• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
C.4/10014 l'articolo 26 della legge della provincia autonoma di Trento 10 febbraio 2005, n. 1, ha istituito, presso la Cooperativa provinciale garanzia fidi – società cooperativa in sigla Cooperfidi...



Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-10014presentato daFRACCARO Riccardotesto diMartedì 28 luglio 2015, seduta n. 470

FRACCARO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
l'articolo 26 della legge della provincia autonoma di Trento 10 febbraio 2005, n. 1, ha istituito, presso la Cooperativa provinciale garanzia fidi – società cooperativa in sigla Cooperfidi S.c. – uno specifico fondo di rotazione immobiliare a favore di imprese cooperative e agricole, alimentato anche da risorse della provincia, destinato alle operazioni di acquisto, locazione e alienazione di beni immobili o comunque di beni strumentali alla loro attività. Successivamente, con deliberazione n. 2479, del 18 novembre 2005 – da ultimo modificata con deliberazione n. 1149, del 27 maggio 2011 – la giunta della provincia autonoma di Trento, presieduta da Lorenzo Dellai, ha definito i criteri e modalità di gestione di tale fondo di rotazione stabilendo che l'intervento del fondo di rotazione immobiliare ha carattere e natura di intervento straordinario, da attivare esclusivamente nei confronti di imprese cooperative che presentano una situazione gestionale e/o economico-finanziaria di sostanziale difficoltà, in ogni caso ritenuta eccezionale, ed è subordinato alla presentazione di un piano economico-finanziario di generale risanamento;
l'articolo 26, «Interventi per promuovere il capitale di rischio delle imprese cooperative», della legge provinciale del 12 settembre 2008, n. 16, prevede che al fine di promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle imprese cooperative, la provincia può destinare una quota del fondo previsto dall'articolo 34-bis, comma 1, della legge provinciale n. 6 del 1999 alla partecipazione a un fondo alimentato anche da capitali privati, costituito presso un ente che garantisca una rappresentatività adeguata delle imprese cooperative operanti in provincia di Trento. L'articolo prevede inoltre che qualora gli interventi previsti da questo articolo si configurino come aiuti di Stato ai sensi della disciplina comunitaria, l'efficacia della deliberazione per stabilire i criteri, i limiti e le modalità per la costituzione e per l'utilizzo del fondo sia subordinata, per la parte ad essi relativa, alla decisione di autorizzazione della Commissione europea prevista dall'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
con delibera 2229 del 28 ottobre 2011, in attuazione dell'articolo 26 della legge provinciale n. 16 del 2008, la giunta provinciale presieduta da Lorenzo Dellai, sulla base di un parere legale espresso al riguardo, ha ritenuto che gli interventi oggetto della medesima deliberazione non costituiscano aiuti di Stato ai sensi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; in quanto riconducibili al mercato, in una logica propria di un investitore privato, non necessitando, quindi, di essere notificati alla Commissione europea. In particolare, fra gli altri requisiti, nella delibera si specifica che l'intervento del fondo è rivolto ad un numero indifferenziato di piccole o medie imprese cooperative che non si trovano in difficoltà, secondo il diritto comunitario;
con delibera della giunta provinciale n. 2343 dell'11 novembre 2011, la giunta provinciale ha approvato, ai fini dell'individuazione dell'ente di cui al comma 1 dell'articolo 26 della legge provinciale 12 settembre 2008, n. 16, il bando di selezione del soggetto gestore del fondo partecipativo e lo schema di convenzione per la regolazione dei rapporti tra la provincia e il soggetto gestore del fondo istituito, ai sensi dell'articolo 26 della legge provinciale 12 settembre 2008, n. 16;
a seguito di apposita procedura ad evidenza pubblica, è stata designata come gestore del Fondo Partecipativo Promocoop Trentina S.p.a., mediante determinazione n. 530 del 1o dicembre 2011 del dirigente del servizio commercio e cooperazione della provincia autonoma di Trento. Tale designazione ha permesso a Promocoop di sottoscrivere con la provincia di Trento, in data 21 dicembre 2011, una convenzione volta a regolare la gestione del Fondo Partecipativo fino al 31 dicembre 2018 con possibilità di rinnovo quinquiennale;
