C. 3262-A EPUB (richiesta autorizzazione a riferire oralmente il 31 luglio 2015); MISIANI Antonio, Relatore
Atto a cui si riferisce:
C.3262 [Decreto Enti Locali 2015] Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali
Frontespizio | Pareri |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 3262-A |
NOTA: Il presente stampato contiene i pareri espressi dal Comitato per la legislazione, dalle Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), II (Giustizia), IV (Difesa), VI (Finanze), VII (Cultura, scienza e istruzione), VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici), X (Attività produttive, commercio e turismo), XI (Lavoro pubblico e privato), XII (Affari sociali) e XIII (Agricoltura) e dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali sul disegno di legge n. 3262.
La V Commissione permanente (Bilancio, tesoro e programmazione), il 31 luglio 2015, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge, nel testo trasmesso dal Senato. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.
Per il testo del disegno di legge si veda lo stampato n. 3262.
Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge C. 3262 e rilevato che:
sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto:
il decreto-legge, che si compone di 18 articoli, cui si aggiungono i ben 26 articoli, i 66 commi e le due Tabelle inseriti in occasione del suo esame presso il Senato, presenta un contenuto estremamente complesso e articolato;
il preambolo fornisce puntuale indicazione dell'originario nucleo di disposizioni (incidenti sulla funzionalità degli enti territoriali mediante interventi riguardanti la materia finanziaria, quella sanitaria, il personale dipendente e l'erogazione dei servizi di competenza, nonché mediante specifiche misure in favore dei territori colpiti da calamità naturali) e reca l'indicazione della necessità e dell'urgenza del provvedere in ordine a tutti gli interventi in questione, fatta eccezione per quelli in materia di policlinici universitari gestiti da università non statali contenuti all'articolo 9, commi 10 e 11;
a tale complesso di disposizioni, si aggiungono, nel testo all'esame della Camera, ulteriori norme che, in alcuni casi, afferiscono ad ambiti materiali diversi rispetto a quelli indicati nel titolo del decreto-legge e specificati nel preambolo e, in altri casi, seppur riconducibili alla materia indicata nel titolo del decreto-legge, risultano estranei rispetto agli oggetti dell'intervento d'urgenza così come definiti nel preambolo;
in particolare, agli ambiti materiali prima indicati e alle complessive finalità perseguite dal provvedimento, non sembrano riconducibili le disposizioni di cui agli articoli: 4-bis, che interviene in materia di procedure concorsuali presso le Agenzie fiscali; 5-bis, recante proroga dell'impiego del personale militare delle Forze armate per esigenze di sicurezza e di prevenzione e contrasto del terrorismo; 7, comma 9-ter, in materia di classificazione dei rifiuti pericolosi; 7, commi da 9-septies a 9-quinquiesdecies, che intervengono (in via non testuale) a sopprimere il Fondo Gas di cui alla legge n. 1084 del 1971 e ad istituire una Gestione ad esaurimento di tale Fondo presso l'INPS; 7, commi 9-septiesdecies e duodevicies, recanti interventi in materia di concessioni demaniali marittime; 7, comma 9-sexies, che interviene a finanziare gli sgravi contributivi previsti dai commi 118 e 121 dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2015 (legge n. 190 del 2014) di cui beneficiano i datori di lavoro alle condizioni previste dal comma 122 del medesimo articolo; 8, commi da 4-bis a 4-quater, che intervengono a disciplinare il pagamento, da parte del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, dei debiti dallo stesso assunti a seguito dell'incorporazione dell'Istituto nazionale di economia agraria; 9, commi da 9-bis a 9-quater, che intervengono,
con norma di interpretazione autentica, su profili fiscali della locazione finanziaria; 9, commi da 11-bis a 11-quater, che intervengono sul Consorzio interuniversitario (CINECA); 11, commi 16-bis e 16-ter, recanti disposizioni in materia di gestione dei rifiuti e procedimenti per il rilascio o l'adeguamento dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA); 11, comma 16-quater, volto a modificare la procedura di nomina dei Commissari straordinari del Governo per i programmi di risanamento ambientale e la definizione degli indirizzi strategici per il risanamento del comprensorio Bagnoli-Coroglio; 11-bis, recante «disposizioni in materia di economia legale»; 13-quater, che proroga il termine per la cantierabilità di alcune opere stradali e ferroviarie individuate dall'articolo 3 del decreto-legge n. 133 del 2014; 16-bis, recante misure per favorire la rappresentanza territoriale negli organi di amministrazione di associazioni e fondazioni con finalità di gestione di beni del patrimonio mondiale dell'umanità e 16-ter, recante disposizioni in materia di assunzioni straordinarie nelle forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;seppur recanti interventi riguardanti gli enti territoriali, non appaiono invece riconducibili ai singoli oggetti di disciplina del provvedimento d'urgenza come definiti nel preambolo, le misure, prevalentemente di carattere localistico, contenute agli articoli: 1-quinquies, che interviene in materia di variazione dell'assetto proprietario del Parco di