• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/01458/046 premesso che: in sede di esame di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione,...



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/01458/046presentato daCIPRINI Tizianatesto diMercoledì 7 agosto 2013, seduta n. 67

La Camera,
premesso che:
in sede di esame di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti, l'articolo 7 reca modifiche alla disciplina del contratto di lavoro intermittente, del lavoro a progetto, del lavoro accessorio;
la crisi finanziaria italiana negli ultimi 3 anni si è acuita a tal punto che occorre dare una risposta innovativa e concreta alla questione della povertà, affrontando le componenti ad essa legate, in maniera strutturale e non più parziale;
la crisi colpisce tutte le famiglie italiane ed è cresciuta determinando il crollo dei consumi da un lato e l'aumento della disoccupazione dall'altro;
ma a rischio povertà ed emarginazione sociale non sono solo giovani disoccupati, ma anche molti genitori quarantenni o di poco al di sopra della soglia dei quaranta anni che, pur avendo un lavoro, titolari di un contratto di lavoro cosiddetto precario, hanno una retribuzione insufficiente e sono esclusi dalla contrattazione collettiva, che non permette loro e ai loro figli una vera partecipazione alla vita sociale;
si assiste al fenomeno dei «nuovi poveri» o del «lavoro povero»: vi rientrano non solo coloro privi di un qualsiasi reddito ma anche coloro che, pur avendo una fonte di reddito, titolari di contratti cosiddetti di collaborazione coordinata a progetto ovvero occasionali ovvero precariamente occupati, hanno serie difficoltà a far fronte ai bisogni primari e ad avere una retribuzione sufficiente ad assicurargli una esistenza libera e dignitosa;
dai dati Istat del maggio 2013, riferiti al 2011 e al 2012, dalla Relazione annuale al Parlamento dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza del giugno 2013 e dai dati dell'Unione europea dello stesso mese emerge che la deprivazione materiale interessa non solo i cittadini con redditi più bassi ma anche coloro che dispongono di redditi mediamente più elevati;
il potere di acquisto delle famiglie nel 2012, tenuto conto dell'inflazione, è diminuito del 4,8 per cento e, sempre nel 2012, il reddito disponibile delle famiglie in valori correnti è diminuito del 2,1 per cento;
il peggioramento delle condizioni di reddito e dunque di vita delle famiglie nonché il calo dei consumi sarebbe riconducibile anche alle nuove tipologie di contratti flessibili; la retribuzione degli stessi è infatti esclusa dalla tutela della contrattazione collettiva;
uno studio per l'Istituto sindacale europeo (ETUI) ha evidenziato che in alcuni settori la retribuzione minima non è rispettata; c’è, anzi un 13 per cento di persone escluse dallo stipendio minimo, con picchi di oltre il 40 per cento nel settore dell'agricoltura del 30 per cento nelle costruzioni, 20 per cento nelle attività artistiche e intrattenimento e nei servizi di hotel e ristorazioni;
ciò avviene nei casi di lavoro nero o semplicemente quando il datore di lavoro deliberatamente paga meno del dovuto. Infine, i contratti nazionali non danno garanzie alle forme di impiego precario (tipo i contratti a progetto) o a chi lavora a prestazione;
il 21 ottobre 2010 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sul «reddito minimo nella lotta contro la povertà e la promozione di una società inclusiva in Europa», votata a larga maggioranza;
l'articolo 36 della nostra Costituzione prevede che il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia una esistenza libera e dignitosa e ciò indipendentemente dalla forma contrattuale scelta;
la determinazione di un salario minimo a favore dei lavoratori che hanno un contratto occasionale o che sono precariamente occupati rappresenterebbe una misura che assicura la autonomia delle persone e la loro dignità nonché uno strumento che rafforzerebbe le politiche finalizzate al sostegno economico e la piena partecipazione alla vita sociale richiesta come obiettivo dall'articolo 3 della Costituzione,

impegna il Governo

a valutare, con decisione, l'opportunità di introdurre un provvedimento che stabilisca le modalità di determinazione del compenso orario minimo ovvero del salario minimo applicabile ai rapporti di lavoro aventi ad oggetto prestazioni di lavoro di natura parasubordinata o occasionale escluse dalla contrattazione collettiva.
9/1458/46. Ciprini, Cominardi, Baldassarre, Bechis, Rostellato, Rizzetto, Tripiedi.