dalla relazione di bilancio di Promocoop approvata il 26 aprile 2012 si apprende che il consiglio di amministrazione di Promocoop, integrato di un esperto nominato dalla provincia, con delibera di data 29 dicembre 2011, ha selezionato i progetti di sviluppo di 5 cooperative, tra cui la F.C. Valle del Chiese, e ha ripartito i finanziamenti, a titolo di conferimento nelle cooperative beneficiarie, richiesti per realizzare tali progetti. Nella fattispecie ha deliberato di concedere alla F.C. Valle del Chiese un finanziamento di euro 1.000.000, di cui euro 490.000 corrispondenti a risorse pubbliche erogate al fondo, ed euro 510.000 corrispondenti a risorse private all'interno del movimento cooperativo;
con nota dell'8 aprile 2014 l'ente gestore del fondo di rotazione immobiliare Cooperfidi S.C. ha segnalato la previsione di un nuovo intervento a favore della F.C. Valle del Chiese S.C. per 1.500.000,00 euro;
con deliberazione n. 1037 del 23 giugno 2014 la giunta della provincia autonoma di Trento presieduta da Ugo Rossi ha deliberato: di approvare il programma di attività per l'anno 2014 proposto dall'ente gestore (Cooperfidi s.c.) a valere sul fondo di rotazione immobiliare che ripropone alcuni interventi già individuati nel programma 2012-2013 non ancora conclusi tra i quali un intervento a favore della F.C. Valle del Chiese per un valore di 1.500.000,00 euro; di subordinare l'attivazione degli interventi approvati dalla giunta provinciale ed il precedente (n. 2817 di data 14 dicembre 2012) al completamento, da parte dell'ente gestore (Cooperfidi s.c.), dell'istruttoria tecnica ed in particolare alla verifica della sostenibilità economica del piano di risanamento proposto da ciascun ente cooperativo, anche – qualora necessario – attraverso modalità e procedure rafforzate secondo quanto previsto dall'ordinamento e successivamente verificate dalla provincia; di subordinare altresì l'attivazione dell'intervento a favore di F.C. Valle del Chiese al versamento, da parte dell'ente cooperativo, della quota di capitale sociale (dotazione pubblica) sottoscritta a valere sul fondo partecipativo di cui alla legge provinciale 12 settembre 2008, n. 16 (articolo 26);
da notizie di stampa del 26 marzo 2015 si è appreso che la Commissione europea avrebbe manifestato preoccupazione sull'uso del fondo partecipativo, istituito al fine di intervenire nella capitalizzazione delle cooperative per realizzare progetti di sviluppo. Si tratterebbe di una forma di aiuti di Stato, concessi in contrasto con le norme sulla concorrenza. Per tali ragioni avrebbe chiesto chiarimenti agli uffici provinciali, con particolare riferimento all'intervento a valere sul Fondo partecipativo di 1 milione di euro (di cui 490.000 euro provenienti dalla provincia), a favore della F.C. della Valle del Chiese per sostenere un investimento, nonostante fosse un'azienda in difficoltà. Inoltre, la Commissione ha chiesto chiarimenti per capire le ragioni che hanno portato ad un secondo intervento, nel giugno 2014,quando la situazione della F.C. della Valle del Chiese, dopo aver chiuso in perdita i bilanci del 2010 (-126.000 euro), del 2011 (-370.000 euro) e del 2012 (-226.000 euro), era peggiorata ulteriormente nel 2013 (perdita di 132.000 euro), utilizzando il Fondo di rotazione immobiliare –:
se, ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 659/1999, del Consiglio del 22 marzo 1999, il Governo sia stato informato dalla Commissione europea dell'attività di verifica del presunto aiuto illegale o della presunta attuazione abusiva di aiuti nell'uso del fondo partecipativo a favore di un'unica tipologia di operatori discriminando gli altri;
se il Governo abbia proceduto, per quanto di competenza, ad acquisire elementi circa il presunto aiuto di Stato concesso alla Famiglia cooperativa della Valle del Chiese mediante fondi pubblici della provincia autonoma di Trento e la compatibilità con il mercato interno, e quali iniziative di competenza intenda adottare per la mancata notifica alla Commissione europea degli interventi contenuti nella delibera n. 2229 del 28 ottobre 2011. (4-10014)