• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

link alla fonte scarica il documento in PDF

Atto a cui si riferisce:
S.9/00974/060 premesso che: all'articolo 36 si interviene tra le altre sulla gestione dell'INPS; il gruppo Lega Nord, già nella scorsa legislatura, ha più volte...



Atto Senato

Ordine del Giorno 9/974/60 presentato da JONNY CROSIO
martedì 6 agosto 2013, seduta n. 090

Il Senato,
premesso che:
all'articolo 36 si interviene tra le altre sulla gestione dell'INPS;
il gruppo Lega Nord, già nella scorsa legislatura, ha più volte lamentato il blocco dell'erogazione dell'indennità di disoccupazione ai lavoratori italiani frontalieri che hanno perso il lavoro, in precedenza erogata in base alle disposizioni di legge n.147 del 1997;
Il Ministero competente, dietro atto di sindacato ispettivo, ha precisato che l'Inps, in attesa dell'emanazione della circolare in materia, aveva provveduto non già a sospendere il pagamento dell'indennità di disoccupazione, bensì a sostituire l'erogazione del trattamento speciale di disoccupazione frontaliera con l'indennità di disoccupazione ordinaria e che comunque, a decorrere dal 1º gennaio 2013, anche per i lavoratori frontalieri rimasti disoccupati in Svizzera avrebbe trovato applicazione l'ASpI (Assicurazione sociale per l'impiego), il nuovo sussidio di disoccupazione istituito con la legge di riforma del lavoro Fornero n. 92/2012;
con circolare Inps n. 50 del 4 aprile scorso l'Istituto precisava che «il disoccupato residente in Italia che sia frontaliero in Svizzera - in quanto persona che, nel corso della sua ultima attività lavorativa risiedeva in uno Stato membro (Italia) diverso da quello competente (Svizzera) e continua a risiedere in tale Stato membro riceve le prestazioni in base alla legislazione dello stato membro di residenza come se fosse stato soggetto a tale legislazione durante la sua ultima attività lavorativa» e che pertanto «il diritto, la misura e la durata della prestazione saranno determinati, come per i lavoratori rimasti disoccupati in Italia, per i diritti maturati con decorrenza fino al 31 dicembre 2012, secondo le norme che disciplinano l'indennità di disoccupazione ordinaria. A decorrere dal 1º gennaio 2013 le prestazioni saranno concesse secondo le disposizioni, previste dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, per l'indennità di disoccupazione ASpI e miniASpi»;
sempre nella scorsa legislatura la Camera dei Deputati aveva approvato un testo di legge (il cui iter si è arrestato all'esame del Senato) - risultante dall'unificazione di più proposte di legge, tra cui anche una dei sottoscritti - finalizzato a migliorare i trattamenti di disoccupazione dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, utilizzando le disponibilità esistenti nella gestione con contabilità separata istituita presso l'Inps ai sensi della citata legge n. 147/1997;
risulta, infatti, che le risorse, ancora disponibili presso il predetto Fondo ammontino a circa 270 milioni di euro;
impegna il Governo a valutare la possibilità di utilizzare le risorse disponibili esistenti nella gestione separa Inps ex legge n.147/1997 per migliorare i trattamenti di disoccupazione dei lavoratori italiani frontalieri in Svizzera, atteso che il nuovo istituto dell'Aspi
è più penalizzante in termini di importo del trattamento e durata del periodo di indennizzo.
(numerazione resoconto Senato G36.101)
(9/974/60)
CROSIO, BITONCI, BISINELLA, CALDEROLI, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI