• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE

link alla fonte scarica il documento in PDF

Atto a cui si riferisce:
S.3/02132 GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI - Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico - Premesso che: risulta agli interroganti che, a fine luglio 2015, è stato redatto...



Atto Senato

Interrogazione a risposta orale 3-02132 presentata da GIANNI PIETRO GIROTTO
lunedì 3 agosto 2015, seduta n.496

GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI - Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico - Premesso che:

risulta agli interroganti che, a fine luglio 2015, è stato redatto dalla Guardia di finanza del nucleo di Polizia tributaria di Ragusa e dalla sezione operativa navale di Siracusa un verbale di constatazione a carico della Edison SpA per accertamento fiscale su ICI e IMU per circa 30 milioni di euro alla piattaforma marina Vega, la più grande sinora costruita e sita nel mare ragusano antistante alla costa iblea, e che la società ha depositato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la documentazione per ottenere l'autorizzazione per un'ulteriore piattaforma;

dal 2005, la Suprema corte di cassazione, sezione V tributaria, con la sentenza n. 13794, ha riconosciuto il potere impositivo ICI dei Comuni sulle opere site nel mare territoriale ed ha dichiarato l'irrilevanza a fini impositivi di tale allocazione, per essere il mare territoriale di appartenenza dello Stato italiano;

relativamente al citato indirizzo, vari Comuni costieri (Pineto, Termoli, Tortoreto, Gela, Porto S. Elpidio, Pedaso, Cupra marittima, Torino di Sangro, Falconara) hanno chiesto alle società petrolifere la corresponsione dell'imposta ICI e IMU sull'intero "complesso opificio", costituito dalle centrali di smistamento site sulla terraferma, dalle piattaforme e dalle condotte;

la richiesta è fondata sulla previsione normativa di cui all'art. 1 del decreto legislativo 504 del 1992 che fissa il principio impositivo: "Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati (...) siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa". A giudizio degli interroganti è indubitabile che le opere in questione concretizzano un "insediamento produttivo" di tipo industriale, costituito da 3 elementi destinati a tale attività: le piattaforme, strutture ove si svolgono la trasformazione e la lavorazione del prodotto industriale, costituite da costruzioni di rilevanti dimensioni, sino a 2.000-3.000 metri quadri di superficie e sino a 5 piani di altezza sul livello del mare, composte da "locali di servizio e di alloggio", da "strutture di attracco" e addirittura da "eliporti"; le condotte, infrastrutture fisse che collegano strettamente ed indissolubilmente le piattaforme alle centrali di smistamento e pompaggio con trasporto sia verso terra del materiale estratto sia verso mare del materiale necessario alla lavorazione; le centrali a terra di raccolta e pompaggio, già di per sé sottoposte ad imposizione ICI;

le commissioni tributarie adite, sia provinciali che regionali, stante l'opposizione delle società interessate (ENI ed Edison, principalmente) hanno dato risposte non univoche. Ciononostante, il panorama giurisprudenziale si va indirizzando verso sempre più chiare ragioni di affermazione dell'imponibilità del "complesso opificio produttivo";

dapprima le commissioni tributarie, partite da un'iniziale perplessità pur con il riconoscimento, sulla scorta della sentenza della Cassazione n. 13794/05, del potere impositivo del Comune, hanno denegato l'esistenza del requisito oggettivo in ragione della non accatastabilità delle piattaforme (consulenza tecnica d'ufficio della commissione provinciale di Teramo con sentenza n. 188/03/07 del 4 dicembre 2007; commissione tributaria regionale di L'Aquila con sentenza n. 44/3/09 del 19 gennaio 2009 e con sentenza n. 60/III/12 del 14 giugno 2012); sono poi pervenute alla dichiarazione di parziale imponibilità relativamente alle parti abitative (commissione provinciale di Ascoli Piceno sentenza n. 18/6/12 e n. 19/6/12 del 9 maggio 2012), ed infine sono giunte alla totale imponibilità (commissione provinciale di Campobasso con sentenza n. 4/1/13 del 17 gennaio 2013; commissione regionale di Campobasso con sentenza n. 82/3/12 del 24 ottobre 2012; commissione provinciale di Ascoli Piceno con sentenza n. 456/3/14);

