parole: «da quattro a otto anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei a dieci anni».

      Soppresso.

Art. 4.
(Ipotesi particolari di confisca: ambito applicativo, estensione della disciplina del codice delle leggi antimafia ed estinzione del reato per prescrizione, amnistia o morte del condannato).
 

      1. All'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

      Soppresso.

          a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
      «1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 325, 416, realizzato allo scopo di commettere alcuno dei delitti previsti dagli articoli 517-ter e 517-quater, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, 629, 644, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648-bis e 648-ter del codice penale, dall'articolo 295, secondo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, dall'articolo 12-quinquies, comma 1, del presente decreto e dall'articolo 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, o per delitto commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale, è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. In ogni caso il condannato non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego di provento dell'evasione fiscale»;  
          b) i commi 2 e 2-bis sono abrogati;  
          c) al comma 2-ter:
              1) le parole: «Nel caso previsto dal comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi previsti dal comma 1»;  
              2) le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «allo stesso comma 1»;  
              3) dopo le parole: «di beni e altre utilità» sono inserite le seguenti: «di legittima provenienza»;  
          d) i commi 2-quater, 3 e 4 sono abrogati;  
          e) al comma 4-bis:  
              1) dopo le parole: «Le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati» sono inserite le seguenti: «nonché quelle in materia di tutela dei terzi e di esecuzione del sequestro»;  
              2) le parole: «da 1 a 4» sono sostituite dalle seguenti: «1 e 2-ter»;  
              3) le parole: «, nonché agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale» sono soppresse;  
              4) dopo le parole: «sino al provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare» sono inserite le seguenti: «ovvero, ove questa non sia prevista, sino all'emissione del decreto di citazione a giudizio o del decreto che dispone il giudizio immediato o sino al provvedimento conclusivo dell'udienza celebrata ai sensi dell'articolo 447, comma 1, del codice di procedura penale,»;  
              5) le parole: «tale provvedimento» sono sostituite dalle seguenti: «tali provvedimenti»;  
          f) dopo il comma 4-quater sono aggiunti i seguenti:  
      «4-quinquies. Nel processo di cognizione devono essere citati i terzi titolari di diritti reali o personali di godimento sui beni in sequestro, di cui l'imputato risulti avere la disponibilità a qualsiasi titolo.
      4-sexies. Le disposizioni del presente articolo, ad eccezione di quelle del comma 2-ter, si applicano quando, pronunziata sentenza di condanna in uno dei gradi di giudizio, il giudice di appello o la Corte di cassazione dichiara estinto il reato per prescrizione o per amnistia, decidendo sull'impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell'imputato.  
      4-septies. In caso di morte del soggetto nei cui confronti è stata disposta la confisca con sentenza di condanna passata in giudicato, il relativo procedimento inizia o prosegue, a norma dell'articolo 666 del codice di procedura penale, nei confronti degli eredi o comunque degli aventi causa».
Capo II
MODIFICA ALLA DISCIPLINA DELLA PRESCRIZIONE E DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA DEL REGIME DI PROCEDIBILITÀ PER TALUNI REATI, PER IL RIORDINO DI ALCUNI SETTORI DEL CODICE PENALE E PER LA REVISIONE DELLA DISCIPLINA DEL CASELLARIO GIUDIZIALE
Capo II
DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA DEL REGIME DI PROCEDIBILITÀ PER TALUNI REATI, PER IL RIORDINO DI ALCUNI SETTORI DEL CODICE PENALE E PER LA REVISIONE DELLA DISCIPLINA DEL CASELLARIO GIUDIZIALE
Art. 5.
(Modifiche alla disciplina della prescrizione e regime transitorio).
 

      1. L'articolo 159 del codice penale è sostituito dal seguente:

      Soppresso.

      «Art. 159. – (Sospensione del corso della prescrizione). – Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei seguenti casi:  
          1) dal provvedimento con cui il pubblico ministero presenta la richiesta di autorizzazione a procedere, sino al giorno in cui l'autorità competente accoglie la richiesta;  
          2) dal provvedimento di deferimento della questione ad altro giudizio, sino al giorno in cui viene definito il giudizio cui è stata deferita la questione;  
          3) dal provvedimento che dispone una rogatoria internazionale, sino al giorno in cui l'autorità richiedente riceve la documentazione richiesta, o comunque decorsi sei mesi dal provvedimento che dispone la rogatoria;
          4) nei casi di sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti o dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore. In caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori, l'udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento, dovendosi avere riguardo in caso contrario al tempo dell'impedimento aumentato di sessanta giorni. Sono fatte salve le facoltà previste dall'articolo 71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale.  

      Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso nei seguenti casi:

 
          1) dal deposito della sentenza di condanna di primo grado, sino al deposito della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore a due anni, oltre i termini previsti dall'articolo 544, commi 2 e 3, del codice di procedura penale;  
          2) dal deposito della sentenza di secondo grado, anche se pronunciata in sede di rinvio, sino alla pronuncia della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore ad un anno, oltre i termini previsti dall'articolo 544, commi 2 e 3, del codice di procedura penale.  

      I periodi di sospensione di cui al secondo comma sono computati ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere dopo che la sentenza del grado successivo ha assolto l'imputato ovvero ha annullato la sentenza di condanna nella parte relativa all'accertamento di responsabilità.

 
      Se durante i termini di sospensione si verifica un'ulteriore causa di sospensione, i termini sono prolungati per il periodo corrispondente.  
      La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione».

      2. Le disposizioni dell'articolo 159 del codice penale, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, si applicano ai fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.
(Delega al Governo per la riforma del regime di procedibilità per taluni reati, per la revisione delle misure di sicurezza e per il riordino di alcuni settori del codice penale).
Art. 7.
(Delega al Governo per la riforma del regime di procedibilità per taluni reati, per la revisione delle misure di sicurezza e per il riordino di alcuni settori del codice penale. Modifiche al codice penale in materia di violenza privata e minaccia).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, decreti legislativi per la modifica della disciplina del regime di procedibilità per taluni reati e delle misure di sicurezza e per il riordino di alcuni settori del codice penale, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

      1. Identico.

          a) previsione della procedibilità a querela per i reati contro la persona e contro il patrimonio che arrechino offese di modesta entità all'interesse protetto, salvo che la persona offesa sia incapace per età o per infermità;  
          b) revisione della disciplina delle misure di sicurezza, particolarmente in relazione ai presupposti di applicazione, anche con riferimento alle categorie dell'abitualità e della tendenza a delinquere, e modifica delle misure di sicurezza per le ipotesi di infermità mentale, anche in considerazione della normativa sugli ospedali psichiatrici giudiziari;  
          c) indicazione dei settori di tutela penale, le cui disposizioni incriminatrici devono essere inserite nel codice penale in ragione dell'omogeneità di materia e sulla base degli interessi protetti, al fine di una migliore conoscenza dei precetti e delle sanzioni.

