• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

link alla fonte scarica il documento in PDF

Atto a cui si riferisce:
C.9/03201-AR/0 ... premesso che: il decreto-legge in esame si muoveva inizialmente, nelle intenzioni del Governo, nell'ambito di una «messa a punto» delle più recenti numerose riforme del settore delle...



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03201-AR/071presentato daLUPO Loredanatesto diGiovedì 23 luglio 2015, seduta n. 467

La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame si muoveva inizialmente, nelle intenzioni del Governo, nell'ambito di una «messa a punto» delle più recenti numerose riforme del settore delle procedure concorsuali, nonché esecutive e fiscali a queste connesse, tali da «contenere» i danni che un'azienda in crisi o in situazione di insolvenza può arrecare ai suoi creditori, siano essi fornitori di beni e servizi ovvero intermediari finanziari, quali banche ed assicurazioni;
al fine di realizzare questo obiettivo, sono modificati in maniera disorganica alcuni segmenti delle norme che regolamentano la gestione di aziende in stato di crisi ed insolvenza: dalle procedure concorsuali fino a quelle esecutive, modificando la legge fallimentare, civile e processuale civile, con misure, anche di tipo fiscale, volte anzitutto alla tutela dei diritti del creditore di tipo finanziario ed assicurativo, nonché intervenendo sulla figura professionale del curatore;
in particolare, relativamente alle misure principali, il provvedimento d'urgenza reca nei primi due Titoli, interventi in materia di procedure concorsuali e procedure esecutive; il Titolo III tratta di misure fiscali, mentre il Titolo IV include numerosi interventi in materia di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria particolarmente eterogenei, questi ultimi, rispetto alla ratio complessiva del decreto-legge;
nel corso dell'esame in sede referente in Commissione giustizia del provvedimento in titolo, tramite emendamenti a firma del Relatore e del Governo, l'articolato è stato ulteriormente ampliato di dieci nuovi articoli legati, in via generale, ai temi dell'amministrazione giudiziaria, fatta peculiare eccezione per la trasposizione integrale dell'articolo 3 del decreto-legge n. 92, già all'esame in sede referente presso le Commissioni ambiente ed attività produttive;
a proposito dei primi due Titoli, si rileva che non appaiono sussistere le caratteristiche di necessità e urgenza relativamente al tema principale del provvedimento, poiché proprio la materia concorsuale ed una più ampia revisione del diritto fallimentare ed esecutivo sono oggetto del lavoro di un'apposita commissione insediata presso il Ministero di giustizia sin dal 28 gennaio scorso;
i motivi che, invero, appaiono decisivi per l'emanazione di un decreto-legge risiedono in una serie di misure a favore di banche ed assicurazioni (nel ruolo di creditori finanziari), mascherate dall'intento di introdurre una maggiore «competitività» e «concorrenzialità» nel sistema concorsuale e fallimentare;
tra tutti, appaiono emblematici in tal senso l'articolo 9, che rafforza i poteri del creditore finanziario nei confronti dell'impresa debitrice, consegnando alle banche la capacità di orientare la ristrutturazione dei crediti con la facoltà di imporre le proprie condizioni ai creditori finanziari minori e, in prospettiva, al complesso degli creditori; nonché l'articolo 16, che consente agli enti creditizi, finanziari ed assicurativi di poter portare in deduzione in un solo anno fiscale l'intero ammontare delle perdite sui crediti in luogo del 20 per cento annuo consentito fino ad oggi;
l'articolo 21-octies, recante «misure urgenti per l'esercizio dell'attività di impresa di stabilimenti oggetto di sequestro giudiziario», introduce infine elementi di ulteriore eterogeneità in un atto già di per sé ampiamente disorganico e disomogeneo, laddove, nel merito, esso non reca alcuna misura in materia fallimentare, civile, processuale civile, né di organizzazione ovvero di funzionamento dell'amministrazione giudiziaria – così come elenca il titolo del decreto n. 83 –, intervenendo altresì in capo ad un'attività produttiva posta sotto sequestro, per disporre un'esplicita deroga ad ipotesi di reato inerenti alla sicurezza dei lavoratori al fine di consentire la prosecuzione dell'attività industriale,

impegna il Governo

a introdurre misure volte ad escludere la possibilità di presentare offerte di acquisto ai sensi dell'articolo 571 del codice di procedura civile per i soggetti a cui carico sia applicata una delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 o ricorra una delle cause ostative di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575.
9/3201-AR/71. Lupo.