• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE

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Atto a cui si riferisce:
C.3/01662 il settore dei beni culturali rappresenta un indiscusso volano dell'economia nazionale, sia in termini di attrazione turistica che in termini di vera e propria «industria» della valorizzazione...



Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Assemblea 3-01662presentato daPIZZOLANTE Sergiotesto diMartedì 4 agosto 2015, seduta n. 475

PIZZOLANTE. — Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo . — Per sapere – premesso che:
il settore dei beni culturali rappresenta un indiscusso volano dell'economia nazionale, sia in termini di attrazione turistica che in termini di vera e propria «industria» della valorizzazione economica del territorio;
una componente non secondaria del processo di creazione di valore è certamente rappresentato dagli interventi di ripristino, restauro e recupero dei beni di interesse storico, artistico e culturale che sono nella disponibilità di soggetti privati e che costituiscono parte integrante di quel paesaggio urbano la cui integrità ed armonia sostanzia l'offerta territoriale;
lo Stato, considerando la composizione dell'offerta e intendendo ancor più promuovere gli investimenti per la tutela e la conservazione dei beni culturali diffusi ha previsto, con gli articoli 31, 35, 36 e 37 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, la possibilità di concedere contributi in conto capitale e conto interessi per le spese sostenute da proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di beni culturali per la realizzazione degli interventi conservativi autorizzati;
a far data dalla promulgazione del sopracitato decreto, sono state iscritte al conto competenza del relativi capitoli di bilancio le somme ritenute necessarie al pagamento dei contributi per le spese concernenti gli interventi ammessi a finanziamento, previa istruttoria delle competenti soprintendenze e direzioni regionali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
l'articolo 1, comma 26-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, e successivamente nuovamente modificato dall'articolo 1, comma 77, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, prevede che: «A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al pagamento dei contributi già concessi alla medesima data e non ancora erogati ai beneficiari, è sospesa la concessione dei contributi di cui agli articoli 35 e 37 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni»;
pertanto, a partire dal 15 agosto 2012, non è più possibile rilasciare le «dichiarazioni di ammissibilità» ai contributi di cui ai citati articoli 35 e 37, da parte degli uffici competenti, neanche in relazione ad istanze pervenute al protocollo dei suddetti uffici in data antecedente al 15 agosto 2012;
l'effetto di tale disposizione, però, ha comportato un duplice effetto:
a) da un lato, si è potuto constatare come la somma degli accantonamenti di bilancio non fosse sufficiente a coprire i costi già accertati e autorizzati;
b) dall'altro, si è determinato, a distanza di pochi anni dalla promulgazione del provvedimento, un blocco nella progettazione e nella predisposizione di nuovi ed importanti opere di restauro e ripristino funzionale, promosse da una pluralità di soggetti, ivi compresi gli enti ecclesiastici;
da informazioni che gli interroganti ritengono attendibili (ottenute presso le direzioni regionali dei beni culturali e paesaggistici, ora segretariati regionali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo), si può indicare in una cifra che si aggira sui 150 milioni di euro l'ammontare dei contributi da erogare a favore dei proprietari, possessori o detentori di beni culturali;
alla suddetta somma andranno – tuttavia – aggiunti gli importi relativi ad interventi collaudati dopo il 2012, tenuto conto anche del fatto che le dichiarazioni di ammissibilità a contributo sono state rilasciate dagli uffici competenti fino al 14 agosto 2013;
pertanto il debito complessivo dell'amministrazione è certamente di gran lunga superiore rispetto alla somma precedentemente riportata, anche se ad oggi non quantificabile con esattezza;
risulta agli interroganti che le misure appositamente destinate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo sono state costantemente ridotte a decorrere dal 2008, passando da 23.663.485,00 euro a 15.047.923,00, euro per poi crescere nel 2014 a 17.830.222,00 euro e precipitare, per il 2015, ad appena 130.000 euro (centotrentamila); tutto ciò a fronte di un arretrato di impegni che dovrebbe ammontare, per effetto di quanto in precedenza argomentato, a circa 200 milioni di euro;