      2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia e sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono resi nel termine di quarantacinque giorni, decorsi i quali i decreti possono essere comunque adottati. Qualora tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine di delega previsto dal comma 1, o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di sessanta giorni.

      2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia e sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono resi nel termine di sessanta giorni, decorsi i quali i decreti possono essere comunque adottati. Qualora tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine di delega previsto dal comma 1, o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di sessanta giorni.

        3. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 610:
                1) al primo comma, le parole: «è punito con la reclusione fino a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a quattro anni»;
                2) al secondo comma, dopo le parole: «La pena è aumentata» sono inserite le seguenti: «e si procede d'ufficio»;
                3) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
        «Si procede in ogni caso d'ufficio se il fatto è commesso a danno di minore o di persona in stato di infermità o deficienza psichica»;
            b) all'articolo 612, secondo comma, le parole: «Se la minaccia è grave, o è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339» sono sostituite dalle seguenti: «Se la minaccia è fatta in uno dei modi indicati dall'articolo 339 o se è commessa a danno di minore o di persona in stato di infermità o deficienza psichica».
Art. 7.
(Delega al Governo per la revisione della disciplina del casellario giudiziale).
Art. 8.
(Delega al Governo per la revisione della disciplina del casellario giudiziale).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la revisione della disciplina del casellario giudiziale, secondo il seguente principio e criterio direttivo: rivedere la disciplina del casellario giudiziale adeguandola alle modifiche intervenute nella materia penale, anche processuale, e ai princìpi e criteri contenuti nella normativa nazionale e nel diritto dell'Unione europea in materia di protezione dei dati personali.

      1. Identico.

      2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro della giustizia ed è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono resi nel termine di quarantacinque giorni, decorsi i quali il decreto può essere comunque adottato. Qualora tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine di delega previsto dal comma 1, o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di sessanta giorni.       2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro della giustizia ed è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono resi nel termine di sessanta giorni, decorsi i quali il decreto può essere comunque adottato. Qualora tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine di delega previsto dal comma 1, o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di sessanta giorni.
Art. 8.
(Delega al Governo per l'adozione di norme di attuazione, di coordinamento e transitorie).
Art. 9.
(Delega al Governo per l'adozione di norme di attuazione, di coordinamento e transitorie).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, nei termini e con la procedura di cui all'articolo 6, decreti legislativi recanti le norme di attuazione delle disposizioni previste negli articoli 6 e 7 e le norme di coordinamento delle stesse con tutte le altre leggi dello Stato, nonché le norme di carattere transitorio.

      1. Il Governo è delegato ad adottare, nei termini e con la procedura di cui all'articolo 7, decreti legislativi recanti le norme di attuazione delle disposizioni previste negli articoli 7 e 8 e le norme di coordinamento delle stesse con tutte le altre leggi dello Stato, nonché le norme di carattere transitorio.

Titolo II
MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE
Titolo II
MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE
Capo I
MODIFICHE IN MATERIA DI INCAPACITÀ DELL'IMPUTATO DI PARTECIPARE AL PROCESSO, DI INDAGINI PRELIMINARI E DI ARCHIVIAZIONE
Capo I
MODIFICHE IN MATERIA DI INCAPACITÀ DELL'IMPUTATO DI PARTECIPARE AL PROCESSO, DI INDAGINI PRELIMINARI E DI ARCHIVIAZIONE
Art. 9.
(Modifiche in materia di incapacità irreversibile dell'imputato).
Art. 10.
(Modifiche in materia di incapacità irreversibile dell'imputato).

      1. All'articolo 71, comma 1, del codice di procedura penale, dopo le parole: «partecipazione al procedimento» sono inserite le seguenti: «e che tale stato è reversibile» e le parole: «che questo» sono sostituite dalle seguenti: «che il procedimento».

      1. Identico.

      2. Dopo l'articolo 72 del codice di procedura penale è inserito il seguente:       2. Identico:
      «Art. 72-bis. – (Definizione del procedimento per incapacità irreversibile dell'imputato).1. Se, a seguito degli accertamenti previsti dall'articolo 70, risulta che lo stato mentale dell'imputato è tale da impedire la cosciente partecipazione al procedimento e che tale stato è irreversibile, il giudice, revocata l'eventuale ordinanza di sospensione del procedimento, pronuncia sentenza di non doversi procedere, salvo che ricorrano i presupposti per l'applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca».       «Art. 72-bis. – (Definizione del procedimento per incapacità irreversibile dell'imputato).1. Identico.
        2. Alla sentenza di cui al comma 1 del presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 345, se lo stato di incapacità viene meno o se era stato erroneamente dichiarato ».
Art. 10.
(Modifiche alla disciplina delle indagini preliminari e del procedimento di archiviazione).
Art. 11.
(Modifiche alla disciplina delle indagini preliminari e del procedimento di archiviazione).

      1. All'articolo 104, comma 3, del codice di procedura penale, dopo le parole: «indagini preliminari» sono inserite le seguenti: «per i delitti di cui agli articoli 51, comma 3-bis, e 372, comma 1-bis ».

      1. All'articolo 104, comma 3, del codice di procedura penale, dopo le parole: «indagini preliminari» sono inserite le seguenti: «per i delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater ».

        2. All'articolo 335 del codice di procedura penale, dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente:
        «3-ter. Senza pregiudizio del segreto investigativo, decorsi sei mesi dalla data di presentazione della denuncia, ovvero della querela, la persona offesa dal reato può chiedere di essere informata dall'autorità che ha in carico il procedimento circa lo stato del medesimo».

      2. All'articolo 360 del codice di procedura penale, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

      3. Identico.

      «4-bis. La riserva di cui al comma 4 perde efficacia e non può essere ulteriormente formulata se la richiesta di incidente probatorio non è proposta entro il termine di cinque giorni dalla formulazione della riserva stessa».  

      3. All'articolo 360, comma 5, del codice di procedura penale sono premesse le seguenti parole: «Fuori del caso di inefficacia della riserva di incidente probatorio previsto dal comma 4-bis,».

      4. Identico.

        5. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 407, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
        «3-bis. In ogni caso il pubblico ministero è tenuto a esercitare l'azione penale o a richiedere l'archiviazione entro il termine di tre mesi dalla scadenza del termine massimo di durata delle indagini o dalla scadenza del più ampio termine di cui all'articolo 415-bis, comma 4. Ove non assuma le proprie determinazioni in ordine all'azione penale nel termine stabilito dal presente comma, il pubblico ministero ne dà tempestiva comunicazione al procuratore generale presso la corte di appello»;
            b) il primo periodo del comma 1 dell'articolo 412 è sostituito dal seguente: «Il procuratore generale presso la corte di appello, se il pubblico ministero non esercita l'azione penale o non richiede l'archiviazione nel termine previsto dall'articolo 407, comma 3-bis, dispone, con decreto motivato, l'avocazione delle indagini preliminari».
 

      6. All'articolo 408 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 3, le parole: «nel termine di dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «nel termine di venti giorni»;
            b) al comma 3-bis, dopo le parole: «per i delitti commessi con violenza alla persona» sono inserite le seguenti: «e per il reato di cui all'articolo 624-bis del codice penale».

