• Testo DDL 1920

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Atto a cui si riferisce:
S.1920 Concessione di Amnistia fiscale destinata alla cancellazione dei debiti dei cittadini nei confronti dello Stato inferiori a 50 mila euro


Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 1920
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa del senatore Giovanni MAURO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 MAGGIO 2015

Concessione di amnistia fiscale destinata alla cancellazione dei debiti dei cittadini nei confronti dello Stato inferiori a 50.000 euro

Onorevoli Senatori. -- Questo disegno di legge nasce dall'urgenza dettata dalle gravi condizioni economiche in cui versa il nostro Paese che giustificano il ricorso ad una amnistia fiscale per i crediti vantati dallo Stato inferiori a 50.000 euro, comprese quelle derivanti dalle iscrizioni a ruolo provvisorie, in pendenza di ricorso avverso gli avvisi di accertamento. Quasi metà degli italiani non riesce ad arrivare alla fine del mese, sette italiani su dieci hanno visto ridursi il potere d'acquisto.

Già a dicembre del 2012, nell'approvazione della legge di stabilità (legge 24 dicembre 2012, n. 228), fu previsto l'annullamento di tutti i debiti fiscali iscritti a ruolo prima del 31 dicembre 1999 e inferiori a 2.000 euro. Multe non pagate, tributi evasi, tasse comunali, bolli auto, cartelle dei consorzi di bonifica, IVA. Una sorta di «pulizia» nei bilanci degli enti creditori, soprattutto dei comuni.

Visto che il Governo si accinge ad emanare provvedimenti per le banche che sono in grave sofferenze, noi presentiamo questo provvedimento che ha come unico scopo quello di andare incontro ai problemi, tanti e sempre più stringenti degli evasori per necessità, cioè quella fascia più debole della società italiana che è costantemente sottoposta a pignoramenti, a fermi amministrativi, a cartelle pazze, a tasse non dovute o risalenti ad anni lontani e ben diversi da quelli segnati dalla crisi attuale. Questi soggetti sono ormai costretti ad ingrossare la schiera dei morosi e finire così nella lista nera delle società di recupero crediti.

In particolare l'amnistia fiscale per i debiti fino a 50.000 euro consentirebbe di alleviare le condizioni di chi è costretto a rateizzare i debiti con l'erario, soprattutto le nostre piccole e medie imprese, quelle del commercio, dell'artigianato, della moda e dei servizi, considerate da sempre un fiore all'occhiello della nostra società, ma che dopo i primi versamenti purtroppo, non riescono più a far fronte agli impegni assunti.

Un ulteriore scopo contenuto nel disegno di legge è quello di arrestare i gesti estremi di decine di persone (anche se ora non sembrano più fare notizia) che hanno saldato con la vita stessa il debito con lo Stato.

Sono convinto che questa amnistia fiscale per tutti quei crediti verso lo Stato di somme inferiori a 50.000 euro, sia diventata una vera e propria esigenza e spero nella sua veloce approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Amnistia fiscale per i crediti inferiori
a 50.000 euro)

1. I cittadini e le imprese che hanno un contenzioso con lo Stato o con altri soggetti pubblici di importo inferiore a 50.000 euro possono richiedere l'amnistia fiscale e la cancellazione dei propri debiti decorso il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Ai fini di cui al comma 1, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di trasmissione agli enti creditori dell'elenco delle quote annullate, al fine del conseguente discarico ed eliminazione dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore interessato, nonché le modalità di rimborso agli agenti della riscossione delle relative spese per le procedure esecutive poste in essere.

Art. 2.

(Disposizioni finanziarie)

1. Ai maggiori oneri di cui alla presente legge, nel limite massimo di 17 miliardi a decorrere dall'anno 2016, si provvede a valere sui risparmi di spesa derivati dai commi 2, 3 e 4.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2016, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 7 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2016. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre di ciascun anno, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno, verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 2, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al comma 2 predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 2 non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei ministri; con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al comma 2, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma.

4. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare risparmi per una somma complessiva non inferiore a 10 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2016. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.