Monza; 7, comma 9-bis, in materia di pubblicità delle nuove rendite catastali degli immobili siti nelle province autonome di Trento e di Bolzano; 7, comma 9-quater, recante interventi in favore del comune di Milano; 7, comma 9-sexiesdecies, recante interventi in favore del comune di Campione d'Italia; 7-bis, che novella il testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, in materia di copertura assicurativa sull'operato degli amministratori degli enti locali e di rimborso delle spese legali; 8, comma 13-bis, che interviene in materia di IMU agricola; 8, commi 13-ter e 13-quater, che intervengono al fine di sopperire alle specifiche e straordinarie esigenze finanziarie delle città metropolitane di Milano e di Torino ed al fine di fronteggiare le specifiche esigenze relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali; 8, comma 13-sexies, che modifica il testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 con un intervento peraltro nella materia elettorale (cause di ineleggibilità dei sindaci); 8, commi da 13-octies a 13-duodecies, che disciplinano le modalità di assegnazione delle quote di imposta dovute dallo Stato alla regione Sicilia a norma dell'articolo 37 del suo Statuto; 8-bis, che dà attuazione all'Accordo in materia finanziaria stipulato tra lo Stato e la regione Valle d'Aosta in data 21 luglio 2015, disciplinandone profili applicativi; 9-novies e 9-decies recanti disposizioni in materia sanitaria ulteriori rispetto a quanto concordato in sede di Conferenza Stato-regioni in data 26 febbraio e 2 luglio 2015 e connesse allo svolgimento di Expo 2015 e del Giubileo straordinario; 13-bis, recante istituzione di una zona franca per la Sardegna; 13-ter, recante misure per la città di Venezia; 16, comma 1-bis, capoverso 5-ter, che reca interventi volti ad assicurare la tutela e la valorizzazione del sito archeologico di Pompei e delle aree limitrofe; 16-quater, recante
disposizioni per la stabilizzazione dei lavoratori di comuni della regione Calabria;con riferimento alle disposizioni prima indicate, che inseriscono, nella legge di conversione, oggetti di disciplina nuovi rispetto a quelli contenuti nel decreto-legge, si ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 22 del 2012, richiamando al riguardo quanto già statuito nelle sentenze n. 171 del 2007 e n. 128 del 2008, ha individuato, “tra gli indici alla stregua dei quali verificare se risulti evidente o meno la carenza del requisito della straordinarietà del caso di necessità e d'urgenza di provvedere, la evidente estraneità della norma censurata rispetto alla materia disciplinata da altre disposizioni del decreto legge in cui è inserita”, nonché rispetto all'intestazione del decreto e al preambolo; si ricorda altresì che, nella sentenza n. 32 del 2014, con orientamento confermato, da ultimo, nella recentissima sentenza n. 154 del 2015, la Corte costituzionale ha inoltre chiarito che “le disposizioni introdotte in sede di conversione devono potersi collegare al contenuto già disciplinato dal decreto-legge, ovvero, in caso di provvedimenti governativi a contenuto plurimo, alla ratio dominante del provvedimento originario considerato nel suo complesso”;
ancorché riguardante una materia solo indirettamente connessa a quelle oggetto del decreto-legge, la disciplina contenuta all'articolo 9-duodecies – in materia di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco – non sembra invece presentare profili problematici sul piano dell'omogeneità del contenuto, in quanto essa appare strumentale all'attuazione della corposa disciplina, inserita in sede di conversione del decreto-legge, agli articoli da 9-bis a 9-octies, in materia di razionalizzazione della spesa sanitaria;
sul piano delle procedure parlamentari di formazione delle leggi:
il decreto-legge in esame riproduce, all'articolo 5-bis, i contenuti del decreto-legge 1 luglio 2015, n. 85 (S. 1992), recante disposizioni urgenti per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio, assegnato alle Commissioni riunite 1a e 4a del Senato e, all'articolo 11, commi 16-bis e 16-ter, i contenuti degli articoli 1 e 2 del decreto legge n. 92 del 2015 (C. 3210), in materia di rifiuti e di autorizzazione integrata ambientale, attualmente all'esame delle Commissioni riunite VIII e X della Camera; come già evidenziato dal Comitato per la legislazione in circostanze analoghe, da tale confluenza in un unico testo di più articolati attualmente vigenti – che originano da distinte delibere del Consiglio dei Ministri e distinti decreti del Presidente della Repubblica – possono discendere effetti di incertezza sull'individuazione della disciplina concretamente operante nelle materie oggetto di intervento legislativo, nonché un'alterazione del lineare svolgimento della procedura parlamentare di esame dei disegni di legge, sia pure attenuata dall'espressa clausola di salvezza degli effetti prodotti dal decreto-legge confluito nel provvedimento in esame e dunque destinato a decadere;
sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:
nel procedere a numerose modifiche della disciplina vigente, il decreto-legge ricorre generalmente alla tecnica della novellazione; in