      4. Il comma 6 dell’articolo 409 del codice di procedura penale è abrogato.

      7. All’articolo 409 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
        «4-bis. A seguito delle ulteriori indagini di cui al comma 4, nei casi in cui non sia stata presentata opposizione alla richiesta di archiviazione ai sensi dell'articolo 410 e il pubblico ministero, ovvero il procuratore generale nei casi di cui all'articolo 412, insista nella richiesta di archiviazione, il giudice provvede in tal senso con decreto»;
            b) al comma 5, le parole: «Fuori del caso previsto dal comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «Fuori dei casi previsti dai commi 4 e 4-bis»;
            c) il comma 6 è abrogato.

      5. Dopo l'articolo 410 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

      8. Identico:

      «Art. 410-bis. – (Nullità del provvedimento di archiviazione). – 1. Il decreto di archiviazione è nullo se è emesso in mancanza dell'avviso di cui al comma 2 dell'articolo 408 ovvero prima della scadenza del termine di cui al comma 3 del medesimo articolo e prima della presentazione dell'atto di opposizione. Il decreto di archiviazione è altresì nullo se, essendo stata presentata opposizione, il giudice omette di pronunciarsi sulla sua ammissibilità. In tali ipotesi si applica il procedimento di cui all'articolo 130.       «Art. 410-bis. – (Nullità del provvedimento di archiviazione). – 1. Il decreto di archiviazione è nullo se è emesso in mancanza dell'avviso di cui ai commi 2 e 3-bis dell'articolo 408 e al comma 1-bis dell'articolo 411 ovvero prima che il termine di cui al comma 3 del medesimo articolo 408 sia scaduto senza che sia stato presentato l’atto di opposizione. Il decreto di archiviazione è altresì nullo se, essendo stata presentata opposizione, il giudice omette di pronunciarsi sulla sua ammissibilità.
      2. L'ordinanza di archiviazione è nulla solo nei casi previsti dall'articolo 127, comma 5.       2. Identico.
      3. Nei casi di nullità previsti dal comma 2, l'interessato, entro quindici giorni dalla conoscenza del provvedimento, può proporre impugnazione davanti alla corte di appello, che provvede con ordinanza non impugnabile, senza intervento delle parti interessate, previo avviso, almeno dieci giorni prima, dell'udienza fissata per la decisione alle parti medesime, che possono presentare memorie non oltre il quinto giorno precedente l'udienza.       3. Nei casi di nullità previsti dai commi 1 e 2, l'interessato, entro quindici giorni dalla conoscenza del provvedimento, può proporre reclamo innanzi al tribunale in composizione monocratica, che provvede con ordinanza non impugnabile, senza intervento delle parti interessate, previo avviso, almeno dieci giorni prima, dell'udienza fissata per la decisione alle parti medesime, che possono presentare memorie non oltre il quinto giorno precedente l'udienza.
      4. La corte di appello, se l'impugnazione è fondata, annulla il provvedimento impugnato e ordina la restituzione degli atti al giudice che ha emesso il provvedimento. Altrimenti conferma il provvedimento impugnato o dichiara inammissibile l'appello, condannando la parte privata impugnante al pagamento delle spese del procedimento e, nel caso di inammissibilità, anche a quello di una somma in favore della cassa delle ammende nei limiti di quanto previsto dall'articolo 616, comma 1».       4. Il giudice, se il reclamo è fondato, annulla il provvedimento oggetto di reclamo e ordina la restituzione degli atti al giudice che ha emesso il provvedimento. Altrimenti conferma il provvedimento o dichiara inammissibile il reclamo, condannando la parte privata che lo ha proposto al pagamento delle spese del procedimento e, nel caso di inammissibilità, anche a quello di una somma in favore della cassa delle ammende nei limiti di quanto previsto dall'articolo 616, comma 1».

      6. Al comma 1 dell'articolo 411 del codice di procedura penale, le parole: «degli articoli 408, 409 e 410» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 408, 409, 410 e 410-bis».

      9. Identico.

        10. All'articolo 415 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
        «2-bis. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 405 decorre dal provvedimento del giudice».
Capo II
MODIFICHE IN MATERIA DI RITI SPECIALI, UDIENZA PRELIMINARE, ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE E STRUTTURA DELLA SENTENZA DI MERITO
Capo II
MODIFICHE IN MATERIA DI RITI SPECIALI, UDIENZA PRELIMINARE, ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE E STRUTTURA DELLA SENTENZA DI MERITO
Art. 11.
(Modifiche alla disciplina dell'udienza preliminare).
Art. 12.
(Modifiche alla disciplina dell'udienza preliminare).

      1. L'articolo 421-bis del codice di procedura penale è abrogato.

      1. Identico.

      2. All'articolo 422, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: «anche d'ufficio» sono sostituite dalle seguenti: «a richiesta di parte».       2. All'articolo 422, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: «ovvero a norma dell'articolo 421-bis,» sono soppresse.
Art. 12.
(Modifiche alla disciplina dell'impugnazione della sentenza di non luogo a procedere).
Art. 13.
(Modifiche alla disciplina dell'impugnazione della sentenza di non luogo a procedere).

      1. All'articolo 428, commi 1, alinea, e 2, primo periodo, del codice di procedura penale, le parole: «ricorso per cassazione» sono sostituite dalla seguente: «appello».

      1. Identico.

      2. All'articolo 428, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima».       Soppresso
      3. All'articolo 428 del codice di procedura penale, il secondo periodo del comma 2 è soppresso.       2. Identico.
      4. All'articolo 428 del codice di procedura penale, il comma 3 è sostituito dai seguenti:       3. Identico.
      «3. Sull'impugnazione la corte di appello decide in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 127. In caso di appello del pubblico ministero, la corte, se non conferma la sentenza, pronuncia decreto che dispone il giudizio, formando il fascicolo per il dibattimento secondo le disposizioni degli articoli 429 e 431, o sentenza di non luogo a procedere con formula meno favorevole all'imputato. In caso di appello dell'imputato, la corte, se non conferma la sentenza, pronuncia sentenza di non luogo a procedere con formula più favorevole all'imputato.  
      3-bis. Contro la sentenza di non luogo a procedere pronunciata in grado di appello possono ricorrere per cassazione l'imputato e il procuratore generale solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 606.  
      3-ter. Sull'impugnazione la Corte di cassazione decide in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 611».
Art. 13.
(Modifiche alla disciplina del giudizio abbreviato).
Art. 14.
(Modifiche alla disciplina del giudizio abbreviato).

