Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA
Atto a cui si riferisce:
C.9/03201-AR/0 ... premesso che:
nel corso dell'iter di conversione del decreto legge 27 giugno 2015, n. 83 sono state introdotte ulteriori disposizioni relative alla magistratura;
l'articolo...
Atto Camera
Ordine del Giorno 9/03201-AR/004presentato daCARRESCIA Piergiorgiotesto diGiovedì 23 luglio 2015, seduta n. 467
La Camera,
premesso che:
nel corso dell'iter di conversione del decreto legge 27 giugno 2015, n. 83 sono state introdotte ulteriori disposizioni relative alla magistratura;
l'articolo 18-bis detta disposizioni per il ricambio generazionale nella magistratura onoraria, in linea con le disposizioni contenute dal decreto-legge n. 90 del 2014 la quale, per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni e per i magistrati professionali, ha abrogato le disposizioni sul trattenimento in servizio, al fine di favorire il rinnovamento nei ruoli;
viene prevista l'unificazione della normativa relativa all'età massima dei magistrati onorari; i giudici di pace, senza tale novella, cessano dal servizio col raggiungimento del settantacinquesimo anno di età (articolo 7, comma 1-bis, legge n. 374 del 1991), mentre per i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari la cessazione del servizio è prevista quando compiono i settantadue anni di età (articolo 42-sexies, comma 1, lettera a), regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12);
la riforma della magistratura onoraria è fondamentale nel contesto più ampio di quella dell'intero sistema;
è perciò basilare che, oltre all'unificazione del termine di cessazione degli incarichi per tutti i magistrati onorari, sia garantito, sino all'attuazione del complessivo riordino del relativo ruolo e delle relative funzioni, ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale ed ai vice procuratori onorari, in servizio alla data del 31 dicembre 2015, di poter essere destinatari di mandati plurimi quadriennali, previe verifiche quadriennali per le riconferme disposte dal Consiglio Superiore della Magistratura, non oltre ovviamente al compimento del settantesimo anno di età,
impegna il Governo
a valutare la possibilità di adottare gli atti necessari affinché sino all'attuazione del complessivo riordino del relativo ruolo e delle relative funzioni i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari, in servizio alla data del 31 dicembre 2015, possano essere destinatari di mandati plurimi quadriennali, previe verifiche quadriennali per le riconferme disposte dal Consiglio Superiore della Magistratura, non oltre ovviamente i limiti anagrafici previsti dalla legge di conversione del decreto legge 27 giugno 2015, n. 83.
9/3201-AR/4. Carrescia.