alcuni casi, si registra tuttavia un insufficiente coordinamento con le preesistenti fonti normative, dal momento che talune disposizioni intervengono su di esse mediante modifiche non testuali; in altri casi, il difetto di coordinamento con la normativa vigente è imputabile all'introduzione di numerose misure di carattere organico che, nell'ambito delle partizioni del testo nelle quali sono inserite, appaiono decontestualizzate e, in molti casi, fanno sistema con quelle oggetto di altri provvedimenti, all'interno dei quali dovrebbero essere opportunamente collocate al fine di definire in modo ordinato le materie che ne formano oggetto; tali modalità di produzione normativa, si riscontrano, a titolo meramente esemplificativo, agli articoli: 4, commi 1 e 2, 5 e 7, comma 9-quinquies, che fanno sistema con la legge n. 56 del 2014 relativamente al personale delle province; 7, che fa sistema con l'articolo 1, commi 430 e 537 della legge n. 190 del 2014, in materia di rinegoziazione di mutui da parte degli enti locali; 8, commi da 1 a 12, che fanno sistema con il decreto-legge n. 35 del 2013 (in particolare, articolo 1, commi 10 e 11 e articolo 2, comma 3), in materia di liquidità degli enti territoriali per procedere al pagamento dei debiti contratti; 8, commi da 4-bis a 4-quater, che fanno sistema con l'articolo 1, comma 381 della legge n. 190 del 2014; 11, che: al comma 1, per accelerare la ricostruzione in Abruzzo, integra e modifica in maniera non testuale l'articolo 67-quater, comma 8, del decreto-legge n. 83 del 2012 e, al comma 7-bis, estende l'ambito di applicazione del comma 5 del citato articolo 67-quater; 13, comma 01, che prolunga la catena delle proroghe dello stato di emergenza conseguente al terremoto del maggio 2012 effettuata modificando in maniera non testuale l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 74 del 2012 (articolo 6, comma 1 del decreto-legge n. 43 del 2013; articolo 7, comma 9-ter del decreto-legge n. 133 del 2014); 16, comma 1, che integra in maniera non testuale l'articolo 117 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2014, in materia di affidamento dei servizi per il pubblico da parte degli istituti e luoghi della cultura;il decreto-legge, secondo una modalità di produzione normativa che, come rilevato già in altre occasioni analoghe, appare non pienamente conforme alle esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione, modifica altresì disposizioni di recentissima approvazione (si veda, ad esempio, l'articolo 8, comma 13);
esso, infine, all'articolo 7, comma 2-bis, introduce, nell'ambito dell'articolo 259, comma 1-ter, del testo unico degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267/2000, che prevede che nei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, in determinati casi, l'ente possa raggiungere l'equilibrio finanziario, in deroga alle norme vigenti, entro tre anni, un secondo periodo che estende tale termine portandolo da tre a quattro anni, a tutti gli enti locali, ricomprendendovi così anche i comuni con popolazione superiore ai 20.00 abitanti indicati nel primo periodo, per i quali tuttavia il testo risultante dopo la modifica continua a mantenere il termine dei tre anni;
sul piano dell'efficacia temporale delle disposizioni:
il provvedimento contiene alcune disposizioni di carattere ordinamentale i cui effetti finali appaiono destinati a prodursi in un
momento significativamente distanziato rispetto alla loro entrata in vigore (si veda, per esempio, l'articolo 3, commi 1 e 2): in relazione alle succitate disposizioni, appare dubbia la rispondenza al requisito, previsto dall'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, della «immediata applicabilità» delle misure disposte dal decreto; altre disposizioni hanno invece efficacia retroattiva: ad esempio, l'articolo 1, comma 9, capoverso 3-ter, relativo alla disapplicazione delle sanzioni per il mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'anno 2012 e l'articolo 9, comma 9, che modifica alcune disposizioni del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) al fine di differire dal 2013 al 2017 i meccanismi di finanziamento delle funzioni regionali, che finora non hanno trovato applicazione;alle suddette disposizioni vanno aggiunte quelle contenute all'articolo 7, comma 8-bis, e all'articolo 9, comma 9-bis, formulate in termini di interpretazione autentica di una previgente disciplina normativa e per le quali andrebbe verificato se sia rispettata la prescrizione della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi secondo cui “deve risultare comunque chiaro se ci si trovi in presenza di una disposizione di interpretazione autentica ovvero di una disposizione di modifica sostanziale alla quale si vuole dare effetto retroattivo”;
esso contiene inoltre disposizioni di cui viene circoscritta la validità temporale, le quali agiscono generalmente in deroga, esplicita o implicita, al diritto vigente. A titolo esemplificativo: l'articolo 1, comma 7, con riguardo alle sanzioni erogabili ai comuni che non hanno rispettato i vincoli del patto di stabilità interno nel 2014, deroga implicitamente all'articolo 31, comma 26, lettera a) della legge 12 novembre 2011, n. 183; l'articolo 5, comma 2, sul trasferimento del personale appartenente alla polizia provinciale, dispone “in deroga alle vigenti disposizioni in materia di limitazioni alle spese ed alle assunzioni di personale”; l'articolo 11, comma 6, con riguardo alla ricostruzione in Abruzzo, pur facendo “salvo quanto previsto dall'articolo 1656 del codice civile” deroga implicitamente a tale norma, sostituendo alla previa autorizzazione dei subappalti da parte del committente, la semplice comunicazione ex post da parte dell'appaltatore al committente stesso; al medesimo articolo 11, il comma 16-quater, lettera a), novella l'articolo 33 del decreto-legge n. 133 del 2014, al fine di dettare una nuova disciplina per la nomina dei commissari straordinari per il risanamento ambientale, prevedendo che essa avvenga con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Presidente della Regione interessata, e derogando così implicitamente all'articolo 11, comma 2, della legge n. 400 del 1988, a norma del quale – e come attualmente previsto dalla disposizione novellata – i commissari straordinari del Governo sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri;