      1. Il comma 4 dell'articolo 438 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

      1. Identico:

      «4. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza con la quale dispone il giudizio abbreviato. Quando l'imputato chiede il giudizio abbreviato immediatamente dopo il deposito dei risultati delle indagini difensive, il giudice provvede solo dopo che sia decorso il termine, eventualmente richiesto dal pubblico ministero, per lo svolgimento di indagini suppletive. In tal caso, l'imputato ha facoltà di revocare la richiesta».       «4. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza con la quale dispone il giudizio abbreviato. Quando l'imputato chiede il giudizio abbreviato immediatamente dopo il deposito dei risultati delle indagini difensive, il giudice provvede solo dopo che sia decorso il termine non superiore a sessanta giorni, eventualmente richiesto dal pubblico ministero, per lo svolgimento di indagini suppletive. In tal caso, l'imputato ha facoltà di revocare la richiesta».

      2. All'articolo 438 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      2. Identico.

      «6-bis. La richiesta di giudizio abbreviato proposta nell'udienza preliminare determina la sanatoria delle nullità, sempre che non siano assolute, e la non rilevabilità delle inutilizzabilità, salve quelle derivanti dalla violazione di un divieto probatorio. Essa preclude altresì ogni questione sulla competenza per territorio del giudice».  
 

      3. All'articolo 438 del codice di procedura penale, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

        «5-bis. Con la richiesta presentata ai sensi del comma 5 può essere proposta, subordinatamente al suo rigetto, la richiesta di cui al comma 1, oppure quella di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444».
 

      4. Al primo periodo del comma 2 dell'articolo 442 del codice di procedura penale, le parole: «è diminuita di un terzo» sono sostituite dalle seguenti: «è diminuita della metà se si procede per una contravvenzione e di un terzo se si procede per un delitto».

        5. All'articolo 458, comma 1, del codice di procedura penale sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 438, comma 6-bis. Con la richiesta l'imputato può eccepire l'incompetenza per territorio del giudice».
        6. All'articolo 458 del codice di procedura penale, il comma 2 è sostituito dal seguente:
        «2. Il giudice fissa con decreto l'udienza in camera di consiglio dandone avviso almeno cinque giorni prima al pubblico ministero, all'imputato, al difensore e alla persona offesa. Se ritiene ammissibile la richiesta e se, nel caso in cui questa sia stata subordinata a un'integrazione probatoria, la medesima risulta necessaria ai fini della decisione e compatibile con le finalità di economia processuale proprie del procedimento, tenuto conto degli atti già acquisiti e utilizzabili, il giudice dispone con ordinanza il giudizio abbreviato. Qualora riconosca la propria incompetenza, il giudice la dichiara con sentenza e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente. Nel giudizio si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 438, commi 3 e 5, 441, 441-bis, 442 e 443; nel caso di cui all'articolo 441-bis, comma 4, il giudice, revocata l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato, fissa l'udienza per il giudizio immediato».
Art. 14.
(Modifiche in materia di correzione dell'errore materiale e di applicazione della pena su richiesta delle parti. Nuova forma di definizione anticipata del processo).
Art. 15.
(Modifiche in materia di correzione dell'errore materiale e di applicazione della pena su richiesta delle parti).

      1. All'articolo 130 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

      1. Identico.

      «1-bis. Quando nella sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti si devono rettificare solo la specie e la quantità della pena per errore di denominazione o di computo, la correzione è disposta, anche d'ufficio, dal giudice che ha emesso il provvedimento. Se questo è impugnato, alla rettificazione provvede la Corte di cassazione a norma dell'articolo 619, comma 2».  

      2. All'articolo 444, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni».

      Soppresso

      3. Il comma 1-bis dell'articolo 444 del codice di procedura penale è abrogato.       Soppresso
      4. All'articolo 444 del codice di procedura penale, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:       Soppresso
      «1-ter. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 322-bis del codice penale, l'ammissibilità della richiesta di cui al comma 1 del presente articolo è subordinata alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato».  

      5. All'articolo 445, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: «prevista dall'articolo 444, comma 2, quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria,» sono soppresse.

      Soppresso

      6. All'articolo 445, comma 1-bis, del codice di procedura penale, le parole: «prevista dall'articolo 444, comma 2,» sono soppresse.       Soppresso
      7. All'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale, le parole: «, ove sia stata irrogata una pena detentiva non superiore a due anni soli o congiunti a pena pecuniaria,» sono soppresse.       Soppresso
      8. All'articolo 448 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:       2. Identico.
      «2-bis. Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza».  

      9. Al titolo II del libro VI della parte II del codice di procedura penale, dopo l'articolo 448 è aggiunto il seguente:

      Soppresso

      «Art. 448-bis. – (Sentenza di condanna su richiesta dell'imputato). – 1. Nell'udienza preliminare, fino al momento della discussione, e, se questa manca, in giudizio fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento, l'imputato può chiedere personalmente, previa ammissione del fatto e conseguente richiesta di interrogatorio immediato, l'emissione della sentenza di condanna a pena specificamente indicata, non superiore, tenuto conto delle circostanze e diminuita da un terzo alla metà, ad anni otto di reclusione.  
      2. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 del presente articolo i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del presente codice, i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600-quater, secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza. Si applica la disposizione dell'articolo 444, comma 1-ter.
      3. Il giudice, sentito il pubblico ministero, se ritiene che all'esito dell'interrogatorio e dagli atti risulta la prova della responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio, emette sentenza di condanna, salva l'incongruità per difetto della pena indicata. Se vi è costituzione di parte civile, il giudice, con la sentenza di condanna, decide sulla relativa domanda.  
      4. In caso di rigetto della richiesta, anche per incongruità della pena indicata, il giudice dispone il giudizio abbreviato, salvo che non debba pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129.  
      5. La sentenza di condanna emessa su richiesta è inappellabile per l'imputato.  
      6. Il pubblico ministero può proporre appello solo se si tratta di sentenza che modifica il titolo di reato o esclude la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o con pena di specie diversa da quella ordinaria del reato».  

      10. All'articolo 651, comma 2, del codice di procedura penale, le parole: «La stessa efficacia ha» sono sostituite dalle seguenti: «La stessa efficacia hanno» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e la sentenza di condanna pronunciata a norma dell'articolo 448-bis».

      Soppresso

Art. 15.
(Esposizione introduttiva a fini di valutazione delle richieste di prova).
Art. 16.
(Esposizione introduttiva a fini di valutazione delle richieste di prova).

      1. All'articolo 493 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

      1. Identico:

          a) il comma 1 è sostituito dal seguente:           a) identico:
      «1. Il pubblico ministero espone concisamente i fatti oggetto dell'imputazione al fine di consentire al giudice di valutare la pertinenza e la rilevanza delle prove di cui chiede l'ammissione. Successivamente, i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell'imputato, nell'ordine, indicano i fatti che intendono provare e chiedono l'ammissione delle prove»;       «1. Il pubblico ministero espone concisamente i fatti oggetto dell'imputazione al fine di consentire al giudice di valutare la pertinenza e la rilevanza, secondo quanto previsto dall'articolo 190, delle prove di cui chiede l'ammissione. Successivamente, i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell'imputato, nell'ordine, indicano i fatti che intendono provare e chiedono l'ammissione delle prove»;
          b) al comma 4, dopo le parole: «Il presidente» sono inserite le seguenti: «regola l'esposizione introduttiva e».           b) identica.
Art. 16.
(Modifiche in materia di requisiti della sentenza).
Art. 17.
(Modifiche in materia di requisiti della sentenza).