allo stesso modo, per quanto riguarda i contributi in conto interessi di cui all'articolo 37 del decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive modificazioni, le somme stanziate sul relativo capitolo di bilancio (n. 4650) risultano comunque insufficienti e incapienti rispetto al cospicuo volume di istanze dichiarate ammissibili ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo n. 42 del 2004 e successivamente ammesse a finanziamento;
dal momento che non è più possibile accogliere nuove richieste di contributo (a far data dal 15 agosto 2012), come detto sopra (in virtù della legge n. 228 del 2012, articolo 1, comma 77), le scarse somme disponibili sarebbero quindi destinate al soddisfacimento di tutte le pratiche di contributo in itinere, in rapporto alle quali i soggetti privati hanno già sostenuto i relativi costi ed oneri finanziari o comunque assunto impegni verso i terzi fornitori;
in tale contesto una vasta platea di investitori privati che, avendo maturato il diritto ai contributi in conto capitale e conto interessi (non già in fase di predisposizione del progetto, ma solo all'esito del completamento dei lavori e del conseguente collaudo effettuato dai competenti uffici delle soprintendenze già da molti anni) si trovano oggi a dover affrontare in molti casi una grave situazione debitoria nei confronti di fornitori e terzi esecutori, e ad interrompere progetti di valorizzazione economica a forte ricaduta occupazionale;
risulta indubbiamente necessario modificare i contenuti del Programma operativo nazionale «Cultura e Sviluppo», 2014-2020, la cui gestione è interamente affidata al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, per introdurre, quantomeno nelle regioni in ritardo di sviluppo, una misura che operi in analogia a quelle definite negli articoli 35 e 37 del decreto legislativo n. 42 del 2004, promuovendo, per la materia, un efficace coordinamento con le amministrazioni regionali titolari di programmi cofinanziati dai fondi strutturali e comprensive di interventi per la tutela dei beni culturali e ambientali;
altrettanto necessario appare predisporre un quadro definitivo degli impegni finanziari derivanti dalle dichiarazioni di ammissibilità al contributo per tutte le istanze perfezionate, ai sensi della citata normativa, alla data del 15 agosto 2012;
la base programmatica dell'attuale Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo si fonda sulla valorizzazione virtuosa e «valorosa» della combinazione tra pubblico e privato;
sulla base di tale considerazione è auspicabile l'incremento dei relativi capitoli di bilancio, contribuendo al superamento di una situazione di impasse e moltiplicando l'impatto della spesa pubblica produttiva, tanto più indispensabile in quanto collegata ad un ciclo economico virtuoso, perché legato alla rifunzionalizzazione e alla fruibilità di beni culturali di pregio;
nel frattempo, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha predisposto il Programma operativo nazionale «Cultura e Sviluppo» per il periodo 2014-2020, che applica l'Accordo di partenariato stipulato tra Italia e Commissione Europea concernente l'impiego dei fondi strutturali per la promozione della crescita nelle aree in ritardo di sviluppo;
nello schema di programma non sembra peraltro sia stata prevista una misura volta al finanziamento di operazioni di sostegno agli investimenti di soggetti privati proprietari, detentori o possessori di beni culturali, pur ammessa dalla vigente normativa comunitaria in materia di agevolazioni;
quali iniziative intenda intraprendere per potenziare la dotazione dei capitoli di bilancio a copertura degli interventi (già) previsti ai sensi degli articoli 35 e 37 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ed incrementare il capitolo 7434 PG2 del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (per lo meno riportandolo a quanto previsto nel 2014), contemporaneamente proponendo l'abrogazione dell'articolo l'articolo 1, comma 26-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, per l'accelerazione delle procedure di materiale erogazione delle somme spettanti ai soggetti ammessi ai benefici contributivi sopraddetti, prevenendo possibili azioni in danno dell'amministrazione, che risulterebbero particolarmente onerose per il bilancio dello Stato. (3-01662)