le commissioni tributarie che ritengono l'imponibilità pongono riferimento: a) alla statuizione del decreto legislativo n. 504 del 1992 istitutivo dell'ICI per cui sull'intero territorio dello Stato si esercitano i poteri contestualmente agli enti locali. Appare incontestabile la collocazione geografica degli immobili nel "territorio" dello Stato, il cui "soggetto attivo" è individuato, ex art. 4, comma 1, nel "comune nella cui circoscrizione appartiene l'estensione costiera corrispondente"; b) al principio di imponibilità del concessionario ex art. 3, comma 2, per cui "Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario"; c) al diritto reale di superficie conseguente all'atto concessorio, il titolare del diritto di superficie, gravante su suolo demaniale, è soggetto all'ICI fin dal momento in cui l'imposta fu istituita (1° gennaio 1993) "anche se non vi esercitano l'attività" (art. 3, comma 1); d) alla redditualità dell'opificio in quanto relativamente alla produzione l'ICI è un'imposta reale che colpisce la cosa in sé, ovvero il patrimonio destinato ad un'attività economica privatistica da parte di società di capitali a fini di produzione di reddito. La produzione raggiunge milioni di barili annui (un solo pozzo, il n. 21, della piattaforma Vega produce circa 800 barili di greggio al giorno); e) al disposto costituzionale, sia in relazione all'art. 3 della Costituzione per cui non essendo revocabile in dubbio l'imponibilità di un immobile costruito su suolo demaniale in terraferma, si pone in contrasto con il principio di uguaglianza e crea un'ingiustificata disparità di trattamento la mancata imposizione tributaria di un immobile, di identiche caratteristiche, posto nel mare territoriale, sia considerando l'art. 53 della Costituzione, secondo il quale deve esservi contribuzione generalizzata da parte dei soggetti operanti nel "territorio nazionale";

di contro, le commissioni tributarie che denegano l'imponibilità la desumono dalla non accatastabilità delle opere a mare, in ragione di profili meramente tecnici quali la mancata mappatura del mare;

tuttavia, la norma generale di accatastamento (decreto-legge n. 652 del 1939, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 1249 del 1939) statuisce l'obbligo di accatastamento per tutti gli immobili siti nel territorio dello Stato e pertanto anche per quelli posti a mare;

parimenti, anche i principi di prassi indicano l'obbligo di accatastamento di tutte le costruzioni ed irrilevante l'allocazione a mare;

considerato che:

la circolare n. 4 del 16 maggio 2006 della direzione dell'Agenzia del territorio riporta che "Rilevante importanza hanno assunto nel tempo le costruzioni tese ad ospitare impianti industriali (…) quali la portata e la pressione dei fluidi (liquidi e gassosi) per l'uso civile o industriale (...). Dette attività ordinariamente sono tipiche di processi industriali o comunque produttivi e pertanto la categoria da attribuire agli immobili che le ospitano è da individuare nel gruppo D";

la circolare n. 4 del 13 aprile 2007 della direzione dell'Agenzia del territorio specifica che agli attracchi ed agli eliporti "si attribuisce la categoria D/8" e che vanno censite tutte le centrali per la produzione dell'energia (centrali idroelettriche, fotovoltaiche), gli opifici industriali e gli impianti deputati alla trasmissione o l'amplificazione dei segnali;

la circolare n. 6 del 30 novembre 2012 dell'Agenzia del territorio, Direzione generale catasto e cartografia, pone riferimento "alla naturale evoluzione tipologica e tecnologica che caratterizza tali categorie di immobili" e specifica che per gli opifici "costruiti per le speciali esigenze di una attività industriale" la "rendita si accerta ugualmente, con stima diretta per ogni singola unità";

a giudizio degli interroganti non procedere alla richiesta di accatastamento delle opere poste a mare concretizza un evidente illegittimo inadempimento da parte delle società interessate;

considerato inoltre che:

la piattaforma che assunse la denominazione di "Isola delle rose", realizzata (e poi demolita con l'uso di esplosivi) a circa 11,5 chilometri dalla costa in prossimità di Rimini, contava 2 solai di circa 400 metri quadri ciascuno e venne adibita a ristorante con un annesso ufficio postale, con richiesta di impianto di un negozio di souvenir, di un piccolo albergo, di un bar, di un night club, di una stazione radio e persino di un casinò;

laddove si sia proceduto alla relativa richiesta vi è stato il conseguente provvedimento di accatastamento;

in tale direzione ha operato l'Agenzia del territorio di Siracusa che recentemente ha accatastato una struttura industriale realizzata interamente nel mare Jonio dalla Esso italiana SpA sul mare antistante al comune di Melilli (Siracusa); ciò a seguito di mera produzione all'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio di Siracusa del "tipo mappale", con utilizzo della procedura standard e con tecnologia GPS (global positioning system) migliorata RTK (real time kinematic), per l'individuazione in mappa catastale dell'opera ubicata sul mare,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dell'imponibilità ICI ed IMU sulle opere costruite in mare e della conflittualità creatasi tra Comuni e società petrolifere sull'accatastamento delle piattaforme in mare;

quante siano state le verifiche di constatazione e di accertamento fiscale alle piattaforme nel mare italiano eseguite da parte della Guardia di finanza e quale sia stato l'esito a cui si è giunti;

se siano stati eseguiti accertamenti fiscali relativamente a ICI e IMU da parte del Comune interessato in seguito al verbale di constatazione della Guardia di finanza alla piattaforma marina Vega e a quanto ammonti la cifra accertata.

(3-02132)