      1. Al comma 1 dell'articolo 546 del codice di procedura penale, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

      Identico.

          «e) la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, con l'indicazione dei risultati acquisiti e dei criteri di valutazione della prova adottati e con l'enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie, con riguardo:  
              1) all'accertamento dei fatti e delle circostanze che si riferiscono all'imputazione e alla loro qualificazione giuridica;  
              2) alla punibilità e alla determinazione della pena, secondo le modalità stabilite dal comma 2 dell'articolo 533, e della misura di sicurezza;  
              3) alla responsabilità civile derivante dal reato;  
              4) all'accertamento dei fatti dai quali dipende l'applicazione di norme processuali».
 
Art. 18.
(Modifiche in materia di decreto penale di condanna).
 

      1. All'articolo 459 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

        «1-bis. Nel caso di irrogazione di una pena pecuniaria in sostituzione di una pena detentiva, il giudice, per determinare l'ammontare della pena pecuniaria, individua il valore giornaliero al quale può essere assoggettato l'imputato e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva. Nella determinazione dell'ammontare di cui al periodo precedente il giudice tiene conto della condizione economica complessiva dell'imputato e del suo nucleo familiare. Il valore giornaliero non può essere inferiore, in deroga all'articolo 135 del codice penale e all'articolo 53, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, alla somma di euro 75, o frazione di euro 75, di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva e non può superare di dieci volte tale ammontare. Alla pena pecuniaria irrogata in sostituzione della pena detentiva si applica l'articolo 133-ter del codice penale».
 
Art. 19.
(Modifica al codice penale in materia di ragguaglio delle pene).
 

      1. All'articolo 135 del codice penale, le parole: «euro 250, o frazione di euro 250» sono sostituite dalle seguenti: «euro 75, o frazione di euro 75».

Capo III
SEMPLIFICAZIONE DELLE IMPUGNAZIONI
Capo III
SEMPLIFICAZIONE DELLE IMPUGNAZIONI
Art. 17.
(Modifiche alle disposizioni generali sulle impugnazioni).
Art. 20.
(Modifiche alle disposizioni generali sulle impugnazioni).

      1. All'articolo 571, comma 1, del codice di procedura penale sono premesse le seguenti parole: «Salvo quanto previsto per il ricorso per cassazione dall'articolo 613, comma 1,».

      1. Identico.

        2. L'articolo 581 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
        «Art. 581. – (Forma dell'impugnazione).1. L'impugnazione si propone con atto scritto nel quale sono indicati il provvedimento impugnato, la data del medesimo e il giudice che lo ha emesso, con l'enunciazione specifica, a pena di inammissibilità:
            a) dei capi o dei punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione;
            b) delle prove delle quali si deduce l'inesistenza, l'omessa assunzione o l'omessa o erronea valutazione;
            c) delle richieste, anche istruttorie;
            d) dei motivi, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta».

      2. All'articolo 591 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

      3. Identico:

      «1-bis. Il giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato, anche d'ufficio e senza formalità, dichiara con ordinanza l'inammissibilità dell'impugnazione e dispone l'esecuzione del provvedimento se mancano i motivi e nei casi elencati nel comma 1, lettere a), limitatamente al difetto di legittimazione, b), c), esclusa l'inosservanza delle disposizioni dell'articolo 581, e d), del presente articolo».       «1-bis. Il giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato, anche d'ufficio e senza formalità, dichiara con ordinanza l'inammissibilità dell'impugnazione e dispone l'esecuzione del provvedimento nei casi elencati nel comma 1, lettere a), limitatamente al difetto di legittimazione, b), c), esclusa l'inosservanza delle disposizioni dell'articolo 581, e d), del presente articolo».

      3. Al comma 2 dell'articolo 591 del codice di procedura penale sono premesse le seguenti parole: «Se non è stata rilevata dal giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato,».

      4. Identico.

Art. 18.
(Modifiche alle disposizioni in materia di appello).
Art. 21.
(Modifiche alle disposizioni in materia di appello).

      1. Dopo l'articolo 599 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

      1. Identico:

      «Art. 599-bis. – (Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello).1. La corte provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo.       «Art. 599-bis. – (Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello).1. Identico.
      2. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 del presente articolo i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del presente codice, i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600-quater, secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.       Soppresso
      3. Il giudice, se ritiene di non poter accogliere, allo stato, la richiesta, ordina la citazione a comparire al dibattimento. In questo caso la richiesta e la rinuncia perdono effetto, ma possono essere riproposte nel dibattimento.       2. Identico.
      4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 53, il procuratore generale presso la corte di appello, sentiti i magistrati dell'ufficio e i procuratori della Repubblica del distretto, indica i criteri idonei a orientare la valutazione dei magistrati del pubblico ministero nell'udienza, tenuto conto della tipologia dei reati e della complessità dei procedimenti».       3. Identico».

      2. All'articolo 602 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

      2. All'articolo 602 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

      «1-bis. Se le parti richiedono concordemente l'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello a norma dell'articolo 599-bis, il giudice, quando ritiene che la richiesta deve essere accolta, provvede immediatamente; altrimenti dispone la prosecuzione del dibattimento. La richiesta e la rinuncia ai motivi non hanno effetto se il giudice decide in modo difforme dall'accordo.       «1-bis. Identico».
      1-ter. Si applicano le esclusioni di cui all'articolo 599-bis, comma 2 ».       Soppresso

      3. Dopo il comma 4 dell'articolo 603 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

      3. Identico:

      «4-bis. Nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alle valutazioni di attendibilità della prova dichiarativa, il giudice, quando non ritiene manifestamente infondata l'impugnazione, dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale».       «4-bis. Nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale».
Art. 19.
(Modifiche alle disposizioni in materia di rimessione del processo e di ricorso per cassazione).
Art. 22.
(Modifiche alle disposizioni in materia di rimessione del processo e di ricorso per cassazione).

      1. All'articolo 48 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

      1. Identico.

          a) al comma 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che può essere aumentata fino al doppio, tenuto conto della causa di inammissibilità della richiesta»;  
          b) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:  
      «6-bis. Gli importi di cui al comma 6 sono adeguati ogni due anni in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel biennio precedente, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».  

      2. All'articolo 610, comma 1, quarto periodo, del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «con riferimento al contenuto dei motivi di ricorso».

      2. Identico.

      3. Dopo il comma 5 dell'articolo 610 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:       3. Identico.
      «5-bis. Nei casi previsti dall'articolo 591, comma 1-bis, la corte dichiara, senza formalità di procedura, l'inammissibilità del ricorso, se non è stata rilevata dal giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato. Allo stesso modo la corte dichiara l'inammissibilità del ricorso contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti e contro la sentenza pronunciata a norma dell'articolo 599-bis. Contro tale provvedimento è ammesso il ricorso straordinario a norma dell'articolo 625-bis».

