• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
S.9/00974/039 premesso che: in questo particolare momento della nostra storia, il lavoro è un'emergenza assoluta ed ogni sforzo deve contribuire ad alimentare lo sviluppo e la ripresa...



Atto Senato

Ordine del Giorno 9/974/39 presentato da VITTORIO FRAVEZZI
martedì 6 agosto 2013, seduta n. 090

Il Senato,
premesso che:
in questo particolare momento della nostra storia, il lavoro è un'emergenza assoluta ed ogni sforzo deve contribuire ad alimentare lo sviluppo e la ripresa delle nostre imprese;
considerato che:
in caso di fallimento dell'appaltatore o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso o di risoluzione del contratto o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 11, comma 3 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, le stazioni appaltanti dopo aver risolto il contratto possono interpellare i soggetti che hanno partecipato alla gara scorrendo la graduatoria, partendo dal secondo, al fine di portare a compimento l'opera pubblica;
le stazioni appaltanti dovendo risolvere il contratto con l'appaltatore devono contestualmente e necessariamente ordinare anche l'interruzione dei lavori che il subappaltatore sta realizzando causando evidenti danni sia in capo al subappaltatore, assolutamente terzo nei rapporti tra appaltatore e stazione appaltante, che in capo alla stessa amministrazione;
il subappaltatore che ha già realizzato buona parte dei lavori commissionati dall'appaltatore ha dovuto sostenere costi per organizzare il cantiere di sua spettanza, per acquistare i materiali necessari ed ha dovuto immobilizzare personale per quella determinata commessa;
tutti i costi sostenuti nel caso in cui si avveri la fattispecie sopradescritta ed in particolare in caso di fallimento dell'appaltatore difficilmente potranno essere recuperati con un evidente nocumento economico sia per il subappaltatore che per i suoi eventuali fornitori;
considerato altresì che per le stazioni appaltanti il danno dovuto all'estromissione del subappaltatore dal cantiere si potrebbe concretizzare, soprattutto nel caso di lavori specialistici quali impianti elettrici e termo-idraulici già in gran parte realizzati, nella difficoltà di imporre il loro completamento all'impresa subentrante sia per motivi tecnici che per motivi legati alla necessaria acquisizione delle certificazioni indispensabili per la collaudabilità finale dell'opera,
impegna il Governo a valutare l'opportunità di tutelare il subappaltatore prevedendo con un apposito provvedimento la possibilità per le stazioni appaltanti di affidare direttamente ai subappaltatori presenti in cantiere, che hanno già realizzato più del cinquanta per cento dei lavori affidati dall'appaltatore estromesso, di completare i lavori oggetto di subappalto prima di affidare il completamento dell'intera opera all'impresa subentrante.
(numerazione resoconto Senato G19.2)
(9/974/39)
FRAVEZZI, PALERMO, ZELLER, BUEMI, BERGER, LANIECE, PANIZZA