sul piano dei rapporti con le fonti subordinate del diritto:
il decreto-legge reca la previsione di adempimenti ai quali si sarebbe dovuto dare attuazione in termini assai brevi e che risultano
già scaduti. In particolare, all'articolo 8, il comma 2 prevede l'adozione, entro il 15 luglio, di un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, conferendo alla Conferenza Stato-Regioni la possibilità di individuare, nei dieci giorni successivi, modalità di riparto diverse dal criterio legislativamente individuato dal medesimo comma; il comma 7 prevede l'adozione di un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro il 30 giugno 2015; il comma 10 prevede infine l'adozione di un decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 10 luglio con il quale “è stabilita, secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, la quota” di un contributo spettante a ciascun comune;infine, il disegno di legge è corredato sia della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), sia della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);
ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:
sotto il profilo della specificità e omogeneità di contenuto:
tenuto conto della giurisprudenza della Corte costituzionale, valuti la Commissione la soppressione delle disposizioni contenute agli articoli 4-bis, 5-bis, 7, comma 9-ter, 7, commi da 9-septies a 9-quinquiesdecies, 7, commi 9-septiesdecies e duodevicies, 7, comma 9-sexies, 8, commi da 4-bis a 4-quater, 9, commi da 9-bis a 9-quater, 9, commi da 11-bis a 11-quater, 11, commi 16-bis e 16-ter; 11, comma 16-quater, 11-bis, 13-quater, 16-bis e 16-ter, che appaiono estranee rispetto agli oggetti e alle finalità del decreto-legge, nonché rispetto all'intestazione del decreto e al preambolo;
verifichi altresì la Commissione l'opportunità di mantenere le disposizioni di cui agli articoli 1-quinquies, 7, comma 9-bis, 7, comma 9-quater, 7, comma 9-sexiesdecies, 7-bis, 8, comma 13-bis, 8, commi 13-ter e 13-quater, 8, comma 13-sexies, 8, commi da 13-octies a 13-duodecies, 8-bis, 8-novies e 8-decies, 13-bis, 13-ter, 16, comma 1-bis, capoverso 5-ter e 16-quater, le quali, pur recando misure riguardanti gli «enti territoriali», incidono tuttavia su oggetti ulteriori rispetto a quelli specificati nel preambolo;
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:
all'articolo 7, comma 2-bis, si coordinino le disposizioni dallo stesso introdotte nell'ambito dell'articolo 259, comma 1-ter, secondo periodo, del decreto legislativo n. 267 del 2000, con quelle contenute nel primo periodo della disposizione novellata;
Il Comitato osserva altresì quanto segue:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:
si dovrebbero riformulare le disposizioni indicate in premessa, che incidono in via non testuale sulla normativa in vigore, in termini
di novella alla medesima, nonché effettuare i necessari coordinamenti con l'ordinamento vigente;si dovrebbe altresì espungere dall'articolo 8, comma 2, secondo periodo, quella parte della disposizione che consente ad atti non legislativi di modificare i criteri di riparto del Fondo per assicurare la liquidità dei pagamenti in favore degli enti locali legislativamente individuati dal primo periodo del medesimo comma;
all'articolo 11, comma 6, si dovrebbe esplicitare la deroga implicita, ivi contenuta, all'articolo 1656 del codice civile, in materia di subappalto;
all'articolo 11, comma 16-quater, lettera a), laddove prevede che i Commissari straordinari per il risanamento ambientale siano nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri – alla luce del quadro normativo vigente richiamato in premessa – valuti la Commissione se non sia opportuno – ripristinando il testo vigente – prevedere che la suddetta nomina avvenga mediante decreto del Presidente della Repubblica previa delibera del Consiglio dei ministri;
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:
all'articolo 8, comma 7, che contiene un rinvio generico all'articolo 1 del decreto-legge n. 35 del 2013, si precisi a quale dei 26 commi di cui si compone l'articolo richiamato si intenda fare riferimento.
Il Comitato raccomanda infine quanto segue:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
abbia cura il legislatore di evitare sovrapposizioni normative ed intrecci tra disposizioni sostanzialmente identiche presenti in più provvedimenti d'urgenza, in quanto tale fenomeno è suscettibile di ingenerare incertezze interpretative ed applicative, di determinare un'alterazione del lineare svolgimento della procedura parlamentare di esame dei disegni di legge di conversione dei decreti legge nonché un uso anomalo dello strumento del decreto-legge.