      4. All'articolo 613, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: «Salvo che la parte non vi provveda personalmente,» sono soppresse.

      4. Identico.

      5. All'articolo 616, comma 1, secondo periodo, del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che può essere aumentata fino al triplo, tenuto conto della causa di inammissibilità del ricorso».       5. Identico.
      6. All'articolo 616 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:       6. Identico.
      «1-bis. Gli importi di cui al comma 1 sono adeguati ogni due anni in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel biennio precedente, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».  

      7. All'articolo 618 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

      7. Identico.

      «1-bis. Se una sezione della corte ritiene di non condividere il principio di diritto enunciato dalle sezioni unite, rimette a queste ultime, con ordinanza, la decisione del ricorso.  
      1-ter. Il principio di diritto può essere enunciato dalle sezioni unite, anche d'ufficio, quando il ricorso è dichiarato inammissibile per una causa sopravvenuta».  

      8. All'articolo 620, comma 1, del codice di procedura penale, la lettera l) è sostituita dalla seguente:

      8. Identico.

          «l) se la corte ritiene di poter decidere la causa, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, o di rideterminare la pena sulla base delle statuizioni del giudice di merito o di adottare i provvedimenti necessari, e in ogni altro caso in cui ritiene superfluo il rinvio».

      9. All'articolo 625-bis, comma 3, del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e senza formalità. L'errore di fatto può essere rilevato dalla corte di cassazione, d'ufficio, entro novanta giorni dalla deliberazione».

      9. Identico.

        10. All'articolo 608 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
        «1-bis. Se il giudice di appello pronuncia sentenza di conferma di quella di proscioglimento, il ricorso per cassazione può essere proposto solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 606».
Art. 20.
(Modifiche alle disposizioni in materia di rescissione del giudicato).
Art. 23.
(Modifiche alle disposizioni in materia di rescissione del giudicato).

      1. L'articolo 625-ter del codice di procedura penale è abrogato.

      Soppresso

      2. Dopo l'articolo 629 del codice di procedura penale è inserito il seguente:       1. Identico:
      «Art. 629-bis. – (Rescissione del giudicato).1. Il condannato o il sottoposto a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato, nei cui confronti si sia proceduto in assenza per tutta la durata del processo, può chiedere la rescissione del giudicato qualora provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo.       «Art. 629-bis. – (Rescissione del giudicato).1. Il condannato o il sottoposto a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato, nei cui confronti si sia proceduto in assenza per tutta la durata del processo, può ottenere la rescissione del giudicato qualora provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo.
      2. La richiesta è presentata, a pena di inammissibilità, personalmente dall'interessato o da un difensore munito di procura speciale autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3, entro trenta giorni dal momento dell'avvenuta conoscenza del procedimento.       2. La richiesta è presentata alla corte di appello nel cui distretto ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento, a pena di inammissibilità, personalmente dall'interessato o da un difensore munito di procura speciale autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3, entro trenta giorni dal momento dell'avvenuta conoscenza del procedimento.
      3. Se accoglie la richiesta, la corte di appello territorialmente competente revoca la sentenza e dispone la trasmissione degli atti al giudice di primo grado. Si applica l'articolo 489, comma 2».       3. La corte di appello provvede ai sensi dell'articolo 127 e, se accoglie la richiesta, revoca la sentenza e dispone la trasmissione degli atti al giudice di primo grado. Si applica l'articolo 489, comma 2.
        4. Si applicano gli articoli 635 e 640 ».

      3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche con riferimento ai giudicati già formati alla data di entrata in vigore della presente legge, salvo che sia stata già presentata la richiesta di rescissione.

      Soppresso

Art. 21.
(Relazione sull'amministrazione della giustizia).
Art. 24.
(Relazione sull'amministrazione della giustizia).

      1. I presidenti delle corti di appello, con la relazione sull'amministrazione della giustizia prevista dall'articolo 86 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, riferiscono dati e valutazioni circa la durata dei giudizi di appello avverso le sentenze di condanna, in relazione al periodo di sospensione del termine di prescrizione di cui all'articolo 159, secondo comma, del codice penale, come sostituito dall'articolo 5 della presente legge.

      1. I presidenti delle corti di appello, con la relazione sull'amministrazione della giustizia prevista dall'articolo 86 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, riferiscono dati e valutazioni circa la durata dei giudizi di appello avverso le sentenze di condanna, nonché dati e notizie sull'andamento dei giudizi di appello definiti ai sensi dell'articolo 599-bis del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 21 della presente legge.

      2. Essi riferiscono altresì dati e notizie sull'andamento dei giudizi di appello definiti ai sensi dell'articolo 599-bis del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 18 della presente legge.
Titolo III
MODIFICHE ALLE NORME DI ATTUAZIONE, DI COORDINAMENTO E TRANSITORIE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE E ALLA NORMATIVA DI ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO DEL PUBBLICO MINISTERO
Titolo III
MODIFICHE ALLE NORME DI ATTUAZIONE, DI COORDINAMENTO E TRANSITORIE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE E ALLA NORMATIVA DI ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO DEL PUBBLICO MINISTERO
Art. 22.
(Modifiche all'articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale).
Art. 25.
(Modifiche all'articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale).

      1. Al comma 3-ter dell'articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

      1. Identico:

          a) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, dando notizia dell'imputazione»;           a) identica;
          b) il terzo, il quinto e il sesto periodo sono soppressi.           b) il terzo periodo è soppresso.
Art. 23.
(Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, in materia di poteri di controllo del procuratore della Repubblica e di contenuti della relazione al procuratore generale presso la Corte di cassazione).
Art. 26.
(Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, in materia di poteri di controllo del procuratore della Repubblica e di contenuti della relazione al procuratore generale presso la Corte di cassazione).

      1. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, dopo le parole: «azione penale» sono inserite le seguenti: «, l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato».

      1. Identico.

      2. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, dopo le parole: «azione penale» sono inserite le seguenti: «, l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato».       2. Identico.
        3. All'articolo 6 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
        «1-bis. Le violazioni relative all'iscrizione delle notizie di reato costituiscono illecito disciplinare ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, e successive modificazioni».
 
Art. 27.
(Modifiche alla disciplina della partecipazione al dibattimento a distanza).
 

