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Atto a cui si riferisce:
C.5/06245 l'articolo 53, comma 1, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, al fine di favorire il compiuto, ordinato ed efficace riordino...



Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 5 agosto 2015
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-06245

In relazione all'interrogazione in esame, sentiti gli Uffici competenti si riferisce quanto segue.
Il Comando Generale della Guardia di Finanza, acquisite notizie dalla Compagnia di Lecco, fa presente che su delega dell'A.G. di Milano, la Compagnia ha eseguito indagini di polizia giudiziaria nei confronti del Sig. Daniele Santucci, Presidente del consiglio di amministrazione pro tempore della società di riscossione tributi AIPA – Agenzia Italiana Pubbliche Amministrazioni S.p.a., in ordine al reato di peculato (articolo 314 del codice penale).
Gli accertamenti hanno permesso di appurare che il Sig. Santucci ha accreditato su due conti correnti formalmente intestati alla citata società, ma di fatto nella sua esclusiva disponibilità, una quota dei tributi riscossi (pari a circa 6.0 milioni di euro relativi al periodo giugno 2008 – gennaio 2014) per conto di oltre 800 Enti locali, dislocati su tutto il territorio nazionale, che hanno affidato in appalto all'AIPA il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e sui diritti di affissione.
Nei confronti del Sig. Santucci in data 24 marzo 2014, è stata eseguita una misura restrittiva della libertà personale, emessa dal Gip del tribunale di Milano; nel mese di aprile 2014, in esecuzione di apposito provvedimento dell'A.G., sono stati sequestrati beni mobili ed immobili, nonché disponibilità finanziarie per un valore complessivo pari a oltre 1.3 milioni di euro; in data 29 giugno u.s., è stata conclusa una verifica fiscale, che ha consentito di constatare elementi positivi di reddito derivanti da proventi illeciti pari ad euro 6.867.426 e IVA dovuta pari ad euro 1.403.539 e di denunciare lo stesso per violazioni agli articoli 4 (dichiarazione infedele) e 5 (omessa dichiarazione) del decreto legislativo n. 74 del 2000.
Detta Compagnia ha segnalato alla Procura Regionale della Corte dei conti n. 14 soggetti, tra cui il citato Presidente del Consiglio di amministrazione dell'AIPA, ritenuti responsabili di un danno erariale ammontante a oltre 3,8 milioni di euro, in danno di 450 comuni della regione Lombardia; ha eseguito sequestri conservativi, disposti dalla citata Autorità Giudiziaria contabile lombarda, per 364.728 costituenti le provviste attive rinvenute su conti correnti bancari; euro 1.250.000 costituente il valore catastale di n. 40 unità immobiliari.
Il Dipartimento delle Finanze, dal canto suo, fa presente che la Società AIPA S.p.A., con nota del 31 marzo 2014, ha trasmesso il verbale del Consiglio di Amministrazione della società stessa nel quale sono riportate le dimissioni del Sig. Santucci dal Consiglio di Amministrazione e, con tale atto, vengono meno i motivi per procedere ai sensi del decreto ministeriale n. 289 del 2000, ovvero promuovere la sospensione della Società dall'Albo dei soggetti che riscuotono le entrate dagli Enti locali.
In seguito, con nota 12 maggio 2014, la Società AIPA ha comunicato la nomina del legale rappresentante nella persona di Luigi Virgilio, Presidente del Consiglio di Amministrazione.
La situazione della Società, in considerazione dell'elevato numero di enti locali gestiti, è stata sempre tenuta sotto controllo, come risulta dal verbale n. 49 del 21 ottobre 2014 della Commissione che gestisce l'Albo dei concessionari.
I sotto indicati Comuni hanno segnalato mancati riversamenti tributari che sono stati risolti a seguito dell'interessamento del Dipartimento. I comuni che risultano interessati sono: Omegna, Pontirolo nuovo, Rosolina, Castel Goffredo, San Canzian d'Isonzo, Ronchi dei Legionari, Asola, San Bonifacio, Corbetta.
La Commissione per la tenuta dell'Albo in data 28 gennaio 2015, ha chiesto alla Soc. AIPA di fornire chiarimenti in ordine in ritardati pagamenti a favore dei comuni relativi agli ultimi trimestri dell'annualità 2014.
La società con nota del 20 marzo 2015 ha chiarito che i mancati riversamenti erano dovuti ad una situazione finanziaria assai critica e che, in ogni modo, attraverso un'oculata gestione di tesoreria, aveva provveduto a versare le somme ai Comuni, con gli interessi e le penali.
Infine, il Dipartimento delle Finanze ritiene che l'obbligazione tributaria del contribuente sia stata assolta mediante il pagamento del tributo nei modi e nei tempi previsti dalla legislazione e, pertanto, gli eventuali mancanti riversamenti tributari nei confronti dei Comuni non possono aver effetto nei confronti dei contribuenti in regola.