La I Commissione,
esaminato il testo del disegno di legge C. 3262 Governo, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante «Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali»,
considerato che molte disposizioni del provvedimento sono riconducibili, in via prevalente, alle materie «tutela della concorrenza; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici», «ordinamento ed organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) e g), della Costituzione nonché alla materia «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario», di competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni;
rilevato che una serie di disposizioni investono altresì la materia «tutela dell'ambiente» di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), nonché la materia «tutela della salute», di competenza concorrente tra lo Stato e le regioni,
esprime
La IV Commissione,
esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 78 del 2015, recante «Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali»;
evidenziato che il provvedimento in esame, ampiamente discusso e modificato dal Senato, reca una serie di disposizioni che consentiranno ai comuni di organizzare e gestire la propria attività amministrativa in un quadro di maggiori certezze finanziarie e normative;
rilevato che il comma 1-bis dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame, introdotto nel corso dell'esame al Senato, reca l'abrogazione del decreto-legge 1 luglio 2015, n. 85;
segnalato che le medesime disposizioni dell'articolo unico del citato decreto-legge n. 85 del 2015, volte a prorogare fino al 31 dicembre 2015 l'impiego di militari per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio (cosiddetta «operazione strade sicure»), sono state riprodotte nell'articolo 5-bis del provvedimento in esame;
rilevato, altresì, positivamente, che l'articolo 16-ter, comma 1, al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, in relazione all'imminente svolgimento del Giubileo straordinario della Misericordia, autorizza – in deroga alle disposizioni ordinarie sulle procedure di reclutamento – l'assunzione straordinaria di 2500 unità di personale nella Polizia di Stato (1.050 unità), nell'Arma dei carabinieri (1050 unità) e nella Guardia di finanza (400 unità), per ciascuno degli anni 2015 e 2016;
considerato che per tali assunzioni è previsto che si attinga in via prioritaria alle graduatorie, approvate non prima del 1 gennaio 2011, dei vincitori dei concorsi riservati ai volontari in ferma prefissata quadriennale (articolo 2199, comma 4, lettera b, del Codice dell'ordinamento militare) ovvero, in caso di disponibilità di ulteriori posti rispetto a quelli programmati, ai volontari delle Forze armate raffermati o in congedo (articolo 2201, comma 1, del codice dell'ordinamento militare);
tenuto conto che per i posti residui, è previsto lo scorrimento delle graduatorie dei citati concorsi degli idonei non vincitori, e che per l'Arma dei carabinieri, per i posti residui è altresì autorizzato l'ampliamento dei posti dei concorsi riservati ai volontari in ferma prefissata annuale;
ritenuto opportuno che al personale militare impiegato nell'operazione strade sicure sia comunque garantita adeguata sistemazione logistica,
esprime
con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, per le finalità di cui all'articolo 16-ter del provvedimento in esame, anche l'eventuale utilizzo dei carabinieri ausiliari in congedo.
La VII Commissione,
esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 3262 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante «Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali» nella seduta del 30 luglio 2015;
nell'auspicio che la legge di stabilità per il 2016 assicuri le idonee risorse per lo svolgimento delle funzioni derivanti dal piano di razionalizzazione degli archivi e degli altri istituti di cultura finora appartenenti alle competenze delle province, di cui all'articolo 16, commi da 1-quater a 1-sexies,
esprime
con la seguente osservazione:
con riferimento all'articolo 11, comma 11-bis, valuti la Commissione Bilancio se sia opportuno specificare che occorre comunque l'accordo dell'autorità ecclesiastica per gli interventi sui beni culturali della Chiesa.
La VIII Commissione,
esaminato, per le parti di competenza, il testo originario del disegno di legge C. 3262 Governo, approvato dal Senato, recante: decreto-legge 78/15: Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali;
premesso che i commi 16-bis e 16-ter dell'articolo 11 recano un contenuto identico a quello degli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 92 del 2015, recante misure urgenti in materia di rifiuti e di autorizzazione integrata ambientale, nonché per l'esercizio dell'attività d'impresa di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, sui quali le Commissioni riunite VIII (ambiente) e X (attività produttive) hanno svolto un'istruttoria approfondita, anche con lo svolgimento di audizioni;
valutato positivamente che il decreto contenga, all'articolo 1, misure di allentamento del patto di stabilità interno consentendo ai comuni spazi finanziari per effettuare, tra l'altro, spese per eventi calamitosi, la messa in sicurezza del territorio e degli edifici scolastici nonché del territorio, connesse alla bonifica dei siti contaminati dall'amianto;
rilevato che l'articolo 5 dispone il transito del personale appartenente al Corpo ed ai «servizi» di Polizia provinciale, nei ruoli degli enti locali per funzioni di polizia municipale attribuendo agli enti di area vasta e alle città metropolitane l'individuazione del personale di polizia provinciale necessario per l'esercizio delle loro funzioni fondamentali tra le quali rileva la tutela e la valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza,
esprime
con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che, nell'attuazione della disciplina riguardante la polizia provinciale di cui all'articolo 5, sia salvaguardata l'esigenza di assicurare l'esercizio unitario delle funzioni di vigilanza in materia ambientale, idraulica e nell'ambito faunistico e venatorio.