      1. All'articolo 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
      «1. La persona che si trova in stato di detenzione per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, nonché nell'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 4), del codice, partecipa a distanza alle udienze dibattimentali dei processi nei quali è imputata, anche relativi a reati per i quali sia in libertà. Allo stesso modo partecipa alle udienze penali e alle udienze civili nelle quali deve essere esaminata quale testimone»;
            b) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
      «1-bis. La persona ammessa a programmi o misure di protezione, comprese quelle di tipo urgente o provvisorio, partecipa a distanza alle udienze dibattimentali dei processi nei quali è imputata»;
            c) dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:
      «1-ter. Ad esclusione del caso in cui sono state applicate le misure di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, il giudice può disporre con decreto motivato, anche su istanza di parte, la presenza alle udienze delle persone indicate nei commi 1 e 1-bis del presente articolo qualora lo ritenga necessario.
        1-quater. Fuori dei casi previsti dai commi 1 e 1-bis, la partecipazione alle udienze può avvenire a distanza anche quando sussistano ragioni di sicurezza, qualora il dibattimento sia di particolare complessità e sia necessario evitare ritardi nel suo svolgimento, ovvero quando si deve assumere la testimonianza di persona a qualunque titolo in stato di detenzione presso un istituto penitenziario»;
            d) il comma 2 è sostituito dal seguente:
      «2. Il presidente del tribunale o della corte di assise nella fase degli atti preliminari, oppure il giudice nel corso del dibattimento, dà comunicazione alle autorità competenti nonché alle parti e ai difensori della partecipazione al dibattimento a distanza»;
            e) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
      «4-bis. In tutti i processi nei quali si procede con il collegamento audiovisivo ai sensi dei commi che precedono, il giudice, su istanza, può consentire alle altre parti e ai loro difensori di intervenire a distanza assumendosi l'onere dei costi del collegamento».
 

      2. All'articolo 45-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, le parole: «Nei casi previsti dall'articolo 146-bis, commi 1 e 1-bis,» sono soppresse e dopo le parole: «avviene a distanza» sono inserite le seguenti: «nei casi e secondo quanto previsto dall'articolo 146-bis, commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater»;
            b) al comma 2, le parole: «disposta dal giudice con ordinanza o dal presidente del collegio con decreto motivato, che sono comunicati o notificati» sono sostituite dalle seguenti: «comunicata o notificata dal giudice o dal presidente del collegio»;
            c) al comma 3, dopo le parole: «3, 4» è inserita le seguente: «, 4-bis».
 

      3. All'articolo 134-bis, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, le parole: «e 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «, 1-bis e 1-quater».

        4. All'articolo 7 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il comma 8 è sostituito dal seguente:
        «8. Per l'esame dei testimoni si applicano le disposizioni degli articoli 146-bis e 147-bis disp. att. c.p.p.».
Titolo IV
DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA DEL PROCESSO PENALE E DELL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO
Titolo IV
DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA DEL PROCESSO PENALE E DELL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO
Art. 24.
(Delega al Governo per la riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario).
Art. 28.
(Delega al Governo per la riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, decreti legislativi per la riforma della disciplina del processo penale e dell'ordinamento penitenziario, secondo i princìpi e criteri direttivi previsti dal presente titolo.

      Identico.

      2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia e sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono resi nel termine di quarantacinque giorni, decorsi i quali i decreti possono essere comunque adottati. Qualora tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine di delega previsto dal comma 1, o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di sessanta giorni.
Art. 25.
(Princìpi e criteri direttivi per la riforma del processo penale in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni e di giudizi di impugnazione).
Art. 29.
(Princìpi e criteri direttivi per la riforma del processo penale in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni e di giudizi di impugnazione).

      1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 24, i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina del processo penale, per le parti di seguito indicate, sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

      1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 28, i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina del processo penale, per le parti di seguito indicate, sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) prevedere disposizioni dirette a garantire la riservatezza delle comunicazioni e delle conversazioni telefoniche e telematiche oggetto di intercettazione, in conformità all'articolo 15 della Costituzione, attraverso prescrizioni che incidano anche sulle modalità di utilizzazione cautelare dei risultati delle captazioni e che diano una precisa scansione procedimentale all'udienza di selezione del materiale intercettativo, avendo speciale riguardo alla tutela della riservatezza delle comunicazioni e delle conversazioni delle persone occasionalmente coinvolte nel procedimento, in particolare dei difensori nei colloqui con l'assistito, e delle comunicazioni comunque non rilevanti a fini di giustizia penale;           a) identica;
            b) prevedere che chiunque diffonda, al fine di recare danno alla reputazione o all'immagine altrui, riprese o registrazioni di conversazioni svolte in sua presenza e fraudolentemente effettuate, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. La punibilità è esclusa quando le riprese costituiscono prova nell'ambito di un procedimento innanzi all'autorità giudiziaria o sono utilizzate nell'ambito dell'esercizio del diritto di difesa;
          b) prevedere la semplificazione delle condizioni per l'impiego delle intercettazioni delle conversazioni e delle comunicazioni telefoniche e telematiche nei procedimenti per i più gravi reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione;           c) identica;
          c) prevedere la garanzia giurisdizionale per l'acquisizione dei dati relativi al traffico telefonico, telematico e informatico, nonché il potere d'intervento d'urgenza del pubblico ministero, in conformità alla disciplina prevista per le intercettazioni di comunicazioni e conversazioni telefoniche;           soppressa
          d) prevedere la ricorribilità per cassazione soltanto per violazione di legge sia della sentenza che conferma la pronuncia di assoluzione di primo grado, individuando i casi in cui possa affermarsi la conformità delle due decisioni di merito, sia delle sentenze emesse in grado di appello nei procedimenti di competenza del giudice di pace;           d) prevedere la ricorribilità per cassazione soltanto per violazione di legge delle sentenze emesse in grado di appello nei procedimenti per i reati di competenza del giudice di pace;
          e) prevedere che il procuratore generale presso la corte di appello possa appellare soltanto nei casi di avocazione e di acquiescenza del pubblico ministero presso il giudice di primo grado;           e) identica;
          f) prevedere la legittimazione del pubblico ministero ad appellare avverso la sentenza di condanna solo quando abbia modificato il titolo del reato o abbia escluso la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o che stabilisca una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato;           f) identica;
          g) prevedere la legittimazione dell'imputato ad appellare avverso le sentenze di proscioglimento emesse al termine del dibattimento, salvo che siano pronunciate con le formule: «il fatto non sussiste»; «l'imputato non ha commesso il fatto»; «il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima»;           g) prevedere la legittimazione dell'imputato ad appellare avverso le sentenze di proscioglimento emesse al termine del dibattimento, salvo che siano pronunciate con le formule: «il fatto non sussiste»; «l'imputato non ha commesso il fatto»;
          h) prevedere la proponibilità dell'appello solo per uno o più dei motivi tassativamente previsti, con onere di indicazione specifica, a pena di inammissibilità, delle eventuali prove da assumere in rinnovazione;           soppressa
          i) prevedere la titolarità dell'appello incidentale in capo all'imputato e limiti di proponibilità;           h) identica.
          l) prevedere che l'inammissibilità dell'appello sia dichiarata in camera di consiglio con l'intervento del pubblico ministero e dei difensori.           soppressa
Art. 26.
(Princìpi e criteri direttivi per la riforma dell'ordinamento penitenziario).
Art. 30.
(Princìpi e criteri direttivi per la riforma dell'ordinamento penitenziario).

      1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 24, i decreti legislativi recanti modifiche all'ordinamento penitenziario, per le parti di seguito indicate, sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

      1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 28, i decreti legislativi recanti modifiche all'ordinamento penitenziario, per le parti di seguito indicate, sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) semplificazione delle procedure, anche con la previsione del contraddittorio differito ed eventuale, per le decisioni di competenza del magistrato e del tribunale di sorveglianza, fatta eccezione per quelle relative alla revoca delle misure alternative alla detenzione;           a) identica;
          b) revisione dei presupposti di accesso alle misure alternative, sia con riferimento ai presupposti soggettivi sia con riferimento ai limiti di pena, al fine di facilitare il ricorso alle stesse;           b) revisione delle modalità e dei presupposti di accesso alle misure alternative, sia con riferimento ai presupposti soggettivi sia con riferimento ai limiti di pena, al fine di facilitare il ricorso alle stesse, salvo i casi di eccezionale gravità e pericolosità e in particolare per le condanne per i delitti di mafia e terrorismo anche internazionale;
            c) revisione della disciplina concernente le procedure di accesso alle misure alternative, prevedendo che il limite di pena che impone la sospensione dell'ordine di esecuzione sia fissato in ogni caso a quattro anni e che il procedimento di sorveglianza garantisca il diritto alla presenza dell'interessato e la pubblicità dell'udienza;
            d) previsione di una necessaria osservazione scientifica della personalità da condurre in libertà, stabilendone tempi, modalità e soggetti chiamati a intervenire; integrazione delle previsioni sugli interventi degli uffici dell'esecuzione penale esterna; previsione di misure per rendere più efficace il sistema dei controlli, anche mediante il coinvolgimento della polizia penitenziaria;
          c) eliminazione di automatismi e di preclusioni che impediscono o rendono molto difficile, sia per i recidivi sia per gli autori di determinate categorie di reati, l'individualizzazione del trattamento rieducativo e revisione della disciplina di preclusione dei benefìci penitenziari per i condannati alla pena dell'ergastolo;           e) eliminazione di automatismi e di preclusioni che impediscono o rendono molto difficile, sia per i recidivi sia per gli autori di determinate categorie di reati, l'individualizzazione del trattamento rieducativo e revisione della disciplina di preclusione dei benefìci penitenziari per i condannati alla pena dell'ergastolo, salvo i casi di eccezionale gravità e pericolosità e in particolare per le condanne per i delitti di mafia e terrorismo anche internazionale;
          d) previsione di attività di giustizia riparativa e delle relative procedure, quali momenti qualificanti del percorso di recupero sociale sia in ambito intramurario sia nell'esecuzione delle misure alternative;           f) identica;
          e) maggiore valorizzazione del lavoro, in ogni sua forma intramuraria ed esterna, quale strumento di responsabilizzazione individuale e di reinserimento sociale dei condannati;           g) maggiore valorizzazione del lavoro, in ogni sua forma intramuraria ed esterna, quale strumento di responsabilizzazione individuale e di reinserimento sociale dei condannati, anche attraverso il potenziamento del ricorso al lavoro domestico e a quello con committenza esterna, aggiornando quanto il detenuto deve a titolo di mantenimento;
          f) previsione di un più ampio ricorso al volontariato sia all'interno del carcere, sia in collaborazione con gli uffici di esecuzione penale esterna;           h) previsione di una maggior valorizzazione del volontariato sia all'interno del carcere, sia in collaborazione con gli uffici di esecuzione penale esterna;
          g) disciplina dell'utilizzo dei collegamenti audiovisivi sia a fini processuali, nel rispetto del diritto di difesa, sia per favorire le relazioni familiari;           i) disciplina dell'utilizzo dei collegamenti audiovisivi sia a fini processuali, con modalità che garantiscano il rispetto del diritto di difesa, sia per favorire le relazioni familiari;
            l) revisione delle disposizioni dell'ordinamento penitenziario alla luce del riordino della medicina penitenziaria disposto dal decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230;
          h) riconoscimento del diritto all'affettività delle persone detenute e delle condizioni generali per il suo esercizio;           m) riconoscimento del diritto all'affettività delle persone detenute e internate e disciplina delle condizioni generali per il suo esercizio;
            n) previsione di norme che considerino i diritti e i bisogni sociali, culturali, linguistici, sanitari, affettivi e religiosi specifici delle persone detenute straniere;
          i) adeguamento delle norme dell'ordinamento penitenziario alle esigenze rieducative dei detenuti minori di età.         o) adeguamento delle norme dell'ordinamento penitenziario alle esigenze educative dei detenuti minori di età secondo i seguenti criteri direttivi:
                1) giurisdizione specializzata e affidata al tribunale per i minorenni, fatte salve le disposizioni riguardanti l'incompatibilità del giudice di sorveglianza che abbia svolto funzioni giudicanti nella fase di cognizione;
                2) previsione di disposizioni riguardanti l'organizzazione penitenziaria degli istituti penali per minorenni nell'ottica della socializzazione, della responsabilizzazione e della promozione della persona;
                3) previsione dell'applicabilità della disciplina prevista per i minorenni quantomeno ai detenuti giovani adulti, nel rispetto dei processi educativi in atto;
                4) previsione di misure alternative alla detenzione conformi alle istanze educative del condannato minorenne;
                5) ampliamento dei criteri per l'accesso alle misure alternative alla detenzione;
                6) eliminazione di ogni automatismo e preclusione per la revoca o per la concessione dei benefìci penitenziari, in contrasto con la funzione rieducativa della pena e con il principio dell'individuazione del trattamento;
                7) rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale quali elementi centrali del trattamento dei detenuti minorenni;
                8) rafforzamento dei contatti con il mondo esterno quale criterio guida nell'attività trattamentale in funzione del reinserimento sociale.
Art. 27.
(Princìpi e criteri direttivi per l'adozione di norme di attuazione, di coordinamento e transitorie).
Art. 31.
(Princìpi e criteri direttivi per l'adozione di norme di attuazione, di coordinamento e transitorie).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, nei termini e con la procedura di cui all'articolo 24, decreti legislativi recanti le norme di attuazione delle disposizioni previste negli articoli 25 e 26 e le norme di coordinamento delle stesse con tutte le altre leggi dello Stato, nonché le norme di carattere transitorio.

      1. Il Governo è delegato ad adottare, nei termini e con la procedura di cui all'articolo 28, decreti legislativi recanti le norme di attuazione delle disposizioni previste negli articoli 29 e 30 e le norme di coordinamento delle stesse con tutte le altre leggi dello Stato, nonché le norme di carattere transitorio.

Art. 28.
(Disposizioni integrative e correttive).
Art. 32.
(Disposizioni integrative e correttive).

      1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina processuale e penitenziaria, il Governo è autorizzato ad adottare, con la procedura indicata nell'articolo 24, comma 2, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dagli articoli 25 e 26.

      1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina processuale e penitenziaria, il Governo è autorizzato ad adottare, con la procedura indicata nell'articolo 28, comma 2, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dagli articoli 29 e 30.

Titolo V
DISPOSIZIONI FINALI
Titolo V
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 29.
(Clausola di invarianza finanziaria).
Art. 33.
(Clausola di invarianza finanziaria).

      1. All'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

      Identico.

Art. 30.
(Entrata in vigore).
Art. 34.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

      Identico.