La X Commissione,
esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali» (C. 3262 Governo, approvato dal Senato);
apprezzate le misure le misure di cui all'articolo 7, comma 9-sexies, concernenti la riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui alla legge n. 183 del 1987 a copertura degli oneri degli sgravi contributivi finalizzati a nuove assunzioni a tempo indeterminato;
richiamate le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 9-septiesdecies, con le quali si demanda alle Regioni la ricognizione delle rispettive fasce costiere, anche con finalità di proposta – nella prospettiva dell'adozione della disciplina relativa alle concessioni demaniali marittime – di revisione organica delle zone di demanio marittimo;
sottolineata la necessità e l'urgenza delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 16-bis, volte ad uniformare, nell'ambito della disciplina nazionale, le definizioni di produttore, di raccolta e di deposito temporaneo di rifiuti con quanto stabilito dalla direttiva 2008/98/UE, nonché della disciplina transitoria di cui all'articolo 11, comma 16-ter, finalizzata a consentire la prosecuzione dell'esercizio dell'attività – nelle more della definizione dei procedimenti amministrativi per il conseguimento delle autorizzazioni regionali – da parte delle installazioni sottoposte ad autorizzazione integrata ambientale a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, di attuazione della direttiva 2010/75/UE, e già operanti nel rispetto dei requisiti di cui alla medesima direttiva;
rammentato, in particolare, che:
con le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 16-bis, lettera a), si opera l'ampliamento della portata dell'articolo 183, comma 1, lettera f), del «codice dell'ambiente» (decreto legislativo n. 152 del 2006), risultando così ora ricompresi nel novero dei produttori di rifiuti anche i soggetti ai quali sia giuridicamente riferibile la produzione dei rifiuti e ciò in coerenza con gli indirizzi della giurisprudenza da ultimo ribaditi nella sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 5916 del 2015;
con le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 16-bis, lettera b), si amplia la definizione di «raccolta» di cui all'articolo 183, comma 1, lettera o), del «codice dell'ambiente» (decreto legislativo n. 152 del 2006), ora ricomprendendovi anche il deposito preliminare alla raccolta dei rifiuti (ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento);
con le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 16-bis, lettera c), si modifica la lettera bb) dell'articolo 183, comma 1, del «codice dell'ambiente», ricomprendendo nella definizione di «deposito temporaneo» anche «il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento» e precisando che per «luogo ove i rifiuti sono prodotti» debba intendersi «l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti»;
con le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 16-ter, si novella l'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, confermando il termine del 7 luglio 2015 per la conclusione dei procedimenti di AIA per gli impianti ad essi sottoposti ai sensi del recepimento della direttiva 2010/75/UE, ma consentendo, nelle more della conclusione dei procedimenti, la prosecuzione dell'esercizio oltre tale data «in base alle autorizzazioni previgenti, se del caso opportunamente aggiornate a cura delle autorità che le hanno rilasciate» e «a condizione di dare piena attuazione [...] agli adeguamenti proposti [...] in quanto necessari a garantire la conformità dell'esercizio dell'installazione con il Titolo III-bis, della Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni»;
sottolineata – in riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 16-bis – la rilevanza del più attento monitoraggio del rispetto dei limiti quantitativi e temporali previsti per la fattispecie del «deposito temporaneo», nonché dell'osservanza delle norme concernenti imballaggio ed etichettatura dei rifiuti pericolosi;
sottolineata ancora – in riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 16-ter, la rilevanza del più attento monitoraggio dell'attuazione degli adeguamenti e del rispetto delle connesse tempistiche di cui alle istanze per l'esercizio delle installazioni in conformità con il Titolo III-bis della Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
richiamate altresì le disposizioni di cui al comma 1-ter dell'articolo 16 concernenti l'esercizio del commercio in aree di valore culturale e nei locali storici tradizionali e con cui si dispone che le determinazioni volte a vietare usi non compatibili dei beni, nonché i procedimenti di riesame di autorizzazioni e concessioni di suolo pubblico non più compatibili siano avviati dai competenti uffici territoriali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo d'intesa anche con la Regione e non solo – come nella vigente formulazione – con i Comuni, giusta la sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2015 con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale di alcune disposizioni di modifica dell'articolo 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, nella parte in cui tali disposizioni « non prevedono l'intesa a garanzia della leale collaborazione fra Stato e Regioni»,
esprime
La XI Commissione,
esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali (Atto Camera n. 3262 Governo, approvato dal Senato);
rilevato che il provvedimento reca numerose disposizioni in materia di personale delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, degli enti territoriali, tese a superare situazioni di criticità e di incertezza giuridica, nonché a favorire la gestione del processo di transizione conseguente alla revisione dei compiti delle province, in attuazione delle disposizioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56;
valutate favorevolmente le disposizioni dell'articolo 1, comma 7, ultimo periodo, volte a consentire alle province e alle città metropolitane di stipulare contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato entro la data del 31 dicembre 2015, nonché le disposizioni dell'articolo 4, volte a promuovere la ricollocazione di personale delle Province;
apprezzata l'attenzione riservata agli enti locali commissariati ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo n. 267 del 2000, ai quali l'articolo 6 concede di procedere ad assunzioni a tempo determinato, in deroga a limiti previsti dalla legislazione vigente, al fine di fronteggiare le esigenze di riorganizzazione strutturale, necessaria ad assicurare il processo di risanamento amministrativo e di recupero della legalità;
valutate positivamente le disposizioni dell'articolo 15, comma 1, che prevedono l'adozione di un piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego, ai fini dell'erogazione delle politiche attive, mediante l'impiego coordinato di fondi nazionali e regionali, nonché delle risorse di programmi operativi cofinanziati da fondi europei;
considerate favorevolmente le norme di cui all'articolo 15, comma 3, che prevedono la possibilità per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concorrere al funzionamento dei servizi per l'impiego nei limiti di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, in vista della definizione del nuovo assetto del sistema di tali servizi, in attuazione della revisione della disciplina delle politiche attive del lavoro, in corso di definizione in attuazione della delega di cui alla legge n. 183 del 2014, e della riforma delle province, di cui alla legge n. 56 del 2014;
rilevata, in tale contesto, l'opportunità di un adeguato coordinamento tra le disposizioni recate dall'articolo 15 in materia di servizi per l'impiego e quelle contenute nello schema di decreto legislativo sul riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di
politiche attive (Atto n. 177), attualmente all'esame della Commissione, tenendo conto anche dell'interlocuzione in corso nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in vista dell'espressione dell'intesa su tale provvedimento;giudicata positivamente la previsione del comma 6-bis dell'articolo 15, introdotto dal Senato della Repubblica, che, al fine di consentire la continuità dei servizi erogati dai centri per l'impiego, permette alle province e alle città metropolitane di stipulare contratti di lavoro a tempo determinato con scadenza non successiva al 31 dicembre 2016, superando limiti previsti al riguardo dalla legislazione vigente,
esprime
La XII Commissione,
esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 3262 Governo, approvato dal Senato: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali»;
rilevato che le misure di razionalizzazione ed efficientamento della spesa del Servizio sanitario nazionale – di cui agli articoli da 9-ter a 9-octies – finalizzate a conseguire consistenti risparmi in ambito sanitario, recepiscono le Intese sancite dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 26 febbraio 2015 e 2 luglio 2015, come chiarito anche dall'articolo 9-bis del decreto-legge;
valutate positivamente, nel complesso, le disposizioni recate dagli articoli 9-bis e seguenti del decreto-legge, in quanto si apprezza lo sforzo compiuto, in termini di riorganizzazione ed efficientamento del sistema sanitario, e fatto presente, al riguardo, quanto sia importante che il predetto obiettivo venga raggiunto, onde evitare che il mancato aumento del finanziamento si traduca in un mero taglio lineare, apparendo quindi necessario che il sistema si doti di modalità di valutazione annuale dell'impatto effettivo delle singole misure adottate, prevedendo eventuali meccanismi correttivi;
auspicato, in particolare, che l'applicazione della procedura di rinegoziazione dei contratti in essere al fine di ridurre i prezzi per l'acquisto di beni e servizi e di dispositivi medici, di cui all'articolo 9-ter, non comporti l'apertura di contenziosi ulteriori rispetto a quelli già in essere e, in parte, conclusi, insorti a seguito delle misure di razionalizzazione e di contenimento della spesa sanitaria introdotte nel nostro ordinamento attraverso precedenti atti normativi;
rilevato che i commi 10 e 11 dell'articolo 9-ter prevedono una procedura di rinegoziazione del prezzo dei farmaci, a carico dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), i cui esiti finanziari in termini di risparmio non vengono quantificati nella relazione tecnica, sostituendo così la disciplina in materia di revisione straordinaria del Prontuario farmaceutico nazionale, che a detta degli esperti avrebbe potuto comportare significativi risparmi di spesa;
evidenziato che l'attuazione delle misure recate dall'articolo 9-quater, in tema di appropriatezza delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, potrebbe dare luogo ad una serie di problemi e di contenziosi se non si realizza parallelamente un effettivo percorso di informazione e di formazione dei medici, che può rivelarsi assai più efficace dell'intervento punitivo, oltre che una adeguata informazione anche nei confronti dell'opinione pubblica, insieme al
diretto coinvolgimento delle società scientifiche nella definizione del decreto del Ministro della salute previsto dalla richiamata disposizione;osservato che il comma 8 dell'articolo 9-quater, che demanda a un decreto del Ministro della salute, da adottarsi d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, l'individuazione dei criteri di appropriatezza dei ricoveri di riabilitazione ospedaliera, non indica alcun termine temporale entro il quale tale decreto deve essere adottato, mentre l'Intesa del 2 luglio 2015 prevedeva il termine di 30 giorni dalla data di stipula dell'Intesa stessa;
osservato che il comma 3 dell'articolo 9-decies, che consente ai pellegrini che fanno ingresso nel territorio nazionale per il Giubileo di usufruire, previo pagamento di un contributo volontario di 50 euro, dell'assistenza sanitaria ospedaliera, non chiarisce l'organo (Stato, regione, ASL) al quale dovrà essere versato tale contributo;
rilevato che la disposizione recata dall'articolo 9-duodecies, pur valutata positivamente in quanto valorizza la professionalità acquisita dal personale dell'AIFA e ne favorisce la stabilizzazione, non prevede, tuttavia, alcuna misura nei confronti dell'Istituto superiore di sanità (ISS), altro ente controllato dal Ministero della salute, né tiene conto dell'esperienza maturata presso quest'ultimo ente al fine dell'assunzione presso l'AIFA, dimostrando così di non considerare il sistema in senso unitario,
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con le seguenti osservazioni:
a) valuti la Commissione di merito, con riferimento ai commi 10 e 11 dell'articolo 9-ter, se in luogo della procedura di rinegoziazione dei farmaci a carico dell'AIFA ivi prevista, i cui esiti finanziari in termini di risparmio non vengono quantificati nella relazione tecnica del Governo, non sarebbe preferibile mantenere la disciplina in materia di revisione straordinaria del Prontuario farmaceutico nazionale, che sembrerebbe poter comportare significativi risparmi di spesa;
b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare il comma 8 dell'articolo 9-quater che, demandando a un decreto del Ministro della salute, da adottarsi d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, l'individuazione dei criteri di appropriatezza dei ricoveri di riabilitazione ospedaliera, non indica alcun termine temporale entro il quale tale decreto deve essere adottato, mentre l'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 2 luglio 2015 prevedeva il termine di 30 giorni dalla data di stipula dell'Intesa stessa;
c) valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare, al comma 3 dell'articolo 9-decies, che consente ai pellegrini che fanno ingresso nel territorio nazionale per il Giubileo di usufruire, previo pagamento di un contributo volontario di 50 euro, dell'assistenza sanitaria ospedaliera, quale sia l'organo al quale dovrà essere versato tale contributo.
La XIII Commissione,
esaminato, per quanto di competenza, il testo del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante «Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali», come modificato nel corso dell'esame da parte del Senato della Repubblica;
preso atto che la parte di competenza della XIII Commissione è limitata alle norme di cui: all'articolo 8, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater, relativi alle anticipazioni di liquidità garantite a favore del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA); all'articolo 8, comma 13-bis, contenente la proroga del versamento della prima rata dell'IMU agricola; all'articolo 13, comma 5, relativa ai finanziamenti concessi alle imprese agricole ubicate nelle zone colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012;
assunto che i commi da 4-bis a 4-quater dell'articolo 8, introdotti al Senato, consentono al Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) – ente derivante dall'incorporazione nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA) dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) – l'accesso ad anticipazioni di liquidità nel limite massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2015, per il pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2014, derivanti dall'incorporazione dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA);
considerato che, per le finalità di cui sopra è autorizzato, per l'anno 2015, l'utilizzo delle somme iscritte in conto residui, per l'importo di 20 milioni di euro, della «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali» e che all'erogazione della somma si provvede a seguito della: presentazione da parte dell'ente di un piano dei pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2014; di misure idonee e congrue a copertura annuale del rimborso dell'anticipazione, maggiorata degli interessi, e della sottoscrizione di un apposito contratto con il Ministero dell'economia e delle finanze nel quale devono essere definite le modalità di erogazione e di rimborso delle somme, comprensive di interessi, in un periodo non superiore a trenta anni;
valutato, inoltre, positivamente che sempre all'articolo 8, è stato introdotto dal Senato il comma 13-bis con il quale si dispone una proroga per il pagamento della prima rata dell'imposta municipale propria sui terreni agricoli dovuta per il 2015, prorogando il versamento di detta rata, il cui termine è scaduto il 16 giugno 2015, al 30 ottobre 2015, senza che siano dovuti sanzioni e interessi;
considerato infine che il comma 5 dell'articolo 13 estende la possibilità di richiedere finanziamenti agevolati da parte delle imprese agricole ubicate nelle zone colpite dal sisma del 20 e 29
maggio 2012 anche in caso di danni subiti dai prodotti in corso di maturazione o di stoccaggio;valutato quindi con favore il complesso delle norme riferite al settore agricolo ed agroalimentare contenute nel testo,
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La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il testo del disegno di legge del Governo C. 3262 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 78 del 2015, recante: «Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali», approvato dal Senato della Repubblica»;
richiamato il parere espresso dalla Commissione in data 8 luglio 2015, nel corso del suo esame in prima deliberazione presso il Senato della Repubblica;
rilevato che le disposizioni recate dal decreto-legge appaiono nel loro complesso riconducibili ad ambiti di competenza riservati in via esclusiva allo Stato a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) e g), della Costituzione, in materia di «sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie» e di «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», nonché all'ambito di competenza concorrente «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario», a norma dell'articolo 117, terzo comma, Costituzione;
valutata favorevolmente la disposizione dell'articolo 1-ter, introdotta nel corso dell'esame al Senato, che prevede che, per l'esercizio 2015, le Province e le Città metropolitane delle Regioni a statuto ordinario predispongono il bilancio per la sola annualità 2015, in deroga alle vigenti norme di contabilità, e che possono applicare al bilancio di previsione, sin dalla previsione iniziale, l'avanzo destinato, così recependo una condizione posta dalla Commissione nel parere espresso in data 8 luglio 2015, volta ad ovviare alle difficoltà finanziarie in cui versano i predetti enti territoriali;
preso atto favorevolmente che nel corso dell'esame al Senato è stato introdotto il comma 4-ter dell'articolo 4 che stabilisce che, ove le leggi regionali prevedano ambiti territoriali comprensivi di due o più enti di area vasta per l'esercizio ottimale in forma associata delle funzioni conferite alle province, gli enti interessati possono, tramite accordi e di intesa con le regioni, definire le modalità di detto esercizio anche tramite organi comuni, anche in tal caso recependo un rilievo della Commissione nel parere reso in data 8 luglio 2015;
valutata positivamente la previsione, introdotta nel corso dell'esame al Senato, dell'articolo 5, che dispone il transito del personale appartenente al Corpo ed ai servizi di Polizia provinciale, nei ruoli degli enti locali per funzioni di polizia municipale ed attribuisce alle leggi regionali la definizione della riallocazione delle funzioni di polizia amministrativa locale e del relativo personale nell'ambito dei processi di riordino delle funzioni provinciali, in tal modo recependo
una condizione posta dalla Commissione nel parere reso in data 8 luglio 2015;considerato che il contributo previsto dall'articolo 8, comma 13-octies, costituisce diretto riconoscimento di importi spettanti alla Regione siciliana sulla base delle disposizioni dell'articolo 37 dello Statuto speciale ed auspicando una celere definizione del contenzioso finanziario tra la Regione e lo Stato;
valutate favorevolmente le disposizioni dell'articolo 16, commi 1-quater e 1-quinquies, introdotte dal Senato, che prevedono la definizione di un piano di razionalizzazione degli archivi e degli altri istituti della cultura delle province e che risultano anch'esse in linea con un rilievo formulato dalla Commissione nel parere dell'8 luglio 2015,
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